Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali
G.U. 31 luglio 1939, n. 177 S.O.

 

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I
Campo di applicazione della legge


Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano alle navi mercantili nazionali di nuova costruzione, siano esse a propulsione meccanica od a vela (compresi i moto e piropescherecci), superiori alle 200 tonnellate di stazza lorda.
Per le navi di stazza lorda superiore a 200 tonnellate, che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge o che dopo la data stessa ne venissero a far parte per acquisto all'estero, si provvede a termini degli artt. 77, 78, 79, 80, 82, 83, 87, 89, 90.
Le norme di cui agli artt. 68, 83, 85 e 86, si applicano a tutte le navi mercantili nazionali di qualunque stazza, siano esse a propulsione meccanica che a vela (compresi i moto e piro- pescherecci) che facciano parte del naviglio mercantile nazionale alla data d'entrata in vigore della presente legge o ne vengano a far parte successivamente.



TITOLO II
Alloggi, dormitori, refettori
Alloggi.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si intendono per «alloggi», i dormitori, i refettori, e gli eventuali locali di convegno per l'equipaggio.

Art. 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilità di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresì in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.
Gli alloggi devono altresì essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilità per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.

Art. 4.

Deve essere evitato, per quanto possibile, il passaggio attraverso gli alloggi, di condutture che possano creare ostacolo o disturbo specialmente in corrispondenza delle cuccette e della parte centrale del locale. In ogni caso tali condutture devono essere opportunamente rivestite di materiale coibente e impermeabile.

Art. 5.

Le lamiere esterne degli alloggi devono essere protette da un rivestimento.

Art. 6.

Il materiale da impiegare per il rivestimento delle pareti, del pavimento e del soffitto, deve rispondere ai requisiti della sicurezza.
Può essere usato il legno o altro materiale coibente, impermeabile, resistente ai frequenti lavaggi e all'azione delle sostanze disinfettanti, nonché atto ad impedire il condensamento dell'umidità.


Art. 7.

Gli oggetti di arredamento devono essere solidi, comodi e semplici con il minimo di anfrattuosità e di angoli. Devono altresì essere facilmente lavabili asportabili e, possibilmente, di materiale metallico.

Art. 8.

In ogni locale di alloggio, compresi i relativi corridoi, deve essere sistemato un numero sufficiente di sputacchiere di tipo razionale.

Art. 9.

I locali costituenti gli alloggi devono essere utilizzati esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in essi non può in alcun caso essere consentito, l'immagazzinamento, neppure temporaneo, di qualsiasi merce.

Art. 10.

Gli alloggi per gli ufficiali devono essere decorosi e adeguati al grado. La cubatura delle cabine ad essi assegnate deve essere non inferiore a metri 12, se la nave ha più di 1600 tonnellate di stazza lorda, e non inferiore a metri cubi 8, se la nave ha una stazza lorda minore.
A ogni ufficiale spetta una cabina: il letto o cuccetta deve essere fornito di due materassi dei quali uno di lana, e di due guanciali, dei quali uno di lana, oltre che della biancheria prevista nell'art. 18. Gli allievi ufficiali possono essere alloggiati due per cabina.

Art. 11.

Le norme di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.
Non è consentito che in una cabina siano alloggiati più di 4 sottufficiali. I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.
Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a 4 persone.

Dormitori

Art. 12.

I dormitori per il personale di bassa forza devono essere ripartiti per categoria e, quando il numero delle persone imbarcate lo renda possibile, anche per turno di guardia.
In ogni dormitorio possono essere alloggiate al massimo 16 persone.

Art. 13.

I dormitori devono avere le seguenti dimensioni:
cubatura per ogni persona: non inferiore a metri cubi 3,50. Se si tratti di cabine ubicate sui ponti superiori a quello di coperta e nelle quali sia assicurata una ventilazione naturale che consenta il rinnovamento completo dell'aria di almeno sei volte all'ora, potrà consentirsi una cubatura minima di metri cubi 3; tale eccezione non è ammessa per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale; superficie per ogni persona: non inferiore a metri quadrati 1,50;
altezza: non inferiore a metri 2, salvo che la nave abbia una stazza lorda inferiore a 1600 tonnellate nel qual caso potrà consentirsi un minimo di metri 1,80.

Art. 14.

In ogni dormitorio deve sistemarsi per ciascuna persona, oltre la cuccetta, uno stipetto della capacità di circa metri cubi 0,3 con gli sportelli muniti di fori e di farfalletta, una sedia o un solido sgabello pieghevole e un attaccapanni.


Art. 15.

Ad ogni persona deve essere assegnata una cuccetta delle seguenti dimensioni:
lunghezza metri 1,80; larghezza metri 0,60, misurata fra le falchette.
Non sono consentiti più di due ordini di cuccette: l'ordine inferiore deve distare dal pavimento non meno di metri 0,35 e la distanza fra il fondo delle cuccette inferiori e quello delle cuccette superiori non deve essere minore di metri 0,75.

Art. 16.

Non è consentito di raggruppare le cuccette oltre il numero di quattro sul piano orizzontale; ognuna di esse deve avere un lato libero e direttamente accessibile. È fatto divieto altresì di ubicarle in corrispondenza dell'apertura di maniche a vento.

Art. 17.

Le cuccette devono essere distanti dalla murata o dalla paratia di almeno centimetri 5.

Art. 18.

Ciascuna cuccetta deve essere di metallo e corredata di un materasso e di un guanciale ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonché di due coperte di lana, di quattro lenzuoli e di due federe bianche per guanciale.
Il materasso e il guanciale non devono contenere complessivamente meno di chilogrammi 9 di crine vegetale o di zostera marina.
Ai sottufficiali sarà fornito materasso e guanciale di lana.

Art. 19.

Fuori dei dormitori deve esservi un apposito spazio con adattamenti per appendervi cappotti impermeabili e per depositarvi berretti impermeabili e stivaloni di gomma.

Art. 20.

Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale è destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio può contenere.

Art. 21.

La cubatura, di cui agli artt. 10, 11 e 13, deve essere calcolata al netto degli spazi occupati da boccaporti, scale, tunnel, maniche a vento, o da qualsiasi altro ingombro fisso.
Il volume del letto, della mobilia e degli oggetti di arredamento, qualunque ne sia la dimensione, non deve essere detratto.
Per la determinazione di tale cubatura si moltiplicherà la superficie orizzontale per l'altezza misurata tra la faccia superiore del fasciamento del ponte inferiore e la faccia inferiore del fasciame del ponte soprastante.

Refettori.

Art. 22.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali devono esistere appositi distinti locali a uso di mensa, convenientemente arredati.
È obbligatorio il refettorio in apposito locale quando vi siano a bordo almeno 10 persone di bassa forza.
Il numero dei posti di mensa deve essere sufficiente ad assicurare la distribuzione del vitto a tutti i conviventi in non più di due turni a eccezione delle navi con più di 300 persone di equipaggio, sulle quali potrà essere consentito anche un terzo turno.
Quando il numero complessivo dei componenti la bassa forza sia superiore a 40, dovrà esservi almeno un refettorio per ciascuna categoria di personale (coperta, macchina, camera). Se però una di tali categorie comprenda meno di 6 persone esse si aggregheranno ad altra categoria.
Le dimensioni minime del refettorio devono essere le seguenti per ogni commensale:
cubatura metri cubi 1,50 da misurarsi come indicato all'art. 21;
superficie, metri quadrati 1 da misurarsi all'altezza del sedile.
Alla mensa ciascuno deve disporre di uno spazio lungo nel lato libero non meno di metri 0,55 e in profondità non meno di metri 0,40, se i commensali siedono da un solo lato, e non meno di metri
0,35, se siedono da ambo i lati.
In ciascun refettorio deve essere sistemato apposito mobile, possibilmente metallico, e comunque rispondente ai normali requisiti igienici, di tipo e di dimensioni convenienti, perché ogni commensale possa rinchiudervi separatamente cibi, stoviglie e altri oggetti di mensa.


TITOLO III
Lavandini, docce, bagni, latrine
Lavandini.

Art. 23.

In prossimità degli alloggi devono essere convenientemente installati lavandini nella seguente proporzione:
n. 1 lavandino per ogni 4 conviventi fino al numero di 32; n. 1 lavandino in più per ogni 5 conviventi da 33 fino a 82; n. 1 lavandino in più per ogni 6 conviventi da 83 in poi.
Le frazioni delle suddette aliquote saranno trascurate.
Se il numero dei componenti di ciascuna categoria di personale sia maggiore di 10, dovranno esservi installazioni per ciascuna categoria in locali a ciò appositamente destinati.
I lavandini devono essere tutti foruiti di acqua dolce corrente, calda e fredda. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 1600 tonnellate non è obbligatoria la somministrazione di acqua calda corrente, tranne il caso delle navi da passeggeri ove a questi essa venga distribuita.

Docce e bagni

Art. 24.

In adatti locali e in prossimità di lavandini, devono essere installate le docce per i comuni di coperta, di macchina e di camera, nelle seguenti proporzioni:
una doccia per ogni 10 conviventi, fino al numero di 50; una doccia in più per ogni 15 conviventi da
51 a 125; una doccia in più per ogni 20 conviventi da 126 a 325; una doccia in più per ogni 25 conviventi da 326 in poi.
Le frazioni di tali aliquote saranno conteggiate come numeri interi.
Tali docce devono essere fornite di acqua dolce, calda e fredda, ed eventualmente anche di acqua salata, purché, in quest'ultimo caso l'erogazione di questa sia effettuata con apposito dispositivo separato.
La quantità di acqua dolce, per ogni docciatura, è quella indicata nell'art. 56.
Qualora la doccia sia unica a bordo dovrà essere ubicata nelle immediate vicinanze dell'alloggio del personale di macchina.
Ciascuna doccia deve essere completata con una vaschetta o altro dispositivo per bagnapiedi con adatto sedile, anche abbattibile, e con carabottino sul pavimento.

Art. 25.

Per i sottufficiali devono essere sistemati impianti separati, compresa la doccia, nelle stesse proporzioni e con i requisiti di cui all'articolo precedente.

Art. 26.

Al comandante, al direttore di macchina e al medico spetta rispettivamente un bagno con doccia, separato ed esclusivo.
Quando sia imbarcato il comandante in seconda o il capo macchinista al dettaglio spetterà anche ad essi un bagno, con doccia, esclusivo e separato.
Nel caso in cui siano imbarcati più di due medici, il bagno separato spetterà al direttore sanitario, mentre agli altri medici sarà destinato un solo bagno che dovrà però essere ubicato in vicinanza dei rispettivi alloggi.
Per gli altri ufficiali devono essere installate almeno due docce, di cui una con vasca da bagno, per ogni sei persone o frazione di sei; una delle due docce deve essere sistemata in apposito locale separato.
Tali installazioni devono essere razionalmente distribuite in prossimità dei rispettivi alloggi.
Quando il numero degli ufficiali, compresi il comandante e il direttore di macchina, non sia superiore a 6, sarà sufficiente l'installazione di un bagno con doccia ed una doccia separata, ovvero due docce separate.

Latrine.

Art. 27.

Le latrine devono essere ubicate in vicinanza degli alloggi e dei lavandini e foruite di sufficiente getto di acqua da assicurarsi mediante congegni solidi e pratici.
Le latrine devono essere installate nella seguente proporzione:
n. 1 latrina per ogni 6 persone di equipaggio fino a 24;
n. 1 latrina per ogni 12 persone di equipaggio in più delle 24 e fino a 96;
n. 1 latrina per ogni 24 persone di equipaggio oltre le 96. Le frazioni delle cifre suddette vanno calcolate per intero.
Sulle navi superiori a 1600 tonnellate stazza lorda, spetta agli ufficiali di cui all'art. 26, primo e secondo comma, una latrina separata per ciascuno, sistemata nel locale del bagno, ove esista. Quando le persone di bassa forza siano più di 24 si installerà una latrina separata per i sottufficiali.

Art. 28.

Quando tra l'equipaggio vi sia personale femminile, deve essergli assegnato un numero proporzionato di latrine separate.
Per gli ufficiali e per il personale femminile le latrine devono essere del tipo a sedile, mentre per i sottufficiali e i comuni esse devono essere del tipo «alla turca», ovvero con pedana.

Art. 29.

Nell'andito di ogni gruppo di latrine deve essere sistemato un orinatoio e un lavamano munito di distributore di sapone liquido o in polvere, o in pasta.

Art. 30.

I locali destinati alle docce e ai bagni, ai lavandini e alle latrine devono essere verniciati e pavimentati in maniera tale che ne sia facile il ripetuto lavaggio a grande acqua. A tale uopo devono esistere in essi ombrinali adeguati e in numero sufficiente.
Tali locali devono essere provvisti di maniglie o di altri mezzi di appoggio.
Nei riguardi dell'aereazione e della illuminazione di detti locali valgono le disposizioni stabilite per gli alloggi.


TITOLO IV
Uffici e segreterie, cambuse, cucine, panifici
Uffici e segreterie.

Art. 31.

Agli uffici e alle segreterie sono applicabili le disposizioni degli articoli 4, 5, 7, 8, nonché quelle degli articoli 39, 40, 42, 43, 44 e 45.

Cambusa.


Art. 32.

La cambusa per la conservazione dei viveri è obbligatoria a bordo di ogni nave destinata a traversate di oltre 24 ore.
La cambusa deve essere isolata dagli altri locali, illuminata e ben ventilata e ubicata con un lato a murata. Essa deve essere tenuta libera da qualsiasi oggetto non inerente all'uso cui è destinata.
Se per necessità inevitabifi debbano passare nella cambusa tubi di vapore, questi dovranno essere isolati accuratamente.
Gli armadi, da sistemarsi nella cambusa, possibilmente metallici, devono essere facilmente lavabili e muniti di aperture con reti metalliche a maglie finissime.
La cambusa deve essere fornita di apposita cassa zincata per la conservazione della gallette.

Art. 33.

Se la nave compia traversate di oltre otto giorni o sia adibita a traffici in zone a clima tropicale, dovrà esistere a bordo un impianto refrigerante adeguato al numero delle persone imbarcate e alla durata del viaggio.


Cucine.


Art. 34.

I locali delle cucine devono essere bene illuminati e aereati, sufficientemente spaziosi e situati, per quanto possibile, sui ponti superiori.
Le cucine devono essere disposte per madiere salvo il caso in cui la commissione centrale non ne riconosca la possibilità. Devono inoltre essere convenientemente isolate e, ove occorra, munite di
cappa di estrazione.
Qualora la ventilazione naturale, compresa quella ottenuta con le maniche a vento opportunamente installate, non risulti sufficiente, si dovrà provvedere con impianti meccanici adatti.
Le pareti, il pavimento e il soffitto delle cucine, qualora non siano in ferro pitturato, devono essere rivestiti di materiale atto a garantire la nettezza dei locali.
Il pavimento deve altresì essere costruito in guisa da evitare lo sdrucciolamento.

Panificio.


Art. 35.

Per le navi da carico che abbiano più di 30 persone di equipaggio e che siano destinate a traversate che durino più di quattro giorni, deve esistere a bordo un impianto speciale per la fabbricazione del pane. Tale impianto può essere sistemato anche nel locale della cucina.

TITOLO V
Disposizioni speciali

Art. 36.

Qualora tra i componenti l'equipaggio vi siano persone di colore a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e costumi. Per tale personale di colore dovrà altresì esservi a bordo il modo di confezionare il vitto secondo le sue abitudini e i suoi costumi.

Art. 37.

Sulle navi che trafficano in zone ove abbondano le zanzare devono esistere opportune installazioni per ostacolare la penetrazione di tali insetti nei locali dove vive l'equipaggio (reti ai finestrini, alle porte ventilatori e altri mezzi idonei). Tali installazioni devono essere particolarmente efficienti nei porti ove esiste malaria, febbre gialla, dengue, filariosi.
Agli effetti della protezione dalle zanzare, dalle mosche e da altri ditteri, le infermerie, le cambuse, le riposterie e i depositi di biancheria usata, devono essere convenientemente difesi mediante reticelle metalliche.

Art. 38.

Le navi mercantili devono essere costruite ed allestite in maniera da possedere tutti i requisiti atti a rendere quanto possibile la nave priva di ratti.
A tale uopo negli alloggi, nelle cambuse, nei locali di lavoro, nelle stive e in tutti i locali di bordo devono essere evitati spazi e angoli morti capaci di offrire ricetto ai topi; ove tali spazi non possano essere eliminati dovranno essere convenientemente colmati o resi inaccessibili ai roditori.
Deve altresì essere provveduto a che gli stipetti, gli armadi e simili siano muniti di aperture adatte a facilitare la circolazione dei gas tossici in occasione della derattizzazione e la conseguente ventilazione.

TITOLO VI
Aereazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria, illuminazione

Aereazione e ventilazione.

Art. 39.

Per l'aereazione degli alloggi e dei locali di lavoro, a prescindere dalla ventilazione naturale mediante gli sportelli e le porte, e dai comuni agitatori d'aria, devono essere eseguite installazioni tali da consentire, anche con cattivo tempo, un rinnovamento completo dell'aria dell'ambiente almeno quattro volte all'ora.
Si riterrà che risponda alla norma del rinnovamento completo dell'aria quattro volte all'ora un locale, quando, sia la manica a vento per l'immissione dell'aria, che quella di estrazione, abbiano una sezione di 20 centimetri quadrati per ogni persona che deve trovarsi normalmente nel locale stesso.
Questa sezione può essere ridotta a 15 centimetri quadrati per persona per i locali sopra il ponte di coperta: deve essere aumentata a 25 centimetri quadrati per le navi adibite a viaggi in zone a clima tropicale.
Per le infermerie e gli ambulatori la sezione deve essere portata a 30 centimetri quadrati.
Per i camerini per una sola persona sarà considerato rispondente alle condizioni della legge uno spiraglio avente una superficie complessiva di 200 centimetri quadrati.
Il tracciato e i particolari di costruzione dei condotti di ventilazione devono essere tali da assicurarne l'efficienza.

Art. 40.

Le installazioni dei condotti di aereazione devono essere effettuate in modo che, quelli destinati all'estrazione dell'aria, abbiano la loro apertura inferiore all'altezza del soffitto e quelli destinati all'immissione di aria pura, abbiano la apertura situata a circa metri 0,40 dal pavimento e possibilmente situati su pareti opposte.

Art. 41.

Per le navi a vapore adibite normalmente a viaggi in zone a clima tropicale, la ventilazione del locale delle macchine dovrà essere particolarmente curata adottando, se necessario, la ventilazione meccanica.
Tale disposizione vale anche per i locali con impianti che danno luogo a emanazioni termiche o tossiche.

Art. 42.

Qualora sulle navi siano installati negli alloggi dei passeggeri di tutte le classi impianti per distribuzione di aria condizionata, essi dovranno essere estesi a tutti gli alloggi dell'equipaggio.

Riscaldamento e condizionamento dell'aria.


Art. 43.

Sulle navi che devono oltrepassare il 36 parallelo di latitudine nord o sud, deve essere
impiantato un sistema di riscaldamento completo ed efficace (con esclusione delle stufe a carbone ovvero ad altro combustibile) in tutti gli alloggi e in tutti gli altri locali destinati all'equipaggio. Saranno riscaldati anche la sala nautica e i locali della timoneria.
I mezzi di riscaldamento devono essere tali da assicurare permanentemente una temperatura non inferiore a 16 C., con temperatura esterna uguale a zero.

Art. 44.

Sulle navi che intraprendono viaggi toccando porti situati nel mar Rosso, nel golfo di Aden, nel golfo Persico, nel golfo di Guinea e Congo, nel golfo di Bengala, nei mari della Sonda, nel Brasile settentrionale, è obbligatoria una installazione di aria condizionata in almeno due locali destinati all'equipaggio e cioè, nell'ambulatorio o, dove esista, nella infermeria e in un locale di ristoro facilmente accessibile dal locale di macchina.
Sulle navi adibite a servizi esclusivamente locali nei mari indicati nel comma precedente, devono essere installati opportuni impianti per la distribuzione dell'aria condizionata negli alloggi nei refettori negli ambienti di riunioni, nei locali destinati ad uso sanitario, nella sala nautica e nei locali della timoneria.

Illuminazione.

Art. 45.

Ogni locale destinato all'alloggio e al lavoro dell'equipaggio deve essere provvisto di luce sufficiente. Quando con tempo chiaro risulti insufficiente la luce naturale, dovrà ricorrersi all'illuminazione artificiale.
Tanto l'una quanto l'altra saranno ritenute sufficienti quando rendano possibile la lettura della stampa ordinaria di un comune giornale.
Per l'illuminazione artificiale è da preferirsi la luce elettrica; comunque, se a bordo esista un impianto elettrogeneratore, la luce elettrica deve essere installata anche nei locali destinati all'equipaggio.
È prescritta la luce azzurra sussidiaria nei locali adibiti a dormitorio.
La tipografia deve essere situata in modo da avere di giorno sufficiente luce naturale.

TITOLO VII
Infermerie e ambulatori

Art. 46.

Sulle navi che intraprendono traversate senza scalo di oltre 48 ore aventi a bordo più di 10 persone di equipaggio dovrà sistemarsi un locale di medicazione (ambulatorio), bene illuminato e ventilato, lavabile su ogni superficie, convenientemente arredato e fornito di impianto per acqua dolce calda e fredda, nonché della dotazione di medicinali e del prescritto strumentario.
In detto locale dovrà essere collocato anche il materiale occorrente per la profilassi antivenerea.
Il locale di medicazione destinato a uso esclusivo dell'equipaggio dovrà esistere anche sulle navi da passeggeri che abbiano a bordo oltre 400 persone di equipaggio.

Art. 47.

Sulle navi che intraprendano traversate senza scalo di durata superiore a 48 ore e aventi a bordo più di 20 persone di equipaggio deve essere preventivamente designata, tra quelle esistenti, una cabina atta a isolare un malato provvista di almeno una cuccetta e un lavandino.

Art. 48.

Sulle navi di cui al precedente articolo deve essere sistemata una stufa di disinfezione a vapore a pressione, di dimensioni tali da consentire l'introduzione di un materasso da cuccetta opportunamente piegato.

Art. 49.

A bordo di ogni nave il personale di bassa forza deve essere messo in condizioni di poter lavare con mezzi idonei la propria biancheria.

Art. 50.

Le navi di oltre tonn. 3000 di stazza lorda che intraprendono traversate di durata superiore a 5 giorni, devono avere una infermeria bene aereata e illuminata, situata sopra i ponti superiori e, in ogni caso al disopra della linea di galleggiamento.
L'ingresso dell'infermeria deve essere sufficientemente largo, e tale, comunque, da consentire il passaggio di una barella di usuali dimensioni.
L'infermeria deve essere rivestita internamente di materiale coibente e lavabile, deve avere le pareti lisce ad angoli smussati e le congiunture fra le pareti verticali e il pavimento devono essere arrotondate.
Il pavimento deve essere di materiale non assorbente e facilmente lavabile.

Art. 51.

Nell'infermeria devono essere installate due cuccette (o letti) qualunque sia il numero delle persone imbarcate fino a un massimo di venticinque: al di sopra di tale numero deve calcolarsi una cuccetta per ogni 50 persone o frazione di 50 in più.
Nell'infermeria non deve esservi più di una cuccetta sovrapposta.
Le cuccette, che non devono essere inferiori a metri 1,85 di lunghezza e a metri 0,80 di larghezza, devono essere isolate una dall'altra. Lo spazio libero tra le cuccette, o tra queste e la paratia, qualora vi sia una sola fila di cuccette, non dovrà essere inferiore a un metro, in modo da consentire il facile accesso a una barella di usuali dimensioni.
Ogni cuccetta deve avere un adatto dispositivo per una bottiglia ed un bicchiere, come pure per una sputacchiera.

Art. 52.

Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.

Art. 53.

All'infermeria devono essere ammessi, in locali del tutto separati ma contigui, un bagno, una latrina provvista di orinatoio e lavandino, per uso esclusivo dei ricoverati.

Art. 54.

Fermo il disposto dell'art. 43 per il riscaldamento degli alloggi, il locale destinato a infermeria deve disporre di mezzi autonomi di riscaldamento, rispondenti ai requisiti igienici, atti ad assicurare una temperatura costante, non inferiore ai 18 °C. con zero gradi all'esterno.

Art. 55.

Oltre la comune illuminazione, compresa quella sussidiaria azzurra, deve esistere nell'infermeria una lampada elettrica portatile.

 

TITOLO VIII
Acqua

Art. 56.

Il quantitativo minimo giornaliero di acqua dolce per i vari usi, escluso il bucato, non deve essere, nei climi temperati, inferiore a litri 15 pro capite pel personale di coperta e di camera e a litri
20 per quello di macchina.
Nei climi tropicali tali quantitativi saranno rispettivamente portati a litri 22 e a litri 30. Dei quantitativi assegnati nei precedenti commi, 10 litri devono essere adibiti alla doccia.
A ogni persona di equipaggio sono inoltre concessi settimanalmente 20 litri di acqua dolce per il lavaggio della biancheria personale.

Art. 57.

Fermo il disposto dell'articolo precedente, consentito l'uso di acqua salata fredda e calda, nei bagni e nelle docce, a condizione che l'acqua di mare sia attinta fuori dei porti e sia condotta a bordo con le precauzioni necessarie e con l'osservanza delle norme igieniche.

Art. 58.

L'approvvigionamento idrico deve essere effettuato, per quanto concerne la provvista di acqua dolce, secondo le disposizioni stabilite nei vigenti regolamenti di sanità.
A tal'uopo le navi devono essere munite dei mezzi necessari e cioè:
a) di manichette di adatta sezione in buono stato di conservazione (quando non sia possibile effettuare il rifornimento mediante tubi metallici);
b) di bocchettoni di imbarco fissi, a chiusura ermetica, situati al di sopra del piano del ponte di almeno metri 0,30;
c) di casse di deposito (cisterne, gavoni, doppi fondi, ecc.);
d) di casse di distribuzione.
Quando l'acqua dolce è contenuta nei doppi fondi, dovranno installarsi speciali casse di deposito per l'acqua da bere, delta capacità di almeno un quindicesimo del quantitativo totale di acqua dolce prescritto dall'articolo 56.
Per gli equipaggi delle navi da passeggeri valgono le norme del regolamento sul trasporto passeggeri.

Art. 59.

Le casse di deposito da destinarsi esclusivamente per l'acqua dolce, ad eccezione dei gavoni e dei doppi fondi, devono essere di metallo, cementate a pennello, munite di passo d'uomo situato su una delle pareti laterali, con portello a chiusura ermetica e con tubi d'aria conformati in modo che non permettano l'introduzione di corpi estranei.
La capacità totale delle casse di deposito deve essere tale da contenere, oltre la quantità d'acqua prevista nell'art. 56 per ogni persona dell'equipaggio, anche un supplemento di riserva pari alla metà del fabbisogno complessivo stabilito nell'articolo stesso e ciò indipendentemente dai quantitativi di acqua fissati per i passeggeri.

Art. 60.

Le casse di deposito devono essere munite di adatti tubi di scarico situati in posizione tale da consentire l'esaurimento completo dell'acqua.

Art. 61.

Tali casse, tra loro indipendenti, devono essere munite di tubi di livello che permettano di controllare la quantità di acqua esistente, senza dar luogo a immissione di strumenti dall'esterno. Qualora ciò non sia possibile sarà consentito l'uso della sonda.
La sonda, destinata esclusivamente al servizio dell'acqua potabile, deve essere di nichelio o di metallo nichelato e raccomandata a una catenella, anch'essa nichelata, da conservarsi in apposita cassetta pure metallica.
I tubi da sonda devono avere chiusura ermetica ed essere sopraelevati sul piano del ponte. La loro apertura deve essere opportunamente protetta con un bordo rialzato.

Art. 62.

Qualora venga distribuita ai passeggeri di tutte le classi acqua refrigerata, questa deve del pari essere distribuita alle persone dell'equipaggio.
Nei climi tropicali la somministrazione dell'acqua refrigerata all'equipaggio è obbligatoria su tutte le navi.
La refrigerazione deve essere ottenuta mediante appositi impianti. È vietata l'aggiunta diretta del ghiaccio.

Art. 63.

Le navi che abbiano a bordo più di 30 persone tra equipaggio e passeggeri e che compiano traversate di oltre 10 giorni, devono essere munite di un apparecchio per distillare l'acqua del mare, tale da garantire ad ogni persona imbarcata una quantità di acqua dolce potabile non inferiore a 5 litri al giorno.

TITOLO IX
Disposizioni varie

Art. 64.

A bordo di ogni nave e sopra un ponte aperto, devono essere riservati uno o più spazi liberi, per la ricreazione delle persone dell'equipaggio franche dal servizio.
Tale spazio libero deve essere calcolato computando come minimo un metro quadrato per ciascun componente dell'equipaggio sulle navi da carico e mezzo metro quadrato sulle navi da passeggeri. Per spazio libero s'intende quello che risulta dopo aver detratto l'area occupata da maniche a vento e da ogni altro ingombro sia inerente alla nave, sia dipendente dal carico.

Art. 65.

Gli spazi di cui al precedente articolo devono essere provvisti di adatti ombrinali e di tubi di scolo delle acque. A tali tubi devono essere applicati adatti dispositivi per impedire il riflusso a bordo dei materiali di rifiuto in via di essere scaricati nel mare

Art. 66.

Durante le soste per operazioni di commercio in porti del Mar Rosso, del golfo di Aden o di zone aventi clima analogo, le navi devono avere l'installazione della doppia tenda sul ponte di coperta, in corrispondenza degli alloggi dell'equipaggio, dei posti di ricreazione e dei posti fissi di lavoro situati immediatamente sotto coperta, e che non siano protetti da soprastrutture.
Lo spazio interposto fra le due tende deve essere di metri 0,30 per navi lunghe fino a 100 metri e metri 0,40 per navi di maggiore lunghezza.

Art. 67.

Le navi di cui all'articolo precedente devono essere provviste di cortine di tela da mettere fuori bordo, in corrispondenza degli alloggi, mediante adatti mezzi di sospensione (puntali, sagole, ecc.) in modo da assicurare una efficace protezione del fianco della nave esposto ai raggi solari.
Le cortine devono essere collocate a una distanza dalla murata di circa metri 2, con una lunghezza non inferiore a metri 3, e tale comunque da assicurare un'efficace protezione degli alloggi.

Art. 68.

I locali, comunque destinati all'equipaggio devono essere tenuti in perfette condizioni di pulizia e convenientemente pitturati; i dormitori scrupolosamente disinfettati e le latrine costantemente disinfettate.
Le casse d'acqua devono essere periodicamente vuotate e lavate.
La mobilia, gli indumenti e la biancheria devono essere accuratamente puliti.
Gli oggetti di mensa e utensili di cucina ed i recipienti destinati alla preparazione od alla conservazione di alimenti e bevande destinati all'equipaggio devono essere perfettamente stagnati in modo da evitare qualsiasi nocumento alla salute dell'equipaggio.
I ventilatori, i refrigeranti, gli apparecchi di riscaldamento, i disinfettatori e tutte le sistemazioni (pompe, tubolature, filtri, rubinetteria) dell'acqua dolce e dell'acqua salata per uso di bordo, devono essere in perfette condizioni di efficienza.

TITOLO X
Alimentazione

Art. 69.

Le tabelle viveri allegate ai contratti collettivi di lavoro, quando si tratti di navi destinate a traffici in zone tropicali od in climi freddi, devono essere formate con l'osservanza delle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 70.

Per i climi tropicali, deve sostituirsi una o due volte la settimana, la razione di carne con una di uova equivalente in potere alimentare e calorifico; il pesce conservato (secco o in scatola) deve sostituirsi con pesce fresco ogni qualvolta sia possibile a bordo di procurarlo.
Al personale di macchina deve essere anche somministrato mezzo litro di latte al giorno. A tutto l'equipaggio deve essere distribuito la mattina il caffè e latte (con un quarto di litro di latte, pro capite).

Art. 71.

La nave deve essere provvista della quantità di limoni occorrente per la distribuzione giornaliera all'equipaggio nonché della quantità di caffè o di tè e di zucchero occorrente per la confezione della bibita da distribuire al personale di guardia in macchina e caldaie (15 grammi di polvere di caffè o 10 grammi di tè e non meno di 25 grammi di zucchero pro capite) in sostituzione del rhum il cui uso predispone al colpo di calore.
Ai fini della profilassi contro lo scorbuto deve essere assicurata la somministrazione di almeno un limone al giorno per persona e ove non fosse possibile la somministrazione del frutto allo stato naturale, è obbligatoria la distribuzione a bordo di una equivalente quantità di succo di limone preparato in bottiglia.

Art. 72.

Per i climi glaciali o particolarmente freddi, si deve:
a) aumentare la quantità dei grassi sia sotto forma di condimento, sia come qualità delle carni fornite, somministrando due o tre volte la settimana quelle suine;
b) aumentare l'approvvigionamento dei limoni e di altra frutta fresca allo scopo di prevenire lo scorbuto;
c) aumentare, rispetto alle tabelle normali, la quantità di zucchero da somministrarsi giornalmente.

TITOLO XI
Vestiario


Art. 73.

Nei climi tropicali, per la profilassi del colpo di sole è obbligatorio l'uso continuo dell'elmo di sughero.
Dall'elmo devono essere protetti anche l'occipite e la nuca.
Il berretto, di qualsiasi foggia, può essere usato soltanto dopo il tramonto e prima del levare del sole.
È vietato al marittimo di esporsi ai raggi solari a capo scoperto.

Art. 74.

Nei suddetti climi, durante le ore più calde del giorno, le persone dell'equipaggio devono indossare vestiti leggeri, di colore bianco o chiaro, per evitare l'assorbimento dei raggi solari, e dopo il tramonto devono indossare abiti più pesanti per prevenire il raffreddamento del corpo.
L'uso della fascia di lana addominale è obbligatorio.

Art. 75.

Il personale di servizio in coperta o a terra deve usare gli occhiali affumicati, infrangibili, non refrangenti, di colore bruno scuro, non celeste, per proteggere gli occhi dall'azione termica e chimica solare.

Art. 76.

Nei climi glaciali o particolarmente freddi, è obbligatorio l'uso di abiti di lana pesante e della fascia di lana addominale: il personale di guardia sul ponte oltre gli stivali, deve portare il cappotto di pelliccia.
Il copricapo deve essere adatto a riparare la nuca e le orecchie.
Le persone dell'equipaggio devono portare guanti, manopole e, allo scopo di prevenire le oftalmie da neve, occhiali affumicati di forme e dimensioni opportune.

TITOLO XII

Norme per l'applicazione della presente legge

Art. 77.

Ai fini dell'applicazione della presente legge alle navi di nuova costruzione, valgono le norme seguenti:
1 I piani delle navi di nuova costruzione saranno sottoposti all'esame della commissione centrale di cui all'art. 80 la quale formulerà proposte per la loro approvazione;
2 La commissione centrale potrà determinare quali deroghe alle prescrizioni della presente legge sia opportuno concedere per le navi di nuova costruzione di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate che siano giustificate da ragione di carattere tecnico.
I provvedimenti proposti dalla commissione centrale sono resi esecutivi dal Ministero delle comunicazioni.
3 La commissione locale, di cui all'art. 82, sedente nel porto nel quale ha luogo la costruzione della nave, quando la commissione centrale non decida di procedervi direttamente a mezzo di propri delegati, eseguirà una visita a nave ultimata e prima che inizi il servizio per controllare ai fini dell'osservanza della presente legge, se siano stati attuati i piani come approvati dal Ministero.
Il Ministro può ordinare, ai fini di cui al precedente comma, che le commissioni locali eseguano una o più visite anche durante l'allestimento.

Art. 78.

Per le navi di cui al secondo comma dell'art. primo, le commissioni locali di cui all'articolo 82, in base a disposizione dell'autorità marittima, formuleranno proposte di modifiche e aggiunte alle sistemazioni e dotazioni esistenti per rendere le navi rispondenti alle condizioni igienico-sanitarie risultanti dalla presente legge.
Le proposte sono presentate dalla commissione locale alla capitaneria di porto, la quale le trasmette al Ministero delle comunicazioni accompagnandole con le sue osservazioni e con un preventivo particolareggiato che si farà rilasciare dal proprietario della nave, nei termini che saranno stabiliti dalla capitaneria stessa.
Quando lo ritenga opportuno il Ministero potrà autorizzare le capitanerie a rendere immediatamente esecutive, senza esame da parte della commissione centrale, le proposte di modifiche e di aggiunte. La commissione locale, nell'adempimento del compito di cui al presente articolo, deve presentare proposte concrete e complete, accompagnate da piani dai quali risulti in qual modo si provvederà alle modifiche ai servizi, ai locali, alle strutture e alle altre sistemazioni e dotazioni esistenti e che siano conseguenti alle proposte stesse, indicando anche le modifiche riguardanti le tubolature e i circuiti elettrici ed eventualmente le pompe e i gruppi elettrogeni.
Il Ministero sottopone le proposte delle commissioni locali, fatta eccezione per quelle di cui al terzo comma del presente articolo, all'esame della commissione centrale per determinare per le navi di cui al secondo comma dell'art. 1, sia per categorie, sia per singola unità, se e quali deroghe siano da concedere dalla osservanza delle norme della legge stessa, tenuto conto della stazza, delle possibilità tecniche, dell'età e delle caratteristiche delle navi e stabilire le modalità e i termini di esecuzione di lavori di modificazioni o di aggiunte alle sistemazioni esistenti.

Art. 79.

All'atto del compimento dei lavori proscritti a termine dell'art. 78, e dopo constatato dalla commissione locale che sono stati eseguiti in conformità di quanto stabilito a mente dell'articolo stesso, sarà rilasciato alla nave un certificato dal quale risulti che la nave stessa è stata posta in regola con le norme della presente legge.
Tale certificato non dispensa, tuttavia, la nave dalle visite periodiche ed occasionali previste dall'art. 83 sia per accertare che non sia stata apportata alle nuove sistemazioni alcuna variazione, sia per i fini in tale articolo stabiliti.

Art. 80.

Presso il Ministero delle comunicazioni, sottosegretariato per la marina mercantile, è costituita una commissione centrale per l'igiene degli equipaggi, composta:
1 dal direttore generale della marina mercantile che la presiede;
2 dall'ispettore generale tecnico della marina mercantile;
3 del generale medico della regia marina distaccato presso la predetta direzione generale;
4 dal direttore capo della divisione gente di mare;
5 di un funzionario tecnico di grado non inferiore al 6 addetto alla stessa direzione generale;
6 di un rappresentante del Ministero dell'interno, direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 6 ;
7 di due rappresentanti della federazione nazionale fascista della gente del mare;
8 di due rappresentanti della federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
9 di un funzionario della direzione generale della marina mercantile di grado non inferiore all'8 che eserciterà le funzioni di segretario.
Per le navi addette alla pesca, in luogo dei rappresentanti di cui ai punti 7 e 8 faranno parte della commissione centrale un rappresentante della federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca .

Art. 81.

La commissione centrale, di cui all'articolo precedente oltre ai compiti di cui agli artt. 77 e 78, dovrà anche esprimere parere su tutte le questioni, che, per l'applicazione delle norme contenute nella presente legge, le fossero sottoposte dal Ministero delle comunicazioni.

Art. 82.

Nei porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Venezia, Trieste, Fiume, sono istituite «commissioni locali per l'igiene degli equipaggi» composte dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede, dal medico di porto, da un ingegnere o perito del registro italiano navale, da un rappresentante della federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento e da un rappresentante della federazione nazionale fascista della gente del mare.
Per gli adempimenti di cui alla lettera b) del successivo art. 83 e per quelli previsti all'art. 85 la commissione si costituirà senza il rappresentante del registro italiano navale.
Per le navi adibite alla pesca, le commissioni sono composte dal medico di porto, da un rappresentante della federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e da un rappresentante della federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.
Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di istituire le commissioni anche in altri porti del regno.

Art. 83.

Spetta alle commissioni locali di cui all'articolo precedente:
a) assolvere ai compiti indicati agli artt. 77, 78 e 79;
b) eseguire visite sulle navi per vigilare sia sul funzionamento delle sistemazioni e dei servizi in applicazione della presente legge che sul rispetto dei principii generali igienico-sanitari per quanto attiene all'equipaggio.
Gli adempimenti prescritti dalle commissioni locali sono resi esecutivi dal comandante di porto.

Art. 84.

Le visite di cui al precedente articolo sono periodiche od occasionali. Le visite periodiche sono effettuate ogni sei mesi.
Le visite occasionali sono disposte dall'autorità marittima, sempre che ne riconosca l'opportunità, o di propria iniziativa, o su richiesta di persona dell'equipaggio, o su richiesta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli armatori o della gente di mare.
Delle visite eseguite è formato un processo verbale da redigersi su apposito modello stabilito dal Ministero delle comunicazioni.
Copia del verbale, vistato dalla capitaneria, è notificato al comandante della nave; per le navi di nuova costruzione, al proprietario.

Art. 85.

L'autorità marittima, di propria iniziativa, o su richiesta della federazione nazionale fascista della gente del mare e dei lavoratori della pesca (15), o di persone dell'equipaggio in numero non minore di un terzo, può disporre che le commissioni locali procedano al controllo delle provviste di bordo destinate all'equipaggio, sia per la loro qualità, sia per la loro quantità in relazione al viaggio da compiere.
Dell'accertamento sarà fatto apposito processo verbale che sarà comunicato immediatamente all'autorità marittima per i provvedimenti di sua competenza.
Ove risultino esistere a bordo viveri avariati insalubri o inadatti al consumo, l'autorità marittima sulla base dei risultati dell'accertamento effettuato dalla commissione, ne ordinerà lo sbarco per i conseguenti provvedimenti a norma di legge.

Art. 86.

Dei controlli eseguiti e delle prescrizioni fatte, sia al proprietario della nave che al comando di bordo aventi relazione con le disposizioni della presente legge, sarà fatta menzione su di un apposito registro, la cui istituzione è obbligatoria a bordo di tutte le navi nazionali di qualunque tipo e stazza entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Spetta al Ministro delle comunicazioni approvare il modello di tale registro.

Art. 87.

Le disposizioni di cui agli artt. 8, 37, 48, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 88 sono obbligatorie per le navi facenti parti del naviglio mercantile nazionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge ma a partire dal novantesimo giorno dalla data stessa.
Per le medesime navi all'applicazione delle altre norme della presente legge dovrà essere provveduto nel termine che prescriverà nave per nave, il Ministro delle comunicazioni, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1944.
Per le navi che vengano a far parte del naviglio mercantile nazionale per l'acquisto all'estero, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al precedente comma sono obbligatorie a partire dal novantesimo giorno dalla immatricolazione delle navi stesse nel regno e le disposizioni di cui nel secondo comma entro il termine che sarà stabilito dal Ministro delle comunicazioni ed in ogni caso non oltre quattro anni dal giorno dell'immatricolazione.

Art. 88.

I medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui debbono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, sono quelli indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile. Nei decreti dovrà altresì essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute.

TITOLO XIII
Sanzioni

Art. 89.

È in facoltà dell'autorità marittima di non concedere le spedizioni alle navi le cui condizioni d'igiene per l'equipaggio non siamo conformi alle norme della presente legge.

Art. 90.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole è punito con l'ammenda non inferiore a lire 100.000 né superiore a lire 2.000.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
In caso di condanna del capitano o d'altra persona dell'equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

Tabelle


Legge abrogata, a decorrere dal 16 dicembre 2009, L'articolo 2, comma 1, del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, abroga la legge (16.12.2009); l'art. 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione ripristina l'efficacia della legge.