PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
TRA
LA PREFETTURA DI RAGUSA E CONFINDUSTRIA RAGUSA
Palazzo del Governo
Ragusa, 10 settembre 2012 

PREMESSO CHE:
- una efficace politica di contrasto alla criminalità organizzata necessita di una responsabile attività di prevenzione per garantire i principi della libertà di impresa e della concorrenza leale;
- in data 10 maggio 2010, è stato stipulato fra il Ministero dell’Interno e Confindustria un Protocollo di Legalità con l’obiettivo di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia;
- in data 10 settembre 2010, detto Protocollo è stato trasmesso alle Prefetture unitamente ad apposite Linee Guida contenenti indicazioni specifiche sui diversi profili che l’intesa intende sviluppare;
- la Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa avvertono l’esigenza di rafforzare e rendere più incisiva la tutela della sicurezza, intesa nell'ottica di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire e reprimere ogni possibile infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo delll’impresa e nel mercato del lavoro;
- Confindustria Ragusa, si è adeguata già alla delibera di Giunta di Confindustria del 28 gennaio 2010 che, su proposta del Comitato Mezzogiorno, ha imposto alle associazioni industriali del Mezzogiorno di prevedere nei propri Codici Etici il dovere di denuncia per gli associati che subiscono estorsioni o altri delitti idonei a limitarne l'attività economica, ma anche l'espulsione dell'impresa i cui vertici siano stati condannati per reati di associazione di tipo mafioso o la sua sospensione, nel caso di irrogazione di misure di prevenzione o sicurezza o di rinvio a giudizio per reati di mafia;
- in data 28 marzo 2011 Confindustria Ragusa ha aderito al Protocollo di Legalità con apposita decisione dell’Organo Collegiale allargato e ne ha dato comunicazione all’Area Organizzazione e Sviluppo di Confindustria;
- in data 19 ottobre 2011, Confindustria ha firmato un accordo con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - volto a sviluppare i contenuti del Protocollo di Legalità con specifico riferimento al settore delle costruzioni, intesa che verrà riproposta in questo ambito provinciale con il presente Accordo;
- in data 19 giugno 2012 è stato sottoscritto l'Atto di Rinnovo del Protocollo di Legalità tra il Ministero dell’interno e Confindustria, stipulato il 10 maggio 2010 e che lo stesso, il successivo 21 giugno 2012, è stato trasmesso alle Prefetture:

SI STIPULA
TRA LA PREFETTURA DI RAGUSA E CONFINDUSTRIA RAGUSA
IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Art. 1. OBIETTIVI

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa concordano sull'importanza di porre in essere una stretta collaborazione fra imprese e pubbliche autorità, per rendere efficaci i controlli e il monitoraggio, assicurando adeguati strumenti di prevenzione, in materia di appalti per lavori, servizi e forniture, al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia.

Art. 2. IMPEGNI

Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, Confindustria Ragusa si impegna a:
• promuovere presso le imprese aderenti l'etica della responsabilità e il dovere di denuncia di reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili a organizzazioni criminali;
• raccogliere i dati e le informazioni concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al protocollo e a fornire, a richiesta, alla Prefettura e alle grandi imprese le informazioni di cui dispone;
• promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri partners, subappaltatori e fornitori;
• promuovere, presso le imprese associate, la predisposizione delle misure per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione del cd. lavoro nero, che è spesso indicatore di gravi fenomeni criminali;
• iscrivere, le imprese aderenti al Protocollo di Legalità, in un apposito elenco pubblicato sul sito Internet di Confindustria e reso accessibile a tutte le imprese associate a Confindustria e aderenti al Protocollo;
• promuovere specifici corsi di formazione per diffondere la cultura della legalità.
La Prefettura di Ragusa si impegna a:
• ottimizzare le procedure di rilascio della documentazione antimafia;
• incentivare il ricorso allo strumento dell'accesso ai cantieri al fine di un compiuto monitoraggio delle attività imprenditoriali, mirato alla verifica degli appalti, dei subappalti e dei fornitori.

Art. 3. ADESIONE ALLE LINEE GUIDA

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa con la sottoscrizione del presente Protocollo in adesione alle linee guida di attuazione del Protocollo di Legalità firmato il 10 maggio 2010 tra il Ministero dell’interno e la Confindustria concordano:
- una soglia di valore dei contratti oltre la quale debba essere richiesta l’informativa antimafia. In tal caso, le imprese aderenti forniranno alla Prefettura di Ragusa, prima della stipula dei contratti, i dati relativi alle imprese contraenti;
- l’obbligo di comunicazione di ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti i soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione delle imprese;
- l’obbligo della preventiva approvazione da parte dell’impresa appaltante di tutti i subappalti e, anche successivamente, degli eventuali sub-subappalti;
- clausole risolutive espresse nel caso in cui, durante l’esecuzione dei contratti, la Prefettura comunichi una informativa “interdittiva”, anche con l’estromissione dell’impresa dall’apposito elenco di Confindustria;
- l’impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all’autorità giudiziaria o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero illecita offerta di protezione, avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, garantendo il supporto e l’assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto;
- l’impegno, per le imprese aderenti al presente protocollo, ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie in modo che ne sia garantita la tracciabilità.
La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa, nel richiamare i nuovi contenuti di collaborazione inseriti nell’Atto di Rinnovo - stipulato in data 19 giugno 2012 tra il Ministero dell’interno e Confindustria - del Protocollo di legalità sottoscritto in data 10 maggio 2010, si impegnano, altresì, a sostenere l’attivazione della c.d. white list (elenco di imprese non soggette al rischio di inquinamento mafioso), che dovrà essere istituita presso la Prefettura e del rating di legalità che garantisce alle imprese migliori condizioni di accesso al credito bancario ed ai finanziamenti pubblici (art. 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27)

Art. 4. ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA

Ai sensi dell'articolo 2, Confindustria Ragusa:
- diffonderà presso i propri associati la conoscenza del Protocollo e delle Linee guida operative al fine di promuoverne in maniera adeguata gli obiettivi, i contenuti e le relative modalità di attuazione;
- avvierà iniziative di informazione e formazione sui temi della sicurezza e della legalità, in modo da favorire la più ampia adesione da parte delle imprese associate agii impegni in essi assunti;
- adempierà all'obbligo, già recepito nel codice etico, dell'Associazione di costituirsi parte civile nei processi contro le organizzazioni criminali nei quali le imprese associate siano parte lesa o imputata;
- esorterà le imprese aderenti a rispettare le modalità operative delle Linee guida, quali regole e procedure cui conformarsi nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori, al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, nonché procedure volte a rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e le misure per la prevenzione del cosiddetto lavoro nero.

Art. 5. SPECIFICHE MODALITÀ' ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO

La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa con il presente Protocollo, si impegnano ad attuare scrupolosamente i procedimenti condivisi e formalizzati nello stesso Protocollo e nelle Linee Guida che si richiamano in allegato.

Art. 6. DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha durata biennale e decorre dalla data di sottoscrizione.
La Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa, si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza per discutere le modalità di rinnovo dello stesso.
Possono, inoltre, concordemente modificarne i contenuti, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi prefissati.

Ragusa, 10 settembre 2012

Allegato
SPECIFICHE MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROTOCOLLO

Soglia di valore dei contratti oltre la quale deve essere richiesta l'informativa antimafia.
Le imprese che aderiscono al Protocollo sono tenute a:
• acquisire tutti i dati concernenti le proprie imprese fornitrici, appaltataci e subappaltatrici (di seguito anche imprese contraenti), anche con riferimento ai legali rappresentanti ed ai relativi familiari conviventi (es. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati camerali con dicitura antimafia a prescindere dall’importo del contratto. Tali dati dovranno essere organizzati in una banca dati da tenere costantemente aggiornata (cd. vendor list) presso le sedi della Prefettura di Ragusa e Confindustria Ragusa;
• richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, nr. 252 per i contratti di importo pari o superiore alle seguenti soglie, al netto dell’imposta sul valore aggiunto:
- Contratti pubblici
• 250.000,00 Euro per gli appalti di lavori;
• 150.000.00 Euro per i subappalti e sub-contratti di lavori;
• 150.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.

- Contratti privati
• 3.000.000,00 Euro per gli appalti di lavori:
• 1.500.000,00 Euro per i subappalti a sub-contratti di lavori;
• 900.000,00 Euro per gli appalti di servizi e forniture.
• 450.000,00 Euro per i subappalti e sub-contratti di servizi e forniture.

L'informazione antimafia è utilizzabile per un periodo di sei mesi dalla data del rilascio, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. Essa è utilizzabile anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti. È consentito all'interessato di utilizzare l'informazione antimafia, in corso di validità conseguita per altro procedimento, anche in copia autentica. 
Confindustria Ragusa acquisisce la certificazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi e le imprese aderenti al Protocollo adottano gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.
Le informazioni antimafia andranno richieste per i contratti pubblici o privati, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle c.d. "forniture di servizi sensibili", di seguito indicati: trasporto di materiale a discarica; trasporto e smaltimento di rifiuti; fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari: fornitura con posa in opera e noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardianie dei cantieri.
Al riguardo, per i contratti pubblici si applicano le disposizioni della Direttiva n. 4610 del 23 giugno 2010, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.
Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose, il Prefetto potrà disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, del Gruppo Interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, costituito presso la Prefettura di Ragusa in data 31 maggio 2011.
Ai fini dell’accesso sono interessate le imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
Al termine degli accessi ed accertamenti disposti, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al Prefetto.
Il Prefetto, acquisita la relazione, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 commi 7 lettere a), b), c) e 8 del D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252. In tal caso, il Prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dei legali rappresentanti dell'impresa interessata e sulla base di eventuali utili elementi documentali prodotti dai medesimi.
Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, dell'informazione è data tempestiva comunicazione, anche in via telematica, a cura del Prefetto, ai seguenti soggetti:
a) Confindustria Ragusa;
b) Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;
c) Osservatorio Centrale Appalti Pubblici, presso la Direzione Investigativa Antimafia;
d) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
e) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
f) Ministero dello Sviluppo Economico;
Il Prefetto, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali ogni informazione ritenuta utile.
All'audizione sopraindicata, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della Prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato, ovvero persona da lui delegata.
Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell’interessato.
I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo verranno inseriti a cura della Prefettura, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'Interno in data 14 marzo 2003.
Per i contratti privati le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a rispettare i principi di cui alla Direttiva del Ministro dell’Interno n. 4610 del 23 giugno 2010.
Per le imprese aderenti al Protocollo, inserite nella white list:
• la Prefettura di Ragusa rilascerà le relative informazioni antimafia entro il termine di quindici giorni;
• quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo a Confindustria Ragusa e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni;
• decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, Confindustria Ragusa potrà valutare la possibilità di procedere ugualmente alla stipula del contratto, anche in assenza delle informazioni del Prefetto, previa presentazione del certificato camerale con dicitura antimafia, ovvero, conformemente a quanto previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011, nr. 183, apposita dichiarazione sostitutiva antimafia resa dal legale rappresentante, recante le medesime indicazioni;
Le predette imprese, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (es. D.L. n.39/2009 per la ricostruzione in Abruzzo, D.L. n. 136/2009 per Expo 2015, DL n. 195/2009 per piano carceri):
• provvederanno a non stipulare il contratto o subcontratto o a risolverlo immediatamente qualora fossa stato già firmato (conformemente alle apposite clausole risolutive espresse inserite nei contratti con le imprese contraenti di cui al successivo art. 3, punto 3), nel caso in cui intervenga una informativa interdittiva tipica della Prefettura. In tali casi, l'impresa aderente al Protocollo dovrà estromettere dalla propria banca dati (vendor list) l'impresa contraente, cui si riferiscono tali informazioni ostative;
• provvederanno a trasmettere, almeno ogni 6 mesi, in formato elettronico, all’Area Organizzazione e Sviluppo Associativo di Confindustria la banca dati delle informazioni concernenti le Imprese contraenti, con l’espressa indicazione di quelle che eventualmente sono state oggetto di informativa interdittiva o di altra comunicazione o provvedimento da cui emerge il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa.

Obblighi informativi ed elenco Imprese aderenti al Protocollo
Le imprese che aderiscono al Protocollo dovranno comunicare all’Associazione ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali - in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso - concernenti i soggetti dotati di rappresentanza legale e/o di poteri di amministrazione e di direzione dell’impresa e il direttore tecnico.
L'Associazione di appartenenza che riceve i dati dovrà trasmetterli in maniera tempestiva all'Area Organizzazione e Sviluppo Associativo di Confindustria, che li raccoglierà, al fine di tenere costantemente aggiornata l'anagrafe di sistema.
Tale anagrafe rappresenta uno strumento indispensabile per garantire la massima trasparenza informativa circa i soggetti (persone fisiche e giuridiche) appartenenti al sistema associativo, anche ai fini della verifica della regolarità e correttezza dei relativi obblighi di natura autoregolamentare. A questo scopo, Confindustria si impegna a rivedere le norme interne che regolano l'anagrafe delle imprese di sistema e i connessi obblighi di comunicazione e aggiornamento dei dati da parte dei rappresentanti legali di tali imprese, a prescindere dagli eventuali ulteriori obblighi derivanti dall’adesione al Protocollo di legalità.
Le imprese aderenti al Protocollo verranno iscritte in un apposito elenco che sarà pubblicato sul sito Internet di Confindustria e reso accessibile a tutte le imprese associate a Confindustria e aderenti al Protocollo.
L'elenco verrà gestito dall'Area Organizzazione e Sviluppo Associativo, che ne curerà l'aggiornamento sulla base delle informazioni contenute nell’anagrafe delle Imprese di sistema, dei dati trasmessi in formato elettronico dalle imprese aderenti al Protocollo, nonché degli scambi informativi eventualmente intervenuti con il Ministero dell’interno, le Prefetture e le altre Autorità pubbliche. Confindustria provvederà, fatte le necessarie verifiche, a cancellare dall'elenco le imprese che non si siano attenute al rispetto degli impegni assunti sulla base del Protocollo.
La presenza delle imprese nell'elenco non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell’interno e la Confindustria, in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti dei suddetti soggetti quale conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati o, comunque, di qualsiasi attività espletate in esecuzione del Protocollo e delle presenti Linee Guida.
Ai sensi dell'art. 2 del Protocollo, Confindustria, in caso di espressa richiesta, dovrà fornire al Ministero dell'Interno e/o alle Prefetture ogni informazione di cui dispone, utile all'attuazione degli impegni e al raggiungimento degli scopi di cui al Protocollo di legalità e alle presenti Linee Guida.

Approvazione preventiva da parte dell’impresa appaltante committente di tutti i subappalti e subcontratti e, anche successivamente, degli eventuali subappalti.
Allo scopo di garantire che la scelta dei partners commerciali, fornitori e subappaltatori dell'impresa aderente al Protocollo avvenga secondo criteri di affidabilità e sicurezza oltre a quanto già previsto supra, sono definite le seguenti regole di gestione dei rapporti contrattuali e delle informazioni relative alle controparti.
La scelta dei partners commerciali deve essere basata su liste di imprese preventivamente qualificate dal punto di vista tecnico, finanziario ed etico dalle stesse committenti (cd. vendor list). Le liste, come anticipato, verranno comunicate in formato elettronico, almeno ogni 6 mesi, a Confindustria. Le imprese si avvarranno, per qualsiasi valutazione funzionale all'inserimento nelle liste, anche di eventuali elementi conoscitivi e/o di pareri non vincolanti forniti da Confindustria.
La qualificazione avviene sulla base dei seguenti criteri:
• impegno dell'impresa contraente a dare immediata notizia all’Autorità Giudiziaria e alla Prefettura e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti;
• impegno dell’impresa contraente a fornire copia del modello DURC per consentire di verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali;
• impegno dell’impresa contraente ad attuare e rispettare le vigenti norme in tema di sicurezza a salute nei luoghi di lavoro;
• impegno dell’impresa contraente a non avvalersi nell’ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti;
• impegno dell’impresa contraente a:
- comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o amministrazione delle imprese e/o la direzione tecnica;
- non assegnare alcun subappalto o subcontratto e sub-subappalto a imprese che non siano state preventivamente approvate dall’impresa appaltante/committente, sulla base dei criteri elencati nel presente paragrafo.

Salute e sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva
Le imprese aderenti al Protocollo si impegnano a:
• attuare e rispettare tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti;
• verificare che le imprese contraenti e le eventuali imprese subappaltatrici attuino e rispettino la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, quali ad esempio quelle idonee a determinare il sequestro del luogo di lavoro, il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi e l’impiego di personale irregolare, le imprese aderenti si impegnano, sulla base di quanto disposto al paragrafo seguente, a risolvere i contratti e ad escludere dalle banche dati delle imprese contraenti chi ha commesso le violazioni;
• garantire, attraverso clausole contrattuali e idonee procedure, il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali e assicurativi e delle ritenute fiscali da parte delle imprese contraenti e delle eventuali imprese subcontraenti, subordinando il pagamento del corrispettivo pattuito alla consegna di copia del modello DURC e alla dimostrazione dell'adempimento di tali obblighi anche da parte delle eventuali imprese subcontraenti.

Clausole risolutive espresse e altri impegni
Le imprese che aderiscono al Protocollo di legalità sono tenute a recepire principi e regole in esso contenuti nelle proprie procedure interne (ivi inclusi i modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001) e nei contratti con i fornitori.
In particolare, l’impresa aderente si obbliga a prevedere nel testo dei contratti clausole risolutive espresse per le ipotesi di:
• informativa positiva da parte della Prefettura in relazione all'impresa contraente, anche nel caso dell’esecuzione dei contratti, e di certificazione camerale divenuta negativa;
• sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per reati di associazione mafiosa, applicazione di una misura cautelare, di sicurezza o di prevenzione a carico dell'impresa contraente e dei propri vertici (rappresentanti legali, amministratori e direttori generali, direttore tecnico);
• mancato rispetto dell'obbligo di denuncia e degli altri obblighi previsti dal Protocollo, anche in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (v. infra):
• mancato rispetto degli impegni assunti in materia di regolarità contributiva e retributiva e di salute e sicurezza sul lavoro.
In tali circostanze, Confindustria provvederà, fatte le necessarie verifiche, a cancellare l'impresa contraente, se aderente al Protocollo, dall’elenco pubblicato sul proprio sito Internet.
L'impresa aderente al Protocollo si impegna, inoltre, a non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

Obbligo di denuncia da parte delle imprese aderenti
Le imprese aderenti al protocollo si impegnano a dare immediata notizia all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura competente e, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura, che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali e a presentare denuncia per i medesimi fatti all’autorità giudiziaria e alle forze di polizia, secondo modalità che assicurino la massima sicurezza e tutela della riservatezza dei denuncianti.
A questo scopo, le imprese aderenti si impegnano ad assumere ogni opportuna misura informativa nei confronti del proprio personale relativamente alle modalità di segnalazione del suddetti reati e a supportare ed assistere il personale medesimo, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione di qualsiasi natura, intimidazione o condizionamento criminale, in qualunque forma vengano posti in essere.
Le imprese aderenti si impegnano, inoltre, a supportare e assistere, anche legalmente, il personale dipendente per l’immediata segnalazione di tali tentativi, richiamando l'attenzione sulla necessità che i lavoratori comunichino ai propri datori di lavoro simili episodi.

Tracciabilità dei flussi finanziari
Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito dei rapporti contrattuali connessi con l’esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), le imprese aderenti al Protocollo effettuano i pagamenti o le transazioni finanziarie secondo quanto previsto dalle norme in atto vigenti.
Le imprese aderenti al Protocollo richiameranno l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nei confronti delle imprese contraenti, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.
Le imprese che aderiscono agli impegni del Protocollo (sia committenti che contraenti e subcontraenti), ciascuna per quanto di propria spettanza, custodiranno in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazione di servizi e forniture, in modo da agevolare eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.


Fonte: prefettura.it