Tipologia: Accordo integrativo aziendale
Data firma: 28 febbraio 2000
Validità: 01.02.2000 - 31.01.2004
Parti: Consorzio Agrario Provinciale e RSU
Settori: Agroindustriale, Consorzio Agrario Provinciale Ravenna
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa - Occupazione - Investimenti
2. Organizzazione del lavoro - Mobilita
3. Orario di lavoro
a) Sede

b) Permessi individuali
4. Straordinario
5. Ambiente di lavoro e indumenti di lavoro
6. Rimborsi chilometrici
7. Indennità varie
8. Premio di produzione
9. Mensa e locali
10. Part-time
11. Utilizzo ferie
12. Qualifiche
13. Decorrenza e durata

Accordo integrativo al CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari

Il giorno 28.02.00 in Ravenna tra il Consorzio Agrario Prov.le di Ravenna […], e le RSU […], si sono riuniti ed hanno stipulato l'accordo integrativo aziendale in armonia con l'art. 2 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari.

1. Premessa - Occupazione - Investimenti
a) Il Consorzio conferma che i propri orientamenti produttivi e gli investimenti sono finalizzati all'ammodernamento tecnologico e al potenziamento degli impianti al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell'Azienda.
b) In questo spirito le parti convengono di incontrarsi almeno una volta all'anno, di norma nel mese di maggio. Il Consorzio in detto incontro fornirà dati aggregati degli organici, dei livelli di inquadramento, delle ore straordinarie effettuate, delle ferie residue ed illustrerà il bilancio consuntivo ed i programmi di attività.
c) Su tali informazioni si svilupperà il confronto fra le parti verificando i riflessi dei programmi e degli investimenti sui livelli occupazionali e sull'organizzazione del lavoro.

2. Organizzazione del lavoro - Mobilita
a) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 del CCNL e dai precedenti accordi, le parti convengono sull'opportunità di avviare i lavoratori a corsi di addestramento e di formazione professionale. Detti corsi dovranno essere finalizzati alla valorizzazione e all'arricchimento del bagaglio professionale di ogni lavoratore e/o alla loro riqualificazione.
b) Il Consorzio comunicherà preventivamente alle RSU i corsi che saranno indetti e ai quali verranno inviati i lavoratori ritenuti idonei ai corsi e ai settori di attività interessanti il Consorzio previa discussione con le RSU.
c) Il Consorzio darà preventivamente informazione alle RSU di eventuali ristrutturazioni aziendali e sui processi di mobilità non temporanei che interessano i lavoratori, al fine di valutare e discutere le soluzioni più idonee.
d) In caso di spostamento di lavoratori da un'unità produttiva all'altra, salvo casi di urgenza, le relative esigenze verranno preventivamente valutate con le RSU.
e) In relazione all'esigenza aziendale connessa a flessioni di attività o a sostituzioni di lavoratori assenti, il lavoratore è tenuto a svolgere le mansioni che gli vengono temporaneamente assegnate nel rispetto del livello di inquadramento da ciascuno rivestito, fermo restando che la mobilità nell'ambito delle singole unità produttive non dovrà compromettere la normale organizzazione del lavoro e che la rotazione su più posizioni dovrà tendenzialmente favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori.
f) Il Consorzio informerà preventivamente le RSU sui progetti formativi e sul numero dei lavoratori che intende assumere con il contratto di formazione e lavoro con le modalità previste dagli accordi e dalle leggi vigenti. E' intendimento delle parti che la formazione debba mirare ad uno stabile inserimento dei lavoratori nell'attività del Consorzio. Le parti convengono inoltre sulla possibilità di stipulare accordi in sede aziendale qualora ciò implichi anche una più celere approvazione dei progetti di formazione e lavoro.
g) Per quanto riguarda gli eventuali ricorsi a rapporti di collaborazioni coordinate e continuative si conviene quanto segue:
Il Consorzio si avvarrà per eventi particolari della collaborazione di esperti esterni. In tal caso le RSU saranno informate sull'entità del lavoro e della presumibile durata dei rapporti di collaborazione, in tale caso il Consorzio si impegna ad informare preventivamente le RSU in ordine all'entità della stessa e della sua durata.
h) Le parti concordano che il Consorzio può utilizzare l'istituto del comando e/o distacco del proprio personale presso le società controllate e/o collegate. Qualora nell'utilizzo di quanto sopra si modificasse l'organizzazione del lavoro, le parti stabiliscono di incontrarsi per ricercare idonee soluzioni.
i) Il Consorzio provvederà ad informare le RSU in merito al progetto di riorganizzazione della sede e si impegna a discuterne e concordare gli effetti relativi. Inoltre il Consorzio fornirà alle RSU l'organigramma aggiornato.

3. Orario di lavoro
a) Sede

A seguito dell'accordo del 30/09/94 tra il Consorzio e le RSU l'orario settimanale di lavoro della Sede si articola, dal 01/10/94, come segue:
dal lunedì al venerdì -
8.30/12.30 - 14.30/18,30 (venerdì 17.30)
oppure
8.00/12.30 - 14.00/17.30 (venerdì 16.30)
Con il presente Contratto Integrativo le parti confermano detto accordo.
La fascia oraria di riferimento sarà dalle 8 alle 18,30 e dovrà essere garantita la copertura dei servizi
a) Magazzini - Dal lunedì al venerdì:
Mattino 8,00/12,00
Pomeriggio 13,00/17,00 (venerdì 16 ,00)
Eventuali diverse articolazioni dettate da esigenze tecnico-organizzative saranno discusse tra la Direzione e le RSU.
Durante l'ammasso dei cereali verrà comunque garantito il servizio necessario ed il Consorzio si impegna a valutare con le RSU la necessità di assumere personale a termine.

b) Permessi individuali
[…]
Viene confermata la prassi aziendale di concedere permessi retribuiti ai dipendenti per visite mediche dietro presentazione del relativo certificato e in caso di lutto familiare.

4. Straordinario
a) Nel ricorso a prestazioni straordinarie il Consorzio si impegna a non eccedere la quota annua di 180 ore e a non far effettuare lavoro supplementare e/o straordinario se non nei casi di effettiva e comprovata necessità previo accordo con le RSU.
b) Le manutenzioni saranno programmate in modo da non ricorrere a prestazioni eccedenti il normale orario.
c) Si conviene che le ore prestate di sabato dai dipendenti di qualunque livello professionale, vengano retribuite o recuperate a scelta dell'interessato, fermo restando il riconoscimento della sola maggiorazione.
d) L'azienda potrà chiamare il 6° e 7° turno settimanale prioritariamente con verifica della disponibilità dei lavoratori di volta in volta;
e) L'azienda corrisponderà ai lavoratori interessati ai turni di cui sopra le seguenti indennità:
lire 30.000 per il 6° turno settimanale, oltre all'indennità di turno ed allo straordinario;
lire 60.000 per il 7° turno settimanale, oltre all'indennità di turno ed allo straordinario;
in caso di annullamento dei turni di cui sopra, sarà corrisposta esclusivamente l'indennità competente.
In deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 10 del CCNL vigente, il lavoro notturno in straordinario sarà compensato anche con l'indennità di turno notturna;
f) In deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 9 del CCNL, l'Azienda corrisponderà ai lavoratori che svolgeranno lavoro straordinario nelle giornate di sabato e domenica o per il 6° e 7° turno settimanale, la retribuzione oraria maggiorata del:
- 75% per il sabato o 6° turno settimanale;
- 150% per la domenica o 7° turno settimanale;
g) In deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 6 del CCNL vigente, l'Azienda corrisponderà ai lavoratori che svolgeranno lavoro straordinario nelle giornate dal lunedì al venerdì la retribuzione oraria maggiorata del 35%.
h) In riferimento al punto 3 del presente AIA sull'orario di lavoro dei Magazzini, in caso di passaggio da servizio giornaliero a servizio in turno e viceversa senza il preavviso di 48 ore, l'Azienda corrisponderà una indennità di chiamata pari a quella prevista al punto 7 del presente Accordo Integrativo Aziendale;
i) Per il resto si recepisce quanto previsto dall'art. 22 del CCNL.

5. Ambiente di lavoro e indumenti di lavoro
a) Il Consorzio attuerà tutte le misure idonee a salvaguardare la salute dei lavoratori e la sicurezza degli impianti in conformità al D.L.vo 626/94 ed alle prescrizioni che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, nonché quelle che saranno dettate dalla esperienza.
b) Al personale operaio saranno consegnate, di norma annualmente, due tute come previsto dall'art. 41 del CCNL salvo il caso di rapida usura. Il personale addetto alla movimentazione della farina di pesce sarà dotato di tute da utilizzare esclusivamente per questa mansione.
c) Al personale operaio sarà consegnato di norma annualmente, un paio di scarpe antinfortunistiche, previa restituzione di quelle consumate, salvo il caso di rapida usura.
d) Il personale addetto alle operazioni esterne di imbarco e sbarco, verrà dotato di apposita tuta termica, sostituibile ad usura avvenuta e previa riconsegna dell'indumento usato.
e) Il restante personale impiegato in attività lavorative all'aperto, verrà dotato di eskimo, fermo restando i precedenti criteri di sostituzione.

9. Mensa e locali
Il Consorzio è disponibile ad esaminare altre convinzioni con le Ditte specializzate nella fornitura di pasti e a rendere più confortevoli i locali mensa.

10. Part-time
Le parti convengono che l'utilizzo del part-time avverrà in armonia con quanto stabilito dalla Legge 863/84 e dall'art. 16 del vigente CCNL.
Di norma il Consorzio soddisferà le richieste di part-time presentate dai dipendenti, tenendo comunque conto delle esigenze tecnico/produttive del reparto interessato. Qualora non fosse possibile accogliere le richieste il Consorzio ne darà comunicazione alle RSU per ricercare congiuntamente le eventuali soluzioni possibili.
Il Consorzio riconfermerà che l'istituto del part-time non dovrà gravare sull'organizzazione del lavoro in termini di ricorso allo straordinario ed aumento dei ritmi e carichi di lavoro e che il suo eventuale utilizzo debba intendersi quale forma integrativa e non riduttiva della forza lavoro.