Cassazione Penale, Sez. 4, 21 luglio 2014, n. 32133 - Infortunio mortale nella piattaforma aerea semovente: malore improvviso o responsabilità datoriale?


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
C.C. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 5453/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 19/02/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto


Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava il giudizio di responsabilità di C.C. per il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme antinfortunistiche (ex art. 589 c.p., commi 1 e 2) e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi nove di reclusione;in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'impugnazione proposta dalle parti civili, condannava il responsabile civile al risarcimento dei danni in favore delle medesime.

L'infortunio era occorso in data (Omissis) in danno del dipendente M.C., che mentre manovrava verso l'alto il cestello del ponte sviluppabile di una piattaforma aerea, restava schiacciato con la regione toracica tra una parte del capannone in realizzazione ed il bordo di protezione in tubolare del quadro di comando dell'elevatore.

A carico di C.C., nella qualità di legale rappresentante della ditta MCI e dunque quale datore di lavoro erano stati ravvisati profili di colpa, sia generica, sia specifica - fondata quest'ultima sulla inosservanza del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 - per avere posto a disposizione del lavoratore una attrezzatura di lavoro inadeguata all'attività da svolgere ed inidonea ad assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La difesa del ricorrente, al fine di comprendere la dinamica del sinistro, aveva richiesto al PM, titolare dell'indagine, che venisse disposta l'autopsia sul corpo della vittima ipotizzando un malore - ipotesi avanzata anche dal consulente della difesa - quale causa dell'evento, come dimostrato dalla circostanza che il piede della vittima era rimasto inserito nel pedale, che fungeva da dispositivo di sicurezza del cestello, continuando ad esercitare una pressione, sia pura involontaria, che aveva innestato il movimento del cestello comandato dal joistick, laddove l'operaio, qualora cosciente, avrebbe potuto rendersi conto del pericolo, alzando repentinamente il piede dal pedale, in tal modo provocando l'immediato arresto della macchina.

La Corte di merito disattendeva, innanzitutto, la doglianza relativa all'inutilizzabilità del verbale di ispezione cadaverica per omesso avviso alle parti, sul rilievo che la descrizione e la ricognizione di cadavere sono atti di assoluta urgenza, rilevabile in re ipsa per la natura dell'indagine e per possibilità di rapida decomposizione del cadavere. La consulenza era pienamente legittima ed utilizzabile in quanto la mancata partecipazione della difesa dell'appellante all'ispezione cadaverica ed all'accertamento necroscopico risultava pienamente giustificata dal fatto che non era ancora nota la causa della morte e, dunque, l'esistenza di indizi di reità a carico dell'imputato.

Sulla questione della mancata esecuzione dell'autopsia richiesta dalla difesa dell'indagato, la Corte di merito evidenziava che quanto accertato dal consulente del PM unitamente alle dichiarazioni rese dai testi nel giudizio di primo grado consentivano di escludere la fondatezza della tesi difensiva del decesso per cause naturali seguito ad improvviso malore del dipendente.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione C.C., articolando due motivi.

Con il primo motivo reitera l'eccezione già disattesa dai giudici di merito di inutilizzabilità del verbale di accertamento della causa della morte del lavoratore M., mediante ispezione cadaverica, in quanto atto irripetibile compiuto senza dare avviso all'indagato ed al suo difensore.

Si deduce che la Corte di merito, nel disattendere l'eccezione difensiva, erroneamente non aveva tenuto conto che il PM sin dal 30.9.2004 aveva immediatamente iscritto il nome di C. C. nel registro delle notizie di reato, che aveva così assunto la qualifica di indagato.

D'altra parte, lo stesso PM nella delega di indagine aveva ordinato all'Ufficiale di PG, in caso di esame autoptico di avvisare senza ritardo le persone sottoposte alle indagini ed i difensori nominati di fiducia.

Con il secondo motivo, strettamente connesso, si duole della manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto non fondata la questione della mancata esecuzione dell'autopsia richiesta dalla difesa dell'indagato.

Si lamenta che attraverso l'esame esterno il medico aveva potuto accertare che lo schiacciamento del torace poteva costituire causa della morte ma non escludere una causa interna preesistente.

L'accertamento richiesto, secondo il difensore, avrebbe potuto escludere con certezza l'ipotesi del malore, l'unica idonea a spiegare come l'operaio, pur investito della lenta pressione del cestello contro la trave che gli schiacciava progressivamente il torace, non aveva tolto immediatamente il piede dal pedale, così provocando l'immediato arresto del movimento della macchina.



Diritto


La prima censura, relativa alla inutilizzabilità del verbale di accertamento della morte di M.C., è fondata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Sezione 4, 23 febbraio 2010, n. 20591, Colesanti ed altro; 21 giugno 2012, n. 36289, Forlani ed altro), qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p., tra i quali certamente rientra l'esame esterno sul cadavere, ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali.

Nel caso in esame, risulta dagli atti correttamente allegati al ricorso in conformità al principio di autosufficienza del medesimo, che alla data dell'1.10.2004, allorchè è stato conferito l'incarico al consulente per l'ispezione esterna cadaverica, il C. era già iscritto nel registro degli indagati Mod. 21 dal giorno precedente.

Tale inutilizzabilità non attinge però la ricostruzione della dinamica del sinistro e la sua riconducibilità alla mancata ottemperanza da parte del datore di lavoro all'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro adeguate all'attività da svolgere ed idonea a tutelare la sicurezza e la salute dei medesimi, anche in caso di malore.

Le prove acquisite, anche nel corso del dibattimento, attraverso le dichiarazioni rese dagli ispettori del lavoro e dall'operaio che si trovava nel cestello insieme alla vittima, come logicamente evidenziato dai giudici di merito, hanno, infatti, consentito di accertare che la causa dell'infortunio è da ascrivere all'urto del joystick sporgente dal parapetto del cestello di circa 3 cm, che attivando lo spostamento dell'intero ponte mobile e del cestello verso l'altro bordo dell'intercapedine, ha determinato l'immediato arresto della macchina e l'impossibilità per il lavoratore - rimasto schiacciato con l'addome ed il torace tra il cestello e la trave dell'intercapedine, con repentino ostacolo alla respirazione, cui ha fatto seguito la sintomatologia asfittica che lo ha condotto alla morte - di porre in essere qualunque manovra diversiva.

La circostanza che il M. al momento dell'infortunio stesse ancora esercitando pressione sul pedale, così mantenendo attivo il movimento del cestello, è stata logicamente ricondotta dai giudici di merito, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste oculare, non ad una perdita di coscienza del lavoratore colto da un improvviso mancamento, ma al fatto che l'infortunio si è verificato nel momento in cui il ponte stava raggiungendo la cupola e del tutto imprevedibilmente il joystick si è andato ad incastrare sotto una trave, attivando improvvisamente lo spostamento del cestello e non consentendo al lavoratore, rimasto incastrato tra il cestello e la trave, di togliere il piede dal pedale ed arrestare il movimento della macchina.

In tale prospettiva, la lacuna motivazionale sopra evidenziata, manca di decisività rispetto al complesso del tessuto argomentativo, che, in ossequio al principio di resistenza, consente di apprezzare un satisfattivo compendio probatorio sviluppato dal giudice di merito per fondare in capo al C. la responsabilità dell'evento per non avere informato il lavoratore dei rischi connessi all'utilizzo della piattaforma aerea semovente, dettando le opportune prescrizioni, e per non avere rispettato le istruzioni previste dal manuale operativo della macchina, secondo le quali per la manovra particolarmente delicata affidata al M. (consistente nella consegna delle corde agli operai impegnati a lavorare sulla copertura in vetro della costruzione) era necessaria la presenza a terra di un operatore, capace di guidare la manovra, tenendo conto dell'angusto spazio a disposizione e della sporgenza del joystick.

In proposito è stato ritenuto (v. Sezione 4, 16 novembre 2006, Perin ed altro, rv. 235679) che, in materia di infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994 (v. ora il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) se da un lato prevede anche un obbligo di diligenza del lavoratore, configurando addirittura una previsione sanzionatoria a suo carico, non esime il datore di lavoro, e le altre figura ivi istituzionalizzate, e, in mancanza, il soggetto preposto alla responsabilità ed al controllo della fase lavorativa specifica, del debito di sicurezza nei confronti dei subordinati. Questo consiste, oltre che in un dovere generico di formazione ed informazione, anche in forme di controllo idonee a prevenire i rischi della lavorazione che tali soggetti, in quanto più esperti e tecnicamente competenti e capaci, debbono adoperare al fine di prevenire i rischi, ponendo in essere la necessaria diligenza, perizia e prudenza, anche in considerazione della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c., norma di "chiusura del sistema", da ritenersi operante nella parte in cui non è espressamente derogata da specifiche norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2. Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera (v. Sezione 4, 27 giugno 2012, Battafarano, rv. 254365).

Nè può accedersi alla tesi sostenuta dal ricorrente secondo cui l'infortunio "de quo" sarebbe riconducibile al malore dello stesso lavoratore rimasto vittima dell'incidente, tenuto conto dei principi in più occasione espressi da questa Corte (v., tra le altre Sezione 4, 1 dicembre 2009, Filiasi, rv. 246643) secondo i quali le prescrizioni poste a tutela del lavoratore sono intese a garantire l'incolumità dello stesso anche nell'ipotesi in cui, per stanchezza, imprudenza, inosservanza di istruzioni, malore od altro, egli si sia venuto a trovare in situazione di particolare pericolo. Le norme in materia di prevenzione degli infortuni assolvono, infatti, all'esigenza primaria di evitare eventi lesivi dell'incolumità fisica dei lavoratori anche in caso di rischi derivanti da distrazione o disaccortezza dei subordinati e la colpa dell'infortunato è configurabile solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anomala, esorbitante dal procedimenti di lavoro cui egli è addetto oppure si traduca nell'inosservanza, da parte sua, di precise disposizioni antinfortunistiche o di ordini esecutivi, situazione non riscontrabile nel caso in esame.

Ciò comporta, pertanto, che il riferimento al verbale di ispezione cadaverica, affetto da inutilizzabilità, non vale a mettere in discussione la razionalità e la completezza della decisione.

Analoghe considerazioni possono valere per la censura, sviluppata con il secondo motivo di ricorso, avverso la sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante ha disatteso il motivo attinente alla mancata effettuazione di una perizia autoptica volta a verificare che il decesso era stato determinato da improvviso malore del dipendente.

Non è dubitabile, infatti, come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, che le risultanze probatorie, tra cui gli esiti della consulenza tecnica del pm e le dichiarazioni testimoniali (soprattutto quella dell'operaio che si trovava nel cestello unitamente al M.) hanno consentito di escludere con ragionevole certezza l'ipotesi sostenuta dalla difesa dell'improvviso malore del lavoratore.

In conclusione, ciò che era legittimo pretendersi dal C. era l'informazione completa fornita al lavoratore ed il dovere di vigilanza dell'attività lavorativa, eventualmente anche a mezzo di un preposto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014