Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 settembre 2014, n. 18475 - Ipoacusia da rumore e revisione della rendita
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30607-2011 proposto da:
I.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA, SALVATORI FRANCESCA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 6238/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2011 R.G.N. 2786/2008+4648/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2014 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per: in via principale inammissibilità, in subordine rigetto.
Fatto
L'INAIL sospendeva, per mancata presentazione alla visita di revisione del 2 marzo 1999, la rendita costituita con decorrenza 2 dicembre 1984 dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dipendente I.S., derivante dalla unificazione della rendita (nella misura del 35%) per malattia professionale (otopatia da rumore), costituita nel luglio 1975, e da ulteriore rendita da infortunio sul lavoro del (OMISSIS).
Il primo giudice, adito dall' I., accertava con consulenza tecnica una residua inabilità permanente del 12%.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 dicembre 2004, in accoglimento dell'appello dell' I., condannava l'INAIL a ripristinare la rendita unificata nella misura del 35%, rilevando che la rendita unica era stata costituita con decorrenza dal (OMISSIS), e pertanto la revisione del 2 marzo 1999 non poteva incidere sui postumi della malattia professionale, il cui quindicennio, decorrende dalla sua costituzione nel 1975, era ormai ampiamente trascorso.
Tale decisione è stata annullata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3777/08, la quale accoglieva il ricorso principale dell'INAIL e quello incidentale dello I..
Quanto al primo, la Corte osservava che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite con sentenza del 25 marzo 2005 n. 6402, in caso di costituzione di rendita unica INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 80, derivante da più inabilità soggette a diverso regime temporale di revisione, il termine - decorrente dalla data di detta costituzione - entro il quale può procedersi a revisione della rendita per variazioni dello stato di inabilità dell'assicurato (a domanda di questi o per disposizione dell'INAIL) deve essere individuato in relazione al regime giuridico del consolidamento proprio della componente dell'inabilità complessiva di cui si rileva la variazione; conseguentemente, ove si è dedotto in giudizio il consolidamento della rendita unificata, per il decorso del termine della revisione, il giudice adito deve stabilire, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al giudizio, a quale componente dell'inabilità complessiva sia da riferire la variazione della riduzione dell'attitudine lavorativa in relazione alla quale è stata formulata la domanda dell'assicurato, o è stato disposto il provvedimento dell'Istituto.
Alla luce di tale principio, secondo la Corte di Cassazione, la convocazione a visita per il (OMISSIS) era tempestiva in relazione alla componente otopatica della rendita unica costituita con decorrenza 2 dicembre 1984, e pertanto la mancata comparizione legittimava l'Istituto, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, comma 5, a sospendere il pagamento della rendita.
Era altresì fondato, ad avviso della Corte, il ricorso incidentale dell' I..
Ed infatti, l'inadempimento dell'assicurato all'obbligo di sottoporsi alla visita medica di controllo disposta dall'INAIL ai fini della revisione della rendita per infortunio sul lavoro o per tecnopatia professionale invalidante (previsto rispettivamente dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, comma 5, e art. 146, comma 2), autorizzava l'Istituto (in via cautelare) a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti della rendita, senza che da ciò potesse conseguire, non essendo prevista alcuna decadenza, la perdita definitiva della prestazione previdenziale eventualmente spettante all'assicurato, in quanto tale inadempimento rilevava soltanto sotto il profilo dell'impedimento frapposto alla realizzazione della liquidità ed esigibilità del credito dell'assicurato, il ritardo delle quali cessava, per ciò stesso, di essere imputabile all'INAIL e pertanto non escludeva che il diritto alla prestazione rivendicata potesse ritenersi già sorto al verificarsi delle condizioni di legge e che il relativo accertamento, concluso il pregiudiziale procedimento amministrativo, potesse essere richiesto in sede giurisdizionale.
Il processo veniva riassunto davanti alla Corte d'appello di Napoli, la quale, in diversa composizione, dopo aver disposto una consulenza tecnica, confermava la sentenza di primo grado che aveva accertato, in capo a I.S., una inabilità permanente pari al 12%.
Osservava la Corte di merito che erano da condividere le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva ritenuto adeguata e corretta dal punto di vista metodologico la precedente consulenza tecnica espletata in primo grado, che aveva accertato una percentuale d'invalidità del 10% per la ipoacusia e del 2% per la modesta rigidità dell'articolazione interfalangea prossimale del quarto dito della mano destra.
Per la cassazione di questa sentenza propone ricorso I. S., sulla base di due motivi. L'INAIL ha rilasciato procura al difensore, il quale non ha svolto attività difensiva.
Diritto
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunziando vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione del diritto di difesa, premesso che la otopatia da rumore è stata accertata nel (OMISSIS) dall'Ispettorato sanitario dell'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato e che tale patologia è stata confermata dal certificato audiometrico posto a fondamento dell'accertamento peritale sia in primo che in secondo grado, seppure mancante della elaborazione del grafico, deduce che, se è vero che l'ipoacusia da rumore - come affermato dal c.t.u. nominato in grado d'appello - smette di evolvere una volta terminata l'esposizione, è altresì indubbio che la stessa non può migliorare e/o regredire, come pacificamente ritenuto dalla scienza medica, secondo cui le cellule nervose del condotto uditivo sono incapaci di riprodursi ed una volta danneggiate non sono in grado di trasformare il segnale acustico in impulsi nervosi, senza che vi sia possibilità di terapia medica o di intervento chirurgico: il danno prodotto è ormai irreversibile.
E' dunque impossibile, rileva il ricorrente, che una ipoacusia da rumore accertata nel (OMISSIS), con postumi pari al 33%, possa essere regredita sino a raggiungere una percentuale di inabilità del 10%.
Tali rilievi, aggiunge, sono stati, formulati in sede di discussione orale, ma il giudice d'appello, pur essendo stata la consulenza tecnica depositata tardivamente, non ha concesso un rinvio per controdedurre, violando così il diritto di difesa.
2. Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 artt. 2697 e 2729 cod. civ., artt. 115 e 118 cod. proc. civ..
Deduce il ricorrente che era onere dell'INAIL dimostrare che i postumi permanenti invalidanti conseguenti alla patologia professionale fossero migliorati entro la fascia temporale prevista dalla legge (15 anni per le malattie professionali e 10 anni per gli infortuni sul lavoro).
Nella specie, aggiunge, i consulenti tecnici, sia in primo che in secondo grado, hanno affermato che i postumi dell'otopatia fossero migliorati dal 33 al 10% sulla base di un certificato medico del (OMISSIS), successivo cioè alla scadenza del quindicennio ((OMISSIS), tenuto conto della unificazione della rendita), certificato che, in ipotesi, avrebbe potuto attestare miglioramenti avvenuti da tale data in poi e non già in epoca antecedente.
Era dunque evidente che non v'era la prova che l'asserito miglioramento fosse avvenuto entro il termine suddetto, considerata peraltro la irregredebilità della patologia.
3. Il secondo motivo è fondato.
Questa Corte ha più volte affermato che il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL stabilito dal D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 137 (di dieci o quindici anni, rispettivamente, per gli infortuni e le malattie professionali) non è di prescrizione o di decadenza, ma opera sul piano sostanziale, incidendo sull'esistenza stessa del diritto, in quanto individua l'ambito temporale entro il quale assumono rilevanza le successive modificazioni, in pejus o in melius, delle condizioni fisiche del titolare incidenti sull'attitudine al lavoro, collegando la legge al decorso del tempo una presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione delle condizioni fisiche. Ne consegue che lo spirare di detti termini non preclude la proposizione della domanda di revisione, purchè esercitata entro il termine di prescrizione triennale dalla scadenza del periodo di revisione, fermo restando che l'aggravamento o il miglioramento devono essersi verificati entro il decennio o il quindicennio dalla costituzione della rendita (Cass. 22 settembre 2010 n. 20009; Cass. 17 febbraio 2011 n. 3870; Cass. 16 settembre 2013 n. 21082).
Nella fattispecie in esame il ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, era titolare di rendita per malattia professionale (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), pari al 33%, sin dal (OMISSIS), poi unificata con altra rendita per infortunio sul lavoro a decorrere dal 2 dicembre 1984.
Risulta altresì dalla stessa sentenza che il c.t.u. non ha potuto determinare con esattezza l'entità del danno otologico per l'assenza, in atti, di un tracciato audiometrico ed in particolare di quello effettuato il 25 febbraio 2000, di cui erano presenti solo le conclusioni diagnostiche; che, ad avviso del c.t.u., un eventuale tracciato audiometrico effettuato in sede di visita peritale non offriva sufficienti garanzie, atteso che, a distanza di undici anni dal precedente esame e di venti anni dal pensionamento, detto accertamento poteva essere inficiato da fattori extralavorativi, ed in particolare dalla "inevitabile presbiacusia", che lo rendevano assolutamente privo di ogni valenza medico-legale, potendo esso risultare addirittura fuorviante; che, in tale situazione, dovevano essere condivise le conclusioni dell'ausiliare, il quale aveva confermato le risultanze della precedente consulenza tecnica, che aveva fatto riferimento, per la valutazione, "ad una delle tabelle più comunemente in uso all'epoca della denunzia, quando ancora non esisteva una tabella di legge o frutto di accordi tra INAIL e Parti sociali".
Orbene, tali essendo le risultanze sulle quali la Corte di merito ha fondato il decisum, la sentenza impugnata deve essere sul punto cassata per le seguenti ragioni:
- il c.t.u. ha escluso che potesse essere accertata, ora per allora, la sussistenza dell'effettivo danno uditivo;
- che di nessun ausilio è il certificato medico del 2000, essendo privo del tracciato audiometrico;
- che non può tenersi conto del rinvio operato dal c.t.u. alla precedente consulenza tecnica, da un lato perchè essa fa riferimento a non meglio precisate "tabelle più comunemente in uso all'epoca della denunzia"; dall'altro perchè detta consulenza non è stata ritenuta adeguata dalla stessa Corte d'appello, che ne ha disposto la rinnovazione;
- che in mancanza di elementi comprovanti che, entro il limite temporale dei quindici anni, fossero sopravvenuti miglioramenti, la sentenza di primo grado che aveva accertato una inabilità permanente pari al 12%, in luogo del 35%, non poteva essere confermata.
Il motivo in esame, assorbito il primo, deve pertanto essere accolto.
4. Non essendo ipotizzabili ulteriori accertamenti di fatto (il c.t.u. ha affermato che è impossibile determinare con esattezza, ora per allora, l'entità del danno otologico, posto che la documentazione offerta in comunicazione dalle parti è costituita dalla certificazione del 2000, insufficiente a tali fini, mentre, secondo lo stesso c.t.u., eventuali accertamenti audiometrici eseguiti a distanza di anni sarebbero inficiati da fattori extralavorativi e quindi assolutamente privi di valenza medico- legale), la causa va decisa nel merito, con l'accoglimento della domanda proposta da I.S., al quale va riconosciuta la rendita nella misura del 35%, a decorrere dalla data di sospensione della stessa, con gli accessori di legge.
5. Avuto riguardo alle alterne vicende dei giudizi di merito, vanno compensate tra le parti le spese relative ai pregressi giudizi, compreso quello di legittimità, mentre l'INAIL va condannato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che I.S. ha diritto alla rendita nella misura del 35% a decorrere dalla data di sospensione della stessa, con gli accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai pregressi giudizi e condanna l'INAIL al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2014