Cassazione Penale, Sez. 4, 23 ottobre 2014, n. 44107 - Cedimento della copertura di un edificio e responsabilità di committente e coordinatore


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
B.M. N. IL (OMISSIS);
BO.GE.PA. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3075/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 26/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. P.R. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Modena, sezione distaccata di Carpi, con la quale B.M. e Bo.Ge.Pa. sono stati dichiarati responsabili delle lesioni personali subite da D.M.T..

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito il 1 giugno 2005 il D.M., operaio alle dipendenze della ditta Z. S.r.l., appaltatrice dalla ditta "Costruzioni B.G. S.r.l." dei lavori di rimozione di lastre di amianto poste sulla copertura di un edificio, iniziava l'ispezione della copertura quando la stessa cedeva facendolo precipitare al suolo da un'altezza di circa sei metri. Nell'occorso il lavoratore riportava gravi lesioni giudicate guaribili in un tempo superiore a 40 giorni.

Ad avviso della Corte di appello il B., nominato almeno dal 27 maggio 2005 coordinatore della sicurezza dei lavori nel cantiere in questione, tanto per la fase di progettazione che per quella di esecuzione dei lavori, aveva omesso di predisporre il piano di coordinamento e di sicurezza e di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta Z. S.r.l.. Il Bo., dal canto suo, nella qualità di committente, non aveva verificato se fosse stato redatto il piano di coordinamento, in realtà inesistente, e quindi neppure accertato l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice, con specifico riguardo all'esecuzione dei lavori su un tetto non calpestarle. L'errore nel quale era incorso l'ingegner S., che su incarico del Bo. aveva redatto il piano per la rimozione dei materiali di amianto attestando che la soletta del tetto era portante, e quindi che non erano necessarie imbracature, mentre la diversa composizione della copertura lo rendeva non calpestabile, per la Corte di appello non vale ad escludere il nesso causale delle omissioni addebitate agli imputati perchè, ove questi avessero tenuto la condotta doverosa, si sarebbero iniziate le lavorazioni solo a seguito della messa in sicurezza della copertura in modo da evitare lo sfondamento della stessa e la caduta degli operai.

2. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del difensore di fiducia, avv. R. P..

2.1. Con un primo motivo si deduce, in relazione alla posizione del B., violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4 e art. 5, comma 1, lett. b) e art. 530 c.p.p..

Rileva l'esponente che i lavori per la rimozione dei materiali contenenti amianto erano autonomi e distinti da quelli relativi alla successiva costruzione di dodici unità immobiliari. Correlativamente la ditta Z. il 5 maggio 2005 aveva redatto e depositato presso la Ausl il piano di lavoro per la rimozione di materiali contenenti amianto, nel quale il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione era individuato nella persona dell'ingegner S.L.; tale documento rappresentava anche il piano operativo di sicurezza per la parte relativa all'intervento di rimozione dell'amianto.

Quando, il 27 maggio 2005, il committente inviò notifica preliminare alla Ausl, con cui si comunicava la realizzazione di un complesso residenziale di 12 alloggi, con data presunta di inizio lavori nel 30 maggio 2005, si individuò quale unica impresa già selezionata per i lavori la Ed. e in tale documento si previde anche la nomina del B. quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, ma relativamente ai lavori di realizzazione del menzionato complesso residenziale.

Pertanto, rileva l'esponente, i lavori appaltati alla ditta Z. costituivano un'attività preliminare e precedente l'inizio dei lavori previsti per la costruzione del complesso residenziale, che doveva avvenire a cantiere ancora chiuso da parte di impresa iscritta in apposito albo, proprio per mettere i lavoratori al riparo dal rischio di contatto con l'amianto.

Inoltre, non dovendo più imprese svolgere attività nel cantiere, non vi era necessità di redazione di un piano di coordinamento per la sicurezza ed il B. non venne in alcun modo investito dei lavori di rimozione dell'amianto, che neppure autorizzò.

Conclusivamente, per l'esponente la ditta Z. aveva predisposto il proprio POS, aveva nominato un proprio responsabile della sicurezza (l'ingegner S.), non vi era necessità di un piano di coordinamento per la sicurezza.

2.2. Con un secondo motivo, che attiene alla posizione dell'imputato Bo., si sostiene che questi non poteva non prestare fede gli accertamenti effettuati dall'ingegner S., i quali indicavano come portante la copertura.

3. Con atto depositato il 10.7.2014 la parte civile D.M. T. chiede il rigetto del ricorso proposto nell'interesse degli imputati e la conferma delle statuizioni civili.

 

Diritto


4. In via preliminare va rilevato che il reato ascritto agli imputati risulta estinto per il decorso dell'intero termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e mezzo; tale termine, in principio coincidente con il 1.12.2012, si è esteso sino al 3.10.2013 per effetto di sospensioni del medesimo per dieci mesi e giorni tre.

Non emergendo in atti elementi evidenti e palmari di irresponsabilità dei condannati, per una pronuncia nel merito più favorevole ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2 deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza, senza rinvio, a fini penali.

Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia impugnata, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ma anche valgono ad escludere la fondatezza delle censure svolte dal B. e dal Bo., che sono comunque da esaminare attesa la pronuncia di condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2 (Cass. Sez. 6, sent. n. 3284 del 25/11/2009, Mosca, Rv. 245876).

Anche sotto lo specifico profilo ora menzionato le doglianze proposte dai ricorrenti non sono fondate.

5. E' opportuno prendere in esame prioritariamente il ricorso proposto nell'interesse della Bo..

Lo stesso ricorrente non contesta che in qualità di committente egli avrebbe dovuto provvedere alla nomina di un coordinatore per la fase della progettazione e per la fase dell'esecuzione dei lavori, atteso che questi prevedevano il contributo, sia pure in via successiva, di più imprese: una prima avente incarico di rimuovere i materiali in amianto, una seconda con l'incarico di eseguire i lavori di realizzazione del complesso residenziale. Che si tratti di un'opera edile unitaria, nel senso e per gli effetti assunti dalla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e segnatamente dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 3 e segg. (facendo riferimento alla legge del tempo), è fuor di dubbio.

L'unitarietà è data sia dalla identità topografica, ovvero dal fatto di insistere le diverse attività sulla stessa area di cantiere, sia dalla correlazione funzionale, ovvero dall'essere l'attività di rimozione dell'amianto propedeutica alla successiva costruzione del complesso. Non vi è quindi alcuna controvertibilità, anche tenuto conto dell'esplicita previsione da parte del legislatore della evenienza di un intervento in via successiva di più imprese, circa l'obbligo del committente di adempiere agli obblighi derivanti dal coinvolgimento di più imprese.

Orbene, in tale qualità il Bo. avrebbe dovuto nominare il coordinatore per la progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 e prendere in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento da questi redatto; ed altresì verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza della ditta appaltatrice. Fermo restando che in primo luogo avrebbe dovuto avere compiuta conoscenza della situazione esistente ed informarne la ditta appaltatrice, poichè ciò è all'origine della verifica alla quale è chiamato il committente.

Non si può ipotizzare che il committente verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza e prenda in considerazione il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal coordinatore per la progettazione se egli non ha una previa conoscenza dello stato dei luoghi. D'altro canto, quando si prevede che il committente nella fase di progettazione delle opere deve tener conto, in particolare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative dei principi e delle misure generali di tutela previste dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 si postula che egli deve avere una completa conoscenza quantomeno dello stato dei luoghi.

Pertanto l'errore del S. in ordine alla struttura portante della copertura, lungi dal riflettersi sulla posizione del committente come motivo per la sua esclusione, evidenzia l'omessa verifica del POS da parte sua.

6. Ciò detto si può giungere più rapidamente anche all'esame della posizione del B..

Considerata l'unitarietà dell'opera è chiaro che egli venne investito del ruolo di coordinatore tardivamente rispetto all'esecuzione dei lavori di rimozione dell'amianto. Non gli si può contestare quindi di non aver compiuto quanto era in suo dovere in qualità di coordinatore se non dal 27 maggio al 1 giugno. Ma non c'è dubbio che nel momento in cui il B. venne nominato coordinatore non avrebbe potuto ritenersi vincolato a tener conto unicamente dei lavori che sarebbero stati compiuti dalla ditta Ed. perchè in realtà egli interveniva su un cantiere nel quale la concorrenza di più imprese era un dato di fatto. La Corte di Appello afferma che nel momento in cui ebbero inizio i lavori il B. non aveva ancora predisposto il Piano di sicurezza e coordinamento e non aveva verificato la idoneità del Pos.

L'asserzione deve essere corretta nel senso che il B. consentì la prosecuzione dei lavori nonostante non avesse predisposto i due documenti e quindi non avesse operato una valutazione dei rischi attinenti il cantiere della Costruzioni B.G. s.r.l.. La puntualizzazione non sottrae nulla alla fondatezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio distrettuale.

7. In conclusione, i ricorsi vanno rigettati ai fini civili.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Rigetta i ricorsi ai fini civili.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014