Tipologia: Accordo
Data firma: 19 febbraio 1998
Validità: 01.01.1997 - 31.12.2000
Parti: Emiliafrutta/Confcooperative-Unione di Modena e RSA/Flai-Cgil, Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Emiliafrutta Castelfranco E. (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Oggetto dell'accordo
2) Occupazione
3) Ambiente di lavoro e salute
4) Orario di lavoro
5) Malattia OTI
6) Infortunio sul lavoro OTI
7) Malattia e infortunio OTD
8) Anticipo indennità
9) Ciimla
10) Premio di produzione
11) Premio di risultato
12) Interruzioni e pause
13) Inquadramento professionale
14) Decorrenza e durata
Norma transitoria sul lavoro a turno

Il giorno 19.02.98, tra la cooperativa Emiliafrutta […], con l'assistenza […] della Confcooperative - Unione di Modena - e la RSA con l'assistenza […] della Flai-Cgil e […] della Fisba-Cisl, si è convenuto quanto segue:

1) Oggetto dell'accordo
Con il presente accordo aziendale le parti intendono regolamentare i rapporti di lavoro all'interno della cooperativa Emiliafrutta.

3) Ambiente di lavoro e salute
Le parti convengono di ricercare ogni collaborazione per una puntuale applicazione del DLeg 626/94 e successive modificazione e di tutte le norme in materia.
Nel caso se ne ravvisi la necessità, in relazione al numero di stabilimenti in funzione e alla durata delle lavorazioni, sarà possibile incrementare il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in base a specifici accordi.
Ad ogni lavoratore in organico l'azienda fornirà gratuitamente 2 grembiuli (o tute), 2 cuffie all'anno, una dotazione di guanti, una giacca tipo "husky" senza maniche. Ai carrellisti e al personale che accede abitualmente alle celle frigorifere sarà fornita inoltre una giacca a vento. Guanti, giacche e giacche a vento saranno sostituite in caso di usura.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare Il vestiario fornito dall'azienda. Tale utilizzo dovrà avvenire esclusivamente durante il lavoro.
La cooperativa segnalerà ad ogni lavoratore con un mese di anticipo, per iscritto unitamente alla busta paga, la data di scadenza della tessera sanitaria.
Le parti si impegnano affinché le visite mediche obbligatorie ai sensi della vigente legislazione siano effettuate con modalità tali da consentire lo svolgimento della normale attività lavorativa. Il tempo Impiegato per tali visite sarà retribuito dall'azienda con la retribuzione oraria ordinaria.

4) Orario di lavoro
L'orario ordinario di lavoro, per prestazioni non a turni, sarà così articolato:
- 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì
- 7 ore giornaliere al venerdì.
Sarà considerato lavoro straordinario quello eccedente l'orario sopra definito e quello prestato in altre giornate.
La cooperativa si impegna a limitare l'uso del lavoro straordinario. Direzione aziendale e RSA si incontreranno periodicamente per valutare i programmi produttivi in relazione al fabbisogno di manodopera e l'utilizzo del lavoro straordinario.
Entro il mese di maggio Direzione aziendale e RSA si incontreranno per definire il calendario delle ferie che anche per il personale a tempo determinato (ferie non retribuite) possono essere di 28 giorni lavorativi. A tutti i dipendenti dovrà essere garantito un periodo continuativo minimo di ferie di 15 giorni lavorativi, possibilmente non nel periodo di piena campagna.
Le parti si impegnano a definire, anche in forma sperimentale, le modalità per adottare moduli di lavoro a turni.

12) Interruzioni e pause
In caso di interruzioni o pause che si verifichino nell'ambito aziendale per cause indipendenti della volontà delle maestranze, le stesse saranno lasciate libere dall'azienda.
Qualora l'azienda ritenga di mantenere a disposizione i dipendenti, il tempo di fermata verrà retribuito come previsto dal vigente CCNL.
I dipendenti lasciati liberi dall'azienda, che manifestano la disponibilità a rimanere a disposizione per il tempo massimo di un'ora e con il consenso dell'azienda, riceveranno una retribuzione pari al 50% del salario globale di fatto.
I periodi non lavorati in cui le maestranze sono state lasciate libere dall'azienda potranno essere recuperati secondo i criteri previsti dall'articolo 26 del CIPL 25-7-94. Tali recuperi saranno retribuiti con il salario ordinario.

Norma transitoria sul lavoro a turno
l. A decorrere dal mese di ottobre 1997 saranno sperimentate modalità di lavoro a turno nello stabilimento di Savignano.
2. Parte del personale effettuerà comunque il normale orario di lavoro con pausa intermedia per il pranzo.
3. Saranno effettuati due turni giornalieri di 7 ore ciascuno dal lunedì al venerdì con pausa intermedia, retribuita di 20 minuti da effettuarsi a rotazione tra le diverse postazioni di lavoro.
4. Al personale impiegato in turno sarà corrisposta una retribuzione pari a 7 ore e mezzo di lavoro ordinario.
5. Al personale che per proprio esigenze, in accordo con l'azienda, non completi il turno saranno retribuite le ore effettivamente lavorate, compresa la eventuale pausa intermedia.
6. La direzione, previo confronto con la RSA, determinerà le squadre che si alterneranno con turnazione settimanale nei diversi moduli di lavoro.