Cassazione Penale, Sez. 4, 28 agosto 2014, n. 36348 - Caduta dal trattore non a norma e responsabilità del datore di lavoro anche in caso di malore della vittima


 

Il comportamento del datore di lavoro non può ritenersi esente da censure dal momento che le misure di prevenzione antinfortunistica di cui alle circolari del Ministero del Lavoro (circolare dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005 e circolare n. 3 del 28.3.2007) sono di natura palesemente specifica in quanto finalizzate alla tutela del trattorista da eventuali ribaltamenti del mezzo per asperità o irregolarità del terreno o altra causa, ma non già dalla caduta dal posto di guida dipendente dalle più disparate cause, tra cui quella riconducibile ad un improvviso ed inevitabile malore, benchè le misure già previste dal d.lgs. n. 626 del 1994 (cintura di sicurezza abbinata ad una cabina o telaio protettivo), non tempestivamente adottate, sarebbero state comunque idonee scongiurare la caduta dal mezzo per qualsiasi causa anche diversa dal ribaltamento del mezzo.
Correttamente, quindi, come rappresentato dalla Parte pubblica ricorrente, deve ravvisarsi la violazione della generale e residuale disposizione di cui all'art. 2087 c.c. (e la conseguente carenza motivazionale sul punto) che onera il datore di lavoro di una particolare e qualificata prudenza imponendogli di predisporre le misura idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore: da individuarsi, nel caso di specie, nel montaggio di cinture di sicurezza o nell'applicazione di altro mezzo di trattenuta.


Presidente Zecca – Relatore Massafra

Fatto



Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza emessa in data 30.1.2012 dalla predetta Corte con la quale è stata confermata la sentenza in data 7.7.2010 del Tribunale di Termini Imerese - Sezione distaccata di Cefalù, che assolveva perché il fatto non costituisce reato S.P. dal delitto di omicidio colposo, con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589 co. 2° c.p. in rel. agli artt. 4 co. 5° lett. B), 35 d.lgs 626/94), in danno di L.V.A. (fatto del 25.10.2006).
Il fatto. L.V.A., trattorista agricolo alle dipendenze della Cooperativa agricola SS. Crocifisso a r.l. di cui era legale rappresentante l'odierno imputato, mentre effettuava lavori di solcatura di un appezzamento di terreno agricolo sito nel comune di Alimena (PA) per la preparazione alla semina tramite un trattore cingolato munito di accessorio agricolo (cd "Tiller), cadeva dal trattore stesso, rimanendo agganciato al Tiller e trascinato per circa 20 mt., decedendo per arresto cardiocircolatorio con gravissimo trauma cranico.
La Corte territoriale osservava che, benché il trattore non fosse stato modificato (con cinture di sicurezza e cabina o telaio antiribaltamento, secondo le disposizioni del D.lgs n. 626 del 1994 relativo all'adeguamento dei trattori agricoli per evitare ribaltamenti, imposto entro giugno 2001 in una circolare dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005, vi era stato un rinvio all'emanazione delle LINEE-GUIDA (elaborate, però, solo nel 2007 con la circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero) e, al contempo, alle misure alternative da adottare quali l'impiego di lavoratori esperti e la ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire ribaltamenti. La Corte riteneva, quindi, che avendo il datore di lavoro adempiuto alla scelta di un lavoratore corrispondente alle connotazioni dettate, esperto e sano ed essendo la vittima caduta dal trattore per ragioni sopraggiunte, quale il malore improvviso ipotizzato dal medico legale M., l'imputato non potesse essere ritenuto responsabile del decesso del trattorista poiché il nesso causale tra condotta del datore di lavoro e l'evento letale per l'eventuale omessa predisposizione di misure di prevenzione doveva essere valutato, al pari della colpa "per assunzione", in termini di prevedibilità.
La ricorrente Parte pubblica, allegando al ricorso varia documentazione, deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale rilevando che il L.V. non sarebbe in ogni caso caduto dal trattore, che non si ribaltò, se fosse stato dotato di cinture di sicurezza o di altro mezzo di ritenuta.
Richiama, al riguardo, la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. che, nello stabilire in via generale e sussidiaria l'obbligo dei datore di lavoro di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, prescinde dall'adozione di specifiche misure dettate da norme antinfortunistiche e due pronunce sul punto di questa Corte di legittimità.

Diritto



Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Invero, non risulta che sia stata accertata la reale e primaria causa della morte di L.V.A.: e cioè se, come sembrerebbe dalla diagnosi, in diretta dipendenza della caduta dal trattore e successivo trascinamento ad opera del "Tiller", ovvero, già prima di tale caduta, a causa dell'improvviso malore, ma i cui segni premonitori erano stati già percepiti dai testi-colleghi di lavoro R.S. (il L.V. accusava dolori al petto, alle spalle e su tutto il corpo) e S.A. (il L.V. aveva detto di non vedere bene) eventualmente determinato da infarto. Solo in tale ultima ipotesi (determinata, come indicato dal consulente M., da una cd. "aritmia maligna") avrebbe potuto ritenersi con certezza l'assenza di nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento.
Ma dalle considerazioni del medesimo consulente tecnico (pag. 18 trascrizione udienza del 19.6.3008 allegate al ricorso) risulta, altresì, che il L.V. era sopravvissuto diversi minuti (circa 45) dopo la caduta dal trattore: sicchè l'ipotesi predetta deve necessariamente scartarsi.
In ogni caso, la caduta dal trattore è stata indubbiamente determinata dal predetto malore in una all'assenza di cinture di sicurezza ovvero di altro mezzo di trattenuta o cabinato di protezione, come successivamente accertato.
Ora, benchè il trattore non fosse stato modificato in ottemperanza a quanto imposto entro giugno 2001 dal d.lgs. del 1994 relativo all'adeguamento dei trattori agricoli per evitare ribaltamenti (onde l'imputato non poteva non essere consapevole della irregolarità sotto il profilo antinfortunistico in cui versava lo strumento di lavoro) e con la circolare dei Ministero del Lavoro del 16.3.2005 fosse stata poi rimandata l'emanazione delle LINEE GUIDA ISPESL, elaborate solo nel 2007 con la circolare n. 3 del 28.3.2007 del medesimo Dicastero, la condotta del datore di lavoro, che pur si attenne alle misure alternative da adottare nel frattempo (secondo quanto raccomandato dalla circolare del 2005), quali l'impiego di lavoratori esperti (come appunto era la vittima) e la ricognizione delle condizioni del terreno, allo specifico fine di prevenire ribaltamenti, non può ritenersi esente da censure dal momento che le misure di prevenzione antinfortunistica di cui alle circolari del Ministero del Lavoro sono di natura palesemente specifica in quanto finalizzate alla tutela del trattorista da eventuali ribaltamenti del mezzo per asperità o irregolarità del terreno o altra causa, ma non già dalla caduta dal posto di guida dipendente dalle più disparate cause, tra cui quella riconducibile ad un improvviso ed inevitabile malore, benchè le misure già previste dal d.lgs. n. 626 del 1994 (cintura di sicurezza abbinata ad una cabina o telaio protettivo), non tempestivamente adottate, sarebbero state comunque idonee scongiurare la caduta dal mezzo per qualsiasi causa anche diversa dal ribaltamento del mezzo.
Correttamente, quindi, come rappresentato dalla Parte pubblica ricorrente, deve ravvisarsi la violazione della generale e residuale disposizione di cui all'art. 2087 c.c. (e la conseguente carenza motivazionale sul punto) che onera il datore di lavoro di una particolare e qualificata prudenza imponendogli di predisporre le misura idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratore: da individuarsi, nel caso di specie, nel montaggio di cinture di sicurezza o nell'applicazione di altro mezzo di trattenuta.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.



Annulla la impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, altra sezione, per nuovo esame.