Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 24 luglio 1998
Validità: 24.07.1998 - 31.12.2001
Parti: Arquati/Unione industriali e RSA/Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia-Legno, Arquati Fornovo di Taro (Pr)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni
Organizzazione del lavoro
Inquadramento e sicurezza
Orario di lavoro
Piano di sottoscrizione azioni (stock option plan)
Una tantum
Clausola di salvaguardia
Norma finale
Decorrenza e durata
Allegati

Contratto collettivo aziendale

Addì, 24 luglio 1998, presso la, sede dell'Unione Parmense degli Industriali tra, le società del Gruppo Arquati […], assistiti dall'[…]Unione industriali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali […] assistiti da […] Feneal Uil, […] Filca Cisl e […] Fillea Cgil, in attuazione, del disposto di cui all'art. 20 - Regolamentazione comune - del contratto collettivo nazionale stipulato in data 13 dicembre 1994 in materia di contrattazione integrativa, si stipula e conviene il seguente Accordo collettivo aziendale da valere per i dipendenti delle società Arquati spa, Arquati Cornici,, Profil srl, Mobilac Italia srl ed Arfin srl.
Le Parti come sopra costituite, mentre riconoscono che le relazioni industriali dovranno ispirarsi a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli, nonché di ricerca di un clima collaborativo, reputano necessario adoperarsi perché l'azienda acquisisca sempre maggiore efficienza organizzativa e produttiva al fine di poter migliorare il proprio livello di competitività e redditività così da rispondere adeguatamente alle sfide del mercato.
Nello spirito e nell'ottica di cui sopra, le Parti, dopo ampia discussione convengono quanto segue.

Informazioni
La Società Arquati dichiara la propria disponibilità a fornire, nel primo quadrimestre dell'anno alla Rappresentanza Aziendale su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali informazioni riguardanti l'andamento complessivo aziendale con particolare riferimento ai risultati conseguiti nel corso dell'esercizio dell'anno precedente analizzando cause, e fattori che maggiormente hanno contribuito a determinarli.
Le informazioni riguarderanno inoltre i programmi di investimento o decentramento che comportino significative modifiche o trasformazioni all'attuale realtà produttiva, l'introduzione di nuove tecnologie che determinino rilevanti modifiche all'organizzazione del lavoro ed all'occupazione, nonché i progetti o le iniziative che possano incidere sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Nel corso dell'incontro verranno altresì fornite informazioni previsionali collettività dell'anno successivo tali da consentire l'acquisizione di un quadro conoscitivo delle prospettive aziendali nel loro complesso.

Organizzazione del lavoro
Al fine di raggiungere incrementi di produttività e favorire un miglioramento della competitività aziendale le Parti convengono sull'opportunità di gestire le prestazioni lavorative in modo tale da rendere adeguate e rispondenti alle reali esigenze di mercato, l'organizzazione del lavoro e le risorse produttive aziendali.
Periodicamente, nel corso dell'anno organizzazioni sindacali RSU e Direzione Aziendale si incontreranno per dare soluzioni ai problemi emersi.

Inquadramento e sicurezza
L'azienda assicurerà una corretta informativa sui principi basilari delle norme in materia di sicurezza. Potranno altresì essere convenuti specifici momenti di confronto sulle problematiche ambientali in relazione alle richieste dei rappresentante dei lavoratori.
Particolare attenzione verrà rivolta alla formazione dei nuovi assunti.
L'Azienda conferma la propria disponibilità a procedere su richiesta della RSU ad un esame dell'inquadramento di tutto il personale che tenga anche conto dei nuovi profili professionali derivanti, da eventuali mutate condizioni organizzative e tecnico produttive.
[…]

Orario di lavoro
Le Parti convengono di incontrarsi entro il primo quadrimestre di ogni anno per definire un calendario dì effettivo utilizzo degli istituti delle ferie, dei permessi, nonché elle ore di riduzione dell'orario che, tenuto conto delle richieste dei lavoratori risulti compatibile con le esigenze aziendali.
Le prestazioni di carattere straordinario che non riguardino lavori complementari, preparatori o di manutenzioni dovranno riferirsi ad eventi eccezionali e non ripetitivi e trovare giustificazione in ragioni obiettive.

Norma finale
Si intendono fatte salve le norme dei precedenti Accordi non modificate o superate dal presente Accordo.