Tipologia: CCNL
Data firma: 19 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione prov.le agricoltori, Federazione Prov.le Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confederazione prov.le dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri ed impiegati
Fonte: flai.it

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 -Oggetto e sfera di applicazione del contratto
Art. 2 -Struttura ed assetto del contratto
Art. 3 -Decorrenza, durata del contratto nazionale e procedure di rinnovo
Art. 4 -Condizioni di miglior favore
Art. 5 -Osservatorio nazionale
Art. 6 -Sistema di formazione professionale e continua
Art. 7 -Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 8 -Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Art. 9 -Periodo di prova
Art. 10 -Disciplina del rapporto d'impiego
Art. 11 -Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 12 -Contratti di inserimento
Art. 13 -Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole- Stipendio di ingresso
Art. 14 -Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Art. 15 -Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 16 -Pari opportunità
Titolo III Classificazione
Art. 17 -Classificazione del personale- Variazioni di mansioni e di qualifica
Titolo IV Norme sui quadri
Art. 18 -Disciplina dei quadri
Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 19 -Orario di lavoro
Art. 20 -Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 21 -Riposo settimanale
Art. 22 -Giorni festivi- festività nazionali e infrasettimanali
Art. 23 -Ferie
Art. 24 -Permessi
Art. 25 -Congedi parentali
Art. 26 -Permessi per la frequenza a corsi di studio - Formazione continua
Art. 27 -Congedi per la formazione
Titolo VI Trattamento economico
Art. 28 -Retribuzione
Art. 29 -Cointeressenza
Art. 30 -Ex scala mobile
Art. 31 -Aumenti periodici per anzianità di servizio
Art. 32-Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 33 -Indennità di cassa
Art. 34 -Mezzi di trasporto
Art. 35-Trasferte
Titolo VII Previdenza, assistenza e tutela della salute
Art. 36 -Malattia ed infortunio
Art. 37 -Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari
Art. 38 -Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Art. 39 -Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Art. 40 -Fondo di previdenza complementare
Art. 41 -Tutela della salute
Art. 42 -Lavoratori tossicodipendenti
Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro - Licenziamento

Art. 43 -Richiamo alle armi
Art. 44 -Cessione e trapasso di azienda
Art. 45-Trasferimenti
Art. 46 -Aspettativa
Art. 47 -Provvedimenti disciplinari
Art. 48 -Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 49 -Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 50 -Dimissioni
Art. 51 -Trattamento di fine rapporto
Art. 52 -Indennità in caso di morte
Art. 53 -Anzianità convenzionale
Art. 54 -Modalità relative alla cessazione del rapporto
Art. 55 -Certificato di servizio
Titolo IX Diritti Sindacali
Art. 56 -Delegato di azienda
Art. 57 -Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 58 -Permessi sindacali
Art. 59 -Tutela del delegato aziendale
Art. 60 -Diritti sindacali
Art. 61 -Sistemi e procedure d'informazione
Art. 62 -Controversie individuali
Art. 63 -Controversie collettive
Art. 64 -Contributo contrattuale
Art. 65 -Riunioni in azienda
Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 66 -Disposizioni generali- Contratti territoriali
Art. 67 -Esclusività di stampa- Archivio contratti
Allegati
Allegato "A" Protocollo d'intesa
Allegato "B" Statuto Agriform Organismo bilaterale per la formazione continua
Allegato "C" Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
Allegato "D" Accordo 25 gennaio 2010 contribuzione AGRIFONDO
Allegato "E" Verbale di Accordo 18 dicembre 1996 d.lgs. n. 626/94
Allegato "F" Protocollo di intesa per la costituzione delle RSU operai impiegati e quadri agricoli e florovivaisti
Allegato "G" Regolamento per il funzionamento degli osservatori (art. 5 CCNL)
Allegato "H" Accordo interconfederale 11/02/2004 disciplina transitoria dei contratti di inserimento
Allegato "I" Norma transitoria
Allegato 'L' Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.lgs n. 167/2011
Allegato "M" Impegno a verbale
Allegato "N" Accordo sindacale in materia di lavoro e Termine in attuazione del rinvio legislativo di cui all'art. 5, e 4-bis e 4-ter, legge 247/2007

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli, 19 novembre 2012

Il giorno 19 novembre 2012, in Roma tra la Confederazione generale dell'agricoltura italiana […], con la partecipazione della Federazione nazionale proprietari conduttori in economia […], della Federazione nazionale affittuari conduttori in economia […], della Federazione nazionale dell'impresa familiare coltivatrice […], della Unaitalia […], la Confederazione nazionale coldiretti […], la Confederazione italiana agricoltori - Cia […], e la Federazione nazionale del dipendenti impiegati dell’agricoltura (Federdia) […], la Federazione nazionale del quadri dell'agricoltura (Agri-Quadri) […], con l'assistenza della Confederazione italiana dirigenti quadri e impiegati dell'agricoltura (Confederdia) […], la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è stipulato il presente Contratto nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli che sostituisce il CCNL 4 giugno 2008.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto collettivo regola, su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche1 e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato- e gli impiegati e quadri da esse dipendenti.
Il CCNL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali, a titolo esemplificativo:
- le aziende ad ordinamento produttivo misto;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende funghicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche;
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarburanti.
1) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi d i fiori, piante porta semi, talee per fiori e piante ornamentali.


Art. 2- Struttura ed assetto del contratto
La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e territoriale.
Contratto Nazionale
Il CCNL ha durata quadriennale e definisce il sistema di relazioni tra le parti, le condizioni normative ed economiche relative alle diverse prestazioni di lavoro, nonché il ruolo e le competenze del livello territoriale di contrattazione.
[…]
Contratto territoriale
[…]
La contrattazione territoriale definisce gli stipendi contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dall'art. 66 del CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Art. 5 - Osservatorio nazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
- le dinamiche e tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche a esso connesse;
- i fabbisogni di formazione professionale;
- le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agroalimentare, anche attraverso contratti d'area;
- i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
- l'analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
- la tutela della salute, dell'ambiente e la politica ecologica.
L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie.
L'Osservatorio nazionale è composto da un Consiglio di 14 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Nota a Verbale
L'Osservatorio di cui al presente articolo, come stabilito dal Protocollo d'intesa, allegato “A” al presente contratto è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Il relativo regolamento è riportato nell'allegato "G". Analogo criterio si applica per gli Osservatori regionali.

Art. 7 - Riforma degli strumenti delle attività bilaterali
Impegni delle parti
Le Parti, al fine di garantire una effettiva, organica ed estesa applicazione delle intese contrattualmente definite in materia di mercato del lavoro, di attività mutualistiche, assistenziali e di servizio contrattuale in favore dei quadri ed impiegati agricoli nonché per razionalizzare gli strumenti gestionali esistenti e sviluppare le relazioni bilaterali, convengono di istituire, all'atto della stipula del CCNL, una Commissione bilaterale composta da 7 membri, con il compito di:
- monitorare la situazione esistente con riferimento agli enti e organismi bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva del settore agricolo;
- verificare la coerenza e funzionalità della composizione e dei compiti
attribuiti a ciascun ente e di quelli effettivamente svolti, con il complessivo sistema degli enti bilaterali delineato dalle intese contrattuali nel tempo raggiunte che con le disposizioni legislative nel frattempo intervenute;
- elaborare una proposta organica di riordino e razionalizzazione degli enti e organismi bilaterali, anche mediante il loro accorpamento, con l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia ad essi demandate.
La proposta elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alle parti stipulanti il presente contratto entro il 30.06.2013.

Titolo II Costituzione del rapporto
Art. 8 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine

L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e salvo quanto diversamente stabilito dalle parti si intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti territoriali.
Il contratto con prefissione di termine deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un'opera definita;
- negli altri casi previsti dalla legislazione vigente.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, a esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
[…]

Art. 10- Disciplina del rapporto d'impiego
L'impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l'attività richiesta dalla normale gestione dell'azienda sia nel campo tecnico, sia in quello economico-amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell'azienda, purché non siano in contrasto con il presente contratto o con i contratti territoriali nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L'impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell'azienda in rapporto all'attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[…]
c) dell'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti, contratti di lavoro o capitolati ed accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l'impiegato si trovi nell'impossibilità di provvedere all'osservanza delle leggi, ordinanze, ecc. o comunque si trovi nella impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile, il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 11 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
La disciplina del presente contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall'insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell'ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero a uno o più settori di essa;
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del presente contratto.
[…]

Art. 12 - Contratti di inserimento2
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Il contratto di inserimento è disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 54-59, d.lgs. 276/2003), dall'Accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 (Allegato "H"), salvo quanto appresso specificato.
[…]
2) Il contratto di inserimento di cui agli artt. 54-59 del d.lgs. 10.9.2003, n. 276 è stato abrogato dall'art. 1, comma 14 della legge 28.6.2012, n. 92. Secondo quanto previsto dal successivo comma 15 del citato art. 1, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.

Art. 14- Apprendistato professionalizzante o di mestiere
Le parti - rilevata l'importanza dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro - definiscono, con l'Accordo del settore agricolo del 30 luglio 2012 per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere (Allegato "L"), gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.

Art. 15 - Contratto di somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli è disciplinato secondo i termini di cui al Protocollo nazionale d'intesa (allegato "C").

Art. 16 - Pari opportunità
In armonia con quanto previsto dalle disposizioni del d.lgs. 11.4.2006, n. 198, le Parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni legislative in materia di pari opportunità uomo - donna, con particolare riguardo all'attribuzione delle qualifiche e delle mansioni e di rimuovere gli ostacoli che non consentono un'effettiva parità di opportunità nel lavoro.

Titolo III Classificazione
Art. 17 - Classificazione del personale- Variazioni di mansioni e di qualifica

[…]
L'impiegato deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico a essa corrispon­dente.
Qualora a causa di esigenze aziendali straordinarie di emergenza, l'impiegato sia adibito, in via non solo temporanea, ma eccezionale ed episodica, a mansioni di qualifica inferiore, conserverà i diritti e il trattamento economico della categoria cui appartiene.
[…]

Titolo V Norme di organizzazione aziendale
Art. 19 -Orario di lavoro

Con decorrenza dal 1° agosto 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell'art. 3, c. 2, del d.lgs. n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell'orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 75 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore. Modalità e criteri potranno essere specificati dalla contrattazione territoriale.
La suddivisione dell'orario ordinario di lavoro nei diversi giorni della settimana è demandata ai contratti territoriali che dovranno distribuire tale orario in cinque giorni, oppure in cinque giorni e mezzo, in relazione alla peculiarità di alcuni comparti produttivi, nonché in considerazione di particolari mansioni svolte da talune figure impiegatizie.
La mezza giornata o la intera giornata libera coincidente o meno con il sabato non è considerata festiva, né agli effetti di eventuale lavoro straordinario prestato in detta giornata, né agli effetti del calcolo delle ferie.

Art. 20- Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro di cui all'art. 19;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l'ora legale;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta e autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
[…]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato, tuttavia, che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 19 del presente contratto, è demandata alla contrattazione territoriale la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
È consentito ai lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare compatibilmente con le esigenze organizzative dell'azienda e del mercato entro i termini, nelle quote e con le modalità definite dalla contrattazione territoriale (Banca delle ore).
Qualora si renda impossibile il godimento dei riposi entro i termini previsti, al lavoratore deve essere corrisposta comunque la retribuzione ordinaria per le ore accantonate nella Banca ore e non fruite.

Art. 21 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell'azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. Nel caso di lavoro prestato di domenica, all'impiegato spetta la sola maggiorazione prevista dall'art. 20 per il lavoro festivo.
Ove nella domenica l'impiegato effettuasse ore straordinarie o notturne, verranno corrisposte le rispettive percentuali di maggiorazione previste per il lavoro straordinario festivo e per il lavoro festivo notturno.

Art. 23- Ferie
[…] L'impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti valutabili a norma dell'art. 28.
[…]

Titolo VII Previdenza, assistenza e tutela della salute
Art. 36 - Malattia ed infortunio

Nei casi di infortunio o di malattia l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione di lavoro o di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae di altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.
[…]
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell'attività aziendale, qualora all'impiegato sia derivata dall'infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l'impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
[…]

Art. 41 -Tutela della salute
Agli impiegati si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e gli accordi collettivi stipulati dalle parti (Allegato "E", Verbale di Accordo 18 dicembre 1996).

Titolo VIII Sospensione e cessazione del rapporto di lavoro- Licenziamento
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari

L'inosservanza da parte dell'impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta;
c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dall'assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]

Art. 49 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento de­ gli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all'art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue:
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o verso diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell'azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
4) l'esecuzione senza permesso nell'azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'azienda.
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impiegato ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, la organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i diretti superiori;
[…]

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 56 - Delegato di azienda

Nelle aziende che occupano più di cinque impiegati sarà eletto dagli stessi un delegato aziendale per ciascuna delle Organizzazioni sindacali degli impiegati firmatarie del presente contratto.
L'elezione del delegato dovrà avvenire mediante una riunione degli impiegati dell'azienda, promossa ad iniziativa degli impiegati stessi.
[…]
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché per l'osservanza delle norme di legge sull'igiene e sicurezza del lavoro;
b) esaminare e trattare con il datore di lavoro i turni di ferie degli impiegati e la distribuzione dell'orario di lavoro;
c) prestare ai colleghi impiegati la propria assistenza nei casi in cui venga richiesta.

Art. 57 - Rappresentanze sindacali unitarie
Le rappresentanze sindacali unitarie sono disciplinate dal Protocollo d'Intesa per la costituzione delle RSU, da considerarsi parte integrante del presente CCNL (Allegato "F").

Art. 60 - Diritti sindacali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto collettivo nazionale in materia di "diritti sindacali", si fa riferimento alla legge 20.5.1970, n. 300 che reca "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

Art. 61 - Sistemi e procedure d'informazione
Ferme rimanendo le rispettive distinte competenze degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali, le parti contrattuali, nella comune volontà di promuovere lo sviluppo economico-sociale del settore agricolo e la competitività delle aziende sul mercato comunitario, avvalendosi del fondamentale contributo dei tecnici agricoli impiegati, convengono quanto segue.
Annualmente le Organizzazioni imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali, su richiesta di queste ultime, in un apposito incontro a livello nazionale le informazioni globali previsionali concernenti le prospettive produttive, gli eventuali programmi di investimenti privati e pubblici, i processi di conversioni colturali legati alle innovazioni tecnologiche e le conseguenti prospettive occupazionali.
Analogamente, a livello regionale, tra le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti potranno essere tenuti appositi incontri annuali sugli stessi temi indicati nel precedente comma, al fine di un loro approfondimento legato all'ambito territoriale.
Anche queste ultime riunioni saranno tenute previa richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali delle parti stipulanti.

Art. 62 - Controversie individuali
Qualora insorga controversia tra datore di lavoro ed impiegato, le Organizzazioni sindacali territoriali competenti, su richiesta di una delle parti o di entrambe, si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Art. 63 - Controversie collettive
Le controversie di carattere collettivo attinenti l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, dovranno essere deferite, su richiesta di una delle parti o di entrambe, alle Organizzazioni sindacali contraenti le quali si adopereranno per raggiungere con sollecitudine il componimento della vertenza.

Art. 65 - Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Per le aziende ave sono state costituite le RSU si rinvia all'apposito Protocollo (Allegato "F").

Titolo X Disposizioni finali e transitorie
Art. 66 - Disposizioni generali - Contratti territoriali

Il presente contratto nazionale prevede e disciplina la contrattazione territoriale a livello regionale o interprovinciale o provinciale.
I contratti territoriali devono disciplinare le seguenti materie:
[…]
g) la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale nei diversi giorni, nonché le modalità e i criteri della variabilità dell'orario di lavoro (art. 19, commi 3 e 4);
[…]
h) la determinazione di una particolare indennità in sostituzione delle maggiorazioni previste per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché termini, quote e modalità di attuazione della banca delle ore (art. 20, commi 5 e 6);
[…]
n) la trasformazione da tempo pieno a part-time per lavoratrici madri o lavoratori padri (art. 11, comma 15).
Le norme del presente contratto nazionale sono direttamente operanti nei confronti dei singoli i m piegati con le rispettive decorrenze previste dal contratto stesso.
[…]
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano l'opportunità di favorire una graduale estensione del livello di contrattazione territoriale regionale previo accertamento delle cause che, sino ad oggi, ne hanno impedito la realizzazione e nel rispetto delle competenze proprie di ciascun livello contrattuale.

Allegati
Allegato “A” Protocollo d'intesa

Le parti tenuto conto anche dei riferimenti legislativi relativi ad alcuni Istituti, concordano di procedere alla definizione delle seguenti materie comuni al contratto operai ed impiegati attraverso la sottoscrizione di appositi accordi:
a) entro il 31.12.96:
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza d.lgs. 626;
- osservatorio nazionale sullo stato del settore agricolo;
- organismo bilaterale sulla formazione professionale;
- rappresentanza sindacale unitaria RSU.
b) entro i tempi successivamente possibili:
- previdenza complementare per impiegati ed operai.
Le parti ritengono interesse comune approfondire le esigenze di armonizzazione di alcune normative dei due contratti anche al fine di verificare le condizioni e le possibilità per una coerente evoluzione dei contratti medesimi.
A tale scopo le parti decidono di istituire un apposito gruppo di lavoro che riferirà alle stesse entro la scadenza del presente CCNL.

Allegato "C" Protocollo nazionale d'intesa per il contratto di somministrazione di lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall'art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa agricola utilizzatrice.
A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all'aumento temporaneo dell'attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nella sezione circoscrizionale competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell'anno precedente e l'unità equivalente1.
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell'anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all'unità superiore.
L'azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all'Osservatorio Regionale entro i 10 giorni successivi.
1) L'unità equivalente è pari a 270 giornate.

Allegato "M" Impegno a verbale
Le parti, considerata la rilevante e crescente incidenza dell'occupazione femminile in agricoltura, sia in termini quantitativi che qualitativi, con particolare riferimento alle categorie dei quadri e degli impiegati e tenuta presente altresì l'esigenza di assicurare a tutte le lavoratrici agricole le garanzie già riconosciute a quelle appartenenti alla categoria degli operai dalla rispettiva contrattazione collettiva, si impegnano a integrare la Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" di cui all'art. 8 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, con due rappresentanti, rispettivamente dei datori di lavoro e delle impiegate, in modo da garantire la presenza nella Commissione così integrata di tutte le Organizzazioni stipulanti il presente contratto collettivo.