Tipologia: Accordo
Data firma: 30 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Sarong e RSU/Filcea-Cgil
Settori: Chimici, P.M.I., Gomma, Sarong Reggiolo (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni industriali
2. Mercato del lavoro
3. Part-time
4. Anticipo del TFR
5. Permessi
6. Aspettativa
7. Anticipazioni e integrazioni salariali
8. Malattia
9. Inquadramento e occupazione
10. Orario di lavoro
11. Straordinario
12. Ambiente e sicurezza
13. Assemblea
14. Mensa
15. Trasferte
16. Indennità chilometrica
17. Salario aziendale
18. Decorrenza e durata

Verbale d'accordo

In data 30/06/00 la sede della ditta Sarong spa.di Reggiolo si sono incontrati: per l'azienda i sigg. A.B. e L.B. assistiti da […]Api di RE; per i lavoratori le RSU […] assistiti da […] Filcea-Cgil di RE.
Dopo ampia ed approfondita discussione le parti hanno convenuto quanto segue.

Premessa
Le disposizioni contenute nei precedenti contratti aziendali devono intendersi interamente sostituite dal presente accordo.

1. Relazioni industriali
Al fine di dotare le RSU degli strumenti necessari per una migliore conoscenza della realtà aziendale, in un apposito incontro da tenersi di norma verso la fine dell'anno, l'Azienda illustrerà l'andamento produttivo e le prospettive del mercato, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del premio di risultato di cui al successivo punto 17.
Nella medesima occasione verrà fornita una informazione preventiva sugli eventuali interventi di ristrutturazione e investimenti tecnologici deliberati che dovessero comportare strutturali modifiche sulla organizzazione del lavoro, anche con riferimento all'orario di lavoro, e sulle prospettive occupazionali.
Verranno inoltre approfondite le problematiche relative al decentramento produttivo e agli appalti di lavori in Azienda, quantificando di questi ultimi il monte ore annualmente impiegato.
Particolare attenzione verrà rivolta alla ricerca di azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità e l'inserimento di personale portatore di handicap.
Le parti approfondiranno altresì le problematiche inerenti l'ambiente e la sicurezza sul lavoro.

2. Mercato del lavoro
Nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL, relativamente ad assunzioni a termine di qualsiasi fattispecie la, direzione aziendale fornirà alle RSU informazioni tempestive per iscritto in merito alle causali utilizzate, al reparto interessato e alla durata prevista e comunicherà il numero complessivo delle assunzioni effettuate annualmente.
L'Azienda conferma la propria disponibilità ad un confronto per valutare se esistono le premesse per il prolungamento o la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine sottoscritti. Tale verifica si effettuerà di norma alme o 10 giorni prima la scadenza del singolo contratto.
In caso di assunzione di lavoratori interinali la comunicazione annuale di cui all'art. 7 comma 4 b) avverrà in forma scritta.
In caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro, copia del progetto approvato dalla competente Commissione Provinciale verrà consegnata al lavoratore interessato.
Si conferma che l'Azienda erogherà ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro il salario contrattato aziendalmente con le medesime quantità e modalità stabilite per i dipendenti a tempo indeterminato.

3. Part-time
Fermo restando quanto disposto dal CCNL vigente, e comunque nel rispetto dei D.lgs 25.2.2000 n. 61, ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o la infungibilità delle mansioni svolte, la direzione aziendale e le RSU si incontreranno per valutare congiuntamente l'accoglimento delle domande presentate per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale fino a raggiungere almeno il 5% del personale in forza a tempo indeterminato.
A fronte di impedimenti ostativi all'accoglimento di tali richieste le parti valuteranno la possibilità di individuare soluzioni alternative che contemperino le esigenze individuali e le necessità tecnico - organizzative dell'azienda. Nell'ambito dell'incontro di cui al punto 1 sarà comunicato alle RSU il numero complessivo di contratti a tempo parziale sottoscritti nell'anno

10. Orario di lavoro
[…]
In caso di prestazione lavorativa effettuata in due turni giornalieri avvicendati, viene confermato l'orario di 34 ore settimanali con assorbimento della maggiorazione del 4% secondo la seguente articolazione:
7 ore dal lunedì al giovedì (6,00 - 13,00 / 13,00 - 20,00)
6 ore nella giornata di venerdì
Compatibilmente con le necessità organizzative aziendali, nell'ufficio commerciale potrà essere sperimentato un orario che consenta una flessibilità di ingresso nella fascia dalle ore 8.30 alle ore 9.30. Le modalità attuative di tale sperimentazione e l'eventuale estensione ad altri uffici costituiranno oggetto di apposito incontro tra le parti.
In caso di timbrature in entrata riportanti un ritardo fino ad un massimo di 5 minuti rispetto al normale orario di lavoro è consentito il recupero del ritardo stesso al momento dell'uscita serale. In caso di mancato recupero si procederà ad effettuare la relativa trattenuta sulla retribuzione prevista dal vigente CCNL.

11. Straordinario
[…]
Annualmente sarà consegnato alle RSU un documento riepilogativo della quantità di ore di straordinario effettuate in azienda suddivise per reparto (uffici - meccanica - plastica).

12. Ambiente e sicurezza
Al fine di assicurare una efficace prevenzione antinfortunistica si concorda che i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti attualmente forniti dall'azienda verranno scelti in collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) valutando le esigenze dei singoli lavoratori.
Nel caso delle scelta delle scarpe antinfortunistiche, viene riconosciuto un buono pari ad un importo massimo di £ 60.000 (IVA compresa) che ciascun dipendente può utilizzare per l'acquisto di un paio di scarpe che rispetti i requisiti richiesti. Il buono viene consegnato solo a coloro che sono tenuti a calzare tale dispositivo di protezione individuale.
Le visite mediche periodiche contemplate dalla normativa vigente avverranno preferibilmente all'interno dell'orario di lavoro. Qualora ciò non fosse possibile, le ore impiegate per l'effettuazione di tali visite saranno pagate con retribuzione ordinaria.
Il Piano di prevenzione e protezione viene consegnato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) anche in occasione di importanti modifiche e aggiornamenti. Sulle problematiche che dovessero evidenziarsi rispetto all'applicazione del Piano sopra citato, potranno tenersi confronti periodici tra il rappresentante dell'azienda per la sicurezza e l'RLS, su richiesta di quest'ultimo.
Le parti esamineranno la compatibilità con l'organizzazione aziendale di possibili soluzioni che migliorino la movimentazione manuale dei carichi.
Si conviene inoltre di emanare le adeguate direttive e di predisporre gli appositi contenitori per favorire la raccolta differenziata dei materiali di scarto usati in azienda.

13. Assemblea
Si conferma che il numero di ore annue retribuite di assemblea è di massimo 12 ore anziché le 10 previste dal CCNL.
Il corrispettivo economico delle ore di assemblea non godute nell'anno continuerà a confluire nel c/c bancario attivato a tale scopo a spese dell'Azienda. Quanto versato verrà utilizzato, su iniziativa delle RSU, per scopi solidaristici prioritariamente a favore del personale dipendente della Sarong spa.
Ai lavoratori il cui turno normale di lavoro non coincide con le ore di assemblea viene riconosciuta la normale retribuzione per l'intera durata dell'assemblea previa timbratura o altra documentazione atta a dimostrarne l'effettiva presenza.