Cassazione Penale, Sez. 4, 01 settembre 2014, n. 36452 - Movimentazione pericolosa del trabattello semovente e manomissione del dispositivo di sicurezza: responsabilità di un datore di lavoro e di un lavoratore con posizione di garanzia "di fatto"


 

 

 

La disposizione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 1 e comma 2, lett. b) ha introdotto un nuovo principio: la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.

E' indubitabile che nel caso di specie l' A., quale elettricista specializzato, con una lunga esperienza lavorativa, si trovava rispetto al C., assunto da poco e certamente inesperto, nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell'uso non consentito della piattaforma mobile, e ciò nonostante l'ha volontariamente utilizzata mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella del suo compagno di lavoro. Ed è irrilevante, in tale contesto accertare in concreto chi fosse a manovrare nel momento dell'infortunio la piattaforma, in quanto anche se fosse stato il C. (ma ciò si esclude per quanto argomentato condivisibilmente in sentenza V. pag. 14), l' A. in forza della sua posizione aveva il dovere di impedirglielo e fare in modo che la piattaforma venisse utilizzata correttamente. Nè può esimersi da tale colpa adducendo di dover dare conto delle direttive impartite dal datore di lavoro, improntate alla logica dell'evitare di perdere tempo, in quanto, stante la sua consapevolezza dell'utilizzo pericoloso del mezzo aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal datore di lavoro


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1. R.W. n. il (Omissis);
2. A.G. n. l'(Omissis);
avverso la sentenza n. 4376/13 della Corte d'appello di Roma del 17.05.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
Udita all'udienza pubblica del 15 maggio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità il ricorso del R. ed il rigetto del ricorso dell' A..
Per la parte civile C.S. l'avv.to Diddi Alessandro, quale sostituto processuale dell'avv. Feno Marco, chiede che venga dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi come da conclusioni e nota spese depositate.
Gli avv.ti Imperato Lorenzo e Enrietti Raffaela, difensori del R., chiedono l'accoglimento dei motivi del ricorso;
L'avv.to Strato Claudio, difensore dell' A. a sua volta chiede l'accoglimento del ricorso.



Fatto


1. R.W. e A.G. ricorrono per cassazione avversa la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale locale del 26.01.2011 in ordine al delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 2 con violazione delle leggi antinfortunistiche, riconosciute al R. le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, ha diminuito la pena ad entrambi gli imputati.

1.1. Per una migliore intelligenza dei motivi dei ricorsi è opportuno riportare i fatti cosi come ritenuti dai giudici del merito.

C.S., ed A.G., entrambi dipendenti, rispettivamente con la qualifica di operaio generico ed elettricista specializzato, della R. s.a.s. di cui, il R.W. è socio accomandatario, si trovavano il giorno (Omissis), al di sopra di un trabattello semovente, con struttura a pantografo, ad un'altezza di sette metri, nel capannone della Ditta VIVA FOOD s.r.l., in (Omissis), società appaltante, intenti alla posa di canaline e di blindo luce, e stesura di cavi elettrici, ad un certo momento, nel mentre il trabattello veniva spostato, nell'urtare un'asperità del suolo si abbatteva facendo precipitare i due operai che riportavano entrambi lesioni gravi.

Secondo quanto emerso, l'infortunio si è verificato a causa della movimentazione del mezzo, effettuata senza prima procedere ad abbassare la struttura aerea. Tale manovra, che, in condizioni normali, sarebbe stata interdetta dal sistema di sicurezza di fine corsa di cui era dotato il trabattello, fu resa possibile il giorno del fatto dall'inefficienza del dispositivo antinfortunistico, che risultava essere stato manomesso ed era, quindi, inidoneo allo scopo.

Inoltre, la posizione da cui era stata eseguita la manovra di spostamento (dall'alto della piattaforma in elevazione) non aveva verosimilmente permesso al manovratore di avere un'adeguata visione del suolo, sicchè la ruota anteriore sterzante destra del mezzo semovente era andata a sormontare le griglie tipo "orsogril" appoggiate a terra per coprire il canale di scarico, situato a filo pavimento ivi presente: la ruota era verosimilmente finita sul ciglio di una delle griglie ed aveva provocato uno slittamento laterale (comprovato dalle tracce rilevate sul pneumatico) con conseguente sbilanciamento del trabatello, che, inclinatosi sul fianco, era rovinato sul pavimento, facendo precipitare A. e S., i quali, in quei frangenti, a causa della caduta, avevano riportato entrambi lesioni personali.

L'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare alcuni dati di fatto, pacifici e non contestati dalle Difese, e, in particolare, che, al momento dell'infortunio, risultava disattivato il dispositivo di sicurezza destinato a impedire, con il cestello in posizione elevata, la traslazione (e lo sterzo delle ruote anteriori) della piattaforma semovente; che tale disattivazione derivava da una vera e propria manomissione, bypassante il dispositivo di fine corsa, sì da renderlo inidoneo allo scopo; che il mezzo era stato movimentato con la piattaforma in posizione elevata, manovra pericolosa, sia per l'instabilità della macchina (non congegnata per potersi muovere con la struttura aerea in elevazione), sia per l'impossibilità di avere, pilotando dall'alto, una perfetta visuale della zona di transito, dove era presente uno scarico a "L" coperto da griglie appoggiate al suolo.

Quest'ultimo profilo assume rilievo, specie se correlato all'inidoneità del Piano Operativo di Sicurezza, che non conteneva indicazioni precise e puntuali sulla lavorazione che doveva essere effettuata in quel capannone e sui relativi rischi, tant'è vero che risultava demandato ad un accertamento successivo proprio di "verificare che nella zona non esistono ostacoli al suolo, buche, fosse, scalini", situazione che ricorreva nel caso di specie, dato che, proprio nella zona in cui si è verificato l'infortunio, si trovava uno scarico a filo pavimento. Come si legge, infatti, nell'elaborato peritale inserito nel fascicolo del dibattimento, l'incidente è avvenuto a ridosso del vertice di confluenza fra due pareti perimetrali in zona contornata, verso in terzo locale, a filo pavimento, da uno scarico a sezione quadra.

1.3. I profili di colpa evidenziati dal Tribunale riguardano, quanto alla posizione del R., per avere consentito, in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4, lett. b) l'uso del trabattello, pur essendo a conoscenza della manomissione del dispositivo di sicurezza su menzionato, e per non averlo ripristinato, e per non avere adeguatamente informato i dipendenti circa l'uso del mezzo in questione.

Quanto alla posizione dell' A., in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 1 e comma 2, lett. b), in quanto, pur essendo a conoscenza del non funzionamento del sistema di sicurezza che impediva al trabattello di essere spostato con il pantografo tutto alzato, procedeva al movimento dello stesso con il cestello alzato che per un ostacolo al suolo si abbatteva provocando, in tal modo in cooperazione con il datore di lavoro, le lesioni allo C.S..

2. Con il primo motivo il R. denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova. Con il gravame di merito si era rappresentato che la violazione cautelare contestata al ricorrente non sussiste, poichè lo stesso, avvedutosi della mancanza del sistema di sicurezza di cui trattasi, aveva fatto ripristinare il dispositivo prima dei fatti dal signor B. e, di conseguenza, quanto era accaduto è derivato da una nuova ed inopinata manomissione del dispositivo di sicurezza attuata dai dipendenti.

La Corte territoriale ha esaminato il tema difensivo ma è incorsa in un grave errore di valutazione che si scontra con un dato processuale acquisito, ovvero la testimonianza del sig. B., che aveva ripristinato il fine corsa prima dell'infortunio e dopo che l'azienda di manutenzione ASSCAR ne aveva rilevato la manomissione al R..

Illogica e superficiale è l'analisi delle dichiarazioni testimoniali del B. da parte dei giudici del merito definite dalla Corte "quantomeno inattendibili, non tanto perchè farcite di "non ricordo", ma perchè smentite dal carteggio ASSCAR/R.". La Corte torinese non tiene conto che il carteggio tra ASSCAR e R. prova certamente che la prima società non ha compiuto i lavori previsti ed, in particolare, non ha proceduto al ripristino del fine corsa prima dell'infortunio, ma non è in grado di dissentire che quella precisa e puntuale attività sia stata, invece, compiuta dal B.. Il travisamento della prova conduce ad un risultato paradossale: l'imputato è stato ritenuto responsabile per avere omesso di ripristinare il dispositivo di protezione, ma proprio di questo comportamento doveroso ha dato prova la testimonianza del B., che però è stata negata mediante altro elemento di prova, carteggio ASSCAR, incapace di offrire quel valore dimostrativo.

Se così è, il datore di lavoro ha vigilato sullo stato del macchinario, ha curato la sua riparazione e l'evento si è verificato per la condotta di rimozione del c.d. fine corsa appena ripristinato.

Detta nuova ed ulteriore manomissione è frutto di una volontaria ed indebita attività dei dipendenti, causale rispetto all'evento in quanto sopravvenuta rispetto alla condotta del R.. Il riferimento è, evidentemente, alla abnormità della condotta descritta e, quindi, alla sua rilevanza a recidere il nesso di causa ex art. 41 cpv. c.p.. Si potrebbe ribattere che l'imputato avrebbe dovuto vigilare sulla perdurante integrità del trabattello appena riparato, soprattutto perchè gli era noto, proprio per la riparazione appena fatta svolgere, che lo stesso era già stato manomesso e, quindi, era lecito supporre che ciò potesse nuovamente avvenire. Si risponde che il tempo intercorso tra il ripristino e l'infortunio è minimo, essendo di circa un mese, da ciò deriva che il datore di lavoro, lecitamente, ritenesse che la situazione fosse tranquillizzante e sicura per i lavoratori, soprattutto in assenza di un qualsiasi rilievo da parte degli stessi.

2.1 Con il secondo motivo si denuncia altro vizio di motivazione in ordine alla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

2.2 L' A.G. con il primo motivo denuncia vizio di motivazione. In effetti si argomenta che la contraddittorietà della motivazione è frutto della contraddittorietà della contestazione con riferimento alla contestazione mossa al R.. Ed, invero, ad A. viene rimproverato di non aver agito in conformità alla formazione ed alle istruzioni sull'utilizzo dei macchinari, in realtà, mai date dal datore di lavoro; ed, infatti, oggetto di specifica contestazione allo stesso. La Corte d'appello ha sottolineato l'inefficienza del dispositivo antinfortunistico utilizzato dai lavoratori - che risultava essere stato manomesso - nonchè l'inidoneità del Piano operativo di sicurezza, che non conteneva indicazioni precise e puntuali sulla lavorazione che doveva essere effettuata in quel capannone e sui rispettivi rischi. E, dunque, a cosa avrebbe dovuto attenersi l' A.? Il ricorrente è stato ritenuto colpevole sulla base del fatto che da 17 anni svolgeva lavoro di elettricista e, perciò, in virtù della sua esperienza avrebbe dovuto evitare l'evento. E' stato dimostrato che ai lavoratori non era stata fatta una vera e propria formazione, che le misure di sicurezza adottate dal R. al fine di prevenire gli incidenti erano pressochè insussistenti e, di sicuro, i mezzi utilizzati in cantiere non erano idonei ad evitare gli infortuni.

Altro dato significativo che ha influito sul vizio di motivazione è che sussiste il dubbio su chi ebbe a muovere la piattaforme semovente il giorno del sinistro, se il ricorrente o il C.. Costui subito dopo l'incidente aveva dichiarato di non essere sicuro di chi stesse manovrando il trabattello in quel momento perchè veniva usato da entrambi, affermazione poi smentita nel corso del processo.

La Corte ha ritenuto attendibile la p.o. con una motivazione del tutto illogica, nonostante la discrepanza tra quanto dichiarato subito dopo l'infortunio ed in dibattimento L'assenza di certezza su questo punto fondamentale avrebbe dovuto spingere il Tribunale ad assolvere l'imputato quantomeno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2.

2.3 Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 5, comma 1 e comma 2, lett. b) ed al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 93. Il punto centrale è l'interpretazione del richiamato art. 5 che disciplina la figura del lavoratore quale compartecipe nell'applicazione del dovere di "fare sicurezza" egli contravviene a tale dovere solo allorquando pone in essere un comportamento abnorme nel senso di arbitrario e di estraneo alle finalità produttive, nella scia della interpretazione data in tal senso dalla S.C.. Per il caso di specie, per stessa ammissione della Corte territoriale, il comportamento tenuto dal ricorrente non può definirsi abnorme. Accertato e provato che è mancata a monte la sicurezza del cantiere, che il POS era inidoneo, che la manovra che ha causato l'infortunio era non solo tollerata ma, soprattutto, insegnata dallo stesso datore di lavoro, quale condotta si poteva esigere dall' A.? Qualora si accertasse che fu il ricorrente quel giorno a manovrare la piattaforma semovente spostandola in elevazione, rimane, tuttavia, da chiedersi se egli aveva il potere di compiere una manovra differente, ponendosi in sicurezza, o se, in tal modo, vennero violate le disposizioni date dal R. ed improntate alla logica dell'evitare di perdere tempo.

Diritto


3. Il ricorso del R. va dichiarato inammissibile.

Il ricorso dell' A. va rigettato.

3.1 L'inammissibilità del ricorso del primo ricorrente è determinata dalla inidoneità giuridica dei relativi motivi a sostenere il gravame di legittimità.

Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione che l'imputato possa ritenersi autore del reato e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'art. 192 c.p.p..

Quindi, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi, nonchè la loro capacità individualizzante.

Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che sarebbe inammissibile in questa sede. Compito del giudice di legittimità non è, infatti, quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati.

Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili.

3.2.1 Orbene, la censura primaria che si rivolge alla motivazione dell'impugnata sentenza è quella di aver ricostruito l'infortunio escludendo la deposizione del teste B. a seguito di una valutazione di non credibilità, la censura, dunque, involge la correttezza o meno della apprezzamento della prova, nel caso di specie, appunto di quella testimoniale, in sostanza si chiede di verificare se sussiste la violazione dei criteri legali di valutazione della prova; si ribadisce, però, che il vizio di motivazione denunciabile ex art. 606c.p.p., comma 1, lett. e) non può consistere nella mera deduzione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., sez. 5, 4 ottobre 2004, n.45420), ma deve essere volto a censurare l'inesistenza di un plausibile e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta operata in dispositivo dal giudicante.

Il principio si riferisce proprio al caso che occupa il Collegio, laddove si ripropone, ritenuta altrettanto logica, una diversa valutazione della condotta colposa addebitata al ricorrente se si accede alla credibilità di quanto riferito sul punto dal teste B..

La Corte d'appello evidenzia, con adeguata motivazione, scevra da vizi logici, il perchè della non credibilità del teste B..

Di talchè l'apparato motivazionale si sottrae al giudizio di questa Corte.

La Corte torinese evidenzia che le dichiarazioni del B. di aver provveduto - dopo la segnalazione in data 6.12.2006 del tecnico della soc. ASSCAR, addetto alla manutenzioni delle macchine della ditta del R., della mancanza del blocco di trazione a cesto alto della piattaforma semovente de qua - a ripristinare il dispositivo di sicurezza sono contraddette, in maniera incontrovertibile dal carteggio ASSCAR/R. (V. pag. 11 sentenza) che dimostra come il dispositivo in questione non era stato ripristinato dopo la richiamata ispezione del tecnico della ASSCAR, tant'è vero che A. ha avuto modo di riscontare la manomissione l'11 gennaio 2007 (quattro giorni prima dell'infortunio) e che la R. s.a.s. il giorno successivo aveva confermato l'ordine relativo all'intervento da realizzare sulla piattaforma per poi disdirlo tre giorni dopo a causa del verificarsi dell'infortunio.

La circostanza smentisce la linea difensiva del R.; in sostanza, ammesso pure che il B. dopo la segnalazione del (Omissis) avesse proceduto al ripristino del dispositivo di sicurezza, certamente dopo l'11 gennaio 2007 lo stesso era stato un'altra volta eliminato e di tanto ne era a conoscenza la direzione della ditta R., e per essa, sicuramente il titolare (pag. 12 sentenza).

Invero, a carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (artt. 391 e 392) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4) ed anche in riferimento alla norma c.d. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 c.c., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2.

3.2.2 Parimenti, del tutto infondato è il secondo motivo in quanto si pretende di evidenziare l'abnormità del comportamento dei dipendenti che agivano al di sopra della piattaforma tale da elidere il nesso causale con la condotta contestata al datore di lavoro. La Corte, che ritiene, comunque, l'inesistenza di una seconda manomissione successiva a quella rilevata dal T. - tecnico della ASSCAR - il 6.12.2006, nel considerare che sia la persona offesa che l' A. hanno riferito che era usuale lo spostamento del mezzo con cestello in elevazione, evidenzia come il R. non può invocare un comportamento abnorme dei lavoratori dipendenti, di cui egli era perfettamente consapevole, tanto più egli lo aveva anche in precedenza consentito tanto, addirittura da insegnarlo al C. come da questi riferito.

Infondato è l'ultimo motivo del ricorso del R., in quanto dalla sentenza emerge che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria era stata avanzata in via subordinata rispetto alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, e, poichè questo era stato concesso, come emerge dalla trascrizione del dispositivo della sentenza di primo grado, la Corte d'appello correttamente non ha espresso alcuna considerazione sul punto.

3.3 Infondati sono i motivi posti a base del ricorso del l' A..

Si premette che, in fatto, non sussistono dubbi di sorta circa la condotta al medesimo addebitata, visto, come rileva la Corte del merito, che è lo stesso ricorrente, nel corso del suo esame, ad ammettere di essere consapevole sia delle corrette modalità di spostamento del mezzo (da movimentare solo con la piattaforma completamente abbassata), sia della manomissione del dispositivo di sicurezza destinato ad impedire la traslazione con cestello in elevazione, manomissione di cui egli, anche il giorno del fatto, ha approfittato all'evidente scopo di "non perdere tempo" con continue manovre di completo abbassamento e spostamento, elevazione della piattaforma da effettuarsi man mano che si procedeva alla stesura dei cavi, operazione che richiedeva piccoli avanzamenti (cfr. pag.13-14.15 della sentenza).

In sostanza, con le censure mosse alla sentenza si contesta la posizione di garanzia ascritta al ricorrente che, invece, come già delineato dalla sentenza impugnata, trova il suo fondamento nell'assunzione di fatto di un ruolo di tutela nei confronti di altri soggetti in posizione subordinata.

La fonte dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, menzionato nel capoverso dell'art. 40 c.p., può consistere anche nella "posizione di garanzia" assunta di fatto nei confronti di altra persona che implica l'obbligo giuridico di comportarsi allo stesso modo di come sarebbe stato obbligato a comportarsi il soggetto tenuto dall'ordinamento, a tali funzioni di garanzia.

La fonte di tale assunzione, per altro, nel campo specifico della sicurezza sul lavoro, si rinviene, come correttamente contestato, nella disposizione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 1 e comma 2, lett. b) che ha introdotto un nuovo principio: la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza, nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire onde rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.

E' indubitabile che nel caso di specie l' A.; quale elettricista specializzato, con una lunga esperienza lavorativa, si trovava rispetto al C., assunto da poco e certamente inesperto, nelle condizioni di rendersi conto della pericolosità dell'uso non consentito della piattaforma mobile, e ciò nonostante l'ha volontariamente utilizzata mettendo a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella del suo compagno di lavoro. Ed è irrilevante, in tale contesto accertare in concreto chi fosse a manovrare nel momento dell'infortunio la piattaforma, in quanto anche se fosse stato il C. (ma ciò si esclude per quanto argomentato condivisibilmente in sentenza V. pag. 14), l' A. in forza della sua posizione aveva il dovere di impedirglielo e fare in modo che la piattaforma venisse utilizzata correttamente. Nè può esimersi da tale colpa adducendo di dover dare conto delle direttive impartite dal datore di lavoro, improntate alla logica dell'evitare di perdere tempo, in quanto, stante la sua consapevolezza dell'utilizzo pericoloso del mezzo aveva il dovere di non avallare il comportamento illegale impostogli dal R..

4. Al rigetto del ricorso dell' A. e alla dichiarazione di inammissibilità di quello del R. segue la condanna per entrambi al pagamento delle spese processuali e per il solo R., anche al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende ed entrambi alla rifusione delle spese sostenute dalle costituita parte civile che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del R.W. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di A.G. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Condanna i due ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile C.S. liquidate in Euro 3,500,00 oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014