Tipologia: Accordo
Data firma: 18 maggio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2002
Parti: Villani e RSU e OO.SS.
Settori: Agroindustriale, Villani Castelnuovo Rangone (Mo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni, industriali ed informazioni
Organizzazione e orario del lavoro
Lavoro supplementare e straordinario
Ferie, rol, permessi
Occupazione
Classificazione dei lavoratori, inquadramento
Ambiente di lavoro, salute, sicurezza
Salario
Schema di ripartizione per anno e livello del premio di produzione variabile
Riduzione orario di lavoro - Protocollo fra direzione e RSU

Il giorno 18/05/1998 viene stipulato fra la Villani spa, le Rappresentanze Sindacali Unitarie […] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori il seguente contratto integrativo aziendale, con decorrenza 01/01/1998 e scadenza 31/12/2001

Relazioni, industriali ed informazioni
Si ribadisce la volontà di costituire una commissione paritetica che assolverà a compiti di analisi od approfondimento posti all'ordine del giorno, previa discussione fra Direzione Aziendale e Rappresentanze Sindacali.
Questa commissione potrà, ove utile esprimere specifici gruppi di lavoro, svolgerà di norma la sua attività in orari diversi da quelli non di lavoro.
L'Azienda fornirà annualmente alle Rappresentanze Sindacali una sintetica relazione contenente informazioni in ordine a piani, programmi, prospettive ed opportunità riguardanti l'esercizio successivo.
Trimestralmente, la Direzione sarà disponibile per momenti di verifica ed aggiornamento.
L'Azienda fornisce, annualmente elenco dei lavori appaltati all'interno dell'Unità produttiva, e copia dei contratti d'appalto in essere.
Eventuali cessioni di nuove attività o servizi in appalto a terzi, nell'ambito dello Stabilimento di Castelnuovo, sarà oggetto di preventivo confronto con le RSU.
Le scelte strutturali riguardanti il Personale saranno, come sempre, oggetto di preventiva informazione e contrattazione.
L'Azienda consegnerà alle Rappresentanze Sindacali copia dei documenti sintetici inviati agli Enti Previdenziali ed Assicurativi nonché copia dei documenti sottodescritti;
- Lista mensile della situazione del monte ore di permesso sindacale retribuito.
- Lista mensile relativa al calcolo della produttività.
- Bilancio annuale completo, di relazione d'accompagnamento.
- Elenco dipendenti ad inizio anno e variazione trimestrale.
- Elenco trimestrale ore di straordinario per reparto.
- Elenco annuale degli incentivi personali.
- Elenco mensile assunti e dimessi.
- Elenco mensile distinta di versamento contributi sindacali.
I coordinatori della RSU (n. 2 persone) possono usufruire di permessi per attività sindacali, anche se, eccezionalmente, richiesti in giornata.
La RSU potrà, per ragioni particolari ed occasionali disporre di brevi (max 15 minuti) dietro semplice preavviso al Capofabbrica.

Organizzazione e orario del lavoro
La Direzione e le Rappresentanze sindacali si riuniranno ogni anno, nella prima decade di dicembre per definire calendario di lavoro, Ferie, Rol, Festività e Flessibilità utile a rispondere a punte di lavoro o stagionalità.
La Direzione e l'RSU esamineranno gli attuali regimi di orario e valuteranno l'opportunità di adottare orari differenziati, ove questi risultino utili a migliorare il servizio, a snellire i flussi a valle od a monte, limitare il ricorso a prestazioni straordinarie.
La Direzione ribadisce che la migrazione degli attuali modelli organizzativi e la ricomposizione di operazioni più semplici e ripetitive in altre più complesse qualificanti può essere percorsa esclusivamente se i diversi modelli o metodologie consentono un miglioramento della efficienza reale, e cioè una diminuzione dei costi per unità di prodotto. Questo non esclude la possibilità di analizzare l'organizzazione attuale, e di ipotizzare miglioramenti o variazioni.
È confermato l'orario di lavoro in vigore.
Riduzioni di orario di lavoro derivanti da disposizioni legislative o accordi aziendali saranno esaminate secondo protocollo allegato.
Eventuali richieste di part-time eccedenti gli accordi esistenti saranno esaminate avendo a mente le esigenze e le opportunità dell'Azienda, in confronto con le RSU.

Lavoro supplementare e straordinario
L'Azienda opera costantemente al fine di ricorrere il meno possibile al lavoro straordinario.
Fermo restando il rispetto del dettato delle leggi e dei contratti di lavoro in essere, l'Azienda contratterà, come di consueto, il ricorso al lavoro straordinario relativo ad ogni attività di produzione, sia per richieste episodiche a fronte di imprevisti o maggior lavoro, sia per richieste a fronte di necessità tecnologiche.
Sono confermate, per quanto relativo alla retribuzione di ore straordinarie ad ogni titolo, poste a recupero od in conto ferie, le condizioni di maggior favore di cui all'accordo del 01.10.1997.
Le eventuali ore di straordinario non preventivamente contrattate saranno scomputate dal calcolo del salario variabile.

Occupazione
Il ripristino dei turn-over sarà legato alle scelte industriali e produttive della Società, privilegiando l'occupazione femminile.
Quanto sopra sarà comunque oggetto di valutazioni e discussioni preventive, su base-annuale.
Per il periodo dal 01.01.98 al 31.12.98 saranno assunti 8-10 lavoratori a tempo indeterminato.
Saranno discussi con la RSU i programmi di utilizzo di lavoratori stagionali, così da sopperire ai periodi di maggior lavoro e assicurare il godimento delle ferie annuali.
Sarà data, secondo i pregressi accordi aziendali, preventiva informazione e motivazioni in ordine ad eventuali assunzioni, a contratti di formazione-lavoro e di assunzioni obbligatorie.
Sarà favorita la formazione dei lavoratori, escludendo costi emergenti per l'Azienda ed avvalendosi dei diritti di legge, e saranno riconosciute prioritariamente le professionalità acquisite, nel caso di disponibilità in organico.
Sarà valutata l'opportunità di attività di formazione aziendale, fermi restando i parametri di cui sopra.

Ambiente di lavoro, salute, sicurezza
Quanto previsto dal contratto 04.07.94 - punto 4, è completamente superato dal DPR [dlgs] 626/94 e seguenti, al quale ci richiamiamo per ogni possibile approfondimento o miglioramento.
L'Azienda riconosce al Delegato alla sicurezza, per esercitare la sua funzione, 60 ore annue di permesso retribuito. Il Delegato potrà, nell'ambito del suo ruolo, vigilare su tutti gli aspetti che possono provocare rischi potenziali, anche oltre il dettato del DPR [dlgs] 626/94.
Esso sarà consultato in merito a mezzi di protezione, nuovi macchinari, ristrutturazioni.
L'Azienda procederà, in accordo con la RSU, alla formazione del delegato in collaborazione con centri di medicina preventiva del lavoro, e le ore impiegate per la formazione non sono detratte dalle ore di permesso retribuito.
La predisposizione di area di sosta per fumatori e non fumatori è impegno preciso dell'Azienda.
La definizione dei protocolli di accertamento è di esclusiva competenza del Medico di fabbrica.
L'Azienda è disponibile ad affrontare soluzioni di ragionevoli situazioni di disagio, indipendentemente dal rinnovo del contratto aziendale, nel rispetto di leggi e regolamenti.
Eventuali esami od accertamenti disposti dal Medico di fabbrica potranno essere eseguiti durante l'orario normale di lavoro, e quindi retribuiti; visite effettuate il Sabato comportano, secondo quanto disposto dal D.P.R. [dlgs] 626/94, retribuzione di 2 ore in conto ferie.

Per quanto non richiamato espressamente nel presente accordo si fa riferimento ai documenti relativi ai precedenti contratti integrativi aziendali.