Cassazione Penale, Sez. 4, 27 agosto 2014, n. 36227 - Prassi pericolosa di pulizia dei rulli di un macchinario: responsabilità di datore di lavoro e preposto
- Datore di Lavoro
- Dirigente e Preposto
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Valutazione dei Rischi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1. B.A., n. a (Omissis);
2. BR.Ma., n. a (Omissis);
3. BR.Ro., n. a (Omissis);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 18/12/2013 (nr. 630/2013);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udite le richieste del P.G. dott. Luigi Riello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le richieste dell'Avv. Pagnoscin Alberto per la parte civile M.G., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le richieste degli Avv.ti Campeis Giuseppe e Bruno Malattia, per gli imputati, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
1. Con sentenza del 22/1/2013 il Tribunale di Pordenone condannava alla pena di legge Br.Ma., Br.Ro. e B. A. per il delitto di lesioni colpose gravissime in danno dell'operaio M.G.. Agli imputati, nelle rispettive qualità di Legale rapp.te della Soc. Karton il Br.Ma., di dirigente e responsabile della produzione il Br.Ro., di preposto - capo reparto il B., era stato addebitato di avere consentito che il lavoratore M. procedesse ad attività di pulizia dei rulli del macchinario denominato CPL 5 carton plast "linea di estrusione" (utilizzato per la produzione di fogli alveolari plastici), non in condizioni di sicurezza, posizionandosi supino sotto la linea dei rulli in movimento per provvedere alla loro pulitura con dei guanti di gomma ed uno straccio imbevuto di solvente. In tale circostanza veniva agganciato con la mano ed il braccio destro dai rulli e trascinato fino all'altezza dell'addome, patendo un grave trauma, con prolungato arresto cardiaco e respiratorio, che determinavano gravissime lesioni ed uno stato vegetativo irreversibile (acc. in (Omissis)).
Con la sentenza gli imputati venivano, inoltre, condannati al risarcimento del danno da liquidare in separato giudizio civile.
2. Con sentenza del 18/12/2013 la Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che la responsabilità degli imputati emergeva dalle seguenti circostanze, acclarate nel corso dell'istruttoria dibattimentale:
- nel documento aziendale di valutazione dei rischi, non era indicato il rischio concernente le operazioni di pulizia;
- non vi erano istruzioni scritte sulle modalità di svolgimento di tali operazioni;
- non vi erano cartelli richiamanti il rischi connessi allo svolgimento di manutenzione con gli organi in movimento;
- la modalità di lavoro del M. erano una prassi aziendale; le uniche cautele adottate erano costituite dal rallentamento della velocità dei rulli, dallo scostamento degli stessi di qualche centimetro, infine, dall'operare in senso contrario a quello di rotazione;
- il lavoratore addetto svolgeva la pulizia da solo e senza l'ausilio di colleghi;
- i dispositivi di emergenza, una cordicella ed il quadro comandi, non erano raggiungibili dall'operatore che si trovasse nella posizione in cui si era posto il M.. Rilevava la Corte che tali modalità di lavoro erano contrarie alle norme di normale prudenza, nonchè in contrasto con specifiche disposizioni di prevenzione infortuni.
Di ciò si dovevano far carico il Br.Ma. che, in qualità di datore di lavoro, non aveva effettuato la valutazione dei rischi e non aveva adottato i dovuti provvedimenti; il Br.Ro. che, quale responsabile della produzione e dello stabilimento, doveva garantire e vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni; B.A. che, in qualità di preposto-capo reparto, avrebbe dovuto garantire la sicurezza delle operazioni di lavoro e pretendere il rispetto delle norme di sicurezza, senza avallare rischiose prassi di lavoro Sulla base di tali valutazioni la condanna veniva confermata.
3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, lamentando
3.1. per Br.Ro.: A) la inosservanza del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5 (ora T.U. n. 81 del 2008, art. 20), per non avere il giudice di merito dato rilevanza alla circostanza che anche il lavoratore è destinatario delle norme di sicurezza. Nel caso di specie il M. non aveva rispettato la procedura di lavoro, non distanziando i rulli e provvedendo all'operazione di pulizia dalla parte di imbocco e trascinamento dei rulli. B) La mancata assunzione di una prova decisiva, costituita da una perizia tecnica per accertare se il rispetto della corretta prassi aziendale per l'operazione di pulizia, basata sul distanziamento dei rulli, avrebbe o meno determinato l'incidente. Nel negare ingresso alla perizia il giudice di merito aveva fatto uso non consentito della sua scienza privata, ritenendo il mezzo di prova inutile; ciò aveva determinato una carenza di motivazione sulla prova del nesso causale, in quanto il giudice di merito, affermando che se i rulli fossero stati distanziati di 5 cm. egualmente l'incidente si sarebbe verificato, aveva introdotto nel processo, in modo determinante, un dato scientifico inesistente. Peraltro che la pressi aziendale fosse idonea ad evitare incidenti era riscontrato dal fatto che in 16 anni non ve ne erano mai stati. C) la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione laddove la corte non aveva dato alcun rilievo causale (esclusivo o concorrente) alla condotta della vittima, la quale aveva deliberatamente violato la pressi consolidata di lavoro, svolgendo la pulizia con rulli a velocità elevata, aperti ed inserendo le mani nel senso del loro movimento. I rispetto della prassi aziendale avrebbe reso il rischio dell'infortunio assolutamente remoto. D) Il difetto di motivazione sulla ritenuta insussistenza di una concorso di colpa della vittima ai fini civili.
E) la mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, tenuto conto del parziale risarcimento del danno effettuato.
3.2. Per Br.Ma. e B.A.: A) la erronea applicazione della legge per non aver la Corte di Appello rinviato l'udienza del 29/5/2012 (dedicata ad istruzione dibattimentale) nonostante fosse stato tempestivamente evidenziato l'impedimento del difensore impegnato presso la Corte di cassazione. B) Il vizio di motivazione in ordine alla condanna del B.. Infatti era storicamente provato che la prassi per la pulizia dei rulli era corretta tanto che in 16 anni nessun incidente si era verificato.
Inoltre era inesatta l'affermazione che le prescrizioni della prassi non fossero rispettate; era stato il M. a porre in essere una condotta del tutto anomala rispetto alle regole sempre seguite;
peraltro il giorno del fatto il B. non era presente in azienda e, pertanto, non aveva avuto la possibilità di rilevare la deviazione dalla prassi e, quindi intervenire. C) Il vizio di motivazione in ordine alla condanna del Br.Ma., che occupandosi principalmente dell'area commerciale, non si interessava della produzione e, quindi, non era tenuto all'adempimento della valutazione dei rischi, compito che onerava chi si interessava della attività produttiva. D) Censure simili al Br.Ro. in relazione al difetto di motivazione; alla omessa valutazione del concorso di colpa dell'infortunato, desumibile inequivocabilmente dalle numerose deposizioni raccolte.
4. Con memoria del 4/3/2014 la parte civile ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
Diritto
1. I ricorsi sono infondati.
2. In ordine alla eccezione processuale relativa al mancato rinvio dell'udienza del 29/5/2012 innanzi al Tribunale, per essere assente l'Avv. M., impegnato presso altra A.G., va osservato che il giudice di merito ha rigettato la richiesta non ricorrendo i presupposti del rinvio, nonchè essendo presenti i testi citati.
Va ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato il principio che "E' legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia assolutamente apodittica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al giudicante di apprezzarle" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 41148 del 28/10/2010 Ud. (dep. 22/11/2010), Rv. 248905; v. anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26408 del 02/05/2013 Ud. (dep. 18/06/2013), Rv. 256294).
Nel caso di specie dagli atti non risulta una specifica giustificazione dell'istanza di rinvio; inoltre, dal verbale di udienza risulta presente per delega, in sostituzione dell'Avv. Malattia, l'Avv. Sara Furlan. Pertanto la nomina di un sostituto e l'assenza di giustificazione della richiesta del rinvio, correttamente sono state valutate dal tribunale non idonee per accogliere la richiesta formulata.
3. Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato come "per prova decisiva sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia" (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16354 del 28/04/2006 Ud. (dep. 12/05/2006), Rv. 234752; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27581 del 15/06/2010 Ud. (dep. 15/07/2010), Rv. 248105); questa Corte ha anche precisato che "non sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva quando si tratti di prova che debba essere valutata unitamente agli altri elementi di prova processualmente acquisiti, non per eliderne l'efficacia probatoria, ma per effettuare un confronto dialettico che in ipotesi potrebbe condurre a diverse conclusioni argomentative" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2827 del 22/11/2005 Ud. (dep. 24/01/2006), Rv. 233328; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21884 del 20/03/2013 Ud. (dep. 22/05/2013), Rv. 255817).
In particolare, con riferimento alla perizia, essa "per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14130 del 22/01/2007 Ud. (dep. 05/04/2007), Rv. 236191; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 43526 del 03/10/2012 Ud. (dep. 09/11/2012), Rv. 253707).
Nel caso di specie il giudice di merito, nel negare ingresso alla perizia, ha evidenziato come dagli atti già acquisiti era possibile effettuare tutte le valutazioni necessarie al fine di giungere alla decisione, senza ulteriori mezzi istruttori, supportando la sentenza, come si vedrà, con argomentazioni coerenti e logiche.
4. I ricorrenti, con motivi sovrapponibili, censurano la sentenza laddove è stata riconosciuta la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva degli imputati e l'evento, trascurando l'efficacia causale della condotta della vittima, la quale aveva violato le regole di comportamento dettate per la pulizia del macchinario della linea di estrusione.
Dall'istruttoria svolta è emerso che dette regole non erano scritte, ma si tramandavano oralmente tra gli operai, con l'avallo del caporeparto B.. Esse prevedevano che la pulizia dei rulli avvenisse a umano, utilizzando uno straccio imbevuto di solvente, dopo avere rallentato il movimento dei rulli e dopo averli distanziati di circa 5 centimetri. Inoltre, per le operazioni da svolgere sotto il macchinario, il lavoratore addetto doveva mettersi supino, posizionandosi in modo contrario al movimento dei rulli.
Ritiene la difesa che se il M. avesse rispettato tali indicazioni, l'incidente non si sarebbe verificato, dal che la sua esclusiva responsabilità dell'incidente o, quantomeno, la presenza di un suo rilevante concorso di colpa. Le censure formulate sono infondate.
E' costante insegnamento di questa Corte che le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia; il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47146 del 29/09/2005 Ud. (dep. 23/12/2005), Rv. 233186; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 23292 del 28/04/2011 Ud. (dep. 09/06/2011), Rv. 250710).
In sostanza la finalità delle misure di prevenzione è quella di evitare che si creino le condizioni perchè un evento lesivo si possa verificare.
Nel caso di specie, la prima condizione di pericolo creata dagli imputati è stata quella di avere avallato ed anzi previsto, contrariamente ad esplicite norme di sicurezza e regole di prudenza, che le operazioni di pulizia dei rulli avvenissero a macchinario in movimento.
E' di tutta evidenza che il rispetto delle norme di sicurezza (sistema di blocco del macchinario nel momento in cui l'operatore entrava nel suo spazio di operatività) avrebbe evitato l'evento.
Invece, non solo tali sistemi di sicurezza non erano presenti, ma a vietare la prassi dello svolgimento delle pulizie con gli organi rotanti in movimento, non vi era alcuna previsione nel documento di valutazione dei rischi, nè alcun cartello affisso sulla macchina per rammentare il divieto.
Pertanto, correttamente il giudice di merito ha rilevato che il mancato rispetto di plurime regole di sicurezza aveva consentito il concretizzarsi dell'evento lesivo che le stesse miravano a prevenire.
5. Inoltre, non è configurarle, neanche ai fini civili, il concorso di colpa della vittima.
I ricorrenti lamentano che il M. non aveva rispettato la prassi di distanziare i rulli e di posizionarsi in senso contrario al movimento del macchinario.
Orbene un addebito di concorso di colpa intanto si può muovere al lavoratore, in quanto questi abbia gravemente violato disposizioni di sicurezza fornite dal datore in conformità alla legge.
Ma quando, come nel caso di specie, al M. erano state date disposizioni già di per sè illegali e contrarie ad ogni regola di prudenza (pulizia di un macchinari con organi in movimento), nessun concorso di colpa può essere invocato.
6. In ordine alle censure relative alle singole responsabilità individuali, in modo coerente e logico il giudice di merito ha riconosciuto la colpevolezza di tutti gli imputati. Il Br. R. (legale rapp.te della società), in qualità di datore di lavoro, non ha effettuato la valutazione del rischio nello specifico documento aziendale, nè ha garantito una adeguata formazione ed informazione dei lavoratori; Br.Ro., preposto al settore produzione, pur presente costantemente in stabilimento, non ha corretto le pericolose prassi relative alla pulizia dei rulli ed in ogni caso, come dirigente, ha omesso la dovuta vigilanza; il B., capo reparto preposto, ha consentito, avallato ed ordinato che la pulizia avvenisse con le pericolose modalità che sono state causa del grave incidente.
7. Quanto al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 e delle attenuanti generiche, la corte di merito ha evidenziato come il fatto che il risarcimento non fosse stato integrale, inibiva la concessione della corrispondente attenuante.
Relativamente alle attenuanti generiche, il loro riconoscimento era inibito dalla gravità del fatto e, per i Br., dai due precedenti penali per lesioni colpose, che pur non costituendo motivo per riconoscere una recidiva (trattandosi di delitti colposi), potevano essere utili per valutare la personalità degli imputati, proclivi alla commissione di delitti colposi contro la persona. Ciò aveva indotto anche ad una determinazione della pena non vicina al minimo edittale.
La coerenza della motivazione sul punto e la sua non manifesta illogicità, la rendono insindacabile in questa sede di legittimità.
Alla declaratoria di rigetto dei ricorsi per infondatezza, segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre la rifusione delle spese, in favore della parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.000,00= oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre la rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00= oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014