Cassazione Penale, Sez. 4, 10 novembre 2014, n. 46327 - Mano schiacciata dai rulli profilatori: responsabilità datoriale o abnormità comportamentale?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.M. n. il (Omissis);
avverso la sentenza n. 1935/2013 della Corte d'appello di Torino del 23.05.2013;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 23 settembre 2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA CLAUDIO;
Udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto
M.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Mondovì, in data 11.10.2011, in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione di leggi antinfortunistiche, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado.
Il M. era stato rinviato a giudizio del Tribunale, nella qualità di legale rappresentante della ditta SAPSAL s.n.c dei fratelli F.G. - M.M., per aver cagionato al lavoratore C.A., suo dipendente, lesioni personali e precisamente "ferita lacero contusa della mano destra con lesione tendinea" dalle quali derivava una malattia per una durata di 61 giorni.
In particolare la p.o., mentre era addetta alla produzione di profilati lignei rivestiti sulla linea di impiallacciatura "linea da rivestire modello (OMISSIS), matr. N. (OMISSIS) - anno di produzione 2004 - CE", inseriva la mano destra nella zona dei rulli profilatori per riposizionare correttamente un sensore, e nel fare ciò la mano veniva schiacciata tra un rullo ed il pezzo in lavorazione.
I profili di colpa individuati dal Tribunale a carico del ricorrente, consistono in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza dell'art. 2087 c.c. e delle norme antinfortunistiche di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1, per avere messo a disposizione del lavoratore subordinato attrezzatura non adeguata al lavoro da svolgere ai fini della sicurezza e della salute e specificamente la macchina su indicata che presentava gli organi lavoratori palesemente accessibili agli arti superiori del lavoratore.
La Corte d'appello, nel fare proprio l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, quanto alla responsabilità dell'imputato, ha accolto unicamente il motivo riguardante la pena.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla procedibilità d'ufficio del delitto contestato per mancanza di prova sulla durata della malattia oltre i 40 giorni, laddove prima il Tribunale e poi la Corte hanno errato nel far coincidere la durata della malattia con il periodo di assenza dal lavoro non tenendo conto che lo stesso lavoratore, nel corso della sua deposizione, aveva specificato che già dopo tre settimane era stato rimosso il gesso e riusciva a fare molte cose, nel senso che attendeva alle sue quotidiane attività.
Con il secondo e terzo motivo si denuncia altro vizio di motivazione in ordine alla ritenuta violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35 e sulla ritenuta violazione della disposizione di cui all'art. 2087 c.c. ed alla sussistenza del nesso causale evidenziando che l'infortunio sarebbe da attribuire alla sola grave imprudenza del C. che, pur istruito, esperto ed a conoscenza de rischi esistenti nella fase di lavoro cui era impegnato, aveva proceduto alla regolazione dei rulli senza fermare la macchina e quindi senza prestare la dovuta attenzione.
Diritto
I motivi esposti sono manifestamente infondati e comportano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Quanto alla prima doglianza la risposta data sul punto, già oggetto del gravame di merito, dalla Corte d'appello è pienamente condivisibile in quanto conforme sia al dato normativo che alla giurisprudenza di questa Corte.
Per altro, in sentenza ben viene messo in evidenza che indugiare sulla nozione di "malattia", con riferimento alla durata di essa, è del tutto irrilevante, in quanto la questione si riduce ad una valutazione del fatto, all'esito di una attenta lettura delle globali dichiarazioni della persona offesa e non riportando, come fa il ricorrente, unicamente l'inciso della dichiarazione testimoniale secondo cui il C. 20 giorni dopo l'infortunio "poteva fare qualcosa a casa", con conseguente valutazione del tutto parziale e fuorviante circa il dato della durata della malattia. In effetti, come rileva puntualmente la Corte torinese,dal contesto globale delle dichiarazioni emerge con tutta evidenza che la parte lesa faceva riferimento al fatto che, tolto il gesso, dopo 20 giorni circa, a casa poteva fare qualche cosa, in contrapposizione al periodo in cui il gesso gli impediva qualsiasi attività.
Il richiamo alla documentazione medica elide ogni dubbio circa la durata della malattia oltre i 40 giorni.
Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo con cui si censura la sentenza in punto di responsabilità, la Corte d'Appello ha invero indicato con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione adottata, facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza di primo grado, ma recependola in maniera analitica, persuasiva e scevra da vizi logici.
E' da rilevare, infatti, che la tesi oggetto dei motivi del presente ricorso, sotto una veste meramente fattuale, già era stata sottoposta all'esame della Corte d'Appello, la quale, puntualmente, dopo un richiamo alla norma che impone la misura antinfortunistica, ha evidenziato il comportamento colposo dell'imputato.
Orbene, la censura, per altro esposta in maniera del tutto generica, che si muove all'impugnata sentenza non riguarda la contestazione della posizione di garanzia che è stata attribuita all'imputato, con i consequenziali obblighi di osservanza della normativa antinfortunistica, ma la ritenuta colpevolezza in ordine alla violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1, e di quella prevista dall'art. 2087 c.c..
Ed è questo che rende inammissibile la censura, in quanto nel momento in cui si afferma che l'incidente è stato causato da una condotta negligente del lavoratore si disancora il nesso causale dal comportamento dell'imputato facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sul comportamento della persona offesa, dimenticando che anche essa, nonostante il suo ruolo attivo nella esecuzione dei lavori, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.
Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004 cit.).
Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è più che congrua nel rilevare che dall'inadempimento relativo alla mancata protezione di organi lavoratori palesemente accessibili agli arti superiori dell'operaio sono derivate a costui conseguenze particolarmente gravi, strettamente legate da nesso di causalità con la mancanza del presidio antinfortunistico.
Non è superfluo osservare, come fa la Corte distrettuale, che le prescrizioni imposte dallo SPRESAL dopo il fatto e la conseguente ispezione del macchinario, hanno imposto la collocazione di cellule fotoelettriche con allarmi acustici, idonea misura di sicurezza onde evitare il contatto degli arti superiori del lavoratore con organi in movimento della macchina. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2014