Cassazione Penale, Sez. 4, 13 giugno 2014, n. 25213 - Esplosione in una fonderia: omessa valutazione dei rischi e rischio prevedibile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
R.A. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 258/13 della Corte d'appello di Venezia del 13.02.2013.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in PUBBLICA UDIENZA del 27 marzo 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
L'avv. Menaldo Paola, difensore di fiducia del ricorrente, si riporta ai motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Fatto
1. Con sentenza resa il 17 marzo 2009, a seguito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Padova ha ritenuto R. A. responsabile, nella sua qualità di direttore generale della "Fonderia Anselmi S.p.a.", in violazione dell'art. 589 c.p., comma 2 e di altri reati contravvenzionali in materia di antinfortunistica sul lavoro, del decesso dei lavoratori B. G.G. e Ba.Co., dipendenti della Nord Est Group s.r.l., società cui era stato affidato dalla prima un appalto per la fornitura di prestazioni riguardanti l'installazione di nuovi impianti (forni) destinati alla produzione e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma di quella di primo grado, ha ridotto la pena.
Ricorre per cassazione l'imputato.
E' opportuno, sia pure in modo sintetico, ripercorrere la vicenda per una migliore comprensione dei motivi del gravame di legittimità.
Il giudice di primo grado, e successivamente la Corte d'appello che ha fatto proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, ricostruivano il fatto, verificatosi in data 12 marzo 2007, verso le ore 16.30, all'interno della Fonderia Anselmi sita a (OMISSIS), sulla base delle dichiarazioni dei dipendenti N.B., responsabile del reparto fusioni, D.C.V. C., F.C. e M.G..
Il giorno precedente l'infortunio si accertava la presenza nel forno n. 3 di un grosso frammento metallico che si era incastrato sulla parete superiore non lasciando spazio tra lo stesso e il rivestimento di materiale refrattario del forno stesso. Poichè si era verificata un'anomalia elettrica nel funzionamento del forno, l'elettricista Bo.De. confermava la presenza di piccole fiammelle sulle spire elettriche (quelle che provvedevano al riscaldamento del forno). Il capo elettricista F., raggiunto telefonicamente dal N., nel frattempo fatto intervenire nello stabilimento dal Bo., suggeriva di sostituire la bobina ma, ovviamente solo a forno "vuoto". Si tentava, quindi, di rimuovere il grosso pezzo metallico che ostruiva appunto il forno. Il giorno dopo, cioè il 12 marzo, era presente sul luogo di lavoro il R., che insieme al N., onde risolvere il problema dell'ostruzione, aveva deciso di far inclinare il forno in modo che la temperatura del metallo fuso potesse fondere, a sua volta, una parte della scoria.
Successivamente, dalle ore 14 alle ore 16, come dichiarato dal F., si cercava sempre in presenza dell'imputato, ma inutilmente, di far raggiungere al forno una potenza maggiore per sciogliere il frammento metallico. Alle 16.00 interveniva il N. che, tolto il coperchio del forno, constatava insieme al F. che permaneva un tappo di ghisa non liquefatta.
Si decideva, così, di intervenire con la lancia ad ossigeno per forare la scoria.
Di tale operazione venivano incaricati i due operai B. e Ba., dipendenti della ditta esterna di manutenzione "Nord Est Group".
Gli operai salivano su di una piattaforma, sollevata da un carrello elevatore ad un'altezza di circa 2 metri dal becco del forno e si apprestavano ad usare la lancia ossidrica.
Dal canto suo, l'operaio E., inclinava il forno in avanti e sollevava il coperchio per facilitare l'intervento dei due operai sopra la piattaforma.
In pochi istanti avveniva all'interno del forno un'esplosione con conseguente proiezione di ghisa liquida che investiva i due operai sopra la piattaforma, cagionandone, come detto, la morte.
In misura più ridotta veniva attinto l'operatore del carrello elevatore S.D..
La consulenza medico legale disposta dal P.M. accertava che B. G. era deceduto sul colpo per "scompenso cardiaco acuto conseguente a shock da estesa carbonizzazione", mentre Ba.
C., dopo qualche ora, per arresto cardiocircolatorio conseguenza delle profonde ed estese ustioni, senza che alcun profilo di colpa potesse essere individuato nell'operato dei medici che lo ebbero in cura.
Ricostruiti i fatti, quanto alla responsabilità del prevenuto al quale è contestato di aver dato disposizioni in ordine all'utilizzo della lancia termica, che non trovava fondamento nella normativa nazionale o internazionale, veniva disattesa la tesi difensiva secondo la quale lo stesso non era a conoscenza della presenza di un frammento metallico dentro al forno, nè aveva dato l'ordine di eseguire l'operazione con la lancia ad ossigeno, frutto della unilaterale iniziativa del caporeparto N..
Le dichiarazioni del R. non venivano ritenute degne di fede poichè in totale contrasto con quelle di tutti gli altri testi sentiti.
Quanto alla conoscenza della presenza di materiale metallico incastrato nel forno, i testi N., D.C., F., M., C., S. affermavano che la presenza del cosiddetto "tappo" che ostruiva il forno, era nota a tutti.
In secondo luogo, l'utilizzo della lancia ad ossigeno non era stato frutto di un'autonoma decisione del N., atteso che gli stessi testi riferivano che il R. era al corrente della situazione e che il N. gli aveva chiesto espressamente per telefono l'autorizzazione ad operare i tal senso.
Il Giudice riteneva prive di pregio le conclusioni cui era giunto il consulente della difesa, con riferimento sia al peso del materiale metallico incastrato (risultato inferiore rispetto a quello dichiarato nel foglio di marcia), sia con riferimento al rapporto causa - effetto tra la presenza del pezzo di ghisa che ostruiva il forno (causa) e il malfunzionamento del forno medesimo sotto il profilo dell'erogazione di energia elettrica (conseguenza).
In tal senso, la presenza di tracce di interventi pregressi sul pezzo di ghisa, rilevate anche dai consulenti del P.M., erano riconducibili, secondo il Giudice ai primi tentativi di D.C. e di N. di scarificare il forno per far scendere il pezzo metallico e non, come asserito dal consulente della difesa, a precedenti interventi con la medesima lancia ad ossigeno.
Accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la morte dei due lavoratori e la condotta posta in essere dall'imputato (aver ordinato o comunque avallato l'uso della lancia ad ossigeno), il Giudice analizzava i profili di colpa generica e colpa specifica riconducibili al prevenuto che rivestiva la qualifica di direttore generale della Fonderia Anselmi di cui era anche rappresentante legale.
2. L'imputato pone a base del suo ricorso i seguenti motivi.
In sostanza, premesso che il fatto è stato travisato laddove si è ritenuto che il R. fosse a conoscenza della presenza del grosso pezzo di metallo nel forno n. 3 e che avesse dato l'autorizzazione a farlo rimuovere con l'utilizzazione della lancia ad ossigeno, si rappresenta che il giudice ha fondato il suo convincimento sia su prove che non esistono, sia su un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, sia omettendo di valutare una prova regolarmente acquisita.
2.1 L'affermazione della Corte d'appello secondo cui il R. fosse a conoscenza del pezzo incastrato nel forno n. 3 si fonda sulle dichiarazioni rese da D.C.V. e Bo.De..
Ma, esaminate tali dichiarazioni, emerge tutt'altra verità.
Da quelle rese (allegate al ricorso) il ricorrente sostiene che il D.C. non sa se N. abbia riferito all'imputato dell'esistenza del pezzo incastrato, atteso che non ha percepito cosa si siano detto i due per telefono.
Quanto a quelle rese dal Bo. dalle stesse emerge, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, che il teste ha riferito di non aver mai parlato con il R., nè ha mai riferito che lo stesso fosse a conoscenza del pezzo incastrato nel forno n. 3.
La Corte d'appello ha quindi fondato la sua affermazione su di una prova inesistente.
Lo stesso teste, pur avendo detto di aver parlato con il D.C. ed il N., ha affermato di avere appreso del contenuto del forno solo in occasione delle operazioni di demolizione del refrattario operate dai C.T. del P.M..
E' evidente come il Bo. non sapesse del pezzo incastrato e di conseguenza non poteva certo averne informato il R..
2. 2 Inoltre si evidenzia che F.C., elettricista che si è occupato del forno n. 3 su incarico del R. il giorno 12.03.2007, non sapeva dell'incastro del pezzo di metallo, circostanza da lui appresa solo all'esito delle operazioni peritali.
Dunque, il teste non può aver riferito la circostanza al R. da cui aveva ricevuto unicamente l'incarico di cercare di far funzionare il forno per fonderne il contenuto in modo da poter sostituire la bobina.
La deposizioni rese dal F., che riferisce che alle ore 16.00 N. fece sollevare il coperchio del forno alla sua presenza, e subito dopo averne guardato il contenuto, cominciò ad attrezzarsi per effettuare l'intervento con la lancia ad ossigeno, non sono state valutate come prova della assenza del ricorrente in quel momento e della esclusiva decisione da parte del N. di operare in tal senso.
2.3 Sempre con riferimento alla ritenuta conoscenza da parte del ricorrente della presenza del frammento di metallo si riportano le dichiarazioni del teste M.G. che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, non ha mai riferito che tutti sapevano del tappo, anzi non ha mai usato tale termine, egli era solo a conoscenza di problemi elettrici del forno che impedivano la fusione, ma non di un incastro che causava il problema elettrico.
2. 4 Altro elemento che viene dedotto dimostra come l'incastro del pezzo sia stato nascosto a tutti sino a quando non è stato scoperto dai C.T. ma non è stato analizzato dai giudici, nonostante sia stata evidenziato nelle memorie difensive; è l'analisi del foglio di marcia del forno n. 3, che in sostanza consiste in una sorta di "diario di bordo" in cui vengono trascritte tutte le operazioni riguardanti l'attività del forno.
Tale analisi, in relazione al momento della sua carica in data 11.03.2007, evidenzia come la somma dei pesi dei materiali caricati nel forno e riportati sul foglio, sarebbe stata pari a 28.000 Kg di materiale da fondere, più materiale necessario alla fusione, per un totale di 28.750 Kg., in sostanza il forno risultava caricato interamente.
Tale circostanza viene ritenuta irrilevante dai giudici del merito, ma così non è. Invero, rileva il ricorrente che dalle conclusioni dei C.T. emerge che il peso del materiale contenuto nel forno prima dell'infortunio era di 23.710 Kg., dunque, il foglio di marcia contiene un dato non vero, è stato, cioè, compilato in modo non fedele alla realtà.
2.5 Inoltre, il pezzo, poi scoperto come incastrato, viene indicato nel foglio di marcia del peso di Kg. 3.700, quindi, con dimensioni compatibili con l'agevole entrata nel forno, mentre il D.C. afferma di aver caricato il forno con un pezzo di almeno 10 tonnellate. E' consequenziale dedurre che il foglio di marcia conteneva dati non veri perchè bisognava nascondere all'ing. R. che si era caricato un pezzo tanto enorme da rischiare di compromettere il forno. Se chi ha operato sul forno, come gli elettricisti Bo. e F., avesse visto consultando il foglio di marcia, l'effettiva carica del forno, avrebbe capito che, essendo del tutto pieno, non poteva presentare un problema elettrico dovuto al malfunzionamento della bobina, ma la causa andava ricercata altrove, cioè nella carica anomala, tenuta celata attraverso la falsificazione del foglio di marcia.
2.6 Anche l'omessa valutazione del diagramma elettrico del forno ha determinato il convincimento di colpevolezza del giudice di primo grado che, per screditare la versione difensiva dell'imputato, afferma che mai il R. avrebbe dato l'ordine di spegnere il forno in quanto ne sarebbe derivato un notevole danno economico.
Ma lo spegnimento del forno è suffragato da prova inconfutabile; il forno è stato veramente spento dalle ore 22.00 alle 0.16 come dimostra il diagramma, proprio in corrispondenza della fascia oraria nella quale R. e N. si sono sentiti telefonicamente.
In definitiva tutti questi elementi sono essenziali per comprendere come dati oggettivi (foglio di marcia del forno falsificato) ed immodificabili (il diaframma di assorbimento dell'energia elettrica) confermino pienamente la versione difensiva di R., il quale ha riferito di non essere a conoscenza dell'incastro del grosso pezzo di ghisa, di sapere solo di problemi elettrici del forno n. 3, di aver ordinato lo spegnimento del forno e che lo stesso fosse affidato alle cure esclusive di F.C. e di nessun altro.
N.B., l'unico accusatore del ricorrente, certamente interessato a non far ricadere su se stesso la responsabilità dell'evento, non è pertanto credibile, e le sue dichiarazioni contraddittorie, smentite da altre dichiarazioni, non possono certo rendere non credibile il R..
2.7 Altro elemento è l'erronea valutazione della presenza, rilevata anche dai C.T. del P.M. e dagli stessi carabinieri, di tracce laterali di taglio sul frammento metallico. Ed, invero, si rappresenta che il prof. P., consulente della difesa, ha inequivocabilmente riscontrato che tali tracce sono relative ad interventi con la lancia ad ossigeno precedenti ed ulteriori rispetto a quell'ultimo infausto che ha determinato l'evento letale. Vi sono stati, quindi, almeno due interventi di lancia ad ossigeno precedenti, evidenziati dalle macchie di color arancio - bruno, tipiche degli ossidi di ferro, mai riscontrati da nessuno. Tale dato comprova che il R. nulla sapeva dell'incastro e dell'intervento con la lancia ad ossigeno in quanto non era stato informato neppure di tali precedenti utilizzi.
2.8 Si denuncia l'omessa valutazione delle dichiarazioni del N. con travisamento della prova ed illogicità della motivazione.
I giudici del merito hanno ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo cui il R. ha negato di aver dato l'autorizzazione telefonica al N. di intervenire con la lancia ad ossigeno, sostenendo che quest'ultimo ha agito autonomamente per tentare "di far passare sotto silenzio il problema del forno 3, ossia la presenza del frammento metallico incastrato". I giudici affermano che l'imputato non è credibile perchè il N. non aveva alcunchè da occultare perchè R. era già informato del problema.
Per il ricorrente il dato è errato perchè egli era stato informato proprio dal N. la sera dell'11 marzo di un problema elettrico relativo alla bobina. Si analizzano in ricorso le diverse dichiarazioni rese dal N. e si evidenzia che solo in occasione delle sit rese il 2.08.2007, su specifica domanda dell'ispettore Ne., ammette che conosceva l'esistenza dell'incastro e che si era prodigato per cercare di disincastrare il pezzo. Afferma poi che tutti erano a conoscenza del pezzo incastrato, sia R. che F., ma ciò in contrasto per quanto già evidenziato, con le dichiarazioni del Bo. e del D.C..
L'incastro, in verità, è stato tenuto nascosto agli elettricisti intervenuti, ai quali è stato riferito un mero problema elettrico, senza mai evidenziare l'origine, tant'è che il N., ben a conoscenza sin dalla sera dell'11 marzo della presenza del pezzo incastrato, poco prima delle 16.00 del giorno successivo, alla presenza del F., tolto il coperchio, finge di osservare l'interno del crogiolo e afferma che si era in presenza di un "tappo", come se lo vedesse per la prima volta.
Ci si chiede quale è il motivo di nascondere tale circostanza nelle precedenti s.i.t.. Afferma, poi, falsamente che il R. sarebbe stato sempre presente nel reparto fusorio, sopra il ballatoio insieme al F. e M.E. dalle 14.00 alle 16.00, quando vi è la prova data dalla ricevuta della carta di credito che il R. alle ore 15.36 si trovava a pranzo fuori insieme a Po.
F., che ha testimoniato in tal senso.
II dato è certamente rilevante, diversamente da come opina la Corte distrettuale, perchè evidenzia l'insieme di falsità raccontate dal N. che tende a collocare il R. come presente sul ballatoio del forno 3 per decidere con lui l'intervento con la lancia ad ossigeno.
In definitiva mai il N., o altri, ha riferito di una telefonata al R. per farsi autorizzare, e tale circostanza, pertanto, è frutto di travisamento della prova da parte dei giudicanti.
3. Si denuncia violazione di legge nella specie degli artt. 589, 40 e 43 cod. pen.. Dalla corretta ricostruzione dei fatti si adduce che il R. non ha alcuna responsabilità nella causazione dell'incidente, essendo stato tenuto all'oscuro di ogni dato rilevante nella dinamica del sinistro. Si contesta, in particolare, la mancanza di nesso causale tra le specifiche violazioni alla normativa antinfortunistica e l'evento mortale. Quanto alla ritenuta violazione della disposizione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 263 si evidenzia che essa è riferibile alle operazioni di colata ma non a quella di taglio. E quanto al mancato inserimento nel documento di valutazione dei rischi di tale operazione non rileva per il semplice fatto che il N. era stato ben informato sul da farsi in presenza dell'inconveniente della presenza di frammenti nei forni.
Si contesta altresì la ascritta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 in ordine all'utilizzo di lavoratori di altra azienda.
4. Si denuncia altra violazione di legge in riferimento all'art. 62, n. 6 e ad omessa motivazione, per la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte d'appello ha liquidato lo specifico motivo di gravame ritenendo che non fosse stato corrisposto l'integrale risarcimento del danno.
Diritto
5. I motivi esposti, dei quali alcuni non consentiti in questa sede di legittimità, sono, comunque, infondati e determinano il rigetto del ricorso.
Il Collegio, chiamato ad esaminare la denunciata contraddittorietà e la carenza motivazionale, non può fare a meno di valutare l'esame di ciascuna delle diverse questioni proposte, atteso che la verifica della coerenza logica di tutto il percorso argomentativo della impugnata sentenza è emerso in maniera del tutto chiara, anche laddove ha fatto proprio le motivazioni, in fatto ed in diritto, del giudice di primo grado.
Sul punto si osserva che, come è stato più volte affermato da questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, sicchè è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
Siffatto principio va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado è possibile soltanto se nella sentenza d'appello sia riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice.
E senz'alcun dubbio, per il caso di specie, la Corte di Venezia, non solo ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice esprimendo le ragioni della condivisione, ma le ha anche ritenute inattaccabili dai rilievi e dalle censure esposte nei motivi del gravame di merito dall'odierno ricorrente, dando, quindi, contezza di averli ben esaminati.
5.1 Passando all'esame dei motivi posti a base del ricorso, va premesso che la causa dell'evento, sulla quale non sussistono dubbi di sorta, alla stregua degli accertamenti tecnici effettuati dai consulenti nominati dal P.M., è stata conseguenza della reazione esotermica di combustione della miscela infiammabile per la forte concentrazione di monossido di carbonio, con reazione di una sovrapressione che aveva generato la proiezione verso l'alto della ghisa fusa, innescata dall'uso di una lancia termica ad ossigeno;
hanno dichiarato, altresì, i tecnici che i due operai non avevano eseguito manovre errate e che stavano effettuando esattamente quanto loro richiesto dai superiori. Hanno riferito, infine, che la procedura che prevede l'utilizzo della lancia ad ossigeno non solo non trova fondamento nella normativa nazionale o internazionale, ma non risulta neppure contemplata nel documento di valutazione dei rischi della Fonderia Anselmi. I consulenti hanno ritenuto, pertanto, che l'uso della lancia ossidrica fosse del tutto eccezionale nel caso di intervento su di una scoria in un forno in fusione, trattandosi di manovra ad alto rischio proprio per la possibile presenza di atmosfere pericolose ed altamente infiammabili.
In realtà, si legge in sentenza, quando in passato si erano verificate ostruzioni dello stesso tipo si erano utilizzate, nella Fonderia Anselmi, altre procedure, come confermato dal teste S. e dall'ex direttore generale della Fonderia Anselmi ing. U. A.. Entrambi riferivano dell'utilizzo del cd. "macaco", ossia di un pezzo di ghisa di notevoli dimensioni che veniva fatto calare per bucare la scoria con il suo peso.
Si evinceva, come sottolinea la Corte Veneziana, che la situazione pericolosa, che aveva cagionato l'infortunio, era da attribuire ad elementi prevedibili, in quanto si collocava in un contesto ben conosciuto ed evidente nel reparto delle fonderie. Infatti, l'intrinseca elevata pericolosità di questa operazione si poteva ricavare dalle analisi di comparto e dai dati storici riferiti ad infortuni pregressi.
Sotto altro profilo, la manovra, se eseguita, doveva, a detta dei consulenti tecnici, essere effettuata con adeguate attrezzature e particolari schemi protettivi ed hanno, invece, rilevato la mancanza di dispositivi di sicurezza su tutte le attrezzature e sui macchinari messi a disposizione dei lavoratori.
5. 1. 2 Orbene, la complessa articolazione dei motivi del ricorso si riduce, in fin dei conti, alla tesi difensiva, già prospettata nei due precedenti gradi di giudizio, che il R. non era a conoscenza della presenza nel forno n. 3 del grosso frammento metallico e che, quindi, non avrebbe potuto dare alcuna disposizione per rimuoverlo con l'uso della lancia termica.
In effetti, l'imputato, non solo non contesta la ricostruzione dell'evento da ricollegare ad una procedura lavorativa non consigliata, recte non consentita, in quanto pericolosa, e, comunque, attuata in mancanza di presidi antinfortunistici, ma, neanche, contesta la sua posizione di garanzia (individuata ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, quale datore di lavoro, in quanto legale rappresentante della Fonderia Anselmi, direttore generale della stessa; nell'organigramma aziendale, per altro, non vi è nemmeno un diverso dirigente con delega in materia di sicurezza e salute dei lavoratori), e la Corte d'appello con motivazione, congrua ed in punto di logica ineccepibile, da conto delle ragioni del perchè la tesi difensiva non ha trovato riscontro negli atti di causa.
Per vero, un tentativo difensivo, risultato, però, del tutto vano, concernente un esonero di responsabilità per la insussistenza delle contestate omissioni di apprestamento di presidi antinfortunistici, è stato prospettato (V. par.n. 3 della parte narrativa).
Approfondendo tali prospettazioni difensive il ricorrente adduce: a) che nessun rilievo ha il richiamo alla violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 263 in quanto lo stesso dispone che i lavoratori addetti alle operazioni di colata e comunque quelli che possono essere attinti di spruzzi di metallo fuso debbano essere protetti, ma nel caso di specie non si era in presenza di un'operazione di colata, ma di un'operazione di taglio con lancia ad ossigeno che doveva essere svolta in tutt'altro modo; b) la stessa consulenza evidenzia che quand'anche fossero stati adottati i mezzi di protezione richiesti dal citato art. 263 essi non avrebbero evitato gli eventi mortali.
Sul punto la Corte, pur riportando lo specifico motivo di appello, come si evince dal complesso motivazionale, lo ha ritenuto, implicitamente, infondato. In effetti, l'osservazione difensiva non è aderente al dettato normativo. Il D.P.R. n. 547 del 1955, richiamato art. 263, infatti, dispone che "I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi". In claris non fit interpretatio: la norma, invero, non si riferisce ai soli lavoratori addetti alle operazioni di colata, ma anche a tutti quelli, che nelle fonderie possono essere attinti da metallo fuso o incandescente, e certamente, per il caso di specie, attesa la pericolosità dell'operazione eseguita con la lancia termica e la prevedibile possibilità di scoppio con fuoriuscita di metallo fuso, gli addetti dovevano essere muniti, cosa che non è stata attuata, di idonei mezzi di protezione.
Relativamente al rilievo di cui al punto b), precisato che il profilo di colpa addebitato all'imputato che ha avuto un'incidenza assorbente nella causazione dell'incidente è quello di aver ordinato e/o consentito l'uso della lancia ad ossigeno, potendo procedere alla eliminazione del frammento di metallo all'interno del forno con altro sistema certamente meno pericoloso, il giudizio "controfattuale" cui si fa riferimento da parte del ricorrente non è stato espresso dai consulenti in termini di alta probabilità logica, ma solo in via del tutto ipotetica.
Quanto alla contestata violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, il ricorrente argomenta che, se è pur vero che nel documento di valutazione dei rischi non è previsto e disciplinato l'uso della lancia ad ossigeno per rompere i tappi di scoria di ghisa, però, alla luce di una corretta interpretazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 2, che prescrive la redazione di un documento contenente una indicazione specifica dei rischi individuati e l'individuazione delle misure e dei dispositivi idonei a prevenirli, si rileva come l'omissione di tale valutazione e indicazione assuma un rilievo di violazione puramente formale nel senso che, comunque, nel caso di specie il N. aveva ricevuto idonea e puntuale informazione e formazione su come agire in casi simili, atteso che in precedenza l'ing. U. afferma di avere eseguito tale intervento personalmente con l'adozione di apposite cautele sulle quali lo stesso ha poi provveduto a fare specifica ed apposita formazione con i capi turno, tra cui il N..
L'assunto non ha alcun pregio difensivo.
Invero, è da dire che l'affermazione tout-court secondo la quale ove fosse stata operata la valutazione del rischio di esplosione del forno per l'uso della lancia termica al fine di eliminare scorie di metallo all'interno di esso e fosse stato operato l'inserimento di tale previsione di rischio nel documento di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, l'infortunio sarebbe stato certamente evitato, è logicamente priva di giustificazione. La valutazione dei rischi e la elaborazione di apposito documento costituisce, senza dubbio alcuno, un passaggio fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, ma il rapporto di causalità tra omessa previsione del rischio e infortunio o il rapporto di causalità tra omesso inserimento del rischio nel documento di valutazione dei rischi e infortunio, deve essere accertato in concreto rapportando gli effetti indagati e accertati della omissione, all'evento che si è concretizzato. Non può essere cioè affermata una causalità di principio.
Ebbene, per il caso di specie, sia il Tribunale che la Corte territoriale, hanno evidenziato, sulla base delle conclusioni dei consulenti e delle dichiarazioni testimoniali, che l'evento verificatosi era prevedibile ed in ragione di tanto andava inserito nel documento di valutazione dei rischi; del resto la prassi storica della Fonderia Anselmi aveva già visto questo tipo di operazione e ne era già stata valutata la elevata pericolosità. Una prassi corretta nell'utilizzo della lancia termica ad ossigeno, quale ultimo rimedio per eliminare all'interno del forno scorie metalliche che ne condizionavano l'efficiente funzionamento, avrebbe, comunque, dovuto essere prevista con adeguate attrezzature (assenti nel caso in esame), idonei schermi protettive e specifiche procedure, dopo idonea formazione ed addestramento.
Dunque, accertata in concreto la prevedibilità del rischio, la mancata valutazione di esso nel relativo documento correttamente è stata considerata dai giudici del merito come concausa nella produzione dell'evento.
Si espone, inoltre nel ricorso, che nessun rilievo causale hanno le violazioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 in quanto il contratto di appalto escludeva l'utilizzo dei dipendenti dell'appaltatrice in tali operazioni e questo ben sapeva sia il N. che il referente dell'appaltatrice Valtramigna, al quale N. doveva rivolgersi per richiedere l'intervento dei due operai. Di certo non ha acconsentito il R. che nulla sapeva dell'intervento all'impiego delle due persone.
Si rammenta che, a prescindere dalla accertata violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, richiamato art. 7, in maniera assorbente, in materia di normativa antinfortunistica, già sotto il vigore del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 1, espressamente richiamato dal D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, capo 1A, sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. b), allorquando si parla di "lavoratori subordinati e ad essi equiparati" non si intende individuare in costoro i beneficiari (tanto meno i soli beneficiari) della normativa de qua, ma di definirne l'ambito di applicazione, ossia di stabilire in via generale quali siano le attività assoggettate all'osservanza di essa, salvo, poi, nel successivo art. 2, escluderne talune in ragione del loro oggetto, perchè disciplinate da appositi provvedimenti.
Pertanto, qualora sia accertato che ad una determinata attività siano addetti lavoratori subordinati o soggetti a questi equiparati, non occorre altro per ritenere obbligato chi esercita, dirige o sovrintende l'attività medesima ad attuare le misure di sicurezza previste dal citato D.P.R. n. 547 del 1955 e D.P.R. n. 164 del 1956, oggi D.Lgs. n. 81 del 2008. Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza, purchè sia ravvisabile il nesso causale, non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato o un soggetto a questi equiparato, ovvero, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale (tra le tante, Cass., Sez. 4^, 27 novembre 2002, Bosia).
Comunque, sul punto, entrambe le sentenze evidenziano che, sulla base del contratto di appalto, intercorso tra la Fonderia Anselmi e la società Valtramigna Nord Est Group, nonchè delle testimonianze raccolte, è risultato provato che i due operai, vittime dell'infortunio, erano addetti ad operazioni di "modifica, installazione o manutenzione straordinaria di carpenteria o apparecchiature di pertinenza dei forni elettrici ad induzione"; potevano, quindi, utilizzare la lancia ossidrica per la rimozione dei forni di colata ma non dei forni di fusione, attività del tutto estranea al contratto di appalto.
Si espone, ancora, che nessun rilievo causale, poi, deve essere riconosciuto alla circostanza, stigmatizzata dal Giudice di primo grado, e, quindi, richiamata dalla sentenza di appello, che poco tempo prima l'ing. R. avesse provveduto al taglio di "rami di metallici" con la lancia ad ossigeno e l'ausilio dei due lavoratori stessi.
Si argomenta che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, non si è trattato di "analogo intervento " (pg. 14 sentenza), ma di una situazione del tutto diversa, come spiega il prof. P. nella consulenza in atti (Allegato 7 - pg. 11 - 12):
i rami metallici sono delle appendici metalliche che non ostruiscono per nulla il forno, e quindi non formano un tappo che copra lo stesso.
Poichè i rami metallici non tappano la bocca del forno, non si può assolutamente formare CO e quindi non si può verificare quanto successo nel caso di specie e, in ogni caso, 15 giorni prima quella specifica operazione (semplice taglio di rami metallici) è stata gestita direttamente dall'ing. R. (guarda caso direttore di fonderia).
Il Collegio ritiene che il rilievo, come affermato dal Tribunale, non ha valenza difensiva, il riferimento alla pregressa attività di utilizzo della lancia termica, sta a significare che il R. ben era a conoscenza dei pericoli che involgeva l'uso della lancia termica tanto da usarla personalmente per operazioni meno pericolose, quale il taglio del "rami metallici".
6. Passando all'esame del principale motivo di ricorso (V. par. da 2 a 2.8 della parte narrativa) si rammenta che il compito del giudice di legittimità è quello di verificare se i giudici di merito abbiano logicamente giustificato la loro valutazione sulla sufficienza degli elementi di natura indiziaria acquisiti al processo al fine di pervenire all'affermazione che il ricorrente doveva ritenersi responsabile della morte dei due operai in riferimento ai profili di colpa contestati e se abbiano correttamente applicato i criteri di valutazione della prova indiziaria previsti dall'art. 192 c.p.p..
Il vizio dedotto dal ricorrente non è riconducibile al cd. "travisamento della prova" come si deduce, tutt'al più al "travisamento del fatto" perchè, con il proposto ricorso, si pone il problema dell'individuazione dei criteri che il giudice deve utilizzare per valutare l'idoneità indiziaria dei fatti accertati e l'efficacia probatoria di questi indizi nonchè la loro capacità individualizzante.
Non viene quindi in considerazione il tema della ricomposizione del quadro probatorio ormai "fotografato" con la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito che sarebbe inammissibile in questa sede. Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di ricostruire e valutare i fatti diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito ma di sindacare la correttezza del ragionamento di questi sulla valutazione relativa alla efficacia indiziaria dei fatti accertati.
Il sindacato di legittimità sul procedimento logico che consente di pervenire al giudizio di attribuzione del fatto con l'utilizzazione di criteri di inferenza, o massime di esperienza, è diretto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del suo convincimento e se queste ragioni siano plausibili. E, per giungere a queste conclusioni, è necessario verificare se siano stati rispettati i principi di completezza (se il giudice abbia preso in considerazione tutte le informazioni rilevanti), di correttezza e logicità (se le conclusioni siano coerenti con questo materiale e fondate su corretti criteri di inferenza e su deduzioni logicamente ineccepibili).
La questione del caso che occupa il Collegio ruota, come già evidenziato, attorno alla circostanza della asserita non conoscenza da parte del ricorrente della presenza dell'enorme frammento di ghisa all'interno del forno n. 3, al fine di sostenere di non aver mai dato disposizioni di utilizzo della lancia termica per rimuoverlo. In sostanza, si assume che l'evento era stato cagionato dal comportamento imprudente e colposo del dipendente N., che non solo aveva occultato alcune informazioni e ne aveva falsificate altre, ma aveva anche dato l'ordine di procedere all'utilizzo della lancia ad ossigeno, senza comunicarlo al direttore di fabbrica, cioè al R..
I giudici del merito hanno sottoposto la tesi difensiva a rigorosa analisi pervenendo alla conclusione, sulla scorta delle convergenti deposizioni testimoniali rese da coloro che, a vario titolo, furono testimoni dell'infortunio, che il R. era stato messo al corrente dell'esistenza del pezzo incastrato nel forno fin dall'inizio e cioè della domenica precedente, tanto che il lunedì seguente, di mattina presto, era già presente in fonderia per cercare di risolvere il problema (si fa richiamo alle sit - trattandosi di giudizio abbreviato - di N., il capo reparto, D.C., operaio, Bo. e F., elettricisti).
Riportandoci alla parte narrativa in riferimento a quanto esposto dal ricorrente, si può affermare che, sostanzialmente, si è cercato di togliere credibilità alle dichiarazioni del N. (che ha inequivocabilmente dichiarato di avere avvertito il R. della presenza dell'enorme frammento nel forno n. 3 e di avere concordato con il medesimo l'uso della lancia termica per eliminarlo) perchè in contrasto con quelle rese dagli altri testi, giustificando la ragione di tale non veritiera dichiarazione per avere egli nascosto al R. l'errore di aver introdotto o fatto introdurre (l'operazione infatti è stata eseguita dal D.C.) nel forno l'enorme pezzo di ghisa compromettendone la funzionalità, falsificando anche il foglio di marcia annotando un peso di tale pezzo inferiore a quello reale, e tutto ciò per non far ricadere su di sè la responsabilità di tale errore, quale capo reparto, e, di conseguenza, anche della causazione dell'evento mortale.
Orbene, al fine di verificare l'applicazione corretta del criterio di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. da parte dei giudici del merito, il Collegio, chiamato a tanto dallo eccepito travisamento della prova, dalla lettura delle dichiarazioni dei vari testi, allegate in copia al ricorso, rileva che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, F.C., l'elettricista, era ben al corrente dell'incastro del pezzo di metallo, quanto meno, da poco prima dell'infortunio avendo ispezionato il forno insieme al N., dopo che ne era stato aperto il coperchio, e si accorsero del "tappo"; lo stesso F. riferisce che, alla richiesta del N., che ben sapeva dell'introduzione del frammento metallico, sul da farsi gli risponde di chiamare l'ing. R.; ed ancora sempre il F. afferma che la mattina del lunedì, tra le 11.15 e le 12, dopo aver ispezionato nuovamente l'impianto elettrico, parla con il R. e gli spiega che più di quello che aveva fatto non poteva fare, e l'ingegnere gli ha risposto che dovevano "colare" il forno per sostituire la bobina; il D.C., operaio di turno la domenica pomeriggio, che aveva introdotto il frammento all'interno del forno e che per primo ne aveva constatato il cattivo funzionamento, chiama al telefono il N. per comunicargli il problema e facendolo venire alle 21.30 nello stabilimento; egli ha riferito che in sua presenza in quel frangente il capo reparto telefonò al R. ed ha aggiunto; a specifica domanda, che il ricorrente sapeva della presenza del materiale metallico nel forno n. 3; l'operaio M. riferisce che, alle sei di mattina del lunedì, fu messo a conoscenza delle problematiche di funzionamento che presentava il forno n. 3 e che dopo un quarto d'ora lo chiamò il R. avvertendolo di non toccare niente del forno n. 3, che già era a conoscenza delle problematiche e che si doveva aspettare l'elettricista F.; afferma anche che il R. fu presente quel mattino in fonderia sino alle ore 14 orario in cui il M. smontò dal lavoro, e di averlo visto nel reparto forni almeno un paio di volte.
Orbene, dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testimoni che direttamente o indirettamente, in ragione del loro lavoro, sono venuti a conoscenza dei fatti di causa, emerge che la relativa valutazione è stata operata in maniera del tutto corretta in applicazione dei criteri previsti dal codice di rito dal Tribunale prima, e dalla Corte d'appello, poi, quest'ultima chiamata con i motivi del gravame di merito a rivedere il compendio probatorio.
Quanto ai rilievi, esposti per corroborare il mendacio del capo reparto, riguardanti la falsità del foglio di marcia del forno, i tagli presenti sul frammento di metallo estratto dal forno, le indicazioni dei diagrammi elettrici (v. parte narrativa) si rimanda alle argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale ritenute condivisibilmente del tutto irrilevanti nella determinazione dell'evento e nel dimostrare la conoscenza da parte del ricorrente solo di problemi elettrici e non della presenza del frammento di ghisa nel forno n. 3.
Il ricorrente, come già riportato, ha fornito la ragione del mendacio del N., sostanzialmente, basandosi su di una massima di esperienza, laddove ha affermato che il capo reparto aveva l'interesse a mentire per non far ricadere su di sè le conseguenze dell'errore commesso e, quindi, dell'infortunio. A loro volta i giudici del merito hanno fatto ricorso ad altra massima di esperienza nell'evidenziare, al di là delle testimonianze che lo hanno chiamato in causa, che il R. non poteva non sapere del problema occorso al forno n. 3, per la sua competenza specifica, e, soprattutto, per la sua costante presenza nello stabilimento il giorno del lunedì e per i continui contatti telefonici mantenuti con i suoi dipendenti il giorno precedente. Del resto per quale motivo gli altri dipendenti, a parte il N., non avrebbero dovuto rappresentargli la realtà dei fatti? E pare del tutto inverosimile ritenere che il N. avesse deciso di nascondere la presenza del frammento nel forno e, quindi, la vera causa del problema elettrico al R., ben sapendo che questi era un esperto della materia ed in grado di apprezzare la reale causa del malfunzionamento del forno.
Questa Corte ha insegnato che per attribuire la credibilità o meno di una dichiarazione, sia essa di un testimone o dello stesso imputato, è necessario, nell'argomentare in punto di logica, basarsi su elementi oggettivi o, in mancanza, fare anche ricorso alle "massime d'esperienza".
E' pur vero che tale ultima operazione non garantisce affatto un risultato sicuro, certo, indiscutibile, ma, in assenza di dati obiettivi cui ancorare la dichiarazione, è l'unico metodo cui poter far ricorso.
Con la massima d'esperienza si opera una generalizzazione di un determinato comportamento attraverso l'individuazione di caratteri "comuni" presupposti come presenti in fatti già accaduti, cui si fa riferimento come punto di partenza, con l'esclusione di quei casi che potrebbero smentire tale generalizzazione. La conseguenza è che, mancando un accordo, di natura oggettiva, sulla scelta dei dati iniziali, non è possibile evitare il rischio che quella massima d'esperienza sia confutata da almeno un'altra massima d'esperienza.
Sebbene non sia consentito attribuire alle massime d'esperienza la funzione di ancorare la valutazione della prova a premesse certe, esse possono, comunque, fungere solo da premessa maggiore di un procedimento gnoseologico di cui l'elemento esaminato costituisce la premessa minore, ma la cui conclusione si caratterizza per la sua ipoteticità congetturale carente di univocità.
Le massime d'esperienza, consentendo il ricorso ad una pluralità di prospettive ritenute significative per l'indagine, forniscono al giudice una serie di ipotesi, logiche nel loro atteggiarsi, utilizzabili, però, solo quali premesse per la soluzione dei diversi problemi che si trova a dover affrontare.
La massima cui ha fatto ricorso la Corte d'Appello rende non credibile la deduzione difensiva o, meglio, rende non ragionevole il dubbio circa la colpevolezza dell'imputato.
In proposito, relativamente alla regola dell'oltre il ragionevole dubbio si osserva che essa ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perchè la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò non è più consentito perchè, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole - deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma - (V. Sez. 4, Sentenza n. 48320 del 12/11/2009 Ud. RV245879).
Nel caso di specie, come già evidenziato, il dubbio non è ragionevole per la non plausibilità della versione difensiva.
Da ultimo, quanto al motivo indicato con il n. 4 nella parte narrativa, la motivazione ampia e congrua data dal Tribunale e fatta propria dalla Corte territoriale esime il Collegio da ogni analisi per la chiara genericità della censura. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2014