Tipologia: CCNL
Data firma: 20 novembre 2014
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2014
Parti: Anapa, Unapass e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Agenzie di assicurazione in gestione libera (Anapa-Unapass)
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
Titolo I Sfera di applicazione Art. 1 - Sfera di applicazione Titolo II Relazioni sindacali Art. 2 - Informazione a livello territoriale Art. 3 - Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto Art. 4 - Ente bilaterale Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale Art. 6 - Commissioni Paritetiche territoriali e/o Regionali Art. 7 - Controversie collettive Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie Art. 9 - Formazione professionale Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro Art. 10 - Assunzione del personale Art. 11 - Contratti a termine Art. 12 - Contratto di assunzione Art. 13 - Affissioni Art. 14 - Documentazione per l'assunzione Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni Art. 16 - Periodo di prova. Titolo IV Inquadramento del personale Art. 17 - Fungibilità' delle mansioni Art. 18 - Classificazione dei lavoratori Art. 19 - Passaggi di categoria Art. 20 - Preferenze per la mobilità interna Art. 21 - Cambiamento di mansioni Art. 21 bis - Assicurazione responsabilità civile Titolo V Contratti atipici Art. 22 - Apprendistato Professionalizzante Art. 23 - Contratto a tempo parziale Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione) Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici Titolo VI Disciplina del servizio Art. 26 - Obblighi dei lavoratori Art. 27 - Procedure e provvedimenti disciplinari Art. 28 - Procedimenti penali Titolo VII Orario di lavoro Art. 29 - Orario di lavoro Art. 30 - Lavoro straordinario Titolo VIII Festività Art. 31 - Festività Titolo IX Retribuzione Art. 32 - Composizione e modalità di corresponsione della retribuzione Art. 33 - Scatti di anzianità Art. 34 - Premio di anzianità Art. 35 - Riparametrazione Titolo X Premio aziendale di produttività Art. 36 - Premio aziendale di produttività individuale Titolo XI Anzianità ed avanzamenti Art. 37 - Anzianità di servizio Art. 38 - Anzianità convenzionali Titolo XII Ferie Art. 39 - Maturazione e godimento delle ferie Art. 40 - Programmazione delle ferie Art. 41 - Richiamo in servizio Art. 42 - Assenze e malattie durante le ferie Titolo XIII Permessi e congedi Art. 43 - Permessi Art. 44 - Congedi Art. 45 - Congedi per la formazione continua. Art. 46 - Congedo matrimoniale Titolo XIV Aspettativa Art. 47 - Aspettativa Titolo XV Malattia - Infortunio sul lavoro Art. 48 - Malattia e infortunio extraprofessionale Art.49 - Malattia: documentazione da produrre. Art. 50 - Malattia: visite di controllo Art. 51 - Oneri a carico dei datori di lavoro relativi alle malattie Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Art. 53 - Visita oculistica Titolo XVI Maternità - Congedi parentali - Pari opportunità - Molestie sessuali Art. 54 - Gravidanza e puerperio Art. 55 - Congedi parentali ad ore. Art. 56 - Congedi per la malattia del figlio Art. 57 - Congedi per eventi e cause particolari Art. 58 - Pari opportunità Art. 59 - Molestie sessuali Titolo XVII Servizio militare Art. 60 - Servizio militare Titolo XVIII Trasferte - Trasferimenti Art. 61 - Missioni |
Art. 62 - Trasferimenti Titolo XIX Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 63 - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 64 - Comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro Art. 65 - Preavviso Titolo XX Trattamento di fine rapporto Art. 66 - Trattamento di fine rapporto e modalità di pagamento Art. 67 - Anticipazioni del TFR Art. 68 - Computo delle provvigioni nel TFR Art. 69 - Morte del lavoratore Titolo XXI Certificato di servizio Art. 70 - Certificato di servizio Titolo XXII Trapasso di agenzia Art. 71 - Trapasso di agenzia e relative procedure Titolo XXIII Personale avente incarichi sindacali Art. 72 - Permessi sindacali Art. 73 - Permessi sindacali per assemblee provinciali Titolo XXIV Fondo pensione complementare nazionale Art. 74 - Istituzione del Fondo di Previdenza Complementare Art. 75 - Contribuzione al Fondo pensione negoziale aperto. Titolo XXV Assetti contrattuali Art. 76 - Modalità di rinnovo del CCNL Titolo XXVI Decorrenza e durata Art. 77 - Decorrenza e durata del CCNL Titolo XXVII Norme finali Art. 78 - Condizioni di miglior favore Raccomandazione Barriere architettoniche Protocollo applicativo dell'art. 29 CCNL Protocollo Tabelle retributive Allegati Allegato n. 1 - Apprendistato professionalizzante Premessa Art. 1 - Procedure di applicabilità e percentuale di conferma Art. 2 - Sfera di applicazione Art. 3 - Proporzione numerica Art. 4 - Limiti di età Art. 5 - Assunzione Art. 6 - Periodo di prova Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Art. 8 - Obblighi del datore di lavoro Art. 9 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante Art. 10 - Formazione: durata Art. 11 - Formazione: contenuti Art. 12 - Tutore Art. 13 - Doveri dell'apprendista Art. 14 - Trattamento normativo Art. 15 - Malattia - Gravidanza - Puerperio Art. 16 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico Art. 17 - Anzianità Art. 18 - Durata dell’apprendistato Art. 19 - Contribuzione previdenziale Art. 20 - Rinvio alla legge - Abrogazioni Avviso comune in materia di apprendistato Allegato n. 2 - Contratto a tempo parziale Allegato n. 3. - Applicazione dei D.L. n. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Prima parte Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 1. Individuazione della rappresentanza 2. Procedure per l'individuazione dei Rappresentanti per la Sicurezza 3. Permessi retribuiti 4. Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali 5. Informazioni e documentazione aziendale 6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza 7. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza Seconda parte Organismo Paritetico Nazionale (OPN) 2. Composizione delle controversie 3. Procedure 4. Modalità di attuazione dell'accordo 5. Dichiarazione congiunta 6. Disposizione finale Allegato 1 - Corsi per RLS/RLST |
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera
Il giorno 20 novembre 2014 in Roma, tra l'Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (Anapa) […], l'Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (Unapass) […], di seguito Associazioni Datoriali e la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil) […], la Federazione Nazionale Assicuratori (Fna) […], l'Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca) […], di seguito OO.SS., si è sottoscritto il seguente testo, a valere come rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera, scaduto il 31 dicembre 2011.
Titolo I Sfera di applicazione
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro regola i rapporti tra gli agenti di assicurazione in gestione libera ed i lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli addetti alla produzione, rappresentati dalle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale: Qualora si verificassero modificazioni strutturali dei compiti svolti tradizionalmente dalle Agenzie, che abbiano ricadute sui lavoratori, vengono demandati all'Ente Bilaterale gli approfondimenti, le analisi e la conseguente proposizione alle Parti sociali delle eventuali soluzioni da apportare.
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 2 - Informazione a livello territoriale.
1. Le Associazioni datoriali e le OO.SS. concordano di incontrarsi a livello regionale e/o provinciale, a richiesta di una delle parti, almeno una volta l'anno, per confrontarsi sull'andamento dell'occupazione, sulla situazione degli inquadramenti anche in riferimento alla condizione del personale femminile, sulle iniziative di formazione professionale, sui regimi d'orario.
2. Il reperimento dei dati è a carico dell'Ente Bilaterale.
3. Le Associazioni datoriali confermano la disponibilità ad incontri anche periodici tendenti ad una informazione specifica sul livello occupazionale degli addetti. Per le attività di cui sopra le Parti costituiranno specifiche Commissioni.
4. Nel quadro dello sviluppo delle relazioni sindacali e della volontà delle parti di rafforzare le occasioni di confronto sull'andamento del settore, le Associazioni datoriali e le OO.SS. concordano sull'opportunità di promuovere, su richiesta di una delle parti stipulanti il CCNL, specifici incontri finalizzati all'acquisizione di elementi conoscitivi in materia di: piani industriali e/o di sviluppo e/o riorganizzativi dell'impresa o gruppo assicurativo di appartenenza, che investano la rete agenziale e distributiva. Il confronto fra le Parti sociali avverrà con lo scopo di valutare l'incidenza dei processi di cui sopra sia sull'organizzazione dell'attività degli agenti, sia sui livelli occupazionali all'interno delle agenzie interessate e sull'efficienza dei servizi che l'impresa, attraverso la rete agenziale, rende a tutto l'insieme dei soggetti (assicurati, clientela, dipendenti ed agenti stessi), interessati e coinvolti in tali servizi.
5. Nel caso di intervento, durante la vigenza del presente contratto, di nuove disposizioni di legge o modifiche e/o integrazioni a leggi già esistenti, che abbiano significativi riflessi su specifiche norme del presente contratto, le Parti concordano di incontrarsi con lo scopo di esaminare la relativa situazione e di concordare le variazioni del caso.
Art. 4 - Ente bilaterale
1. È istituito l'Ente bilaterale per i Lavoratori dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera che, come previsto al successivo comma 5, verrà regolato da apposito statuto, che farà parte integrante del presente CCNL.
2. L'Ente bilaterale svolge le seguenti funzioni:
a) Analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro, con particolare riferimento alle nuove forme di organizzazione del lavoro ed alle relative ricadute sul sistema di classificazione ed inquadramento categoriale dei lavoratori;
b) Predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;
c) Formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui il presente CCNL si applica, anche attraverso l'utilizzo di fondi comunitari e/o regionali, nonché quelli derivanti dal Fondo concordato fra le Parti, di cui all'art. 9;
d) Predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali finalizzati anche alla formazione permanente prevista dal codice delle assicurazioni, dal RUI e dal Regolamento emanato dall'Ivass;
e) Assolvere alle funzioni, previste dall'Accordo allegato al presente CCNL al n. 3, inerente all'individuazione dei RLS ed alla relativa formazione ed aggiornamenti;
f) Elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni Paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
g) Monitorare il fenomeno della distribuzione degli orari di lavoro, con particolare riferimento alla durata dell'intervallo fra i due turni di lavoro ed alle sue variazioni, e tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.
3. L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo art. 5, sia dell'Organismo Paritetico nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 2 settembre 1997.
4. Gli organi di gestione dell'Ente bilaterale saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro firmatarie del presente CCNL.
5. All’interno dell’Ente Bilaterale è istituita la “Cassa Lavoratori Agenziali", strumento che provvede a realizzare le finalità ed i compiti relativi all'assistenza contrattuale da fornire ai lavoratori ai quali il CCNL si applica. La Cassa sarà gestita pariteticamente dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL e sarà disciplinata dagli appositi Statuto e Regolamento, relativi alle varie sezioni della Cassa stessa che faranno parte integrante del presente CCNL, l'adesione alla quale è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori che si avvalgono del presente contratto.
6. I Regolamenti di cui al comma precedente disciplineranno prestazioni assistenziali, anche complementari, sia a favore dei lavoratori che dei datori di lavoro, con costi a carico dei datori di lavoro, come previsto all'art. 3, comma 2, lett. b), iv.
7. Le parti si impegnano a dare applicazione all'articolato concordato e riportato in allegato al n. 3, relativo all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
8. L'Ente provvede alla gestione:
a. delle cedole orarie di cui all'art. 68 comma 2, relativo ai permessi sindacali;
b. delle cedole orarie di cui all'art. 6 dell'Allegato 3, Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008.
Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui al precedente art. 4, è costituita una Commissione Paritetica Nazionale composta da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, che hanno stipulato il presente contratto e da egual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali che hanno stipulato il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, che possono essere svolti da specifiche sottocommissioni:
a) esprimere pareri interpretativi delle norme del presente CCNL, vincolanti per le parti contraenti qualora assunte all'unanimità;
b) definire le norme operative per l'attività delle Commissioni di conciliazione territoriali;
c) esaminare le istanze delle parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali;
d) elaborare eventuali documenti di supporto alla successiva contrattazione di rinnovo;
e) esaminare eventuali controversie insorte in merito ai nuovi inquadramenti, esprimendo le necessarie risoluzioni.
3. La Commissione Nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle parti contraenti.
Art. 6 - Commissioni Paritetiche territoriali e/o Regionali
1. Presso la sede di alcuna delle Associazioni datoriali e/o OO.SS. firmatarie del CCNL è costituita una Commissione paritetica territoriale e/o regionale, composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione Sindacale territoriale dei lavoratori, e di ugual numero complessivo di rappresentanti delle Associazioni datoriali.
2. La Commissione è competente ad assumere, anche a fini statistici, dati relativi alla composizione del personale, agli inquadramenti, con specifico riferimento al personale femminile ed alle relative problematiche, alla situazione occupazionale, provvedendo altresì a raccogliere dati sullo sviluppo del settore, rispetto alle particolarità del territorio, sul rapporto premi / dipendenti, e ad effettuare il monitoraggio sull'applicazione dell'art. 36.
3. La Commissione stessa inoltre promuove iniziative di formazione e riqualificazione professionale.
Art. 7 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali le parti assumono l'impegno di favorire, in controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra il o i Responsabili dell'Agenzia, assistiti dalle rispettive Associazioni datoriali, e le Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione paritetica nazionale.
Art. 8 - Commissioni territoriali di conciliazione e procedure di composizione e conciliazione delle controversie
1. Tutte le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione del presente contratto nazionale e degli accordi di secondo livello riguardanti i rapporti di lavoro compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, saranno demandate, prima dell'azione giudiziaria, e in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, all'esame di una Commissione di Conciliazione, composta da un rappresentante delle Associazioni datoriali, cui il datore di lavoro sia iscritto o abbia conferito mandato e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale delle OO.SS., cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato.
2. Presso una sede delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente CCNL, sarà istituita la segreteria tecnica dell’attività di conciliazione, con il compito di provvedere alle incombenze derivanti dalle funzioni connesse alle attività di cui al comma precedente.
3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a chiedere alla segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione, di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione. La richiesta di conciliazione dovrà contenere gli elementi essenziali della controversia, e dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente.
4. La segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione provvede a convocare presso la propria sede le parti coinvolte nella vertenza, entro dieci giorni dalla data di ricezione della domanda di attivazione proposta dalla parte ricorrente, con lo stesso mezzo.
5. Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito entro 30 giorni dalla data di convocazione da parte della segreteria tecnica della Commissione di Conciliazione salvo proroghe concordate fra le parti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Dell'esito di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione provinciale del Lavoro;
c) la presenza delle parti o di persona o correttamente rappresentate.
8. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, o di mancata comparizione di una delle parti, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Associazioni. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte più diligente, all'ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio, per gli effetti degli artt. 410 e segg. C.P.C., come modificati dal D.Lgs. 80/98, e successive modifiche ed integrazioni. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Associazioni e Organizzazioni sindacali.
9. Nel caso di mancata conciliazione le parti sono tenute a redigere il verbale evidenziando le rispettive ragioni della mancata conciliazione.
10. Le decisioni assunte dalla commissione di conciliazione di cui alla presente normativa non
Titolo III Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 10 - Assunzione del personale
1. L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle disposizioni di legge.
2. Essa è fatta a tempo indeterminato, salvo le eccezioni previste dalla Leggi vigenti e dal presente CCNL
Art. 11 - Contratti a termine
1. L'assunzione del personale può essere fatta con apposizione di termine, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2001, n. 368.
[…]
Art. 13 - Affissioni
1. L'agente provvederà ad esporre, in luogo accessibile a tutti, l'orario di lavoro e provvederà a consegnare ad ogni dipendente, sia alla data di assunzione che in occasione di ogni rinnovo contrattuale, copia del CCNL.
2. Le Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere nella bacheca aziendale pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 15 - Comunicazione delle assunzioni
1. I datori di lavoro provvederanno a comunicare all'Ente bilaterale le assunzioni con apposizione di termine e quelle con rapporto di apprendistato.
Titolo IV Inquadramento del personale
Art. 21 - Cambiamento di mansioni
1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente, in relazione alle esigenze agenziali, a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché non comportino peggioramento economico o menomazione morale né mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]
Titolo V Contratti atipici
Art. 22 - Apprendistato Professionalizzante
Le assunzioni con contratto di apprendistato, di cui alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25, al D.Lgs. 276/03 e successive modifiche ed integrazioni, sono regolamentate come da Allegato n. 1 del presente contratto.
Art. 24 - Contratti di fornitura di lavoro temporaneo (somministrazione)
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso nei casi di possibile ricorso al contratto a termine previsti dal precedente art. 11, nonché nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche e/o mansioni non previste dai normali assetti organizzativi agenziali, nell'ambito delle attività di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL.
2. La durata dei contratti di cui trattasi, stipulati per sostituire lavoratori assenti, potrà comprendere i periodi di affiancamento necessari per il passaggio di consegne.
3. Si applicano gli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 276/2003, con esclusione del comma 3 dell'art. 20.
Art. 25 - Altre tipologie di contratti atipici
1. Con riferimento alle tipologie contrattuali previste dal D.Lgs. 276/2003, si intendono disciplinate nel presente CCNL tutte le materie per le quali il suddetto D.Lgs. prevede l'accordo collettivo.
2. Le Parti ritengono che, allo stato, non ricorrano nella categoria le condizioni per l'applicazione del lavoro ripartito e del lavoro a chiamata.
3. Nel caso alcuna delle Parti ravvisasse l'opportunità di ulteriori accordi, come anche nel caso di modifiche legislative intervenute, le Parti stesse si incontreranno per procedere di conseguenza.
Titolo VI Disciplina del servizio
Art. 27 - Procedure e provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari sono:
a. il rimprovero verbale;
b. il biasimo scritto;
c. la multa in misura non superiore a 4 ore di retribuzione;
d. la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino ad un massimo di giorni 10.
[…]
Titolo VII Orario di lavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (DSA) e disturbo pervasivo dello sviluppo (DSP), potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso il beneficio potrà essere concesso ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno una delle Associazioni datoriali o delle OO.SS. dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13.
c) Un orario di chiusura e termine dell'attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell'anno, a fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Orario giornaliero continuato dell'agenzia, ferma restando l'applicazione della vigente normativa in materia di intervallo per il pranzo;
g) Modalità per l'applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
h) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o amministrative, cui si applicano le disposizioni dell'art. 9 del presente CCNL.
6. Le suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una delle Associazioni datoriali firmataria del presente contratto e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto.
7. A seguito di intese sui precedenti punti b), c), d), e) e/o f) potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 26 ore.
8. Qualora localmente non sia stato possibile raggiungere l'accordo sui punti b), c), d), e) e/o f) le parti sono impegnate a demandare, anche non congiuntamente, la vertenza a livello nazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
10. Qualora l'intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore:
• per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, fino ad ore 1,45' (comprese);
• per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese).
Agli effetti della rilevazione della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del verbale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, saranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. Viene demandato all'Ente bilaterale il monitoraggio del fenomeno.
11. Diverse modalità per l'applicazione della suddetta prestazione sostitutiva di mensa potranno essere concordate a livello territoriale, come previsto al comma 5 del presente articolo.
Art. 30 - Lavoro straordinario
1. Il lavoro prestato in eccedenza all'orario contrattuale fissato è considerato lavoro straordinario con il limite massimo di 90 ore annue per ciascun dipendente.
2. Il lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite di volta in volta dall'agenzia e sarà annotato su apposito registro con la firma dell'interessato e controfirma di un incaricato dell'agenzia.
[…]
5. Il lavoro straordinario compiuto di domenica od in altra giornata festiva dà diritto a chi lo compie, oltre alla corresponsione della maggiorazione con i criteri di cui sopra, a usufruire del riposo compensativo in altra giornata della settimana.
6. Se tali prestazioni sono limitate alle ore antimeridiane, il riposo compensativo avrà luogo normalmente nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[...]
8. Il personale con grado di capo ufficio, vice capo ufficio, agli effetti dell'applicazione del presente articolo, è parificato al restante personale.
Titolo XII Ferie
Art. 40 - Programmazione delle ferie.
[…]
7. Non è ammessa la rinuncia alle ferie.
Titolo XV Malattia - Infortunio sul lavoro
Art. 52 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
1. In caso di infortunio sul lavoro o di insorgenza di malattia professionale, l'agente conserverà il posto al lavoratore infortunato fino al termine dell'inabilità temporanea assoluta, certificata dal medico dell'Inail.
[…]
Art. 53 - Visita oculistica
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 176 d.lgs. 81/2008 le parti concordano di sottoporre a visita oculistica tutto il personale dipendente. La visita verrà effettuata con cadenza biennale a tutti i lavoratori e a prescindere dall'età anagrafica. I costi saranno sostenuti dal datore di lavoro.
Titolo XVI Maternità - Congedi parentali - Pari opportunità - Molestie sessuali
Art. 54 - Gravidanza e puerperio
1. In caso di gravidanza o puerperio la lavoratrice ha diritto, a norma dell'art. 16 T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, di astenersi dal lavoro:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
[…]
3. A norma dell'art. 14 del T.U. D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la lavoratrice ha inoltre diritto ai permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
4. Si richiama anche il disposto dell'art. 17 T.U., che prevede l'eventuale anticipazione dell'astensione dal lavoro nei casi ivi previsti.
5. A norma dell'art. 20 del T.U. citato, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]
Art. 58 - Pari opportunità
1. Con riferimento alle tematiche concernenti le Pari Opportunità, le Parti convengono sulla rilevanza che il problema assume nei suoi vari aspetti sociali, economici e di politica del lavoro e ritengono perciò indispensabile costituire una Commissione mista nazionale per utilizzare gli strumenti di legge più idonei al fine di favorire specifiche iniziative
2. Eventuali costi per il funzionamento della predetta Commissione saranno a carico dell'Ente Bilaterale, che svolgerà anche il servizio di segreteria.
Art. 59 - Molestie sessuali
l. Si intende recepito quanto previsto dal D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145.
Titolo XXIII Personale avente incarichi sindacali
Art. 73 - Permessi sindacali per assemblee provinciali
1. A ciascun dipendente che partecipi alle assemblee provinciali indette dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, viene concesso il permesso retribuito pari a 8 ore annue complessive, da utilizzare nell'anno solare di riferimento.
Raccomandazione
Barriere architettoniche
1. Le OO.SS. firmatarie del contratto invitano le Associazioni datoriali firmatarie a farsi carico di ricordare ai propri associati, affinché lo rammentino alle rispettive Compagnie, l'osservanza ed il rispetto delle leggi vigenti sulle disposizioni in materia di barriere architettoniche, soprattutto prima delle assegnazioni delle sedi aziendali e nelle iniziative di ristrutturazione, allo scopo di consentire l'accesso delle persone disabili nelle strutture agenziali.
Allegato n. 1 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
1. In tema di apprendistato le Parti intendono dare piena attuazione a quanto stabilito dall'art. 16 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche legislative, nonché a quanto previsto, a proposito dell'apprendistato professionalizzante, dagli artt. 49 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nonché delle modifiche introdotte con D.L. 20/3/14, n. 34, conv. in Legge 16 maggio 2014, n. 78.
2. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano all'Ente bilaterale di settore un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Art. 2 - Sfera di applicazione
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per i profili professionali di seguito elencati, con i livelli retributivi a margine elencati, unitamente all'indicazione della categoria della precedente classificazione:
nuovo livello retributivo |
profili professionali |
precedente classificazione |
4° |
Assuntori di prodotti speciali, analisti analistiprogrammatori, assistenti per i sinistri |
1ª categoria |
3° |
Assuntori di prodotti auto ed altri standardizzati, addetti al servizio amministrativo di contabilità e/o di cassa, operatori per i sinistri |
2ª categoria |
2° |
Archivisti, centralinisti, addetti alla posta, dattilografi anche con uso di videoscrittura |
3ª categoria |
3. ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titoli di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere.
Art. 3 - Proporzione numerica
1. Il numero complessivo degli apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% dei dipendenti specializzati o qualificati in servizio presso il medesimo.
2. L'imprenditore che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Art. 4 - Limiti di età
1. Le parti convengono che, in applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del T.U. sull'apprendistato, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi di Legge.
2. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
Art. 5 - Assunzione
1. Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale, redatto in forma sintetica.
Art. 7 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre agenzie, ma non terminato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una Interruzione superiore ad un anno. In tal caso, purché consentito dalla Legge, l'assunzione potrà aver luogo anche in deroga al limite massimo di età di cui all'art. 4. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto- dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando I limiti massimi di durata in 3 anni.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle vigenti normative.
3. La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata a cura del datore di lavoro, nei termini previsti dalle normative vigenti.
Art. 8 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di mera esecuzione, senza alcun contenuto formativo;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione formale, interna o esterna alle singole aziende;
e) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2. Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lett. c), non sono considerati lavori di mera esecuzione quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato né quelli di riordino del posto di lavoro.
Art. 9 - Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
Art. 10 - Formazione: durata
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte di formazione interna o esterna all'azienda, di massimo 120 ore nel triennio.
2. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3. È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.
4. Le spese dirette sostenute dall'apprendista per l'effettuazione dei corsi di formazione previsti nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.
Art. 11 - Formazione: contenuti
1. Per la formazione degli apprendisti le aziende faranno riferimento ai contenuti formativi riportati negli allegati Piani formativi individuali, ovvero elaborati a titolo sperimentale dall'apposita Commissione istituita nell'ambito dell'Ente Bilaterale.
2. Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante.
3. In particolare sia i contenuti a carattere trasversale di base sia quelli a carattere tecnico-professionale andranno predisposti, anche all'interno dell'Ente bilaterale, per gruppi di profili omogenei della categoria in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
4. Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno perseguire gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti quattro aree di contenuti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro,
secondo i Piani formativi individuali, che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
5. I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature e strumenti di lavoro, anche informatici);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il tutto secondo i Piani formativi individuali che costituiscono parte integrante del presente CCNL.
6. Il recupero eventuale di conoscenze contabili e/o legali sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali.
7. Le parti firmatarie del presente CCNL considerano altresì valide ai fini della sperimentazione le eventuali offerte formative realizzate tra regioni/province ed Associazioni territoriali datoriali e sindacali competenti, con particolare riferimento alle iniziative formative promosse congiuntamente attraverso l'Ente bilaterale.
Dichiarazione a verbale.
1. Le parti, considerato il carattere sperimentale della normativa prevista dal presente articolo, convengono sulla opportunità di costituire un'apposita Commissione, nell'ambito dell'Ente bilaterale nazionale di settore, per l'aggiornamento dei contenuti dell'attività formativa degli apprendisti.
Art. 12 - Tutore
1. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutore.
2. Dovrà essere nominato almeno un tutore fino a tre dipendenti in apprendistato, due tutori da quattro a sei dipendenti, e così via.
Art. 13 - Doveri dell'apprendista
1. L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda.
2. L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lett. c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 14 - Trattamento normativo
1. L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo, previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale compie il tirocinio.
2. Le ore di insegnamento di cui agli artt. 10 e 11 sono comprese nell'orario di lavoro; esse saranno retribuite almeno con il 35% della normale retribuzione del lavoratore qualificato inquadrato nella categoria per cui è svolto l'apprendistato.
3. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all'art. 29 del CCNL.
Art. 15 - Malattia - Gravidanza - Puerperio
1. Durante i periodi di assenza previsti agli artt. 48, 53, 54 e 55 del CCNL l'apprendista avrà diritto ai trattamenti normativi ed economici ivi previsti. Per ogni periodo di assenza che si prolunghi oltre i 30 gg, il datore di lavoro, previa apposita comunicazione documentata, potrà prolungare il periodo di apprendistato di un periodo pari all'assenza stessa.
Art. 16 - Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico
[…]
3. È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe provvigionali.
[…]
Art. 18 - Durata dell’apprendistato
1. La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in mesi:
4° livello retrib. (ex-I cat.) 36
3° livello retrib. (ex-II cat.) 36
2° livello retrib. (ex-III cat.) 36
[…]
3. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, l'Ente Bilaterale potrà suggerire linee di indirizzo diverse.
Art. 20 - Rinvio alla legge - Abrogazioni
1. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese eventuali normative emanate dalle regioni a statuto speciale nonché dalle province di Bolzano e Trento.
Dichiarazione a verbale
1. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
Avviso comune in materia di apprendistato
1. Le parti si impegnano a sostenere la corretta applicazione del presente titolo in tutte le sedi istituzionali competenti anche al fine di garantire normali condizioni di concorrenza per tutte le imprese del settore.
2. Le parti condividono, inoltre, la necessità che, a livello amministrativo, si proceda alla individuazione di principi generali di riferimento per la regolamentazione sul territorio nazionale dei contenuti formativi dell'apprendistato professionalizzante.
3. Si attiveranno, pertanto, affinché venga realizzata un'adeguata offerta formativa, coordinata ed omogenea, programmata e finanziata dalle pubbliche istituzioni che conservi carattere di continuità con il contesto formativo vigente.
4. Per le Regioni e i settori ove la disciplina del decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di
Allegato n. 3. - Applicazione dei D.L. n. 81/2008 e 106/2009 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
1. premesso che le direttive comunitarie recepite dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni hanno lo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. constatato il miglioramento dei sistemi e delle procedure di prevenzione e protezione dai rischi nei settori di applicazione e che il presente accordo risponde alla necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza sia dei lavoratori sia degli utenti e clienti;
3. ravvisato che il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nel recepire ed integrare le direttive comunitarie, intende sviluppare l'informazione, il dialogo e la partecipazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i datori di lavoro ed i lavoratori e/o i loro rappresentanti, tramite strumenti adeguati e che pertanto ciò rappresenta un obiettivo condiviso cui assegnare ampia diffusione;
4. preso atto che le parti intendono dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. considerato che la logica che fonda i rapporti tra le parti sulla materia intende superare posizioni di conflittualità ed ispirarsi a criteri di partecipazione nel comune intento di privilegiare relazioni sindacali non conflittuali finalizzate soprattutto all'attuazione di una politica di prevenzione e protezione;
si è definito il presente allegato sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a valere per le agenzie di assicurazione in gestione libera, per i dipendenti delle agenzie operanti nei locali e con le attrezzature dell'agenzia.
Prima parte Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il Rappresentante per la Sicurezza, in conformità a quanto prevede l'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008, non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le Rappresentanze Sindacali.
1. Individuazione della rappresentanza
a) Considerata la specificità del comparto, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008, nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono individuati, in conformità dell'articolo 48 del d.lgs. 81/2008, in ambito territoriale di comparto attraverso l'Organismo Paritetico Nazionale previsto nel presente accordo, che forma parte integrante del CCNL di categoria.
La definizione formale del sistema è demandata ad accordi da determinarsi all'interno del Organismo Paritetico Nazionale per il settore delle agenzie di assicurazione in gestione libera.
b1) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito dell'azienda al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2 "Procedure per l’individuazione del rappresentante per la sicurezza", lettera C.
b2) In considerazione delle particolari peculiarità delle imprese interessate all'applicazione del presente accordo, della complessità degli adempimenti per l'entrata in vigore dello stesso e vista l'importanza, condivisa dalle parti, di dare una puntuale ed immediata applicazione all'accordo e alle tutele sia dei lavoratori sia degli utenti in tema di sicurezza, ferma restando la priorità dell'elezione di cui al comma precedente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere provvisoriamente designato secondo le modalità di cui al punto 2 "Procedure per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza ", lettera C.
c) I Rappresentanti per la Sicurezza entreranno nel pieno delle loro funzioni subito dopo il completamento delle procedure relative all'Organismo Paritetico Nazionale di cui alla Seconda Parte.
2. Procedure per l'individuazione dei Rappresentanti per la Sicurezza
A. Designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza RLST.
a) I rappresentanti territoriali per la sicurezza RLST saranno individuati su base regionale, fino ad un numero massimo di 92 nell'intero territorio nazionale, congiuntamente nominati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il seguente accordo e comunicati all'OPN; è possibile prevedere la nomina dell'RLST in modo congiunto con tutte le parti firmatarie.
L'Organismo Paritetico Nazionale verificherà l'assenza di situazioni di incompatibilità, da valutare in analogia con quanto previsto all'art. 51 c.p.c., dei candidati a coprire tale ruolo e ratificherà, con propria delibera, la designazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali, assegnando gli ambiti territoriali di competenza; è prevista una verifica dell'operatività degli RLST ad un anno dalla nomina.
b) Il rappresentante territoriale entra in carica con la notifica della designazione, a prescindere dalla tempistica della ratifica, dura in carica tre anni ed è ridesignabile. Scaduto il periodo, resterà comunque in carica, con pienezza di funzioni, fino all'indicazione del nuovo RLST.
a) Gli RLST concerteranno le metodologie di lavoro ed opereranno, in particolari situazioni, congiuntamente. Saranno comunque valide le attività condotte, ai sensi del presente accordo, singolarmente da ciascun RLST.
d) I costi dell'operatività degli RLST prima dell'entrata in funzione degli organismi contrattuali saranno posti a carico di tali organismi appena questi inizieranno ad operare.
B. Aziende con meno di 15 dipendenti - indicazione del RLST (rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza)
a) L'Organismo Paritetico Nazionale comunicherà ai datori di lavoro, che a loro volta comunicheranno ai lavoratori, il nominativo del RLST designato al quale riferimento.
C. Aziende con più di 15 dipendenti - elezione del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
a) Il rappresentante per la sicurezza è individuato di norma tra i componenti delle RSA laddove costituite; in caso di assenza di RSA, per l'individuazione del rappresentante per la sicurezza si procede su base elettiva tra i lavoratori in servizio e non in prova nell'azienda, su istanza degli stessi o su iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo. Le date e gli orari saranno concordate tra il datore di lavoratori ovvero tra il datore di lavoro e le OO.SS. dei lavoratori stipulanti il accordo. Le elezioni dovranno avere luogo senza pregiudizio per la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti ed in modo da garantire il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 47, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 il numero degli RLS da eleggere per ogni agenzia è pari a uno. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto nelle agenzie con più di 15 dipendenti, è equiparato agli RLST per la formazione e la partecipazione ai corsi (vedi allegato 1), art. 3 e 4 del presente accordo.
b) In caso di costituzione della RSA successiva alla elezione del rappresentante per la sicurezza, questi sarà sostituito nelle funzioni da uno dei componenti della RSA stessa, che rimane in carica ed esercita le funzioni fino alla scadenza originale del mandato.
Note: l’RSA che sostituisce l’RL, dovrà svolgere il corso di formazione previsto anche se già effettuato dall'uscente RLS.
c) Si procede alla elezione mediante votazione diretta da parte dei lavoratori. Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle eiezioni ad accezione dei lavoratori a tempo determinato e degli apprendisti. Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice degli aventi diritto. Prima dell'elezione i lavoratori in servizio nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale della elezione. Copia del verbale sarà consegnata dal segretario dei seggio alla direzione aziendale e da questa tempestivamente inviata all'Organismo Paritetico Nazionale, che provvederà ad iscrivere il nominativo nell’apposita lista. L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura dei segretario del seggio e del datore di lavoro.
d) L'RLS durerà in carica 3 anni e sarà rieleggibile. Scaduto il periodo, continuerà il suo mandato fino a nuove elezioni; nel caso di dimissioni, o per qualsiasi altro motivo di mancanza dell'RLS, esso sarà sostituito in modo temporaneo e fino a nuove elezioni, dall'RLST, fino all'indicazione dei nuovo RLS.
e) In caso non si riesca a indicare un rappresentante interno, si farà ricorso ai RLST di territorio, ai sensi dell'art. 48 D.L[gs]. 81/08, con le procedure previste ai punto A.
3. Permessi retribuiti
a) In relazione alle peculiarità dei limitati rischi presenti nel settore delle agenzie di assicurazione, per il tempo necessario allo svolgimento della attività propria di Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori Aziendale o Territoriale, ogni RLS/RLST avrà a disposizione un massimo di 500 ore annue, con un costo massimo, per le aziende di 15 euro orari.
b) l'usufruizione dei permessi sarà comunicata al datore di lavoro con preavviso di almeno 48 ore, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all’art. 48 del decreto legislativo n. 81/2008, le parti concordano sulle indicazioni seguenti.
a) Strumenti e mezzi
1. Il rappresentante ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale prevista dalla legge per il più proficuo espletamento dell'incarico.
2. Il rappresentante può consultare senza limitazioni il documento relativo alla valutazione dei rischi e, se lo ritiene, richiederne copia ovvero prendere visione ed estrarre copia di altra documentazione che consenta la conoscenza dei risultati della valutazione effettuata.
3. Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al proprio incarico, nel rispetto del segreto aziendale.
4. Nelle aziende superiori ai 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza nell’espletamento delle proprie funzioni, e laddove se ne ravvisi la necessità, utilizza gli stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA.
b) Accesso ai luoghi di lavoro
1. Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro deve essere esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale con le limitazioni previste dalla legge.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve segnalare al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi se RLST e 2 giorni lavorativi se RLS, le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro, tranne per gli interventi urgenti previsti dalla Legge, per i quali non vi è l'obbligo del preavviso.
3. l'RLST, durante le visite che effettuerà nei luoghi di lavoro dovrà essere accompagnato, per ragioni organizzative e produttive, dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'agenzia o altra persona delegata dal Datore di Lavoro - nonché, facoltativamente, anche disgiuntamente da un rappresentante delle Associazioni ed uno delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo.
c) Modalità di consultazione
1. Laddove il decreto legislativo n. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3. Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell'avvenuta consultazione.
5. Informazioni e documentazione aziendale
1. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e di consultare e trarre copia della documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, laddove impiegati, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.
2. Il rappresentante, ricevute le notizie e le informazioni di cui al comma 1, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione e nel pieno rispetto del segreto aziendale.
6. Tempo di lavoro retribuito per i componenti della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
1. In tutti i casi in cui un componente la rappresentanza per la sicurezza, per svolgere le sue specifiche funzioni, debba interrompere la propria attività lavorativa, dovrà darne preventivo avviso all'impresa, almeno 2 giorni lavorativi prima, firmando un'apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate; nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, non vi è obbligo di preavviso e le ore usufruite saranno segnate nella scheda permessi non appena terminata l'urgenza.
7. Contenuti e modalità della formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza
1. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal decreto legislativo n. 81/2008, si stabilisce quanto segue:
a) il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione iniziale prevista dal decreto legislativo n. 81/2008;
b) la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività;
c) tale formazione deve prevedere, con specifico riferimento ai settori interessati, un programma che comprenda quanto previsto nell'Allegato 1, sia come argomenti che come durata.
d) i corsi di formazione sono organizzati dall'Organismo paritetico Nazionale o in collaborazione con lo stesso;
2. Sono fatti salvi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazione organizzati prima della stipula del presente accordo, purché rispondenti ai requisiti su indicati.
Seconda parte Organismo Paritetico Nazionale (OPN)
a. È costituito un Organismo Paritetico Nazionale per la sicurezza sul lavoro, formato da 4 rappresentanti delle Associazioni datoriali firmatarie del presente contratto e da 4 rappresentanti dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. I rappresentanti potranno conferire delega scritta.
b. Il suddetto Organismo paritetico nazionale opererà in piena autonomia funzionale.
c. L'Organismo Paritetico, oltre agli adempimenti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 81/08, ha i seguenti compiti:
1. promuovere formazione diretta, tramite seminari e altre attività complementari per gli RLST e RLS;
2. elaborare le linee guida ed i criteri per la formazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza, tenendo conto di quanto previsto dai Ministeri del lavoro e della sanità in applicazione del decreto legislativo n. 81/2008 per la dimensione e la tipologia delle imprese;
3. promuovere lo scambio di informazioni e valutazioni in merito all'applicazione della normativa;
4. promuovere e coordinare gli interventi formativi e di altra natura nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, reperendo finanziamenti dalla Ue e di Enti pubblici e privati nazionali;
5. favorire la sperimentazione di moduli formativi flessibili ed innovativi che rispondano alle specifiche esigenze delle imprese, e destinati ai soggetti di cui al presente accordo, anche sulla base delle fonti pubbliche dell'Ue e nazionali;
6. valutare le proposte di normative comunitarie e nazionali, anche per elaborare posizioni comuni da proporre agli Organismi europei, al Governo, al Parlamento e ad altre amministrazioni nazionali competenti;
7. verifica preventiva delle compatibilità, in analogia con quanto previsto all'art. 51 c.p.c., dei rappresentanti per la sicurezza territoriali e assegnazione di ambiti territoriali di competenza;
8. assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate costituiranno nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità previste nel Dlgs 81/08, pareri ufficiali dell'OPN. Tali pareri potranno, inoltre, essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni, quali le USSL, le Direzioni provinciali del lavoro, la Magistratura, la Regione, ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate. L'OPN potrà inoltre valutare di volta in volta l’opportunità di divulgare nei modi concordemente ritenuti più opportuni tali pareri.
9. promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
10. individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi all'applicazione del decreto legislativo n. 81/08;
11. elaborare progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione anche in collaborazione con l'Ente regione, adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario.
2. Composizione delle controversie
1. Le parti confermano che per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
2. A tal fine, per dirimere eventuali conflitti irrisolti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'Organismo paritetico nazionale, quale prima istanza di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata, ove possibile.
3. Procedure:
a. la parte che ricorre all'OPN, ne informa senza ritardo le altre parti interessate.
b. In tal caso la parte ricorrente deve inviare all'OPN il ricorso scritto con raccomandata a.r. e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
c. l'OPN può designare esperti, comunicandolo alle parti;
d. l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al punto b), salvo eventuale proroga unanimemente definita dall'Organismo paritetico Nazionale;
e. L'OPN assume le proprie decisioni all'unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le Associazioni ed OO.SS. stipulanti il presente accordo;
f. si redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese;
g. trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti potrà adire la magistratura;
h. Le parti interessate (aziende, lavoratori o loro rappresentanti) si impegnano a mettere in atto la decisione adottata.
4. Modalità di attuazione dell'accordo
Per la pratica realizzazione di quanto indicato nel presente allegato, le Parti stabiliranno a livello nazionale la misura del contributo da destinare all'OPN, sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le agenzie attraverso l'Ente Bilaterale;
2. per le Regioni nelle quali eventualmente non fossero stati nominati gli RLST, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative.
5. Dichiarazione congiunta
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente eletti antecedentemente al stipula del presente accordo, non decadono in ragione dello stesso.
6. Disposizione finale
Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà contestualmente al CCNL, di cui forma parte integrante.
Allegato 1 - Corsi per RLS/RLST
1. Programma
Il corso di formazione per RLS/RLST, predisposto come previsto all'articolo 7 del comma 1° del presente accordo, verterà su:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi, con particolare riguardo a quelli da stress da lavoro correlato;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
h) aspetti normativi dell’attività di rappresentante dei lavoratori;
g) nozioni di tecnica delle comunicazione
2. Norme
La durata dei corsi è, di norma, di 64 ore. Nelle aziende superiori a 15 dipendenti, saranno utilizzate 12 ore, nell'ambito del quantitativo indicato al comma precedente, sui rischi specifici presenti in Azienda e le conseguenti misure adottate, con verifica di apprendimento.
Per quanto riguarda l’aggiornamento annuale: corso di 8 ore.
In caso di rielezione gli RLS/RLST sono esonerati dal corso di formazione se l'OPN è già in possesso di copia dell’attestato di partecipazione al corso già sostenuto, ma non potranno mai essere esonerati dai corsi di aggiornamento.
È fatta eccezione, e potranno non frequentare gli aggiornamenti, per quegli RLS/RLST che svolgano i corsi di aggiornamento in sede sindacale o nella loro azienda di provenienza, in quanto RLS eletti dai lavoratori in quel contesto, e ne producano all'OPN le relative attestazioni.