Cassazione Penale, Sez. 4, 17 ottobre 2014, n. 43466 - Lesioni a seguito di caduta dal ponteggio: responsabilità di un CSE e riforma della sentenza di assoluzione
Presidente Sirena – Relatore Serrao
Fatto
1. In data 10/05/2013 la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Forlì il 18/04/2011, ha dichiarato ai soli effetti civili la responsabilità di Ma.Ti. , T.R. e M.D. , condannandoli in solido al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, in favore della parte civile O.M. .
2. Il giudice di primo grado aveva assolto gli imputati dall'ipotesi accusatoria di cui agli artt. 110 e 590, comma 3, cod. pen., 24, comma 1, e 10 d.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 per avere, in concorso tra loro, cagionato a O.M. lesioni personali, da cui era derivata una inabilità lavoro di complessivi 157 giorni; M.D. in qualità di committente, Ma.Ti. quale rappresentante dell'omonima impresa edile e T.R. quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per colpa generica consistita in imperizia, negligenza e imprudenza durante i lavori edili di costruzione di n. 5 villette a schiera in Forlì, e per colpa specifica consistita nella scorretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi contro il pericolo di caduta dall'alto (parapetti normali) dell'opera provvisionale installata a servizio del bordo perimetrale del fabbricato in costruzione e nel mancato uso di ponteggi o altre attività da effettuarsi in assenza di dispositivi collettivi anticaduta. T.R. era anche imputato del reato previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) d. lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (erroneamente rubricato come d.lgs. n. 626/94) per non avere visitato il cantiere per 31 giorni consecutivi e per non aver valutato opportunamente il P.O.S.;
M.D. anche del reato previsto dall'art.6, comma 2, d.lgs. 14 agosto 1996, n.494 per non avere vigilato, in qualità di committente, sull'operato del coordinatore in materia di sicurezza.
3. Su appello proposto dalla parte civile, la Corte territoriale ha riformato la pronuncia assolutoria ritenendo debole la ricostruzione della dinamica dell'infortunio scelta dal giudice di primo grado, che aveva escluso il nesso di causalità in quanto il lavoratore sarebbe caduto dall'alto per una propria condotta effettuata per gioco o di natura ginnica, ritenendola del tutto abnorme rispetto ai compiti demandatigli. La Corte ha accolto la versione resa dal lavoratore infortunato, secondo il quale la caduta era, invece, avvenuta mentre egli completava il ponteggio issando la rete di protezione anticaduta di oggetti in quanto il tirante di chiusura si era divelto, facendogli mancare ogni appoggio.
4. Ricorre per cassazione M.D. censurando la sentenza per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sotto il profilo della sussistenza del fatto tipico del reato, nonché travisamento della prova. Secondo il ricorrente, l'impresa committente avrebbe adottato tutte le misure idonee a prevenire l'evento incaricando il Geom. T. quale coordinatore della sicurezza e l'impresa Ma. quale esecutrice dei lavori. L'ispettore del lavoro non è stato in grado di individuare il punto di caduta, essendovi incertezza sul luogo dell'infortunio e non avendo il teste specificato che il ponteggio dovesse essere munito di reti di protezione. Non emergerebbe la rilevanza nella causalità del sinistro della mancanza rilevata nella tecnica costruttiva del ponteggio. La Corte, si assume, avrebbe dichiarato la responsabilità solidale di tutti gli imputati prescindendo dai loro diversi ruoli.
b) con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dal verbale di sopralluogo del 26 gennaio 2007 e dalla lettera di incarico del 3 febbraio 2004, dalla quale emergerebbe sia che T.R. si fosse recato più volte in cantiere, sia che quest'ultimo fosse stato incaricato della progettazione e della sicurezza del cantiere con conseguente esonero del committente, peraltro non ingeritosi nell'esecuzione dei lavori.
5. Ricorre per cassazione T.R. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la dichiarazione di responsabilità affermata nella sentenza impugnata si fonderebbe su considerazioni prive di logicità e non corrispondenti al vero: in particolare, mancherebbe qualsiasi motivazione in ordine alle ragioni per le quali andrebbe ritenuta credibile la deposizione della persona offesa, tanto più in presenza di prove testimoniali di segno opposto e di una diversa versione della dinamica dell'incidente fornita dalla medesima persona offesa nella fase delle indagini preliminari. L'esito dell'istruttoria, si assume, avrebbe dimostrato che il ponteggio era completo in ogni sua parte e che al momento della caduta il lavoratore fosse addetto ad opere di pulizia. Le argomentazioni svolte dal giudice di appello a proposito della deposizione del lavoratore che ha assistito all'infortunio sarebbero fondate su mere congetture e su ragionamenti illogici.
b) con un secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa considerazione di prove decisive. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello abbia completamente ignorato risultanze probatorie incompatibili con la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, ritenendo che la caduta sarebbe la conseguenza del cedimento di un tirante mai rinvenuto, sulla base della congettura che il tirante fosse stato successivamente ripristinato.
c) con un terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per errata percezione di una prova. Secondo il ricorrente, la deposizione dell'ispettore del lavoro, in base alla quale il ponteggio non sarebbe stato montato a regola d'arte, non avrebbe potuto costituire prova del nesso di causalità, sia perché il medesimo ispettore non ha proceduto al sequestro del cantiere né ha effettuato prescrizioni, sia perché nel punto in cui è avvenuto l'infortunio il ponteggio non presentava carenze.
d) con un quarto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa considerazione di prove decisive in quanto risulterebbe escluso dagli atti che T.R. abbia omesso di visitare il cantiere per 31 giorni consecutivi.
e) con un quinto motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art.5 d.lgs. n. 494/1996. Il ricorrente lamenta l'attribuzione di responsabilità dell'infortunio al coordinatore per l'esecuzione dei lavori sulla base dei doveri gravanti sul datore di lavoro, essendo il coordinatore tenuto soltanto a segnalare al committente, previa contestazione scritta alle imprese, le irregolarità riscontrate relativamente alla violazione dei loro doveri tipici e quelle inerenti all'osservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, non rientrando tra le sue competenze l'obbligo di verificare il corretto fissaggio di ogni tirante componente il ponteggio.
Diritto
1. Giova premettere, ai fini del vaglio di ammissibilità dei motivi di ricorso, che, con pronuncia a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui "Nell'ipotesi di omesso esame, da parte del giudice, di risultanze probatorie acquisite e decisive, la condanna in secondo grado dell'imputato già prosciolto con formula ampiamente liberatoria nel precedente grado di giudizio non si sottrae al sindacato della Corte di Cassazione per lo specifico profilo del vizio di mancanza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., purché l'imputato medesimo, per quanto carente di interesse all'appello, abbia comunque prospettato al giudice di tale grado, mediante memorie, atti, dichiarazioni verbalizzate, l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate e utilizzate per fondare la decisione assolutoria. In detta evenienza al giudice di legittimità spetta verificare, senza possibilità di accesso agli atti, ma attraverso il raffronto tra la richiesta di valutazione della prova e il provvedimento impugnato che abbia omesso di dare ad essa risposta, se la prova, in tesi risolutiva, assunta sia effettivamente tale e se quindi la denunciata omissione sia idonea a inficiare la decisione di merito (Sez. U, n.45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093).
1.1. In base a tale principio deve dichiararsi inammissibile il secondo motivo del ricorso proposto da M.D. con riferimento all'omesso esame della lettera d'incarico datata 3 febbraio 2004, in quanto si tratta di un documento non esaminato dal giudice di primo grado, rispetto al quale non risulta dedotta alcuna argomentazione difensiva in fase di appello.
1.2. Con riguardo al verbale datato 26 gennaio 2007, al quale si fa riferimento nel secondo motivo del ricorso di M.D. e nel quarto motivo di ricorso di T.R. , trattasi di documento esaminato dal giudice di primo grado e non ignorato nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è dato atto (pag. 4) della presenza di tale imputato in cantiere una volta nell'arco dei 31 giorni di assenza inizialmente contestati.
1.3. Si tratta, tuttavia, di prova non risolutiva in quanto tendente a confutare l'ascrivibilità agli imputati di condotte tipiche di ipotesi contravvenzionali che non costituivano presupposto argomentativo logicamente imprescindibile nella struttura motivazionale della sentenza emessa dalla Corte territoriale, chiamata a pronunciarsi in merito alla responsabilità degli imputati ai soli effetti civili in relazione al reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. pen. con colpa generica e specifica determinata dalla violazione di distinta normativa antinfortunistica.
2. In merito alle doglianze mosse da T.R. nel quinto motivo di ricorso, è sufficiente richiamare l'elenco degli obblighi gravanti sul coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ed in particolare quanto previsto dall'art.5 lett. e) in relazione all'art. 8 d. lgs. 14 agosto 1996, n.494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), per desumerne la posizione di garanzia di tale figura professionale in relazione alla vigilanza circa la conformità del ponteggio al relativo progetto.
2.1. La pronuncia impugnata ha correttamente applicato la normativa vigente, nel rispetto del principio interpretativo enunciato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di infortuni sul lavoro, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di alta vigilanza, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS” (Sez.4, n.44977 del 12/06/2013, Lorenzi, Rv.257167; Sez.4, n.37738 del 28/05/2013, Gandolla, Rv. 256637).
2.2. Giova, sul punto, ribadire anche che, in tema di prevenzione antinfortunistica, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Sez. 4, n.27442 del 04/06/2008, Garbaccio, Rv. 240961; Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011, Goggi, Rv. 251177). Da ciò emerge come il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia titolare di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 38002 del 09/07/2008, Abbate, Rv. 241217; Sez. 4, n. 18472 del 04/03/2008, Bongiascia, Rv. 240393), e comprende, non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Sez. 4, n.46820 del 26/10/2011, Di Gloria, Rv. 252139). Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere, e tanto in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di esecuzione.
2.3. Occorre, in ogni caso, precisare che, per verificare se un infortunio coinvolga la responsabilità del coordinatore per la sicurezza,si devono analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta; occorre, cioè, comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto, o se, invece, l'evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ultimo ambito è affidato al coordinatore per la sicurezza il dovere di alta vigilanza, che non implica la costante presenza nel cantiere con ruolo di controllo delle contingenti lavorazioni ma comporta certamente la verifica della conformità delle caratteristiche strutturali di base delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche (Sez. 4, n.18149 del 21/04/2010, Cellie, Rv. 247536).
2.4. Nel caso di specie, la Corte ha logicamente tratto, dalla ritenuta difformità del ponteggio realizzato nel cantiere rispetto al progetto ed alle norme prevenzionistiche di riferimento, l'insorgenza a carico del coordinatore per la sicurezza del generico dovere, riferibile alla sua posizione funzionale, di procedere all'immediata adozione di tutte le cautele concretamente necessarie a impedire che l'esecuzione di attività lavorative in prossimità di tali ponteggi potesse costituire un possibile pericolo per i lavoratori ivi coinvolti, individuando un rischio evidentemente riconducibile alla omessa verifica della conformità delle caratteristiche strutturali di base delle lavorazioni alle norme prevenzionistiche. Le argomentazioni sin qui evidenziate valgono, pertanto, ad attestare l'infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente avverso la sentenza impugnata con riguardo all'asserita mancata specificazione - sul piano della violazione di legge - degli obblighi cautelari individuabili come alternative di comportamento corretto omesse dall'imputato.
3. Il primo motivo del ricorso di M.D. , nonché il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di T.R. , sono fondati.
3.1. Non può rilevarsi d'ufficio, in sede di legittimità, la questione relativa alla violazione dell'art.6 CEDU così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'uomo del 5 luglio 2011 (Corte EDU, Dan c/Moldavia), questione riconducibile, con adattamenti, alla nozione del vizio di violazione di legge e, dunque, da far valere, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen., mediante illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a suo sostegno (Sez. 5, n. 51396 del 20/11/2013, Basile, Rv. 257831).
3.2. I motivi di ricorso proposti consentono, tuttavia, di richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).
3.3. Principi che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito dopo il pronunziamento del Supremo Collegio, premurandosi tra l'altro di precisare che il giudice dell'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638), ma deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330), giungendo ad affermare l'illegittimità della sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio" (Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909).
3.4. In definitiva il giudice d'appello, quando, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, afferma sussistente una responsabilità penale negata nel giudizio di primo grado, deve confrontarsi espressamente con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non limitandosi pertanto ad una rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma spiegando perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento sia l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano caratterizzato il primo giudizio, minandone conseguentemente la permanente sostenibilità.
3.5. Deve allora osservarsi come il Tribunale abbia fondato la riforma della decisione di primo grado attribuendo rilievo dirimente, ai fini del giudizio di sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa degli imputati e l'infortunio occorso al lavoratore, all'accertata realizzazione del ponteggio perimetrale del fabbricato in costruzione in difformità dal progetto, con molti vuoti e con predisposizione di tratti di rete metallica che, nella sua bobina centrale, era appoggiata su di un solaio e non vi doveva stare. Da tale accertamento dello stato dei luoghi, con realizzazione di opere provvisionali che presentavano numerosi vuoti, attraverso i quali un corpo poteva cadere, la Corte ha tratto il convincimento che la condotta degli imputati, ciascuno titolare di una posizione di garanzia, fosse causalmente collegata all'infortunio.
3.6. Le relative argomentazioni sono, tuttavia, sostenute da una ricostruzione della dinamica della caduta del lavoratore lacunosa e non aderente alle circostanze del caso concreto, che si fonda su un giudizio congetturale di scarsa attendibilità della deposizione testimoniale sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la pronuncia assolutoria, nonché sulla ritenuta valenza dirimente della testimonianza dell'ispettore AUSL Monti che, si legge nella sentenza, pur essendo intervenuto sul posto poco dopo il sinistro, non aveva visto macchie di sangue, né raccolto utili informazioni circa il punto di caduta e persino circa il lato del manufatto ove il sinistro era avvenuto, senza che si faccia alcun accenno alle ragioni per le quali la deposizione della persona offesa è stata ritenuta attendibile.
3.7. In definitiva, la pronuncia impugnata non risulta fondata su una motivazione "rinforzata", idonea a spiegare come e perché sia possibile passare dalla affermazione della innocenza dell'imputato, nei termini indicati dal primo giudice, a quella della colpevolezza, per la quale è richiesta una sintesi del materiale probatorio in termini di certezza (da ultimo, Sez.5, n. 16975 del 12/02/2014, Sirsi, n.m.).
4. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione, con rinvio ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen. al giudice civile competente per valore affinché ripercorra l’iter motivazionale. Al giudice del rinvio sarà rimessa la regolamentazione delle spese processuali anche per questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda il regolamento delle spese del presente giudizio.