Cassazione Penale, Sez. 3, 05 giugno 2014, n. 23507 - Termine perentorio ed improrogabile per il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo - Presidente -
Dott. GRILLO Renato - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALI PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
G.Z. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 21/2013 TRIBUNALE di GORIZIA, del 25/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso; 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio.


Fatto


Il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 25/1/2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G.Z., imputato delle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 112, 146 e 108, per essere i reati estinti per intervenuto e tempestivo adempimento alle prescrizioni impartite e per il conseguente pagamento della sanzione amministrativa.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste, con il seguente motivo:

- violazione del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24 rilevando che il giudice di merito ha dichiarato l'estinzione delle contravvenzioni nonostante la tardività con cui l'imputato ha eseguito il pagamento della somma, determinata a titolo di oblazione amministrativa.


Diritto


Il ricorso è fondato e va accolto.

Rilevasi che, per costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 11/2/2010, n. 11265; Cass. 17/12/2012, n. 48798; Cass. 1/10/2013, n. 40589), in tema di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il termine di giorni 30, entro il quale deve avvenire il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa, ha natura perentoria ed improrogabile.

Ne consegue che la speciale causa estintiva, prevista dal D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, non opera in caso di omesso pagamento del dovuto entro detto termine, a nulla valendo che il prevenuto abbia ottemperato alle prescrizioni ad esso impartite dall'organo di vigilanza, in quanto è l'asseveramento ad entrambi gli obblighi in questione che determina la estinzione dell'illecito penale (Cass. 11/7/2008, n. 28831).

La motivazione resa sul punto dal Tribunale è, in evidenza, del tutto erronea, frutto di una non corretta lettura delle regole interpretative, dettate in materia, da questa Corte, ut supra richiamate.

Di tal che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice ad quem proceda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014