Tipologia: Accordo d’intesa
Data firma: 7 aprile 2014
Validità: triennale
Parti: Autorità Portuale di Ravenna e Cooperativa Portuale, RLS di sito, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti
Settori: Trasporti, Porti, Ravenna
Fonte: port.ravenna.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art. 2 - Periodo di validità
Art. 3 - Contributo a carico dell’Autorità Portuale
Art. 4 - Adempimenti a carico dei RLS di sito
Art. 5 - Adempimenti a carico del Datore di lavoro
Art. 6 - Pagamenti

Accordo d’intesa sulle modalità di implementazione di un Sistema Integrato di Rappresentanza per la Sicurezza di Sito tra Autorità Portuale di Ravenna (d’ora innanzi semplicemente Autorità) e Cooperativa Portuale Soc. Coop (d’ora innanzi semplicemente Datore di Lavoro), G.G., I.P., G.D. (d’ora innanzi semplicemente RLS di sito), Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti (d’ora innanzi semplicemente Sindacati)

Visto
- l’art 6 della legge 84 del 28 gennaio 1994;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 contente il Testo Unico in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il “Protocollo d’intesa sulla costituzione del Sistema Integrato per la Rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI - RLSS)” firmato il 20 dicembre 2007;
- il “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” firmato il 1 febbraio 2008 (d’ora innanzi semplicemente “il Protocollo”) ed in particolare il punto II (Obiettivi) dello stesso che recita “Costituire un sistema integralo di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SIRLSS) e responsabilizzare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendale valorizzandone il ruolo in collaborazione con il SI-RLSS” ed in particolare il capo III (RLS) del medesimo, e il successivo “Aggiornamento” sottoscritto il 10.02.2011 che ne conferma la validità;
- Il rinnovo del citato protocollo in data 19 marzo 2014;
- L’Accordo d’Intesa sottoscritto 1’11.09.2008 tra Autorità Portuale, Cooperativa Portuale, RLS di sito e Organizzazione sindacali;
- Il rinnovo di tale “Accordo” in data 1 marzo 2011;
Considerata
- la positiva attuazione dell’Accordo d’Intesa citato e la effettuazione di quanto previsto, compresa la formazione professionale e l’individuazione di figure professionali specializzate;
- la necessità di dare continuità a quanto stabilito nei suddetti documenti;
- la necessità di contribuire in termini finanziari all’attuazione del sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SIRLSS)
- la composizione del SI-RLSS formato dai Sigg. G.G., P.I., D.R.G., tutti soci lavoratori della Cooperativa Portuale soc coop. di Ravenna.
Le parti sottoscrittrici il presente accordo concordano quanto segue

Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente “Accordo” ha ad oggetto condizioni, termini e modalità per l’attuazione di quanto previsto dai punti II e III del Protocollo di cui alle sopra indicate premesse.

Articolo 2 - Periodo di validità
1. Il presente “Accordo” ha durata triennale, prorogabile di 90 giorni;

Articolo 3 - Contributo a carico dell’Autorità Portuale
1. Ai sensi di quanto previsto al Punto III del suddetto “Protocollo di Intesa”, l’Autorità Portuale di Ravenna eroga un contributo al fine di consentire:
a) la copertura del costo del monte ore relativo ai RLS di sito effettivamente fruito e documentato.
b) che i soggetti che a seguito delle votazioni di cui in premessa sono stati eletti quali RLS di sito siano muniti della dotazione strumentale necessaria all’espletamento dell’incarico ricevuto, ivi inclusa la mobilità nell’ambito del porto.
2. Per quanto attiene al rimborso di cui alla lettera a) che precede, il monte ore oggetto di tale rimborso è inteso fino ad un massimo di complessive 3.600 h. per ciascuno degli anni del triennio. Le ore non fruite nell’anno di riferimento costituiscono “economie” che possono essere utilizzate negli anni successivi, sempre nell’ambito del triennio.
La somma erogabile a tal fine dall’Autorità Portuale viene calcolata per giornate/turno medie di sette ore e sulla base della tariffa per le prestazioni rese dal Soggetto autorizzato ai sensi dell’art. 17 Legge 84/1994 a norma del Regolamento sul lavoro portuale approvato con delibera del Comitato Portuale n. 2 del 28 marzo 2014. La somma suddetta non supera l’ammontare annuo, massimo e complessivo, di € 142.972,00, salvo il caso di recupero ore da un anno precedente. La liquidazione del rimborso avviene secondo le modalità disciplinate dal successivo articolo 6.
3. Per quanto attiene la dotazione strumentale di cui alla lettera b) del cpv. che precede, essa comprende: la messa a disposizione di idonei locali uso ufficio con accollo da parte dell’Autorità Portuale delle relative spese anche per le utenze, la fornitura di materiale di cancelleria, degli strumenti di fonia fissa, e della necessaria strumentazione informatica.
4. Inoltre, al fine di consentire ai RLS di sito la mobilità nell’ambito del porto, a fronte dell’impegno del Datore di lavoro di porre a disposizione dei RLS di sito un’autovettura e di provvedere alla relativa copertura assicurativa obbligatoria RCAuto, alla sua manutenzione ed alla fornitura di carburante, questa Autorità Portuale si impegna a corrispondere ad esso Datore di lavoro per il triennio un contributo forfetario annuo pari a€ 1.350,00.
5. La dotazione strumentale descritta al punto che precede, viene impiegata ed utilizzata dalle RLS di sito esclusivamente per l’adempimento dell’incarico ricevuto.
6. Il contributo di cui al presente articolo viene erogato e mantenuto dall’Autorità Portuale a condizione dell’effettiva e documentata partecipazione dei RLS di sito ai corsi di formazione in materia di problematiche attinenti la sicurezza del lavoro portuale organizzati dalla e/o concordati con la stessa Autorità Portuale ai sensi del Protocollo di cui alle summenzionate premesse. L’Autorità Portuale si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’erogazione delle somme di cui trattasi e/o di procedere al recupero di quelle già erogate, salve ed impregiudicate tutte le ulteriori e diverse azioni per la tutela dei propri diritti, qualora le somme e/o i beni come sopra erogate e/o fomiti siano distratti e/o comunque impiegati per finalità diverse da quelle di cui all’art. 1 del presente Accordo.

Articolo 4 - Adempimenti a carico dei RLS di sito
1.1 RLS di sito nell’ambito della propria attività sono tenuti a:
• partecipare ai corsi di formazione eventualmente organizzati dalla e/o concordati con la Autorità;
• comunicare al Datore di lavoro i periodi temporali di fruizione dei permessi richiesti al fine di adempiere alle loro funzioni, nel limite massimo di cui al punto 2 dell’articolo 3 che precede, entro le ore 15:00 del giorno precedente;
• effettuare una rendicontazione giornaliera, in apposito verbale, dell’attività espletata e degli esiti della stessa.
Il verbale viene siglato in ogni pagina e sottoscritto al termine di ogni verbalizzazione e viene messo a disposizione dell’Autorità a richiesta di quest’ultima.
Per quanto attiene alla mobilità nell’ambito del porto, di essa viene dato conto in apposito libretto in cui vengono indicati i luoghi oggetto degli spostamenti, i motivi degli stessi ed i giorni in cui sono effettuati, ed il kilometraggio percorso. Anche il libretto viene a messo a disposizione dell’Autorità a richiesta di quest’ultima.

Articolo 5 - Adempimenti a carico del Datore di lavoro
Il Datore di lavoro è tenuto a:
• consentire e permettere la fruizione del monte ore di cui al punto 2 dell’articolo 3 che precede;
• conservare in apposito registro le richieste effettuate dai RLS di sito per la fruizione del monte ore di cui sopra. Il registro viene conservato presso la sede del Datore di lavoro e messo a disposizione dell’Autorità a richiesta di quest’ultima.
• fornire ai RLS di sito la dotazione strumentale necessaria alla mobilità così come descritto al p.to 4 dell’articolo 3 che precede

Articolo 6 - Pagamenti
1. L’erogazione di cui alla lettera a) del punto 1 dell’art. 3 che precede, avviene con cadenza bimestrale, conseguentemente ai permessi effettivamente fruiti e adeguatamente documentati.
2. L’Autorità provvede con propri e distinti atti all’impegno e pagamento delle somme necessarie per la fornitura della dotazione strumentale di cui al punto 3 dell’articolo 3 che precede.
3. Il contributo previsto in ragione della fornitura della dotazione strumentale necessaria per la mobilità di cui al punto 4 dell’art. 3 che precede, avviene a fronte della presentazione di dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal datore di lavoro e dai RLS di sito che dia atto che detta dotazione è stata effettivamente messa a disposizione.

Ravenna, 7 aprile 2014