Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 30 aprile 2008
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2008
Parti: Confartigianato-Anil, Confartigianato-Anpo, Cna-Federmoda, Cna-Servizi alla comunità, Casartigiani, Claai e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Occhialeria e pulitintolavanderie, Artigianato
Fonte: FILTEA-CGIL
Note*: Rinnovo dei CCNL Occhialeria e Pulitintolavanderie
Sommario:
1. Decorrenza e durata Nuovo articolo - Sistema informativo • Sistema informativo – Osservatorio nazionale • Compiti dell’osservatorio • Attività a livello regionale Nuovo articolo - Struttura bilaterale nazionale artigiano di settore Nuovo articolo 23 - Orario di lavoro Nuovo articolo - Art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003 Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro Nuovo art. 34 - Maternità CCNL occhialeria Nuovo art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro CCNL. pulitintolavanderie Nuovo art. 59 - Trattamento economico per malattia infortunio non sul lavoro Nuovo art. 18 - Contratto a termine • Lavoro a tempo parziale • Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale • Contratti di inserimento Nuovo articolo - Congedi per formazione Nuovo articolo - Formazione continua ai sensi dell'art. 6, legge n. 53/2000 Nuovo articolo - Aggiornamento professionale Nuovo articolo - Recepimento accordo interconfederale sul telelavoro • Art. 1 Definizione e campo di applicazione • Art. 2 Carattere volontario • Art. 3 Condizioni di lavoro • Art. 4 Protezione dei dati • Art. 5 Diritto alla riservatezza • Art. 6 Strumenti di lavoro • Art. 7 Salute e sicurezza • Art. 8 Organizzazione del lavoro • Art. 9 Formazione • Art. 10 Diritti collettivi • Art. 11 Contrattazione collettiva • Art. 12 Applicazione e verifica dell'accordo Nuovo articolo - Sostegno al reddito Nuovo art. 53 aggiungere - Lavoratori studenti Nuovo art. 55 - Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante • Premessa • Art. 1 - Norme generali • Art. 2 - Età di assunzione • Art. 3 - Forma e contenuto del contratto | • Art. 4 - Periodo di prova • Art. 5 - Apprendistato presso altri datori di lavoro • Art. 6 - Durata dell'apprendistato professionalizzante • Art. 7 - Retribuzione • Art. 8 - Piano formativo individuale • Art. 9 - Formazione dell'apprendista • Art. 10 - Capacità formativa dell'impresa • Art. 11 - Tutor • Art. 12 - Profili formativi apprendistato • Art. 13 - Attribuzione della qualifica • Art. 14 - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro • Art. 15 - Decorrenza Nuovo articolo - Lavoratori tossicodipendenti Nuovo Titolo Permessi ed aspettative Nuovo articolo 30 - Permessi brevi Nuovo articolo - Permessi per decesso o grave infermità del coniuge o di parente entro il 2° grado Nuovo articolo - Aspettative per documentate gravi necessità personali e/o familiari Nuovo articolo - Aspettative per lavoratori tossicodipendenti Nuovo articolo - Lavoratori donatori di midollo osseo Nuovo articolo - Obbligo di forma scritta per le richieste di aspettativa e congedo parentale Nuovo articolo - Norma di non onerosità per l'azienda Nuovo articolo - Lavoratori diversamente abili "Mobbing" e molestie sessuali Nuovo articolo - "Mobbing" Nuovo articolo - Molestie sessuali Parte retributiva Lavanderie - Aziende artigiane • Tabelle in vigore dal 1 gennaio 2005 • Tabelle in vigore dal 1 maggio 2008 • Tabelle in vigore dal 1 gennaio 2009 Occhiali - Aziende artigiane • Tabelle in vigore dal 1 giugno 2005 • Tabelle in vigore dal 1 maggio 2008 • Tabelle in vigore dal 1 gennaio 2009 Previdenza complementare (Artifond) Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per l'accordo 10 gennaio 2008 |
Il giorno 30 aprile 2008, in Roma tra Confartigianato-Anil, Confartigianato-Anpo, Cna-Federmoda, Cna-Servizi alla comunità, Casartigiani, Claai e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil si è convenuto il seguente accordo per il rinnovo dei CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori pulitintolavanderie e occhialeria.
Nuovo articolo - Sistema informativo
Sistema informativo - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio è costituito da sei rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil e da altrettanti designati delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di indirizzo.
Il Comitato ha il compito di orientare l'attività dell'Osservatorio definendo le priorità di azione, indicando i temi delle ricerche, approvando i programmi di lavoro e adottando le elaborazioni prodotte.
Compiti dell'Osservatorio - (da aggiungere a quelli esistenti):
- analizzare le informazioni;
- produrre rapporti periodici o singole analisi su particolari argomenti individuati dalle parti;
- concertare iniziative a favore della difesa e dello sviluppo dei settori pulitintolavanderie e occhialeria.
L'Osservatorio, sulla base delle conoscenze comuni acquisite, analizza, valuta e fa sintesi delle proposte che le Organizzazioni sindacali di settore e le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria possono congiuntamente avanzare in ambito di dialogo sociale nelle sedi istituzionali: nazionali, comunitarie e internazionali, in materia di politica industriale settoriale, politica del lavoro, politica commerciale, rispetto dei diritti umani fondamentali, impegno contro la contraffazione, le frodi commerciali, le evasioni, le elusioni ed il lavoro irregolare.
La ricerca di convergenze e l'individuazione delle possibili soluzioni, a cura dell'Osservatorio, sono volte alla valorizzazione del sistema produttivo pulitintolavanderie e occhialeria e delle risorse umane che operano al suo interno, e saranno utilizzate per orientare allo sviluppo sostenibile i processi di riposizionamento competitivo delle imprese della filiera.
Le materie oggetto di analisi da parte dell'Osservatorio sono le seguenti:
a) l'attività produttiva, l'andamento congiunturale e quello dei consumi;
[…]
d) le politiche di investimento produttivo nel Mezzogiorno, con particolare riferimento ad accordi territoriali o di area che coinvolgano una pluralità di aziende;
e) la struttura dell'occupazione e la sua dinamica, anche con riferimento alle varie tipologie di contratto di lavoro;
[…]
i) l'andamento della contrattazione di secondo livello, con particolare riferimento alle tipologie e caratteristiche dei premi di risultato;
[…]
l) gli investimenti, con particolare riguardo a quelli per ricerca e formazione;
m) l'evoluzione della tecnologia e dell'organizzazione aziendale, con particolare riferimento alle conseguenze sull'occupazione;
n) i temi legati al rapporto tra industria e ambiente (con particolare riferimento ai problemi derivanti dall'applicazione di leggi nazionali e di provvedimenti comunitari) e all'igiene e sicurezza del lavoro;
o) le iniziative più rilevanti in materia di azioni positive, anche al fine di diffondere le migliori pratiche;
p) l'analisi comparativa ("benchmarking") delle migliori pratiche in materia di responsabilità sociale.
L'Osservatorio produce un rapporto annuale sullo stato e sulla struttura del settore, con riferimento ai fattori più significativi per delineare l'andamento del settore e le sue tendenze evolutive.
Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto è impegnata a mettere a disposizione dell'Osservatorio i dati statistici e le informazioni di cui dispone, attinenti alle materie sopra elencate.
Il Comitato di indirizzo può individuare esperti provenienti dalle rispettive organizzazioni imprenditoriali e sindacali, ai quali affidare lo svolgimento degli studi, delle ricerche e delle analisi. Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di utilizzo di tale personale.
Il Comitato di indirizzo può decidere di approfondire analisi relative a singole realtà di comparto o territoriali.
Gli studi e le analisi condotte all'interno degli Osservatori potranno essere utilizzabili anche in relazione alle attività negoziali delle parti.
Il Comitato di indirizzo si riunisce ordinariamente con cadenza trimestrale e straordinariamente ogni volta che le Organizzazioni sindacali o le Associazioni imprenditoriali ne facciano motivata richiesta.
I documenti e le analisi dell'Osservatorio, nonché ogni decisione del Comitato di indirizzo, vengono approvati all'unanimità.
L'attività di segreteria operativa è presso l'EBNA.
Una riunione annuale sarà comunque dedicata - su richiesta delle organizzazioni sindacali - alle informazioni di cui ai punti da a) a p).
Attività a livello regionale
Al livello regionale, su richiesta di una delle parti, saranno effettuati incontri tra le strutture, rispettivamente individuate, per prendere in esame le valutazioni e le comuni conclusioni raggiunte sia in sede di Osservatorio nazionale che in sede territoriale e di distretto.
L'Osservatorio regionale, a integrazione delle sue finalità potrà avere anche il compito di predisporre l'acquisizione di dati riguardanti il settore e l'acquisizione di informazioni utili al fine di costruire parametri per la contrattazione regionale.
Potrà essere, inoltre, compito dell'Osservatorio regionale raccogliere e monitorare gli accordi territoriali e di distretto a favore della difesa e dello sviluppo del settore. Sono fatti salvi gli osservatori già previsti dalla contrattazione regionale
Nuovo articolo - Struttura bilaterale nazionale artigiano di settore
La struttura bilaterale di settore opererà all'interno della bilateralità orizzontale nazionale dell'artigianato (EBNA - Ente bilaterale nazionale dell'artigianato), ed avrà la sua sede operativa all'interno dello stesso.
In considerazione delle specificità dei settori operanti nel comparto moda e del momento di profonda trasformazione dello stesso, determinato anche dalle necessità di rilancio sia sul mercato nazionale che su quello internazionale, le parti convengono di costituire una struttura bilaterale nazionale artigiana di settore, finalizzata alla promozione delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
a) promozione di studi e ricerche di settore, con particolare riferimento all'analisi dei fabbisogni formativi;
b) promozione, progettazione e/o gestione, anche attraverso Convenzioni, di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con Fondartigianato;
c) raccolta di accordi realizzati a livello territoriale dalle parti;
d) monitoraggio del livello di adesione agli Enti bilaterali.
e) raccolta delle dichiarazioni di capacità formativa;
f) altri argomenti concordati tra le parti.
Le parti si attiveranno per la costituzione di specifiche Associazioni temporanee di scopo (ATS) aventi come obiettivo la realizzazione di attività di studio, ricerche ed analisi settoriali, oggetto di finanziamenti.
Il regolamento per la strutturazione e la gestione della struttura sarà definito dalle parti entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.
Nuovo articolo 23 - Orario di lavoro
[…]
Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile:
a) distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane;
b) articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso.
Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente CCNL al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati.
Nuovo articolo - Art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003
La durata massima dell'orario di lavoro è fissata in 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 12 mesi, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2003.
La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero è fissata dalla legislazione vigente.
Art. 24 - Flessibilità dell'orario di lavoro
L'ultimo periodo dell'articolo 24 dalle parole "le parti" alle parole "presente articolo" è sostituito dal seguente:
"in considerazione delle caratteristiche dimensionali e di organizzazione del lavoro delle imprese del settore, sarà possibile a livello di contrattazione collettiva regionale concordare soluzioni idonee in materia di flessibilità dell'orario di lavoro rispondenti alle necessità aziendali e dei lavoratori.".
Nuovo art. 34 - Maternità
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
[…]
Nuovo articolo - Recepimento accordo interconfederale sul telelavoro
Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra Unice-Ueapme, Ceep e Ces e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali;
Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati;
Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo;
Le parti in epigrafe riconoscono che:
1) il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra Unice/Ueapme, Ceep e Ces di cui si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe;
2) il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell'accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
3) l'accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le Organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
4) l'applicazione dell'accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell'accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese;
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:
Art. 1 Definizione e campo di applicazione
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell'informazione nell'ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell'impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art. 3 Condizioni di lavoro
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell'impresa.
Art. 5 Diritto alla riservatezza
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Art. 6 Strumenti di lavoro
[…]
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
[…]
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[…].
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
[…]
Art. 7 Salute e sicurezza
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alla direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all'esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8 Organizzazione del lavoro
[…]
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell'azienda, come l'opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda.
Art. 9 Formazione
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10 Diritti collettivi
1. I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
4. L'unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall'inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all'introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi.
Nuovo art. 55 - Regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante
Art. 1 - Norme generali
[…]
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalle specifiche regolamentazioni contrattuali valgono per gli apprendisti le norme del vigente CCNL
Art. 2 - Età di assunzione
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Art. 9 - Formazione dell'apprendista
Per formazione formale si intende il processo formativo, strutturato e certificabile, secondo la normativa vigente volto all'acquisizione di conoscenze/competenze di base e tecnico professionali.
Le parti, in via esemplificativa, individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1) tematiche di base di tipo trasversale articolate in quattro aree di contenuto competenze relazionali; organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza del lavoro, (almeno 8 ore di formazione dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed in ogni caso entro il primo anno del contratto stesso)
2) tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale in relazione alla qualificazione da raggiungere: conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tematiche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Le ore di formazione formale sono 120 l'anno, di cui indicativamente 1/3 dedicato alle tematiche di base di tipo trasversale e 2/3 dedicati per tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale.
La formazione formale potrà essere erogata in tutto od in parte all'interno dell'azienda, ove questa disponga di capacità formativa come più avanti specificato. Detta formazione potrà essere altresì erogata utilizzando modalità quali: affiancamento "on the job", aula, "e-learning", seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, "action learning", visite aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e/o interne all'azienda.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10 - Capacità formativa dell'impresa
Ai fini dell'erogazione della formazione formale, la capacità formativa interna è la capacità dell'azienda stessa di erogare interventi formativi e deriva dalla:
A. disponibilità di locali idonei attrezzati in funzione della formazione da erogare;
B. presenza di tutor o di lavoratori, con esperienza o titolo di studio adeguati, in grado di trasferire competenze.
Ha altresì capacità formativa l'impresa che svolga interventi formativi avvalendosi anche di strutture formative esterne.
La capacità formativa aziendale è dichiarata dal datore di lavoro in sede di determinazione del piano formativo individuale e comunicata all'Organismo bilaterale nazionale dell'artigianato - settore tessile abbigliamento moda.
Nuovo Titolo Permessi ed aspettative
Nuovo articolo - Lavoratori diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, al fine di promuovere l'integrazione e l'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali rientranti nella sfera di applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, avvalendosi degli strumenti agevolativi previsti anche nell'ambito delle Convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle aziende.
In occasione di avviamenti di lavoratori diversamente abili, effettuati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, l'impresa e, qualora presenti, RSU, verificheranno le opportunità per agevolare l'integrazione dei soggetti e utilizzarne al meglio le attitudini lavorative.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso le strutture pubbliche preposte, affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
A livello territoriale, si studieranno le opportune iniziative perché le strutture che operano nella formazione professionale organizzino corsi/percorsi specifici di formazione professionale intesi a recuperare al mercato del lavoro soggetti diversamente abili, allo scopo di favorirne l'utile collocazione in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini ed acquisite capacità lavorative, compatibilmente con le esigenze e le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
[…]
"Mobbing" e molestie sessuali
Nuovo articolo - "Mobbing"
Le parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
In assenza di un provvedimento legislativo in materia di "mobbing", le parti convengono di affidare all'Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.
Nuovo articolo - Molestie sessuali
Le parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali di cui al decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005.
Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.