Ministero dell'Interno
Decreto 16 luglio 2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
G.U. 29 luglio 2014, n. 174

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante «Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1
Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Art. 2
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3
Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4.
2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano:
agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti;
agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo che nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto all'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attività sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di 30 persone presenti.

Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2014

Il Ministro: Alfano


Allegato

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO

Titolo I
Disposizioni comuni per tutti gli asili nido

1. DISPOSIZIONI COMUNI
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:
a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad asilo nido e ad attività pertinenti ad esso funzionalmente collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni.
c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre attività oltre che all'asilo nido.
d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente presenti che si ottiene sommando al personale in servizio nell'attività il numero di bambini e/o neonati.
e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
f. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di 45°.
g. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l'allontanamento degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il piano della strada pubblica o privata di accesso.
h. ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro.
i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di età (sezione piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36 mesi).
j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche di tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli.

1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate come attività soggette ai procedimenti del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, salvo quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Titolo II
Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti

2. UBICAZIONE
2.1. Generalità
1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche.
2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purché il sistema di esodo sia ad uso esclusivo.
3. L'ubicazione dovrà consentire l'esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere ad una attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal fine devono essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per il riposo.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3 dovrà essere assicurata la possibilità di evacuazione con modalità di esodo orizzontale progressivo.
5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla presenza dei bambini.

2.2. Separazioni e comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a quelle previste al punto 3.1.
2. Gli asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.
3. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle regole tecniche di riferimento.
4. È ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso
1. L'edificio ove è ubicato l'asilo nido deve essere accessibile ai mezzi di soccorso.
2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve essere assicurata la possibilità di accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso all'attività.

3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3.1. Resistenza al fuoco
1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati, devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:
45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m.
3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

3.2. Compartimentazione
1. L'attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m².

3.3. Reazione al fuoco
1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle.

TABELLA 1
Classi di reazione al fuoco consentite, in qualsiasi percentuale di superficie, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere

A pavimento A parete A soffitto Coperture e controsoffitti Prodotti isolanti
(a parete) (a soffitto)
A1fl A1 A1 A1 A1 A1


TABELLA 2
Classi di reazione al fuoco consentite, in ragione della percentuale massima del 50% della superficie, negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere;
I rimanenti materiali devono corrispondere alle classi di reazione al fuoco indicati nella tabella 1

A pavimento A parete A soffitto Coperture e controsoffitti Prodotti isolanti
(a parete) (a soffitto)
A2fl-s1, A2fl-s2 s1-d0, d0
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d1
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0
BFl S1, Bfl S2 B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0


TABELLA 3
Classi di reazione al fuoco consentite nelle aree rimanenti, in cui sia ammessa la presenza di bambini

A pavimento A parete A soffitto Coperture e controsoffitti Prodotti isolanti
(a parete) (a soffitto)
A1, A1fl A1 A1 A1 A1 A1
A2fl-s1, A2fl-s2 s1-d0,d0
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0
A2-s1-d0,
A2-s2-d0
A2-s1-d0,
A2-s2-d0
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0
BFl S1, Bfl S2 B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0
B-s1-d0,
B-s2-d0


TABELLA 4
- Aree ove non sono ammessi bambini -
Classi di reazione al fuoco consentite in presenza di impianto di rivelazione fumi.
In assenza di quest'ultimo requisito deve essere applicata la tabella n° 3

A pavimento A parete A soffitto Coperture e controsoffitti Prodotti isolanti
(a parete) (a soffitto)
A1, A1fl A1 A1 A1 A1 A1
A2fl-s1, A2fl-s2 A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
A2-s1-d0,
A2-s2-d0,
A2-s1-d1,
A2-s2-d1
BFl S1, Bfl S2 B-s1-d0,
B-s2-d0,
B-s1-d1
B-s1-d0,
B-s2-d0,
B-s1-d1
B-s1-d0,
B-s2-d0,
B-s1-d1
B-s1-d0,
B-s2-d0,
B-s1-d1
B-s1-d0,
B-s2-d0,
B-s1-d1


2. I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non superiore a 1. I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM.
3. È consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti e dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformità al decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 recante «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi».

3.4. Scale
1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo, devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1 e devono immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

3.5. Impianti di sollevamento
1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi.

4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO
4.1. Sistemi di vie di esodo
1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacità di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

4.2. Densità di affollamento
1. L'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:
1) sezione: numero di persone effettivamente previste;
2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con affluenza di persone: 0,4 persone/m²;
3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le sezioni.
2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del numero delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata, nelle forme di legge, dal responsabile dell'attività.

4.3. Capacità di deflusso
1. La capacità di deflusso non deve essere superiore a 50 per ogni piano.

4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo
1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni punto dell'asilo nido non può essere superiore a 30 m, valore incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono impiegati solo materiali incombustibili.
2. Eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza superiore a 15 m.

4.5. Larghezza delle vie di uscita
1. La larghezza delle uscite da ogni piano è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
2. È consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale, passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad un modulo.
3. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ove è ammessa la classe 1 di reazione al fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione europea richiamata al punto 3.3, comma 1.
4. Per le attività che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata sommando l'affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita (0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.

4.6. Esodo orizzontale progressivo
1. Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse modalità di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre ai propri normali occupanti, il numero di bambini previsti per il compartimento adiacente con la capienza più alta, considerando una superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba avvenire con le attrezzature di ausilio all'esodo.

4.7. Numero di uscite
1. Le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.

5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
5.1. Generalità
1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa.
2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
non alterare la compartimentazione;
evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti
1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le caratteristiche R/REI previste al punto 3.1.
2. In ogni caso non è ammessa la comunicazione diretta con altri ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.
3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua avvenuta attivazione.
4. Non è ammessa la presenza di recipienti di gas all'interno dei locali.

5.3. Locali adibiti a depositi
1. È consentito destinare locali di superficie limitata, e comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per le esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni:
strutture di separazione e porte di accesso conformi alle indicazioni di cui al precedente punto 3.1;
aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta;
carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²;
presenza di un estintore portatile d'incendio, avente carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso.
È consentito destinare a tale funzione anche locali privi della predetta aerazione purché il valore carico di incendio non sia superiore a 100 MJ/m².
2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalità indicate al precedente punto 2.2.

5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria
1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice, asciugatrice e simili) e al suo deposito.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con l'esclusione dei limiti di superficie.

6. IMPIANTI ELETTRICI
6.1. Generalità
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:
non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
non costituire causa di propagazione degli incendi;
non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
garantire l'indipendenza elettrica e la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza;
garantire la sicurezza dei soccorritori.

6.2. Sezionamento di emergenza
1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di emergenza.
2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento accidentale.
3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco.

6.3. Servizi di sicurezza
1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio;
g) impianti di estinzione.
2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g.
3. L'autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, è stabilita come segue:
30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d;
60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g.
4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili.
5. Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o dei gruppi di continuità deve essere di tipo automatico e con tempi di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.

6.4. Illuminazione di sicurezza
1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza, realizzato secondo la regola dell'arte e tale da assicurare livelli di illuminamento in conformità alle norme di buona tecnica.

7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
7.1. Generalità
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

7.2. Estintori
1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri indicati nell'allegato V del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, per le attività a rischio di incendio medio.

7.3. Impianto idrico antincendio
1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 (Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779:
Livello di pericolosità: 1;
Protezione esterna: no;
Caratteristiche dell'alimentazione idrica secondo la norma UNI 12845: singola.

8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
1. L'attività deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

9. SISTEMI DI ALLARME
1. Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di percezione sensoriale:
segnali acustici eventualmente integrati da messaggi vocali contenenti le specifiche informazioni relative al tipo di comportamento da adottare;
segnali ottici e/o messaggi visivi.
2. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

10. SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica:
a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovrà essere mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovrà essere evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di illuminamento);
b) apposita cartellonistica, nelle aree con presenza di bambini, che indichi:
presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali;
non linearità dei percorsi;
presenza di elementi sporgenti;
presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita.
2. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando più canali sensoriali tra i seguenti:
realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti tattili;
contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle diverse condizioni di illuminamento.
3. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
11.1. Generalità
1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Nell'attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

11.2. Piano di emergenza
1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile dell'attività è tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti contenuti:
descrizione generale della struttura;
identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all'interno della struttura (o che possono coinvolgerla dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumità dei presenti e/o danni alla struttura stessa;
sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;
identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno dell'attività;
identificazione del personale che effettua il primo intervento;
disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere;
le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
modalità di effettuazione dell'evacuazione dei bambini dall'edificio;
attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.);
procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio.
2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le
prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l'anno. La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell'attività, in caso di cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti.

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
1. La formazione e l'informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.

Titolo III
Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti

13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
13.1. Separazioni e comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.
2. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60.
3. È ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, purché si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
È ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre attività scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.

13.2. Resistenza al fuoco
1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:
45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m.
3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato, è ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30.

13.3. Scale
1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione, di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.

13.4. Numero di uscite
1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo nido, non superiori a 15 m.
2. È ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno stesso vano scale se è garantito l'accesso all'autoscala dei vigili del fuoco.
3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati nell'ambito di edifici dotati di un'unica scala, è ammessa la presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni:
devono essere garantite le condizioni di cui al precedente punto 2.3;
la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI 60;
l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere posizionata in modo da non determinare impedimento nell'utilizzo delle scale comuni;
la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano da ogni punto dell'asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita dell'edificio dall'uscita di piano non deve superare 30 m;
oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali incombustibili.

13.5. Altre disposizioni
1. Gli asili nido esistenti con più di trenta persone presenti dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.
2. È consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che siano posati su supporto incombustibile.

Titolo IV
Asili nido con meno di trenta persone presenti

14. CRITERI GENERALI
1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, commisurando la valutazione del rischio alle diverse attività lavorative presenti nell'edificio.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.