Cassazione Penale, Sez. 4, 27 agosto 2014, n. 36249 - Spostamento della squadra di lavoro: lavoratore investito da un treno


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
M.G. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 113/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Lecce il 21.3.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 24.6.2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv.to Rella L. del foro di Lecce che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Fatto


1. - Con sentenza resa in data 1.3.2010, il tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha condannato M.G. alla pena di sei mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in relazione al reato di omicidio colposo commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore R.V., lungo la strada ferrata (OMISSIS), in corrispondenza del casello in agro di (OMISSIS).

Al M., in qualità di responsabile dei cantieri per l'Impresa Scavi 2000, datrice di lavoro del R., era stata ascritta, tra le diverse contestazioni, la responsabilità di aver impartito l'ordine di spostamento della squadra di lavoratori, cui partecipava il lavoratore deceduto, presso il tratto della strada ferrata in esame, posto in corrispondenza del passaggio a livello in prossimità del quale il R. (privo di alcuna idonea formazione professionale e di specifiche informazioni sui rischi legati all'esecuzione della prestazione richiestagli) era stato investito da un treno in transito: tratto ferroviario originariamente non previsto dal programma dei lavori preventivamente inviato alla società ferroviaria e, conseguentemente, non adeguatamente attrezzato al fine di prevenire eventuali incidenti.

Con sentenza in data 21.3.2013, la corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la sentenza del tribunale di Lecce, salva l'eliminazione, a seguito della revoca della costituzione della parte civile, delle statuizioni ad essa relative.

Avverso la sentenza d'appello, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione il M. sulla base di cinque motivi di impugnazione.

2.1. - Con i primi due motivi, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità tra il comportamento contestato all'imputato e l'evento lesivo occorso a carico del lavoratore, a-vendo i giudici del merito del tutto erroneamente escluso la riconducibilità del decesso del lavoratore alla relativa condotta abnorme e gravemente imprudente, consistita nel compiere l'improvvido e imprevedibile gesto di superare le barriere di un passaggio a livello calate per il transito del treno; condotta di per sè sola idonea a porsi quale causa esclusiva dell'evento, tenuto conto della limitazione della prestazione richiesta al lavoratore alla sola operazione di tappezzamento delle buche poste al di fuori dalla sagoma relativa alla tratta ferroviaria.

2.2. - Con i restanti motivi d'impugnazione, il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per avere la corte territoriale o- messo il riconoscimento, in favore dell'imputato, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, relativa all'avvenuto risarcimento dei danni in favore delle parti civili, anche nella forma dell'estensione di detta attenuante in favore del concorrente dell'autore del risarcimento (attesa la prospettabile natura oggettiva di tale circostanza attenuante), nonchè per aver omesso di attribuire prevalenza alle riconosciute circostanze attenuanti generiche, rispetto alle aggravanti contestate.



Diritto


3.1. - I primi due motivi di ricorso sono infondati.

Con riguardo alle doglianze avanzate dal ricorrente in relazione all'asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione dell'evento dallo stesso subito, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro deceduto, atteso che l'evento lesivo in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che la possibile invasione, da parte dello stesso, del tratto stradale interferente con l'itinerario della strada ferrata, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con il regolare sviluppo delle lavorazioni nella specie allo stesso richieste.

Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).

Al riguardo, la circostanza che il lavoratore si fosse imprudentemente, o in modo negligente, spinto oltre la barriera del casello ferroviario fino a proseguire la lavorazione cui era intento sulla superficie del tratto dell'adiacente strada ferrata, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro, dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità di quest'ultimo, l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili all'ordinario sviluppo delle lavorazioni oggetto d'esame.

Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate (benchè funzionali alla preservazione dell'integrità del lavoratore), come quella relativa alla (mancata) preventiva segnalazione del cantiere ai responsabili della società ferroviaria (al fine di garantire un passaggio dei convogli a velocità ridotta o comunque compatibile con il preventivo avvistamento di eventuali lavoratori impegnati sui binari); ovvero come quella relativa alla continuità della vigilanza sul comportamento dei lavoratori, tale da garantire gli stessi contro i rischi connessi alle relative distrazioni (attraverso la predisposizione, al momento del passaggio dei convogli ferroviari, della presenza di un lavoratore specificamente addetto al controllo del comportamento degli altri lavoratori, tale da impedirne fisicamente l'occupazione del tratto ferroviario).

Il datore di lavoro, infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695).

In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).

Nel caso di specie, la corte territoriale ha adeguatamente evidenziato come, dalle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, era emerso come l'odierno imputato fosse pienamente a conoscenza (in ragione del pregresso sviluppo dei lavori) della situazione dei luoghi e dei pericoli che l'intervento avrebbe comportato e, conseguentemente, anche del fatto che avrebbe dovuto avvisare la società ferroviaria per la messa a punto delle corrispondenti misure di sicurezza (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ed altresì opportunamente sottolineato come, in occasione dell'infortunio, i lavori sul tratto ferroviario in esame non fossero affatto terminati, come attestato dalla circostanza che il caposquadra si era temporaneamente allontanato dal luogo dell'infortunio proprio per acquistare la benzina necessaria al funzionamento della macchina compattatrice utilizzata dalla vittima: macchina consapevolmente non riposta sul camion, al momento del passaggio del treno, essendo stata lasciata all'interno della sede dei binari (oltre il passaggio a livello), per essere ulteriormente utilizzata ai fini del completamento dell'intervento (cfr. loc. ult. cit).

Proprio la necessità dell'uso di un macchinario rumoroso (come quella in esame) in corrispondenza di un tratto di strada interessato dal passaggio di convogli ferroviari (e dunque il rischio che il lavoratore addetto a tale macchinario potesse non avvedersi dell'imminente transito di un treno), avrebbe imposto l'adozione di corrispondenti cautele (come la ridetta segnalazione all'ente ferroviario o la cennata predisposizione di avvertimenti rimessi alla diligenza di altri lavoratori a ciò specificamente addetti): misure di sicurezza gravemente trascurate dall'ambito previsionale e progettuale dell'odierno imputato (quale responsabile del cantiere de quo), nonostante l'agevole prevedibilità del rischio tipico connesso al traffico ferroviario adiacente ai luoghi di lavoro, con la conseguente palese irrilevanza del richiamo, da parte del garante per la sicurezza, al (pur esso prevedibile) comportamento negligente o imprudente del lavoratore rimasto vittima dell'infortunio.

3.2. - Parimenti privi di fondamento devono ritenersi i restanti motivi d'impugnazione illustrati dal ricorrente.

Con riguardo al rivendicato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6), osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, costituisce presupposto indefettibile, ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, che quest'ultimo avvenga "prima del giudizio", cioè in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado (Cass., Sez. 4, n. 30802/2008, Rv. 241892), come del resto previsto dalla norma indicata.

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente (nel corpo del ricorso proposto in questa sede) ha espressamente affermato come le parti civili ebbero ad essere "esaustivamente risarcite" solo "nel corso del giudizio d'appello" (cfr. pag. 17 del ricorso per cassazione), in tal modo attestando inequivocabilmente il difetto dei presupposti per il riconoscimento della circostanza ancora in questa sede rivendicata.

Dev'essere da ultimo disattesa la censura sollevata dal ricorrente con riguardo alla mancata attribuzione di prevalenza alle circostanze attenuanti generiche, rispetto alle aggravanti contestate, avendo la corte territoriale correttamente e logicamente richiamato, a tal fine, la gravita del comportamento dell'imputato, di per sè espressiva di una trascuratezza e di un pressappochismo non da poco, nella conduzione dei lavori oggetto di appalto, tale da giustificare pienamente, tanto sul piano logico quanto su quello argomentativo, il giudizio su tale punto definitivamente adottato.

4. - Il complesso delle motivazioni elaborate dalla corte territoriale, pienamente coerenti sul piano logico e del tutto lineari in chiave argomentativa, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio di condanna emesso nei confronti dell'imputato e l'entità del trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto; premessa da cui deriva il riscontro dell'infondatezza dell'odierno ricorso, a cui segue la pronuncia del relativo rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014