Cassazione Penale, Sez. 4, 04 settembre 2014, n. 36921 - Accensione dei vapori di solvente nel locale in ristrutturazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
O.V. N. IL (Omissis);
S.E. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1041/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'inammissibilità dell'appello del PM nei confronti di O.V. e per il rigetto del ricorso proposto per S..
Udito per la parte civile l'avv. Topis Cristiana del foro di Milano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto
1. O.V. e S.E. erano tratti a giudizio avanti il Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, per rispondere del reato di lesioni colpose gravi, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di C.L.: fatto accaduto il (Omissis), allorquando quest'ultima, mentre stava camminando sul marciapiede antistante un locale ove erano in corso lavori di ristrutturazione, era investita da frammenti di vetro e dalla fiammata prodotti, all'interno del locale medesimo, dall'accensione dei vapori di solvente di cui il locale medesimo era ancora impregnato per la precedente applicazione sul pavimento di una vernice altamente infiammabile; accensione provocata dal cannello di fiamma ossidrica utilizzata dall'idraulico nell'avviare la parte dei lavori di sua pertinenza.
Al l' O., amministratore unico della Impresa Edile L. S.r.l., proprietaria del locale e committente dei lavori di ristrutturazione, si contestava di non aver fornito all'impresa appaltatrice informazioni sui rischi specifici derivanti dall'applicazione della resina protettiva sui pavimenti; di non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro conseguenti alle interferenze tra i lavori di posa della resina e quelli di realizzazione degli impianti termosanitari; di non essersi opportunamente raccordato con il coordinatore per la sicurezza prima di utilizzare tale prodotto.
Allo S., nella sua qualità di progettista, direttore dei lavori, coordinatore per la progettazione e coordinatore per la esecuzione dei lavori, di non avere attentamente e sistematicamente vigilato sulla esecuzione dei lavori esercitando le opportune azioni di coordinamento fra le imprese operanti e di controllo sulle singole attività; in particolare di non aver tenuto conto dei rischi correlati all'applicazione della resina protettiva sui pavimenti nell'ambiente in cui dovevano essere realizzati gli interventi riguardanti gli impianti termosanitari.
2. Con sentenza del 7/7/2011 il Tribunale assolveva entrambi gli imputati per non aver commesso il fatto.
In motivazione osservava il primo giudice che:
- dalla espletata perizia era emerso che sia nel piano di sicurezza e coordinamento, sia nel piano operativo di sicurezza, redatti dalla L. S.r.l., era espressamente segnalato il rischio connesso all'uso di fiamma libera in presenza di miscela esplosiva e che, in particolare, al pt. 4.6 del PSC si avvertiva che l'uso della fiamma ossidrica, previsto per la rimozione di due radiatori, doveva "essere effettuato a locali ben aerati e non (doveva, n.d.r.) interferire in maniera assoluta con le lavorazioni... che prevedono l'utilizzazione di solventi o sostanze infiammabili";
- un diagramma di Gant allegato al PSC, nell'evidenziare la successione delle lavorazioni, chiaramente indicava che la fase preparatoria dei lavori, nella quale rientrava anche la stesura della vernice sulla pavimentazione, sarebbe dovuta durare tre giorni e non avrebbe potuto, quindi, sovrapporsi ai lavori di rimozione dei caloriferi;
- era acquisita agli atti una dichiarazione scritta datata 23/10/2007 con la quale il capocantiere della L. S.r.l. e i rappresentanti dell'impresa appaltatrice e di quella subappaltatrice dei lavori di realizzazione degli impianti termosanitari (Air Impianti s.n.c. e S.A.R.E.M. Elettronica S.r.l.) attestavano di aver partecipato, in data 9/10/2007, ad una riunione preliminare coordinata dall'arch. S.E., nel corso della quale quest'ultimo aveva illustrato le disposizioni contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle procedure ed aveva altresì raccomandato "di essere preavvertito ... (al fine di) presenziare e verificare la corretta applicazione delle procedure, prima dello svolgimento di fasi di lavoro interferenti o rischiose"; in tale dichiarazione i predetti davano atto altresì che della menzionata riunione era stato redatto apposito verbale, andato perduto a seguito dell'incendio.
Alla luce di tali emergenze, riteneva il primo giudice che l'interferenza delle due lavorazioni, all'origine del sinistro, era da addebitarsi esclusivamente all'iniziativa del legale rappresentante dell'Air Impianti s.n.c, T.A., il quale, pur consapevole dei piani di sicurezza e delle istruzioni operative, decideva autonomamente di procedere alla rimozione dei caloriferi, conducendo una sommaria valutazione del rischio (sulla base della mera soggettiva percezione olfattiva). Ne discendeva, secondo il Tribunale, che nessuna responsabilità poteva attribuirsi nè allo S. (in quanto investito, quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di compiti di alta vigilanza, cui rimane estranea una puntuale e stringente vigilanza rimessa alle figure operative), nè all' O. (per avere egli conferito ampi poteri di vigilanza al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e non essendo allo stesso imposta una presenza giornaliera nel cantiere).
3. Interposti gravami da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, limitatamente alla pronuncia assolutoria resa nei confronti dell' O., e del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, con riferimento all'altra posizione, la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento dell'uno e dell'altro e in riforma della sentenza appellata, affermava la penale responsabilità di entrambi gli imputati per i reati loro ascritti e li condannava ciascuno alla pena di mesi due di reclusione, di cui disponeva la sospensione nei confronti del solo S., oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.
3.1. Reputava infatti insufficienti, quanto all' O., le circostanze a suo favore valorizzate dal primo giudice, considerando che il suo compito non poteva limitarsi alla predisposizione astratta dei piani di sicurezza e alla nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ma avrebbe dovuto estendersi anche ad una concreta ed assidua attività di vigilanza circa la corretta osservanza degli stessi.
3.2. Analogamente, quanto allo S., rilevava che non poteva ritenersi sufficiente ad escluderne la responsabilità l'attività compiuta nella riunione di coordinamento del 9/10/2007, limitata ad una esposizione del tutto astratta delle disposizioni dei piani di sicurezza e delle relative procedure applicative, atteso che il "coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha altresì l'obbligo di sovraintendere e coordinare concretamente tra di loro le varie fasi delle lavorazioni ... proprio nel corso della loro esecuzione ... verificando anche concretamente e controllando il rispetto delle varie prescrizioni dei piani di sicurezza e delle disposizioni ... impartite; ... attività (che) ... non impone la presenza costante ... nel cantiere, ma certamente ... impone comunque di effettuare una qualche attività anche di presenza (seppur non continuativa) nel luogo dei lavori che sia comunque in grado di verificare il corretto svolgimento delle lavorazioni secondo i piani di sicurezza ed il rispetto da parte dei relativi addetti delle disposizioni... date".
Soggiungeva che, peraltro, non poteva ritenersi comprovato che la riunione di coordinamento avesse avuto effettivamente luogo.
Pur escludendo di poter tener conto degli elementi al riguardo emergenti dalla sentenza resa in separato processo nei confronti di T.A., poichè non irrevocabile, riteneva non credibile che il verbale di quella riunione fosse andato distrutto nell'esplosione, per essere inverosimile che un professionista esperto quale l'imputato avesse lasciato una tale documento, per lui così importante, nel cantiere. Osservava inoltre che l'attestazione successiva, relativamente a quella riunione, resa dai partecipanti, presentava "palesi discrasie", quale in particolare la difformità tra le sottoscrizioni leggibili nel documento e il nominativo dei dichiaranti (diversi dall' O.): anomalie che lasciavano presumere trattarsi di un documento posticcio e fasullo, confezionato unicamente allo scopo di favorire lo S..
4. Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati, per ministero del medesimo difensore, articolando tre motivi.
4.1. Con il primo si deduce, in difesa dell' O., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 585 e 591 c.p.p..
Si sostiene che in tale vizio è incorsa la sentenza impugnata per non avere preliminarmente rilevato la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.
Essendo stata la sentenza di primo grado resa, con motivazione contestuale, all'udienza del 7/7/2011, ai sensi del combinato disposto dell'art. 544 c.p.p., comma 1, e art. 585 c.p.p., comma 1 lett. a) e comma 2, lett. b), l'appello del P.M. avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in udienza: termine nella specie non rispettato essendo stato il gravame proposto solo in data 9/9/2011.
4.2. Con il secondo i ricorrenti deducono vizio di motivazione e violazione di legge.
Lamentano che la Corte d'appello ha riformato la sentenza di assoluzione resa in primo grado senza confrontarsi con la motivazione della stessa ed omettendo di confutare, tramite un percorso argomentativo immune da vizi, gli elementi probatori valorizzati dal primo giudice, con ciò anche violando la regola di giudizio dettata dall'art. 533 c.p.p., comma 1.
Lamentano, inoltre, il ricorso da parte della Corte territoriale a mere congetture, tratte da elementi propri di altro procedimento, quale in particolare quella del carattere posticcio e fasullo della dichiarazione attestante lo svolgimento e il contenuto della riunione di coordinamento convocata dallo S. il 9/10/2007.
Deducono ancora che la sentenza impugnata incorre in contraddizione laddove, da un lato, afferma, a giustificazione della pronuncia di condanna nei confronti dell' O., che egli omise di informare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (lo S.) delle prestazioni che il T. avrebbe dovuto effettuare, dall'altro, giunge nondimeno a ritenere lo S. corresponsabile dell'evento, omettendo di considerare il carattere eccezionale e imprevedibile del comportamento dell' O. e del T..
4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche.
Rilevano che la decisione su entrambi i punti è priva di adeguata motivazione e che, anzi, quanto in particolare alle attenuanti generiche, per giustificarne il diniego i giudici d'appello valorizzano documentazione che non poteva essere presa in considerazione: si stigmatizza, infatti, a tal fine, in sentenza, "il comportamento degli imputati volto a far accreditare scritture ideologicamente mendaci", facendosi con ciò riferimento - sostengono i ricorrenti - a prove raccolte in procedimento connesso quali emergenti dalla sentenza a carico del T.: sentenza che la stessa Corte d'appello ha ritenuto non suscettibile di essere acquisita.
Diritto
5. E' fondato il primo motivo di impugnazione.
Risulta dalla copia del relativo verbale prodotta in allegato al ricorso che la sentenza di primo grado sia stata decisa all'udienza del 7/7/2011 con immediata lettura del dispositivo e della "motivazione contestualmente redatta ...".
Ne deriva che, come fondatamente dedotto dalla difesa, l'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, in quanto proposto, siccome attestato dalla cancelleria in calce alla sentenza medesima, in data 9/9/2011, deve considerarsi tardivo e avrebbe dovuto condurre pertanto alla declaratoria di inammissibilità del gravame.
A norma infatti dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) infatti, il termine per proporre impugnazione per ciascuna delle parti nei confronti di sentenza resa in udienza con motivazione contestuale (art. 544 c.p.p., comma 1) è di quindici giorni.
A norma del cit. art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b), tale termine decorre "dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura".
Ne discende che, per il Pubblico Ministero, parte necessaria ovviamente presente in giudizio, tale termine nel caso di specie scadeva il 22/7/2011, in data dunque ben anteriore a quella di effettiva proposizione del gravame.
Posto che la posizione dell' O. non è interessata dall'ulteriore appello tempestivamente proposto dalla Procura Generale distrettuale, nei suoi confronti la sentenza assolutoria di primo grado deve considerarsi passata in giudicato, non potendosi ovviamente tale effetto considerarsi impedito dall'inammissibile gravame del PM. Va pertanto pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nei confronti del predetto, per essere inammissibile l'appello nei suoi confronti proposto. Ne discende anche la revoca, nei suoi confronti, delle statuizioni civili.
6. Ad analogo esito deve peraltro pervenirsi anche nei confronti dell'altro ricorrente, per essere insussistente il fatto a lui addebitato, risultando nei suoi confronti fondate le censure svolte con il secondo motivo di ricorso.
La responsabilità penale dello S. per il reato colposo di cui in imputazione è, infatti, affermata sulla base di una condotta omissiva causalmente efficiente, contraddittoriamente e comunque erroneamente ipotizzata sulla base delle emergenze processuali.
La Corte d'appello, invero, ha riformato sul punto la decisione assolutoria del primo giudice sulla base, anzitutto, dell'assunto che gli obblighi imposti allo S., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non potevano limitarsi alla predisposizione di un piano di coordinamento e sicurezza, nè alla illustrazione delle relative disposizioni e procedure ai vari operatori impegnati in cantiere, atteso che - si afferma testualmente in sentenza - "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha ... altresì l'obbligo di sovraintendere e coordinare concretamente tra di loro le varie fasi delle lavorazioni, nella fattispecie eseguite anche da diverse ditte, proprio nel corso della loro esecuzione, programmando le varie attività in accordo con le diverse imprese ..., facendo in modo di apprendere direttamente la sequenza e la programmazione dei lavori e la scansione di essi da parte delle ditte incaricate, di impedire in concreto che le lavorazioni stesse non presentino rischi di interferenza, sospendendo quindi eventualmente anche quelle di esse che presentassero detti rischi, se effettuate contestualmente ad altre e, soprattutto, verificando anche concretamente e controllando il rispetto delle varie prescrizioni dei piani di sicurezza e delle disposizioni ... da lui impartite circa lo svolgimento della sequela delle varie lavorazioni".
In realtà, siffatti obblighi di specifica e minuta vigilanza, evidentemente comportanti (nonostante ciò sia contraddittoriamente negato subito dopo nella stessa motivazione della Corte territoriale) una costante presenza in cantiere del coordinatore, esulano dai compiti e dalla funzione normativamente attribuiti a tale figura.
Questa invero è stata introdotta per la prima volta dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (di attuazione della direttiva 92/57/CEE) - nell'ambito di una generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a soggetti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.
La definizione dei relativi compiti e della connesse sfere di responsabilità discende, pertanto, da un lato, dalla funzione di generale, alta vigilanza che la legge demanda allo stesso committente, dall'altro dallo specifico elenco contenuto nel D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5 (a mente del quale egli è tenuto in particolare a: "a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento ... e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, ... e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonchè verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto ...;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate").
Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è alta e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto. Tanto è vero che il coordinatore articola le sue funzioni in modo formalizzato: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate per ciò che riguarda la violazioni dei loro doveri tipici, e di quelle afferenti all'inosservanza del piano di sicurezza e di coordinamento; indi segnalazione al committente delle irregolarità riscontrate.
Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato è consentita la immediata sospensione dei lavori.
Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)(v. in tal senso, Sez. 4, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536; v. anche in motivazione Sez. 4, n. 1490 del 20/11/2009 - dep. 14/01/2010, Fumagalli e altri; cfr. anche Sez. n. 4, n. 7443 del 17/01/2013, Palmisano, Rv. 255102, che ha nella medesima direzione precisato che "le figure del coordinatore per la progettazione ex D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4 e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ex art. 5 cit. D.Lgs., non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell'incolumità dei lavoratori").
Nella specie, avuto riguardo alle cause che hanno determinato il sinistro, quali pacificamente accertate, solo una presenza costante in cantiere avrebbe consentito al coordinatore di avvedersi dell'iniziativa estemporanea adottata dal T., consistita - come detto - nell'avvio dei lavori di rimozione dei caloriferi in un giorno in cui il locale era ancora impregnato dei vapori altamente infiammabili sprigionati dal solvente in precedenza applicato sui pavimenti: iniziativa certamente improvvida e inosservante delle prescrizioni al riguardo contenute nel piano di coordinamento che, come accertato attraverso perizia in primo grado, era stato tempestivamente e correttamente predisposto in guisa tale da contemplare e governare in modo puntuale ed efficace anche le interferenze derivanti tra le due lavorazioni.
Una tale presenza costante in cantiere, però, per quanto detto, non era richiesta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, discendendone che, mancando l'obbligo giuridico di impedire l'evento, non può nemmeno configurarsi a suo carico, ai sensi dell'art. 40 cpv. c.p. una omissione cui imputarlo sul piano oggettivo.
6.1. La decisione impugnata propone, però, a fondamento anche una motivazione alternativa, rappresentata dal rilievo secondo cui non può ritenersi comprovato che ebbe effettivamente luogo la riunione preliminare di coordinamento che, secondo quanto attestato in una dichiarazione in atti sottoscritta dal capo cantiere della L. S.r.l. (società committente), da tale Sp.Iv. in rappresentanza della Air Impianti s.n.c. e da tale R.C. in rappresentanza della S.A.R.E.M. Elettronica S.r.l. (impresa subappaltatrice), sarebbe stata convocata dallo S.; in tale dichiarazione, datata 23/10/2007 e, quindi, successiva all'incidente, secondo quanto riferito nella sentenza di primo grado, si da atto che: della riunione venne redatto apposito verbale, successivamente andato perduto a seguito dell'incendio; nel corso della stessa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori aveva illustrato le disposizioni di pertinenza contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure, "raccomandando in modo particolare di essere preavvertito ... prima dello svolgimento di fasi di lavoro interferenti o rischiose".
Secondo la Corte d'appello "è del tutto inverosimile e non credibile che il verbale della riunione fosse andato distrutto nell'esplosione" atteso che "lo S., architetto professionista e dotato di vaste esperienze nell'ambito dell'attività professionale ... non avrebbe certamente lasciato il verbale della riunione nella sede del cantiere edile come avrebbe potuto agevolmente andare smarrito o deteriorarsi ..."; inoltre "la dichiarazione ricognitoria ... presenta palesi discrasie evincibili dal contenuto documentale della stessa dichiarazione, consistenti nella non corrispondenza tra le persone che nel contesto del documento si attesta essere state presenti alla riunione suddetta ed essere gli autori e i sottoscrittori della dichiarazione e le persone che hanno apposto le proprie sottoscrizioni in calce al documento stesso", in quanto "ad eccezione di quella dell' O., palesemente divergenti dei nominativi dei dichiaranti". Tali "palesi anomalie" denotano, secondo i giudici di secondo grado, che "il documento è stato redatto in modo posticcio e fasullo, non corrispondente affatto alla veridicità dei fatti in esso assenti" e venne quindi "verosimilmente confezionato unicamente per dare parvenza di una corretta esecuzione delle attribuzioni conferite dallo S.".
Trattasi, però, all'evidenza, di motivazione dubbia ("verosimilmente") e sostanzialmente congetturale (risolvendosi nella doppia presunzione della falsità del documento e, di conseguenza, della mancata corretta informazione delle ditte operanti sul contenuto del piano di sicurezza e coordinamento), al più idonea a prospettare elementi di sospetto circa l'effettivo assolvimento degli obblighi al riguardo gravanti sullo S., non anche a sorreggere l'espresso convincimento del loro mancato assolvimento, come necessario invece in un processo penale diretto all'accertamento della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato contestata e, dunque, della responsabilità penale dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p., comma 1).
7. Non potendosi ragionevolmente ipotizzare margini per una diversa ricostruzione del fatto, la sentenza impugnata va pertanto annullata, nei confronti dello S., ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. c), senza rinvio, per insussistenza del fatto, restando ovviamente assorbito l'esame del terzo motivo di ricorso.
Ne discende, anche nei confronti del predetto, la revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di O.V. perchè l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, del 7 luglio 2011, è inammissibile per tardività; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di S.E. perchè il fatto non sussiste; revoca le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2014