Cassazione Penale, Sez. 4, 04 luglio 2014, n. 29276 - Appalti e subappalti. Infortunio mortale in cantiere
- Appalto e Contratto d’opera
- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Committente
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Datore di Lavoro
- Delega di Funzione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOTI Giacomo - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (Omissis);
F.G. N. IL (Omissis);
S.V. N. IL (Omissis);
D.F. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 2387/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 30/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di F., per l'annullamento con rinvio nei confronti di D. limitatamente
alle attenuanti generiche, nonchè nei confronti di M. e S. in punto di responsabilità;
Udito per D.F. il difensore avv. Armellin Paola, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; per F.G., il difensore avv. Forcione Paola del foro di Avellino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. M.G., F.G., S.V. e D.F. erano tratti a giudizio, insieme con altri coimputati, davanti al Tribunale di San Dona di Piave con l'accusa di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver cagionato la morte dell'operaio V.D., in conseguenza di sinistro verificatosi il (Omissis), nel corso delle operazioni per la posa in opera di una trave alla base di un costruendo solaio, a causa di un'errata esecuzione della manovra di spostamento della trave medesima, tramite una gru, dal cassone di un autocarro.
Secondo la ricostruzione dell'incidente contenuta nel capo d'imputazione il V., trovandosi sul cassone dell'autocarro con il compito di correggere la traiettoria aerea della trave con l'uso di una fune, veniva colpito e schiacciato da pezzi del solaio colpito dalla trave medesima, ivi sospinta per una manovra di emergenza del gruista, a sua volta indotta dal fatto che la trave, imbracata in quattro soli punti fissi, anzichè negli otto previsti, e in assenza delle due funi di sicurezza, aveva perso l'equilibrio.
Tale evento era ascritto a ciascuno dei predetti imputati, secondo rapporto di causalità omissiva e con addebito di colpa generica e specifica, contestandosi in particolare:
- a M.G., quale legale rappresentante della Ch. costruzioni S.r.l., società proprietaria del cantiere edile e committente dei lavori in questione, la violazione del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 6, per non aver provveduto, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, alla applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento e alla verifica della correttezza delle procedure di lavoro;
- a F.G., quale legale rappresentante della G.P. S.r.l., società appaltatrice dei lavori edili nel suddetto cantiere, la violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 186, per non aver provveduto ad evitare il passaggio di carichi sospesi sopra i lavoratori, nonchè la violazione del cit. D.P.R., art. 181, per non aver provveduto a che fosse effettuata idonea imbracatura del carico prevista dal costruttore onde evitarne la caduta;
- a S.V., quale legale rappresentante della SC. S.r.l., subappaltatrice dei lavori di montaggio di strutture prefabbricate mediante propria gru e proprio gruista, la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 181 citato per non aver verificato che fosse effettuata l'imbracatura come sopra indicata;
- a D.F., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, n. 1, lett. f), per non avere disposto la sospensione dei lavori eseguiti in difformità delle disposizioni di sicurezza.
2. Con sentenza del 17/2/2010 il Tribunale di San Dona di Piave riconosceva la responsabilità di tutti i predetti imputati e li condannava, ciascuno, alla pena di un anno di reclusione - pena dichiarata condonabile, una volta intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza - oltre che al pagamento, in solido, delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, ma anticipato da provvisionale.
Alla luce delle valutazioni del consulente tecnico del PM e delle dichiarazioni dei testi escussi, riteneva il primo giudice che l'incidente mortale si era verificato in quanto:
a) la trave doveva essere collegata ad una catena centrale, a sua volta posizionata sulla gru, attraverso 14 punti di ancoraggio (sette per lato), invece ne erano fissati solo 4 (due per lato);
b) dovevano essere impiegati due operai per dirigere, da terra - con delle funi legate alla trave, distinte da quelle di aggancio - la messa in posa della stessa, mentre, nel caso concreto, la trave era stata governata soltanto dalla vittima che, operando, come detto, dal cassone dell'autocarro, si trovava nel raggio d'azione del carico pendente;
c) la trave era giunta in cantiere non matura al punto giusto per la posa in opera: condizione che, tuttavia, sarebbe stata in sè irrilevante se, come indicato dalla ditta produttrice, la stessa fosse stata posta in opera agganciandola nei previsti 14 punti;
d) il manufatto, una volta sollevato dal cassone e movimentato per la posa in opera, subiva una flessione al centro, formando una "pancia" che poi è "scoppiata".
In definitiva, secondo il Tribunale, era stato il peso della trave, non avendo la stessa raggiunto il giusto livello di indurimento, a farla cedere una volta che la stessa era stata sospesa in aria.
Tanto accertato in punto di fatto, con specifico riferimento alla posizione degli odierni ricorrenti rilevava il primo giudice, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, che:
- lo S., legale rappresentante della ditta fornitrice della gru e del gruista, avrebbe dovuto verificare le condizioni di sicurezza nelle quali operava un suo dipendente;
- il F., legale rappresentante della ditta appaltatrice dei lavori, alle dipendenze della quale lavorava la vittima, non poteva ignorare quali fossero le norme di sicurezza, in considerazione del fatto che il D., coordinatore dell'esecuzione dei lavori, aveva formalmente contestato le modalità di messa in opera delle lastre;
- il D., avendo sottolineato come l'attività venisse eseguita in spregio di ogni minima sicurezza, era certamente a conoscenza della sistematica violazione delle norme di sicurezza e aveva pertanto l'obbligo di fermare il cantiere;
- il M., legale rappresentante della società proprietaria del cantiere e committente dei lavori, pur essendo stato informato dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori che questi non venivano eseguiti in modo corretto, ometteva di rimuovere il D. dal predetto incarico e di interessarsi personalmente a sanare la situazione, limitandosi a ribadire la competenza del D. in ordine alla sicurezza dei lavori.
3. Interposto gravame da parte di tutti gli imputati, la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, disattese le censure proposte in punto di affermazione della responsabilità penale, in accoglimento della subordinata doglianza dello S. oltre che di altro imputato (non ricorrente), riconosceva gli stessi meritevoli della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e, conseguentemente, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i reati agli stessi ascritti, revocando nei loro confronti anche le statuizioni civili.
Confermava, invece, per gli altri, la sentenza impugnata, concedendo a M.G. la sospensione condizionale della pena e revocando nei suoi confronti il già concesso indulto.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso tutti i predetti imputati, per mezzo dei rispettivi difensori.
4.1. La difesa di M.G. articola cinque motivi.
4.1.1. Con il primo lamenta carenza di motivazione in ordine all'implicito rigetto del primo motivo d'appello, con il quale era stata eccepita la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 2, per la non chiara e precisa enunciazione del fatto contestato e, segnatamente, della condotta omissiva addebitata al M., soprattutto in ragione della ricostruzione della dinamica e delle cause del sinistro operata in sentenza in modo difforme rispetto a quelle ipotizzate dal pubblico ministero nel capo d'imputazione, sulla scorta della svolta consulenza tecnica.
4.1.2. Con il secondo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità.
Rileva in sintesi che la Corte d'appello erroneamente attribuisce al M. una posizione di garanzia stante l'affidamento di compiti di gestione e controllo della sicurezza del cantiere ad altro soggetto ( D.F.), effettuato - come riconosciuto in sentenza - con "delega valida e operativa".
Quest'ultimo peraltro - sottolinea il ricorrente - rilevata una situazione di violazione delle previsioni del POS, aveva rassegnato le proprie dimissioni, ritirandole tuttavia dopo le sollecitazioni indirizzate dalla società committente, Chiara costruzioni S.r.l., di cui il M. era legale rappresentante, alle imprese impegnate in cantiere; sollecitazioni a seguito delle quali, il 7/3/2003, lo stesso coordinatore registrò una situazione di conformità al piano di sicurezza, tranquillizzando, quindi, la committente al riguardo.
Ciò - secondo il ricorrente - avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a ritenere incolpevole il M., avendo egli, per il tramite del coordinatore, assolto ai propri obblighi preventivi di controllo e coordinamento e avendo legittimamente ritenuto che le funzioni di coordinamento fossero svolte con serietà e competenza dal D..
Sotto altro profilo rileva che comunque non risulta dimostrato che, anche a voler ritenere sussistente una posizione di garanzia in capo al M., la sua eventuale presenza in cantiere avrebbe evitato l'evento.
Ciò anche a motivo delle incertezze e degli errori in cui, secondo il ricorrente, incorre la sentenza nella ricostruzione dell'incidente, al qual riguardo in particolare rileva che: 1) non risulta verificato se al momento dell'incidente la trave fosse già matura o meno, laddove tale accertamento - secondo il ricorrente - era di fondamentale importanza, atteso che la maturazione della trave era condizione necessaria per la sua sicurezza e stabilità; 2) erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che la trave fosse ancorata a soli quattro punti, avendo invece il consulente del PM rilevato che la stessa era ancorata ad otto punti; 3) lo stesso consulente del PM aveva peraltro precisato che "non sono i punti che hanno determinato l'incidente", ma "un'errata manovra del gruista".
4.1.3. Con il terzo motivo la difesa del M. deduce ancora violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
Sulla base in buona sostanza delle stesse considerazioni già sopra svolte in punto di nesso causale, rileva il ricorrente che avrebbe dovuto ritenersi inesigibile una diversa osservanza della norma cautelare e, comunque, inevitabile l'evento, mancando di contro nella sentenza impugnata un'adeguata motivazione a fondamento della ritenuta rimproverabilità dell'evento al M..
4.1.4. Con il quarto motivo si deduce ancora violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Lamenta al riguardo il ricorrente che i giudici di merito hanno applicato a tutti gli imputati, indistintamente, la pena di un anno di reclusione, senza distinguere in alcun modo l'eventuale apporto causale che le diverse condotte hanno avuto, nè il grado della colpa a ciascuno addebitabile e senza, comunque, indicare gli elementi ritenuti rilevanti e determinanti ai sensi dell'art. 133 c.p..
4.1.5. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Lamenta che la Corte d'appello non ha in alcun modo motivato sul punto, nonostante la questione formasse oggetto di specifico motivo di gravame: vizio tanto più rimarchevole - sottolinea - considerato che la Corte territoriale ha invece riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante agli imputati Leone e S., in considerazione dell'assenza di precedenti penali a carico degli stessi, che è però condizione che connota anche il M., anch'egli incensurato.
Soggiunge al riguardo che con l'atto d'appello si era rilevato, in difesa del M., che il Tribunale aveva ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche facendo generico rimando alla gravità del fatto, senza però al riguardo tener conto della natura colposa del reato ascritto e dell'incertezza circa l'esigibilità del comportamento del M. rispetto all'evento verificatosi. Su tale motivo di gravame, lamenta il ricorrente, il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi motivazione.
4.2. Il difensore di F.G. deduce a fondamento del proprio ricorso tre motivi.
4.2.1. Con il primo deduce carenza e/o contraddittorietà della motivazione, anche per travisamento della prova.
Lamenta che la Corte d'appello ha omesso di descrivere compiutamente e in modo specifico, rispetto alle singole posizioni, la condotta posta a fondamento del giudizio di penale responsabilità, omettendo così di rispondere alla censura al riguardo mossa con l'atto d'appello, in particolare con riferimento alla individuazione della posizione di garanzia ritenuta in capo al F..
Rileva al riguardo che: a) la vittima era stata erudita ed attrezzata, a nulla rilevando che i punti di aggancio non fossero quelli proposti; b) era emerso in dibattimento il rispetto del D.Lgs. n. 494 del 1996 con la nomina del responsabile della sicurezza.
4.2.2. Con il secondo motivo, lamenta che la Corte d'appello, nell'avallare la ricostruzione causale del sinistro quale operata dal primo giudice, ha iterato lo stesso vizio di travisamento di prova già denunciato con l'atto d'appello, consistente nell'aver fondato tale ricostruzione sulla consulenza tecnica del P.M. pur considerandola affetta da vizio genetico e non rimediabile trattandosi di attività non ripetibile.
Sostiene che tale limite della consulenza, piuttosto che esser ritenuto irrilevante, avrebbe dovuto portare a prendere nella dovuta considerazione tutte le plausibili ipotesi alternative.
4.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'immotivato diniego delle attenuanti generiche.
4.3. Il difensore di S.V. svolge a fondamento del proprio ricorso due motivi.
4.3.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza a carico del predetto di una posizione di garanzia discendente dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, assumendo che invece la stessa andava esclusa essendosi la società di cui egli è legale rappresentante limitata a fornire ad altra impresa la gru e il relativo operatore in virtù di un contratto non di appalto, ma di noleggio, sub specie di "nolo a caldo".
Rileva che, come riconosciuto in un caso analogo da questa S.C. (Sez. 4, n. 23604 del 05/03/2009, Cossi e aa., Rv. 244216), mentre con riferimento al contratto di appalto la normativa sulla prevenzione degli infortuni pone a carico dei due imprenditori coinvolti nel lavoro obblighi di coordinamento della loro attività al fine di organizzare ed attuare le misure di prevenzione degli infortuni, anche attraverso un'opera di informazione dei lavoratori dei rischi a cui sono esposti (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 2, ora D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), nel caso di nolo a caldo tali obblighi non sussistono, il noleggiatore non concorrendo all'organizzazione del lavoro e perciò non essendo tenuto al coordinamento delle attività in funzione dell'attuazione delle misure di prevenzione.
Soggiunge che di contro non può assumere rilievo il principio affermato dalla successiva pronuncia di questa S.C. (Sez. 4, n. 14413 del 24/01/2012 - dep. 16/04/2012, Cova e altri, Rv. 253300), atteso che, in base a tale principio, non in contraddizione con quello di cui all'arresto precedente, il noleggiatore è bensì da ritenere titolare di una posizione di garanzia la quale, tuttavia, resta circoscritta alla res oggetto del contratto di noleggio e non può estendersi oltre l'ambito oggettivo del contratto medesimo.
Nella specie, pertanto, secondo il ricorrente, non è corretta l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il noleggiatore aveva comunque l'obbligo di verificare che il gruista operasse nel rispetto delle regole di sicurezza.
Evidenzia al riguardo che la gru fornita era perfettamente funzionante, verificata e collaudata; tutte le operazioni di carico/scarico dei manufatti sono state svolte soltanto secondo le direttive impartite dalla società G.P., che aveva preso a noleggio la gru.
4.3.2. Con il secondo motivo deduce carenza e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale, da un lato, rimproverato allo S. di non aver scelto un gruista "dotato di idonea esperienza ed incline al rispetto di tutte le fondamentali regole di sicurezza da osservare durante le manovre della gru", e ciò senza indicare il fondamento probatorio di tale convincimento, dall'altro, esaminando proprio la posizione del gruista, affermato al contrario che proprio per la sua "particolare esperienza" era maggiormente esigibile un comportamento più diligente e prudente da parte dello stesso ed, inoltre, in altra parte ancora della sentenza, affermato che non si può imputare allo S. l'eventuale errore di manovra del gruista, riconoscendo peraltro che sul verificarsi di tale errore "durante l'istruttoria, sono emersi concreti dubbi".
4.4. Il difensore di D.F., infine, articola a fondamento del proprio ricorso due motivi.
4.4.1. Con il primo denuncia mancanza di motivazione in merito al diniego di concessione delle attenuanti generiche, che assume essere state, invece, contraddittoriamente riconosciute, con irragionevole disparità di trattamento, in favore di altri due imputati.
4.4.2. Con il secondo deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Sostiene che il termine prescrizionale da osservare nel caso di specie è pari a sette anni e che pertanto, pur prorogato per effetto degli eventi interruttivi, lo stesso avrebbe dovuto essere considerato già maturato al momento della pronuncia della sentenza impugnata.
Diritto
5. Procedendo in ordine logico all'esame delle questioni poste dal ricorso proposto dal difensore di M.G., deve anzitutto rilevarsi la manifesta infondatezza di quella prospettata nel primo motivo.
5.1. Mette conto in proposito rammentare che, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, la nullità del decreto che dispone il giudizio per omessa "enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione del relativo articolo di legge" può configurarsi solo quando non contenga l'indicazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, non essendo invece necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione (Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008 - dep. 23/04/2008, Muro e altri, Rv. 239758).
Nel caso di specie non è certamente predicabile un tale radicale difetto contenutistico nell'ampio e articolato capo di imputazione per il quale è stato emesso decreto che dispone il giudizio, non potendo in particolare assumere rilievo a tal fine la parzialmente diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente cui è pervenuto il giudice di primo grado all'esito dell'istruzione dibattimentale, sia perchè in realtà perfettamente fisiologica e rientrante nei poteri attribuiti al giudice del merito, sia perchè al più eventualmente suscettibile di profilare, in astratto, non certo un motivo di nullità del decreto che dispone il giudizio ma, semmai, un difetto di correlazione tra l'accusa la sentenza: vizio non specificamente dedotto tra i motivi di ricorso e, comunque, certamente anch'esso insussistente nella specie trattandosi di profili - quelli che hanno condotto a una parzialmente diversa ricostruzione del fatto - ampiamente trattati nel corso del giudizio e non suscettibili pertanto di determinare alcuna violazione del diritto di difesa (v. e pluribus Sez. U. n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099; Sez. 2, n. 46242 23/11/2005, Mignatta, Rv. 232774; Sez. 4, n. 2393 del 17/11/2005, Tucci, Rv. 232973; n. 47365 del 10/11/2005, Codini, Rv. 233182; n. 41663 del 25/10/2005, Canonizzo, Rv. 232423; n. 38818 del 4/5/2005, De Bona, Rv. 232427; Sez. 1, n. 4655 del 10/12/2004, Addis, Rv. 230771).
5.2. Sul tema, peraltro, appare preliminare e assorbente il rilievo per cui l'ipotizzata nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), e comma 2, non integra comunque una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 c.p.p., con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. (Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013 - dep. 12/12/2013, C, Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010 - dep. 01/06/2010, Di Bella, Rv. 247590; Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009 - dep. 11/01/2010, L, Rv. 245734; Sez. 6, n. 1175 del 09/03/2000 - dep. 21/03/2000, Tancredi ed altro, Rv. 217123).
Tale tempestiva eccezione non risulta essere stata nella specie proposta, con la conseguenza che l'ipotizzata (ma comunque, come detto, certamente non ravvisabile) nullità dovrebbe in ogni caso ritenersi sanata.
6. Sono altresì infondati i restanti motivi del ricorso proposto in difesa del M., impingenti (il secondo e il terzo) l'affermazione della penale responsabilità e (il quarto e il quinto) la concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
6.1. Riguardo al primo tema (quello investito dal secondo e dal terzo motivo di ricorso) la Corte territoriale motiva, infatti, adeguatamente e in modo conforme al diritto il proprio convincimento, non valendo, di contro, le censure svolte dal ricorrente, a palesare profili di manifesta illogicità: sia sul piano della individuazione di una attuale e rilevante posizione di garanzia in capo al prevenuto; sia su quello dell'accertamento di un nesso causale tra la violazione degli obblighi connessi a tale posizione e l'evento; sia, correlativamente, con riferimento alla imputabilità soggettiva dell'evento medesimo.
6.1.1. Con riferimento anzitutto alla posizione di garanzia, giova rammentare che con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - diversamente dalle altre fonti che compongono il quadro normativo di riferimento in tema di sicurezza nel lavoro (D.P.R. n. 547 del 1955, D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 302 del 1956, D.P.R. n. 303 del 1956, D.Lgs. n. 626 del 1994), in relazione alle quali la giurisprudenza di legittimità in precedenza escludeva, anche nel contesto dell'attività cantieristica, che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell'approntamento del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, salvo che non si ingerisse nell'esecuzione dei lavori o privasse l'appaltatore di autonomia tecnica o operativa nell'attuazione delle misure di prevenzione degli infortuni - la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione ("il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata": art. 2, comma 1, lett. b) e ne vengono esplicitati gli obblighi (art. 3).
L'individuazione di tale peculiare figura di garante è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione in materia di sicurezza sul lavoro, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell'ambito delle varie attività lavorative.
Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.
E' quindi razionale che, nel diverso contesto dell'attività cantieristica di cui qui si tratta, emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera.
Tale ruolo giustifica l'attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante.
La legge, infatti, gli attribuisce alcuni obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli di altre figure di garanti legali.
Il committente infatti (in mancanza del responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, è tenuto - tra l'altro, per quel che maggiormente qui interessa - a:
- attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3;
- determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza (art. 3, comma 1);
- valutare i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b) (ossia, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonchè il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato 2 al documento U.E. 260/5/93) (art. 3, comma 2);
- comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 3, comma 6);
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (comma 8).
Inoltre, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, art. 6, costituisce chiaramente il committente quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. E' previsto infatti che "la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)".
In forza di tale norma, la nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), nè per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si è già fatto cenno, nè - quel che maggiormente qui interessa - per ciò che attiene alla vigilanza sul coordinatore, in ordine allo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Orbene, non può dubitarsi che una tale congerie di doveri imposti a carico del committente dalle norme menzionate (ora trasposte in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), tanto più in quanto nel caso di specie non schermati dalla nomina di un responsabile dei lavori, configuri a carico dello stesso una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione oggettiva, secondo lo schema della causalità omissiva, del tragico evento de quo.
In particolare, non può negarsi che l'obbligo gravante sul committente di vigilanza sulle attività di coordinamento e controllo spettanti al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia rimasto gravemente inadempiuto.
Giova al riguardo anzitutto rimarcare che, come questa S.C. ha avuto modo di evidenziare, in virtù della citata previsione di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, al committente (o in sua vece al responsabile dei lavori) non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia (v. Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011 - dep. 16/04/2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253294, la quale ha escluso in particolare che le verifiche di cui al D.Lgs. n. 496 del 1996, art. 4 abbiano carattere formale, affermando che la mancata esecuzione dell'analisi dei rischi e l'omessa previsione di misure di sicurezza per l'esecuzione dei lavori incidono sulla posizione del committente in relazione sia alla scelta dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi allo stesso imposti di accertare che detti tecnici si fossero adeguatamente fatti carico dei temi della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore; v. anche Sez. 4, n. 46839 del 02/11/2011 - dep. 19/12/2011, Medi e altri, Rv. 252143, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile dei lavori edili, in virtù del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 6, è tenuto a svolgere una funzione di super-controllo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su di essi gravanti, ed in particolare non solo deve assicurare ma anche verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro").
E' stato al riguardo in particolare evidenziato che, con la segnalata modifica del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, "ai fini dell'attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia delle prescrizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili, il legislatore del 1999 ha ritenuto opportuno, non solo delineare in termini più specifici gli obblighi dei committenti e dei responsabili dei lavori ma anche ampliarne il contenuto statuendo che essi sono tenuti a svolgere una funzione di super-controllo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qua è quello consistente, non solo nell'assicurare - come nel testo normativo originario - ma anche nel verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
... Nè al fine di accertare se il coordinatore abbia rilevato o meno l'eventuale omessa osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza occorrono particolari competenze specifiche, trattandosi di un mero raffronto tra ciò che è stato eseguito e ciò che, in base alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza, doveva essere compiuto" (Sez. 4, n. 46839 del 2011, Medi e altri, cit., in motivazione).
Alla luce di tali indicazioni, non può non rilevarsi che proprio lo scambio epistolare segnalato dal ricorrente, intervenuto tra il coordinatore per la sicurezza e la società committente poco tempo prima del tragico occorso, lungi dal dimostrare l'adempimento da parte del committente degli obblighi a suo carico derivanti dalle ricordate norme, lascia emergere un atteggiamento meramente formale, inappropriato e incoerente rispetto alle finalità ad esse sottese.
Come segnalato in ricorso, infatti, era accaduto che il coordinatore per la sicurezza con nota del 26/02/2003 aveva comunicato al committente le proprie dimissioni da tale incarico, motivate dalla mancata presentazione da parte delle ditte operanti nel cantiere della documentazione richiesta e, soprattutto, per quel che in questa sede interessa, dall'avere egli riscontrato che il personale presente in cantiere teneva un comportamento negligente e noncurante nei confronti anche delle più elementari norme di sicurezza (lo stesso ricorrente evidenzia che il capo cantiere aveva pochi giorni prima segnalato al coordinatore che le piastre fornite dalla MA.BO. - una delle quali pochi giorni dopo si sarebbe rivelata fatale proprio a causa dell'insufficiente numero di funi che la agganciavano alla gru - avevano i fori d'aggancio ostruiti).
In riscontro a tale comunicazione, con nota del 28/2/2003, la società committente, e per essa il suo legale rappresentante odierno ricorrente, informava il coordinatore dimissionario che le squadre presenti in cantiere erano state "richiamate ad un atteggiamento di collaborazione". Il tenore di tale comunicazione, e soprattutto il fatto che la stessa è pervenuta appena due giorni dopo la precedente comunicazione del coordinatore, rendono del tutto ragionevole la presunzione sottesa alla decisione impugnata che l'intervento della committente sia rimasto limitato nell'ambito di un mero formale richiamo, non seguito da una verifica diretta sui luoghi dell'effettiva incidenza dello stesso e, comunque, della misura e della costanza in cui le ditte operanti in cantiere si fossero di fatto determinate alla puntuale osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza. A tal fine, considerato il descritto contenuto degli obblighi imposti al committente, non poteva lo stesso ritenersi sollevato dall'obbligo di provvedere a una più puntuale e, soprattutto, diretta verifica, dal fatto che, come ancora segnalato dal ricorrente, successivamente a tale comunicazione, il coordinatore per la sicurezza avesse revocato le dimissioni e, in data 7/3/2003 (appena cinque giorni prima del sinistro), avesse annotato nel registro di coordinamento, in termini evidentemente generici, il riscontro di "una situazione conforme, nell'esecuzione delle lavorazioni, alle prescrizioni del piano di sicurezza".
6.1.2. Quanto al nesso causale, non può negarsi che proprio l'inosservanza dell'obbligo predetto, da un lato, abbia avuto significativa incidenza nella sequenza che ha condotto al tragico evento, come è possibile agevolmente cogliere, con giudizio controfattuale, ove si consideri che un corretto e attento adempimento di un tale obbligo avrebbe potuto avere l'effetto di attivare e sollecitare il coordinatore ad un più costante controllo della osservanza del piano di sicurezza e della correttezza delle procedure di lavoro; dall'altro, avrebbe con ogni probabilità consentito di verificare la persistenza di quel difetto già poco tempo prima segnalato delle lastre fornite dalla ditta MA.BO. (ostruzione dei fori di aggancio) che, come detto, si sarebbe rivelato fatale di lì a pochi giorni.
Considerato, infatti, che, come detto, tale problema era stato espressamente segnalato dal capo cantiere non più di due settimane prima, è più ragionevole presumere, in mancanza di univoche indicazioni di segno contrario, che si trattasse di vizio strutturale destinato quindi a ripresentarsi, piuttosto che di occasionale e imprevedibile vizio legato a isolata contingenza lavorativa.
Che poi in ciò si sia annidato il momento causale determinante dell'evento è motivato del tutto congruamente dai giudici di merito e in particolare nella sentenza di primo grado (come noto idonea a integrare quella di secondo grado per il principio della c.d. doppia conforme), nella quale invero si argomenta in modo logicamente ineccepibile e, quindi, incensurabile in questa sede, il convincimento - in questa parte discordante dalla ricostruzione ipotizzata dal consulente del PM - secondo il quale la trave fosse in realtà ancorata non su 8 punti (4 per lato) ma solo su 4 (2 per lato), facendo leva sulle indicazioni dello stesso gruista.
Altrettanto congruamente motivata è poi la valutazione secondo la quale la presumibile mancata completa essiccazione della trave, e il suo non essere dunque sufficientemente matura, non ha comunque assunto rilievo decisivo nella causazione del sinistro, atteso che, anche in tali condizioni, se fosse stata agganciata nei 14 punti previsti (7 per lato) dal piano di sicurezza, non sarebbe potuta collassare o, quanto meno, non con le conseguenze tragiche che invece il suo cedimento ha avuto nell'occorso.
Il richiamo, da parte del ricorrente, di tali temi istruttori, allo scopo di darne una lettura diversa o di contestarne l'adeguato approfondimento, si risolve pertanto nella mera prospettazione di una alternativa valutazione di merito, certamente inammissibile in questa sede, trattandosi come detto di aspetti espressamente considerati dal giudice a quo e nondimeno giudicati inidonei a pervenire a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella motivatamente accolta, sulla base di un chiaro ed esaustivo ragionamento probatorio esteso a tutti gli elementi emersi nel processo.
6.1.3. La colpa, specifica, addebitata al ricorrente discende, poi, in re ipsa, dalla accertata violazione degli obblighi ad esso imposti dalie viste norme antinfortunistiche, afferendo invece propriamente all'elemento oggettivo l'accertamento dell'efficacia eziologica di tale violazione (sia secondo il criterio della causalità della colpa, sia in relazione alla rilevanza del comportamento alternativo lecito): accertamento, come visto, nella specie incensurabilmente motivato nelle sentenze di merito, non potendo dubitarsi nè che i doveri specifici imposti ai committenti sono certamente intesi a prevenire situazioni di pericolo quale quella tragicamente sviluppatasi, nè che il loro adempimento nella situazione data avrebbe concorso ad alzare nettamente la soglia di attenzione su un pericolo evidente quale quello rappresentato dalla impossibilità di rispettare, per le condizioni in cui venivano consegnate le travi, le prescrizioni di sicurezza, e avrebbe, dunque, con elevato grado di probabilità logica, contribuito ad impedire l'evento.
Può allo stesso modo ritenersi, in re ipsa, e dunque implicitamente motivata, anche la prevedibilità ex ante dell'evento, questa dovendo ovviamente rapportarsi non alle concrete e specifiche modalità dell'evento effettivamente realizzatosi, ma alla serie finale del meccanismo causale che l'ha determinato (spaccatura e caduta della trave in quanto non adeguatamente agganciata alla gru): evento in tal senso certamente prevedibile, non potendo dubitarsi che lo stesso rientrasse tra i rischi che le norme violate miravano a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio).
6.2. Congruamente motivato sia pure per implicito, ma in termini tuttavia chiaramente evincibili dal complesso della decisione e insindacabili in questa sede, è poi il diniego delle attenuanti generiche, così come, la determinazione del trattamento sanzionatorio.
6.2.1. Quanto alle prime è sufficiente rammentare che, secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Detta motivazione, in caso di diniego delle attenuanti in parole, può in particolare legittimamente ricavarsi, per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, con riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi mentori illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, nel quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992 - dep. 16/06/1992, Altadonna ed altri, Rv. 190645; cfr. anche ex multis Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003 - dep. 22/09/2003, Dell'Anna e altri, Rv. 227142).
Nella specie tale implicita, ma nondimeno sufficiente, motivazione si ricava per l'appunto, a contrario, dal chiaro riferimento, quale elemento che ha giustificato la concessione delle attenuanti generiche a soli due coimputati (a differenza di tutti gli altri, compreso il M.) allo stato di incensuratezza degli stessi:
situazione invece, contrariamente a quanto dedotto, non riscontrabile per il ricorrente, risultando egli attinto da precedente specifico, sia pur risalente, senza che la sua implicita negativa valorizzazione ai fini in questione possa considerarsi impedita dalla pur ottenuta riabilitazione. Questa, infatti, estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna ma non preclude la valutazione dei precedenti penali e giudiziari del riabilitato, trattandosi di situazioni di fatto di cui il giudice deve tener conto, a norma dell'art. 133 c.p., nell'apprezzamento del comportamento pregresso dell'imputato ai fini della determinazione della pena (v. Sez. 6, n. 16250 del 12/03/2013 - dep. 09/04/2013, Schirinzi, Rv. 256186; Sez. 6, n. 9116 del 01/07/1998 - dep. 04/08/1998, Egidi C, Rv. 211580).
6.2.2. Quanto poi alla dosimetria della pena, è appena il caso di ricordare che, per altrettanto costante insegnamento, "la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
In relazione alle esposte coordinate di riferimento è da escludersi che, nel caso in esame, la quantificazione della pena ovvero il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio o di illogico ragionamento o che comunque si espongano a censura di vizio di motivazione, non potendo in particolare assumere rilievo la comparazione con il trattamento (esattamente uguale) riservato ai coimputati per i quali è stata pronunciata condanna, non valendo questa a palesare di per sè (in mancanza di elementi - emergenti dalla stessa sentenza o da altri atti del processo specificamente indicati, di rilievo univoco e decisivo - che conducano in modo chiaro e oggettivo ad una diversa ponderazione del rilievo causale o del disvalore della condotta), un vizio di manifesta illogicità nell'applicazione, nel singolo caso in considerazione, dei criteri dettati dall'art. 133 c.p. (da rapportare ovviamente a ciascun reo, singolarmente considerato).
7. Venendo quindi al ricorso proposto in difesa di F. G., se ne deve altresì rilevare l'infondatezza, con riferimento a tutti i dedotti profili di censura.
7.1. Non può invero, anzitutto, dubitarsi che lo stesso, quale datore di lavoro della vittima, fosse investito di una posizione di garanzia in ordine alla predisposizione e osservanza di tutte le misure e procedure di lavoro prescritte a tutela della sicurezza del proprio dipendente, nè tanto meno che sia stata proprio tale sua posizione ad essere considerata fonte della responsabilità, per omissione, ascritta in sentenza, in relazione in particolare agli specifici obblighi che ne derivavano a suo carico ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 181 e 186, la cui violazione è contestata in rubrica.
Le stesse, peraltro, costituiscono evidentemente una specificazione degli incisivi obblighi di protezione già derivanti a carico del datore di lavoro dalla norma fondamentale rappresentata dall'art. 2087 c.c. che, come noto, obbliga l'imprenditore "ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale norma codicistica, pertanto, e l'interpretazione che ne è data nella giurisprudenza di questa S.C., possono essere richiamate quale chiave ermeneutica nella concreta declinazione degli obblighi comportamentali imposti dalle norme speciali espressamente richiamate.
Ebbene, secondo pacifica interpretazione di tale fondamentale disposizione, il compito del datore di lavoro non si esaurisce nella formale predisposizione della piano di sicurezza, nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell'attuazione statica delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 09-03-1992, n. 2835), attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d'uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche (Cass. civ. Sez. lavoro, 27-05-1986, n. 3576) o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione (Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995 - dep. 03/06/1995, Grassi, Rv. 201706).
Si è in tal senso precisato che, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l'imprenditore, deve dunque avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (così Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995 - dep. 03/06/1995, Grassi, Rv. 201706; ma vds. anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 13251 del 10/02/2005 - dep. 12/04/2005, Kapelj, Rv. 231156, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione").
Alla luce di tali univoche indicazioni normative e giurisprudenziali, emerge evidente l'inconferenza dell'affermazione del ricorrente secondo cui (nessun addebito potrebbe ad esso muoversi poichè) "la vittima era stata erudita ed attrezzata come previsto dalla normativa antinfortunistica, a nulla rilevando che i punti di aggancio non fossero quelli proposti dalla casa costruttrice".
Per il caso in cui con tale (non meglio illustrata) allegazione difensiva si intenda ipotizzare l'esistenza di un concorrente negligente comportamento della stessa vittima, varrà segnalare che il contenuto e la pregnanza dei suindicati obblighi di protezione posti a carico del datore di lavoro escludono che il datore di lavoro possa limitarsi a fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell'osservanza di tutte le misure sicurezza.
Ne deriva pertanto che, secondo principio ripetutamente affermato, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. e pluribus Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 Millo e altri, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali e altro, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007 - dep. 04/07/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005 - dep. 23/12/2005, Riccio, Rv. 233186; Sez. 4, n. 38850 del 23/06/2005 - dep. 21/10/2005, Minotti, Rv. 232420; Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004 - dep. 13/10/2004, Giustiniani, Rv. 229564).
7.1.2. Palesemente aspecifico è poi il riferimento contenuto in ricorso alla giurisprudenza che esclude la responsabilità del titolare dell'impresa in presenza di preposti, nonchè il richiamo a quanto lo stesso imputato avrebbe dichiarato nel corso del suo esame circa la necessità, essendo all'epoca dei fatti operativi una decina di cantieri dislocati in tutta Italia, di fare affidamento, una volta assolto l'obbligo di erudire il personale e dotarlo di attrezzatura antinfortunistica, "su una delega di funzioni in materia di sostanziale osservanza della normativa".
Nessun riferimento risulta nelle sentenze di merito ad allegazioni difensive che avessero prospettato l'esistenza di figure, operanti nel cantiere, munite di specifiche e valide deleghe di funzioni in materia di sicurezza, di guisa che la contraria affermazione contenuta nel ricorso, che sembrerebbe dare invece per acquisita una siffatta circostanza, si appalesa come detto aspecifica e inammissibile, non confrontandosi con l'impianto motivazionale della sentenza (che sotto tale profilo non viene fatta segno di alcuna censura di carenza motivazionale o travisamento di prova) e, comunque, mancando di indicare specificamente gli elementi di prova che non sarebbero stati considerati dal giudice del merito e che avrebbero, invece, dovuto fare emergere tale circostanza (tali certamente non potendosi considerare le stesse affermazioni dell'imputato, peraltro esse stesse richiamate in modo del tutto generico, senza allegazione o indicazione specifica dell'atto processuale nel quale esse sarebbero state rese, venendo meno con ciò il ricorso anche al requisito di autosufficienza).
Per quanto tali considerazioni esauriscano di per sè il tema in esame, mette conto, comunque, ad abundantiam, rammentare che, secondo pacifico indirizzo, la delega di funzioni - ovvero anche la presenza in cantiere di un preposto (come tale formalmente incaricato o anche solo in via di fatto identificabile) - non escludono l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato (o del preposto) delle funzioni trasferite.
E' bensì vero che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, con la conseguenza che, in presenza di una siffatta delega, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante - concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (v. Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012 - dep. 19/03/2012, Mangone, Rv. 252675; cfr. anche, con riferimento alla figura del preposto, ex aliis Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005 - dep. 01/06/2005, Castellani ed altro, Rv. 231370); non può però dubitarsi che, nella fattispecie, alla stregua di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado - circa l'emergenza, almeno da un paio di settimane prima dell'incidente, di evidenti e gravi inosservanze delle prescrizioni di sicurezza e, in particolare, di un serio problema relativo alle modalità di messa in opera delle lastre - tale concorrente obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sarebbe comunque venuto nella specie in rilievo, analogamente a quanto si è detto - mutatis mutandis - per gli obblighi di super-controllo gravanti sul committente.
7.2. Quanto poi al dedotto travisamento di prova in cui la Corte d'appello sarebbe incorsa (nei termini sintetizzati al par. 4.2.2. della presente sentenza), occorre anzitutto rimarcare che, versandosi in ipotesi di doppia conforme e, cioè, di doppia pronuncia di eguale segno (nel nostro caso, di condanna), un tale vizio può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (v. Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013 - dep. 06/11/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636). Invero - sebbene in tema di giudizio di cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva - esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (v. Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130).
Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione della sussistenza della dedotta responsabilità.
Ciò detto, deve peraltro rilevarsi che le censure mosse dal ricorrente con il motivo in esame, mirate ad affermare che la ritenuta parziale inattendibilità della ricostruzione della dinamica operata dal consulente tecnico del P.M. avrebbe dovuto condurre la Corte d'appello a prendere in considerazione ricostruzioni alternative, non si confrontano con il reale e più esteso contenuto delle considerazioni svolte nelle sentenze di merito che, come sopra già s'è rilevato, lungi dal porre a fondamento della decisione la ricostruzione operata dal detto consulente o tanto meno attribuire alla stessa un contenuto diverso da quello che ha in realtà (contenuto per vero fedelmente riferito e criticamente valutato dai giudici del merito), traggono fondamento, circa la sequenza causale finale dell'incidente, da altre fonti di prova, specificamente indicate e nel loro complesso valutate con coerenza e linearità argomentativa, tali da sottrarre certamente la motivazione a censure di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
7.3. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, valgono per il F. le medesime considerazioni sopra svolte per il primo ricorrente; anche in tal caso, infatti, implicita, ma nondimeno sufficiente, motivazione del diniego si ricava, a contrario, dal chiaro riferimento, quale elemento che ha giustificato la concessione delle attenuanti generiche a soli due coimputati (a differenza di tutti gli altri, compreso il F.) allo stato di incensuratezza degli stessi:
situazione, invece, non riscontrabile per il F., risultando lo stesso attinto da tre precedenti, due dei quali peraltro riguardanti la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
8. Deve anche essere rigettato il ricorso proposto dal difensore di S.V..
Appare in tal senso assorbente il rilievo che, nei suoi confronti, come riferito nella parte narrativa, è stata pronuncia sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, con revoca anche delle statuizioni civili.
Ed invero, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, in presenza di una causa di estinzione del reato, una pronuncia assolutoria nel merito (perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato), è consentita solo nel caso in cui le ragioni in fatto e in diritto di quest'ultima emergano con evidenza ("risulta evidente").
Secondo pacifico insegnamento una tale condizione si verifica solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale o la non commissione da parte dell'imputato, emergano dagli atti in modo assolutamente incontestabile, tanto che la valutazione da compiere in proposito appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento.
Ciò in quanto il concetto di "evidenza", richiesto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone la manifestazione di una verità processuale così palese da rendere superflua ogni dimostrazione, concretandosi in una pronuncia liberatoria sottratta ad un particolare impegno motivazionale (v. e pluribus Sez. 4, n. 3003 del 11/12/2007 - dep. 21/01/2008, Panico, Rv. 238673; Sez. 3, n. 28168 del 30/04/2003 - dep. 01/07/2003, P.M. in proc. Mascolo e altro, Rv. 225593; Sez. 6, n. 3945 del 15/02/1999 - dep. 25/03/1999, PG in proc. Di Pinto e altri, Rv. 213882).
Tale evidenza non può nella specie ritenersi sussistente, alla luce di quanto non illogicamente apprezzato in sede di merito circa in particolare l'obbligo per il noleggiatore, nel caso quale quello di specie di "nolo a caldo", di rispondere non solo dell'efficienza del mezzo ma anche del corretto operare dell'addetto al mezzo (v. in tal senso, ex aliis, Sez. 4, n. 1763 del 14/10/2008 - dep. 16/01/2009, Mazzuoli e altro, Rv. 242490).
La censure svolte dal ricorrente investono (la correttezza in diritto e la congruenza della motivazione addotta dalla corte di merito circa) la configurabilità in concreto di tale responsabilità, per essere l'incidente ascrivibile - egli assume - alla cattiva organizzazione di lavoro dell'impresa noleggiante e non invece a negligenza o imperizia dell'addetto alla gru. Un positivo apprezzamento di tali censure richiederebbe però un vaglio secondo i consueti parametri della adeguatezza della motivazione, dovendosi per ciò stesso escludere che la ricostruzione proposta emerga con carattere di assoluta evidenza dal testo delle sentenze e si imponga pertanto sulla declaratoria di estinzione ai sensi della citata disposizione.
9. E' infine infondato anche il ricorso proposto dalla difesa di D.F..
9.1. Con riferimento alla doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, valgono per il predetto le medesime considerazioni sopra svolte per il M. e il F.; anche in tal caso, infatti, implicita, ma nondimeno sufficiente, motivazione del diniego si ricava, a contrario, dal chiaro riferimento, quale elemento che ha giustificato la concessione delle attenuanti generiche a soli due coimputati (a differenza di tutti gli altri, compreso il D.) allo stato di incensuratezza degli stessi:
situazione, invece, non riscontrabile per il D., risultando lo stesso gravato da numerosi precedenti, uno dei quali peraltro riguardante la violazione delle norme per l'igiene del lavoro.
9.2. Palesemente infondato è poi l'assunto secondo il quale sarebbe maturato, ancor prima della sentenza d'appello, il termine prescrizionale.
Trattandosi di reato anteriore all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. legge ex Cirielli) ma essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata in epoca successiva ((Omissis)), in forza delle disposizioni transitorie contenute nella citata Legge, art. 10, commi 2 e 3, occorre aver riguardo, ai fini dell'individuazione del regime prescrizionale applicabile, alla disciplina in concreto più favorevole.
Nella specie, peraltro, tale raffronto non assume rilievo pratico, atteso che entrambi i regimi prescrizionali conducono al risultato di fissare il termine prescrizionale in quindici anni.
Ed infatti, secondo la formulazione dell'art. 157 c.p. antecedente alle modifiche introdotte dalla citata legge, tale termine deve ritenersi stabilito in anni dieci (trattandosi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, punito dunque, alla data del fatto, con pena pari nel massimo a cinque anni) e deve essere prolungato della metà per effetto degli atti interruttivi ai sensi dell'art. 160 c.p., comma 3, nella previgente formulazione, per un totale dunque di quindici anni.
In applicazione invece del nuovo testo dell'art. 157 c.p. detto termine risulterebbe pari a dodici anni (prevedendo il novellato comma 6, per il reato di che trattasi, il raddoppio del termine minimo di sei anni previsto per i delitti puniti con pena pari o inferiore a sei anni) e dovrebbe quindi essere prolungato di un quarto per le interruzioni ai sensi del pure novellato art. 161 c.p., comma 2: giungendosi pertanto anche per tale via al termine complessivo di quindici anni.
E' evidente che, nella specie, tale termine, essendo stato il reato commesso il (Omissis), non può considerarsi a tutt'oggi maturato.
E' al riguardo evidentemente priva di pregio la tesi propugnata dal difensore secondo cui, mentre dovrebbero trovare applicazione retroattiva il nuovo termine prescrizionale base di sei anni previsto dal novellato art. 157 c.p., comma 1 e la minor misura del prolungamento per le interruzioni previsto dal pure novellato art. 161 c.p., comma 2, non potrebbe invece trovare applicazione retroattiva il (solo) raddoppio del termine prescrizionale base previsto dal nuovo art. 157 c.p., comma 6 per il reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2.
E' infatti certamente da escludere che ai fini della individuazione della disciplina prescrizionale più favorevole possa operarsi una selezione dei frammenti normativi di quella nuova, per applicare solo questi e non anche altri inscindibilmente connessi. L'apprezzamento del carattere più favorevole di una disciplina normativa deve piuttosto essere formulato - in virtù dei principi generali già enunciati e costantemente ribaditi al riguardo nella giurisprudenza di legittimità - considerando la stessa nel suo complesso: una volta individuata la disposizione globalmente ritenuta più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, non potendo combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perchè in tal modo verrebbe ad applicare una tertia lex di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità (v. ex plurimis, Sez. 4, n. 47339 del 28/10/2005 - dep. 30/12/2005, P.G. in proc. Bourzama, Rv. 233176; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004 - dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230275; v. anche Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007 -dep. 04/04/2007, Meoli e altro, Rv. 236529).
10. Per le considerazioni che precedono deve in definitiva pervenirsi al rigetto di tutti i ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2014