Cassazione Penale, Sez. 4, 19 agosto 2014, n. 35966 - Utilizzo di un tornio inidoneo: comportamento abnorme del lavoratore?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.A. N. IL 01/09/1959;
avverso la sentenza n. 5886/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 3.07.2012, affermava la penale responsabilità di S.A., amministratore unico della Azienda Centro Guarnizioni Tiger srl, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere procurato lesioni personali gravi al dipendente R.R., consistite in una ferita al quinto dito della mano destra con lesione sottocutanea del tendine estensore; e ciò per colpa generica e violazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, in riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, in quanto, in assunto accusatorio, l'imputato aveva omesso di adottare tutte le misure necessarie a creare adeguate condizioni di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori. In particolare, al S. si contesta di avere consentito l'utilizzo di un tornio che non risultava idoneo al lavoro di pulitura con tela smeriglio di un alberello, attività che stava svolgendo il dipendente al momento dell'infortunio.
2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17.12.2013, confermava la sentenza del Tribunale.
La Corte territoriale, soffermandosi sui motivi di doglianza che erano stati dedotti con l'atto di impugnazione, rilevava che il reato risultava procedibile di ufficio, giacchè la malattia derivata dal fatto aveva certamente avuto una durata almeno superiore a 40 giorni.
Al riguardo il Collegio richiamava le dichiarazioni rese dal lavoratore e la certificazione INAL, acquisita agli atti. Oltre a ciò, la Corte distrettuale osservava che la difesa avrebbe agevolmente potuto dimostrare l'avvenuto rientro in servizio del lavoratore già allo scadere del primo certificato medico (riportante prognosi di soli 20 giorni), producendo le relative buste paga o i cartellini di presenza.
Sotto altro aspetto, la Corte di Appello considerava che il datore di lavoro è tenuto a fornire strumenti di lavorazione adeguati sotto il profilo della sicurezza, essendo suo preciso obbligo quello di eliminare i rischi o di ridurli al minimo.
3. Avverso la citata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione S.A., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge, in riferimento alla procedibilità dell'azione penale. L'esponente, con riguardo alla questione relativa alla durata della malattia derivata dall'infortunio, già dedotta in sede di gravame, osserva che la Corte di Appello, nel confermare la sentenza del primo giudice, ha sviluppato una argomentazione che inverte l'onere della prova, spettante all'accusa.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio motivazionale, in ordine alla individuazione della condotta colposa attribuita all'imputato. La parte osserva che lo stesso lavoratore infortunato ha ammesso di essere incorso in errore, il giorno del sinistro, non essendosi sfilato i guanti; e rileva che di nessun pregio risulta l'addebito a carico del datore di lavoro, di non aver proceduto all'informazione del lavoratore. La parte evidenzia poi che l'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, laddove si rileva che il datore di lavoro è tenuto a fornire le attrezzature idonee, anche facendo ricorso a nuovi macchinari, non risulta conferente rispetto all'affermazione di responsabilità penale, dal momento che la stessa Corte di Appello ha abbandonato la tesi della inidoneità tecnica del tornio, rispetto alla lavorazione svolta, sostenuta dal primo giudice.
Diritto
4. Il ricorso in esame muove alle considerazioni che seguono.
4.1 Il primo motivo di ricorso non ha pregio.
La Corte di Appello, nel confermare la valutazione effettuata dal primo giudice in riferimento alla durata della malattia derivante dal fatto di reato, ha argomentato, sviluppando un percorso motivazionale immune da aporie di ordine logico rilevabili in sede di legittimità, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal lavoratore ed alla certificazione INAL, acquisita agli atti. Il Collegio, in particolare, ha considerato - ai fini della procedibilità ufficiosa del reato - che, anche accedendo alla tesi difensiva, in base alla quale la presenza del dipendente in azienda, in data (OMISSIS), stava a significare che da tale data R. aveva ripreso servizio, la durata della malattia risultava comunque superiore a 40 giorni, atteso che l'infortunio si è verificato l'(OMISSIS).
E' poi appena il caso di sottolineare che la considerazione pure svolta dal Collegio - a margine del richiamato percorso argomentativo che già di per sè vale a sostenere l'assunto - circa la agevole possibilità per la difesa di dimostrare documentalmente la data in cui il dipendente aveva ripreso formalmente servizio, non implica alcuna indebita inversione dell'onere della prova, trattandosi di una osservazione aggiuntiva, rispetto al ragionamento che risulta ancorato alle acquisite emergenze probatorie, nei sensi sopra chiariti. La sentenza impugnata supera, cioè, la cosiddetta prova di resistenza, perchè risulta conferentemente motivata, anche eliminando il passaggio argomentativo da ultimo richiamato (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15.07.2008, dep. 03.10.2008, Rv. 241299).
4.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Occorre considerare che, nel caso in esame, le sentenze di merito, di primo e secondo grado, concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni; e che, conseguentemente, le stesse si saldano in un unico complesso corpo argomentativo, al quale è dato fare riferimento nel presente scrutinio di legittimità (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10163 in data 1 febbraio 2002, dep. 12 marzo 2002, Rv. 221116).
Tanto chiarito, deve osservarsi che i giudici di merito hanno conferentemente chiarito che, nel caso di specie, doveva escludersi che l'incidente si fosse verificato a causa di un imprevedibile comportamento anomalo del lavoratore; ciò in quanto era risultato accertato che l'utilizzo del tornio, in assenza di presidi di sicurezza adeguati, rispondeva ad una reiterata pressi aziendale tollerata dal S..
Si tratta di una valutazione che si colloca nell'alveo del consolidato insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla valenza esimente da assegnare alla condotta colposa posta in essere dal lavoratore, rispetto al soggetto che versa in posizione di garanzia.
Invero, la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. E si è pure precisato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Questa Suprema Corte ha affermato che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; e che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento.
Nella materia che occupa deve, cioè, considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conclusivamente sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Cass., sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore - come certamente è avvenuto nel caso di specie - rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).
Ciò posto, deve allora considerarsi che la Corte di Appello, nel ribadire che l'utilizzo del tornio per il tipo di lavorazione (lucidatura) risultava improprio, ha del tutto legittimamente osservato che il datore di lavoro è specificamente tenuto a fornire strumenti di lavorazione adeguati sotto il profilo della sicurezza, essendo suo preciso obbligo quello di eliminare i rischi o di ridurli al minimo (principio di diritto ripetutamente affermato dalla Corte regolatrice: cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41944 del 19/10/2006, dep. 21/12/2006, Rv. 235539). E deve infine rilevarsi che, sul punto di interesse, i giudici di merito hanno precisato che il tornio neppure era dotato del tegolo di protezione, presidio che sarebbe stato idoneo ad impedire il contatto accidentale dell'operatore con le parti in movimento della macchina.
5. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2014