Regione Emilia-Romagna
Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2012, n. 816
Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del d.lgs 81/2008. Disposizioni regionali attuative.
B.U.R. 4 luglio 2012, n. 113

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Visto il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la legge regionale n. 12/2003, "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro";
Richiamato in particolare l'art. 34 del citato D.lgs. 81/2008, che prevede al comma 2 che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dei rischi deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Preso atto che l'11 gennaio 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l'Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, recante "Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
Considerato che il suddetto Accordo individua le Regioni tra i soggetti erogatori della formazione;
Valutata la necessità di recepire i contenuti dettati dal Accordo, per consentire l'attivazione dei corsi di formazione;
Ritenuto pertanto di:
- recepire il citato Accordo in Conferenza Stato- Regioni del 21/12/2011;
- dettare le disposizioni regionali attuative per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione de rischi;
Preso atto, infine, che sono in fase di adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni delle "Linee guida interpretative" dell'Accordo di cui trattasi e pertanto - nel caso integrassero le disposizioni oggetto del presente atto - si provvederà a recepirle con successiva deliberazione;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 105/2010 "Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265".
- n. 177/2003 recante "Direttive regionali in ordine alle tipologie d'azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 265/2005 "Approvazione degli standard dell'offerta formativa a qualifica e revisione di alcune tipologie di azione, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 177/2003", e successive modifiche e integrazioni";
- n. 1057/2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali.";
- n. 1663/2006 recante "Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente.";
- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008 e aggiornamento della Delibera 450/2007 e s.m.";
- n. 1377 del 20/09/2010 recante "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali", così come rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;
- n. 2060/2010 recante " Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31- 12-2010";
- n. 1222 del 04/08/2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011).
Acquisito il parere espresso, per quanto di competenza, dal Direttore generale Sanità e politiche sociali dr.ssa Mariella Martini;
Sentita la Commissione Regionale Tripartita nella seduta del 1 giugno 2012;
Sentite le Amministrazioni provinciali;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore regionale Scuola. Formazione professionale. Università e ricerca. Lavoro;
A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di recepire l'Accordo sancito in Conferenza Stato- Regioni il 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare le "Disposizioni per la formazione del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 81/2008", di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che si provvederà con proprio successivo atto a recepire eventuali integrazioni o modificazioni dell'Accordo di cui al precedente punto 1) nell'ambito delle "Linee guida interpretative" dello stesso, attualmente in fase di adozione in sede di Conferenza Stato- Regioni;
4) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.


Allegato parte integrante - 1

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Repertorio atti n. 223/CSR del 21 dicembre 2011


Allegato parte integrante - 2

 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 81/2008

Premessa
Nel presente allegato sono riportati contenuti già previsti nell'Accordo di cui all'allegato 1, talvolta integrati per gli aspetti specificamente regolati dalle disposizioni regionali in materia di formazione professionale.
Per quanto non espressamente riportato in questo allegato si rimanda a quanto previsto nell'Accordo.

Soggetti formatori
Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato A) dell'Accordo (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento), si precisa che i progetti formativi devono essere candidati all'autorizzazione all'interno dei Piani di Formazione Regionali o Provinciali da parte di Soggetti attuatori accreditati, in base alle disposizioni previste dalla DGR n. 105/2010 ("Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della giunta regionale 14/02/2005, n. 265.").
Come previsto dall'Accordo, i soggetti accreditati devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza almeno biennale maturata in ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Corsi di formazione

Requisiti dei docenti
I docenti devono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolazione dei percorsi
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livello di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'allegato 2 dell'Accordo (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I corsi di formazione devono prevedere, quale contenuto minimo,
i seguenti moduli:

MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica, ex d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
• il sistema istituzionale della prevenzione;
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
• Il sistema di qualificazione delle imprese.

MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
• I criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
• il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
• i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• l'organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;

MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
• il rischio da stress lavoro-correlato
• rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
• i dispositivi di protezione individuale;
• la sorveglianza sanitaria;

MODULO 4. RELAZIONALE -formazione e consultazione dei lavoratori
• l'informazione, la formazione e l'addestramento;
• le tecniche di comunicazione;
• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Indicazioni metodologiche
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.
A tal fin è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1 dell'Accordo, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per il Modulo 1 (normativo) ed il Modulo 2 (gestionale) e per l'aggiornamento.

Obbligo di frequenza
Almeno il 90% del monte ore complessivo.

Numero dei partecipanti
Massimo 35 partecipanti per corso.

Verifica finale
È ammesso alla verifica di apprendimento finale chi ha frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste.
La verifica finale - finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico professionali - può essere svolta tramite test o colloquio, in alternativa tra loro.
La verifica è effettuata dal coordinatore del percorso formativo e/o da uno o più docenti da lui delegati.
Le prove di verifica devono essere organizzate e gestite secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
Va redatto un apposito verbale firmato dai componenti della commissione di esame.
La Regione prevede un modello del verbale (vedi allegato).

Attestati rilasciati
A seguito del superamento della verifica finale si rilascia un "Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento".
La Regione prevede un modello di attestato (vedi allegato).
Il mancato superamento della verifica finale consente il rilascio di un "Attestato di frequenza" utilizzabile dal candidato per sostenere una successiva verifica, organizzata anche presso un diverso soggetto formatore. Sarà cura del soggetto formatore evidenziare su tale attestato l'esito negativo della verifica e che pertanto non è utilizzabile dal datore di lavoro per svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 34 del D.lgs. 81/08, ma solo per partecipare a una successiva verifica di apprendimento.
Nel caso di ulteriore mancato superamento della verifica finale sarà necessario ripetere il corso di formazione. In tal caso sull'attestato viene evidenziato l'ulteriore mancato superamento della verifica e la sua inutilizzabilità per svolgerne una successiva.

Aggiornamento
L'aggiornamento è obbligatorio e ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dall'11 gennaio 2012, data di pubblicazione dell'Accordo).
La durata varia in base ai tre livelli di rischio:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico- normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'obbligo di aggiornamento si applica anche a chi ha frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del DM 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 626/1994. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo (11/01/2012) e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro sopra prevista.

Crediti formativi
Non è tenuto a frequentare il corso di formazione di cui al presente atto chi dimostri di aver svolto, alla data del 11/01/2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997.
Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell'articolo 34 del D.lgs. 81/2008, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto precedente.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al presente atto i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006. Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

Allegati
Moduli