Cassazione Penale, Sez. 3, 03 novembre 2014, n. 45228 - Violazione antinfortunistica: al datore di lavoro conviene pagare in tempo la sanzione amministrativa


 

 

Presidente Squassoni – Relatore Di Nicola

Fatto


1. Il Tribunale di Tolmezzo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato D.C. alla pena di € 1.500,00 di ammenda, detratti da tale somma € 1.200,00 già versati oltre il termine di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 19 dicembre 1994.
All'imputato era contestato il reato previsto dagli artt. 136, comma 1, e 159 d.lgs. n. 81 del 2008, per avere, in qualità di amministratore unico della I. s.r.l., con sede in Martellago, pertanto datore di lavoro, in riferimento ad un cantiere ubicato in Forni di Sopra, all'interno del quale erano in corso, utilizzando un ponteggio riferibile alla predetta s.r.l., lavori di rifacimento della copertura e restauro facciate dell'edificio denominato C.S., omesso di disporre che i lavori di montaggio e smontaggio di un ponteggio fossero accompagnati da idoneo piano che contenesse il calcolo di resistenza e stabilità, anche a fronte della presenza di teli di protezione.
Il tribunale, dopo aver ritenuto provata la responsabilità, ha precisato che l'imputato era stato ammesso al pagamento ex art. 21, comma 2 del d.lgs. n. 758 del 1994, provvedendo tuttavia a pagare la relativa sanzione (€ 1.200) oltre il termine di legge, senza fornire alcuna giustificazione al riguardo sicché, nell'impossibilità di ritenere estinto il reato, ha determinato la pena finale in € 1.500,00 di ammenda, dai quali ha detratto i 1.200,00 euro già versati, pur se oltre il termini di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 758 del 1994.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste che affida il gravame ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 21 e 24 d.lgs. n. 758 del 1994) sul rilievo che il Tribunale non poteva attuare alcuna compensazione tra quanto versato dal contravventore a titolo di oblazione amministrativa, oltre il termine di decadenza di giorni 30, e quanto dovuto a titolo di sanzione penale, non avendo detta compensazione alcun fondamento normativo.

Diritto



1. Il ricorso è fondato.
2. L'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, stabilisce, con riferimento alle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa, che l'organo di vigilanza deve impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione.
Il successivo art. 21 prevede che, nel caso di adempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa, comunicando al pubblico ministero, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'adempimento della stessa nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
Qualora invece la prescrizione rimanga inadempiuta l'organo di vigilanza deve darne comunicazione al pubblico ministero entro 90 giorni.
L'art. 22 prescrive che se il pubblico ministero riceve aliunde la notizia del reato, deve darne comunicazione all'organo di vigilanza perché emetta la prescrizione.
L'art. 23 dispone la sospensione del procedimento penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore non ha adempiuto.
Infine, l'art. 24 stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto la prescrizione ed ha pagato, nei termini, la sanzione amministrativa.
Sotto tale ultimo aspetto, è stato affermato che la speciale causa di estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione antinfortunistica non opera se il pagamento della somma determinata a titolo di oblazione amministrativa avviene oltre i trenta giorni fissati dall'art. 21 comma secondo del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, trattandosi di termine avente natura perentoria e non ordinatoria (Sez. 3, n. 7773 del 05/12/2013, dep. 19/02/2014, BonG., Rv. 258852).
Ne consegue che il procedimento amministrativo, la cui completezza il giudice è tenuto ad accertare d'ufficio, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale (Sez. 3, n. 43825 del 04/10/2007, Di Santo, Rv. 238260) e che il pagamento tardivo non comporta l'estinzione del reato sicché la determinazione della sanzione penale, quale conseguenza dell'affermazione di responsabilità che, rimossa la condizione di procedibilità, deriva dall'esercizio dell'azione penale, resta assoggettata esclusivamente ai criteri di commisurazione della pena previsti dal codice penale, essendo il trattamento sanzionatorio interamente governato dal principio di legalità.
E ciò esclude che il giudice possa, in sede cognitiva o esecutiva, operare sostituzioni, fungibilità o compensazioni della pena fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.
Nel caso di specie, le diverse finalità perseguite dal procedimento amministrativo e dal procedimento penale, essendo l'esaurimento del primo condizione di procedibilità del secondo, e la mancanza di referenti normativi escludono che la sanzione penale, determinata all'esito del giudizio di responsabilità, possa essere compensata con la somma tardivamente corrisposta in via amministrativa, residuando il solo diritto di ripetizione di questa ma non la possibilità di incidere sulla consistenza legale dell'altra.
3. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio nella parte impugnata, potendo la Corte di cassazione procedere direttamente alla determinazione della pena con l'eliminazione della somma (di € 1.200,00) detratta sull'ammontare della pena finale (€ 1.500,00) irrogata dal giudice del merito secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detrazione della somma di euro 1.200,00 che elimina.