Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 25 gennaio 2007
Validità: 25.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Sezione Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Imperia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Imperia
Fonte: cassaedileimperia.it

Sommario:

Verbale di accordo
Premessa
Osservatorio provinciale del settore delle costruzioni.
Lavori Pubblici
Lavori Privati
Lavoratori immigrati
Formazione e mercato del lavoro
Enti Bilaterali
Indennità territoriale di settore
Elemento Economico Territoriale
Indennità di trasporto
Mensa
Anzianità professionale edile
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Carenza malattia
Recuperi
Validità, decorrenza e durata.
Protocollo a verbale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Premessa
1) Obiettivo.
2) Numero.
3) Ambito di attività.
4) Attribuzioni.
5) Requisiti, nomina.
6) Assunzione.
7) Decadenza.
8) Finanziamento degli oneri relativi ai RLST.

Accordo di rinnovo del CCPL 6 maggio 2003 per la Provincia di Imperia

Verbale di accordo
In Imperia, il giorno 25 gennaio 2007, tra la Sezione Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Imperia, […] assistiti dal Direttore dell’Unione Industriali […], dalla Dott.ssa G.M. e dal Dott. P.D.P. e in ordine alfabetico la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Imperia […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Imperia […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Imperia […], è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 6 maggio 2003, integrativo del CCNL per le imprese edili ed affini.

Le Parti
Premesso

• che in relazione al presente accordo, integrativo del CCNL 29/1/2000, stipulato da Ance e Federazioni Sindacali nazionali del settore, le Organizzazioni sindacali provinciali sopra citate, a richiesta della Sezione Edili dell’Unione Industriali, confermano e ribadiscono che, nello spirito di continuità del perseguimento del comune obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, il contratto integrativo provinciale qui rinnovato sarà l’unico applicabile a tutte le imprese dell’industria delle costruzioni edili della provincia di Imperia ed ai relativi dipendenti, fatta salva l’eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive Organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l’obiettivo sopra evidenziato;
• che costituisce altresì presupposto, comunemente condiviso ed essenziale, la conferma dell’unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria
convengono quanto segue.

Osservatorio provinciale del settore delle costruzioni.
Si ribadisce l’importanza dell’Osservatorio Provinciale del Settore delle Costruzioni, quale fondamentale strumento per una sempre maggiore attenzione alle problematiche legate al settore dell’edilizia in considerazione della strategicità che esso riveste nell’economia della Provincia di Imperia.
Le parti, nella necessità di una maggiore tutela delle imprese che operano nella piena legalità e trasparenza nei confronti delle forme di lavoro irregolari difficilmente battibili sul piano della concorrenzialità e, tra l’altro, avvantaggiate dal meccanismo del massimo ribasso nelle gare di appalto si impegnano a sollecitare degli incontri con le stazioni appaltanti e con le amministrazioni pubbliche al fine di contrastare fenomeni di concorrenza sleale attraverso il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare affinché, tra i criteri di aggiudicazione degli appalti, vengano considerati anche i requisiti qualitativi delle imprese nonché le capacità tecniche, organizzative, produttive e finanziarie idonee alla realizzazione della gara d’appalto.
L’Osservatorio svolge i compiti appresso analiticamente indicati, nonché ogni altro compito relativo all’analisi della situazione del comparto delle costruzioni nella provincia di Imperia che le Parti contraenti riterranno congiuntamente di affidargli.

Lavori Pubblici
Premesso
• che, il quadro normativo attualmente disciplinante la realizzazione di lavori pubblici non solo fornisce agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezzari aggiornati, cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando, di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;
• che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza ingenera di norma da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi nell'ultimazione dell'opera con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall'altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili;
le Parti convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora verranno evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

Lavori Privati
Premesso
• che le Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese ossequenti al dettato contrattuale e normativo;
• che nonostante le numerose iniziative che sono state compiute in questi anni esistono ancora situazioni di manodopera irregolare che sfuggono al controllo dei soggetti preposti ad esso.
Le parti, intendendo intervenire allo scopo di prevenire ogni forma di evasione contributiva e fiscale realizzata attraverso l’uso della manodopera irregolare cui si accompagna, inoltre, una maggiore incidenza degli infortuni sul lavoro, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:
- definire misure di coordinamento nel campo della prevenzione e della informazione, soprattutto per quanto concerne la materia della sicurezza sul lavoro;
- coinvolgere gli ordini professionali affinché sensibilizzino i propri iscritti per la redazione di progetti cui unire sempre piani di sicurezza adeguati;
- intervenire presso le pubbliche amministrazioni al fine di fronteggiare la preoccupante crescita al ricorso, nelle Denunce di Inizio Attività (DIA), alla realizzazione di lavori mediante la c.d. “economia diretta”, ossia senza l’intervento di alcuna impresa che consente, quindi di eludere la richiesta del DURC.

Lavoratori immigrati
Considerato l’elevata presenza di lavoratori immigrati operanti nel settore edile, le parti concordano sull’esigenza di prevedere politiche contrattuali adeguate, anche attraverso il pieno coinvolgimento degli enti bilaterali di settore.
Concordano di applicare una gestione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL 20 maggio 2004, per favorire il ritorno alle famiglie nei paesi di origine, prevedendo periodi feriali più lunghi, e comunque entro i limiti contrattualmente previsti, in caso di esigenze documentate di viaggi verso il paese di provenienza, usufruendo altresì dei permessi retribuiti e non retribuiti.
Le parti concordano di intraprendere un percorso concertativo con le Istituzioni un accordo per il riconoscimento ed il finanziamento di specifici corsi per i lavoratori immigrati, presso la Scuola Edile della Provincia di Imperia, relativi:
- al primo ingresso e alla alfabetizzazione;
- alla qualificazione professionale;
- alla sicurezza sul lavoro.
Si prevede inoltre lo sviluppo di guide operative nelle lingue madri più diffuse, e studio di idonea segnaletica di cantiere.

Formazione e mercato del lavoro
Considerati i comuni intenti di rafforzare ulteriormente l’attuale sistema formativo del settore, favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, disporre del più completo panorama di dati sull’affidamento dei lavori ed orientare l’offerta formativa dell’Ente Scuola, anche nell’ottica del maggior coinvolgimento nel settore della manodopera di immigrati extracomunitari, l’Osservatorio avrà il compito di:
• raccogliere, gestire ed utilizzare dati idonei a delineare una puntuale e costante mappatura dei cantieri operanti in provincia, sia nel settore pubblico che privati, provenienti da vari Enti quali Camera di Commercio, Inps, Inail, Cassa Edile nonché dagli Enti locali e dalle principali stazioni appaltanti.
• analizzare le previsioni occupazionali del settore in termini sia quantitativi sia relativi alla tipologia delle professionalità richieste, anche sulla base della programmazione dei lavori pubblici effettuata dalle Pubbliche amministrazioni.
• rilevare periodicamente i fabbisogni di manodopera manifestati dal settore edile.
• Le parti convengono, altresì, di avviare un concreto studio di fattibilità sia in termini tecnici che operativi, per avviare presso l’ente Scuola Edile Imperiese uno “Sportello Informativo” per i lavoratori e le imprese, inerente i fabbisogni occupazionali del settore, in sinergia con i centri per l’impiego.
I dati così raccolti dovranno, inoltre, fornire un quadro il più preciso possibile sia delle mansioni più diffuse sia di quelle, tradizionali o innovative, maggiormente richieste dal mercato e saranno comunicati alla Scuola Edile al fine di indirizzarne l’attività e consentire la migliore pianificazione dei programmi e delle attività formative, nella prospettiva di una saldatura tra realtà operativa ed apprendimento teorico-pratico, da attuarsi anche mediante gestione concordata di tutti gli strumenti legislativi vigenti in materia di mercato del lavoro, di occupazione giovanile e dei lavoratori extracomunitari e della formazione sulla sicurezza.

Enti Bilaterali
La parti si impegnano a valutare la situazione complessiva dei tre enti (CPT, Scuola Edile, Cassa Edile) e redigere un accordo successivo al presente contratto integrativo.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
L’articolo 27 del CCPL 6 maggio 2003 viene integralmente sostituito dal seguente:
Con riferimento al disposto dell’art. 18 del D.Lgs. 626/1994 relativo alla nomina, per ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ed alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti concordano di istituire la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), incaricato di esercitare le attribuzioni stabilite dal citato Decreto Legislativo, come meglio specificato dall'appendice allegata al presente Contratto. Il RLST è a disposizione dei lavoratori dipendenti da imprese edili ove non sia stato nominato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che occupino sino a quindici dipendenti ed operanti in provincia di Imperia.
Gli obiettivi, l’ambito e le modalità di attività, le attribuzioni, i requisiti ed ogni quant’altro inerisce l’istituto del RLST forma oggetto del Protocollo allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
Per far fronte agli oneri derivanti dall’attivazione del RLST viene istituito un apposito fondo autonomo presso la Cassa Edile alimentato da un contributo in misura pari allo 0,10 % sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 20/05/2004 decorrente dal 1.1.2007.
Tale contributo ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS, computati sulla base della denuncia mensile alla Cassa Edile relativa al mese di settembre dell’anno precedente, assorbe quello dello 0,05% previsto dalla norma transitoria dell’art. 27 del CCPL 6.5.2003 per la formazione aggiuntiva antinfortunistica.

Recuperi
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel giorno del sabato le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
L’operaio al quale venga richiesta l’effettuazione del recupero e si rifiuti potrà incorrere nei provvedimenti del caso.

Validità, decorrenza e durata.
Le norme contenute nel presente accordo, integrative del CCNL 20 maggio 2004, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Imperia, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data odierna e hanno durata fino al 31.12.2010, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Le parti si incontreranno in sede tecnica entro tre mesi dalla stipula del presente accordo per procedere alla stesura del testo coordinato dell’articolato, integrando le disposizioni del presente accordo con quelle tuttora vigenti del CCPL del 6 maggio 2003 nonché con quelle derivanti dalla contrattazione nazionale o da disposizioni legislative e/o regolamentari.
[…]

Protocollo a verbale
(Allegato all’accordo 25 gennaio 2007 di rinnovo del CCPL integrativo del CCNL 20/05/2004)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

In Imperia, il giorno 25 gennaio 2007, tra la Sezione Edili dell’Unione Industriali della Provincia di Imperia […], assistiti dal Direttore dell’Unione Industriali […], dalla Dott.ssa G.M. e dal Dott. P.D.P., e in ordine alfabetico la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Imperia […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Imperia […], la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Imperia […]

Premesso
- che intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, proseguire nel loro reciproco impegno volto a garantire il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si fonda, in particolare, sul ruolo del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l’igiene e la sicurezza del lavoro del settore edile (CPT);
visti
- gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
- l’Accordo Interconfederale 22.6.1995 Confindustria - Cgil - Cisl - Uil;
- l’art. 87 del CCNL 20.05.2004 Ance - Fillea/Cgil - Filca/Cisl - Feneal/Uil per i dipendenti dalle imprese edili ed affini;
- il paragrafo “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale” dell’accordo 25 gennaio 2007 di rinnovo del CCPL integrativo del CCNL 20 maggio 2004;
Considerato
- che il citato art. 87 CCNL prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- che le Parti concordano sulla necessità che, ferma l’autonomia dell’istituto del RLST (rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori), questo sarà organizzativamente inserito nell’ambito del CPT.
Convengono l'istituzione, con operatività decorrente dal rinnovo del CCPL del 25 gennaio 2007 integrativo del CCNL 20/05/2004, nella provincia di Imperia, della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

1) Obiettivo.
Il RLST è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Tale soggetto persegue l’obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese al fine di realizzare un’effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i..

2) Numero.
In relazione alle dimensioni del territorio della provincia ed alla consistenza del settore, le Parti individuano in un unico soggetto la funzionalità dell’Istituto del RLST.

3) Ambito di attività.
Il RLST esercita le sue attribuzioni nell’area della provincia di Imperia, con esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi operanti, all’interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4) Attribuzioni.
Il RLST esercita le attribuzioni previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
L’esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al precedente punto 3), avviene in collaborazione con i relativi RSPP (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all’uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri.
Il RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) concorderanno l’attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite dal Regolamento attuativo del presente protocollo.
Il RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si avvarranno dell’ausilio consultivo dei tecnici del CPT per la soluzione di questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre, previamente sottoporre le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro alla Commissione paritetica, che sarà costituita dalle Parti in attuazione del predetto Regolamento attuativo del presente protocollo.
Il RLST non può in alcun modo svolgere attività sindacale. Non può quindi, tra l’altro, compiere attività di proselitismo e/o di propaganda, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale. Può, invece, partecipare, ove richiesto dai lavoratori delle imprese in relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l’igiene o la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 626/1994.

5) Requisiti, nomina.
Il RLST viene individuato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Protocollo, nell’ambito di soggetti dotati di un’effettiva esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni, idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile e dei datori di lavoro.
In alternativa, il ruolo del RLST può essere ricoperto da soggetto in possesso di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.
Prima della nomina, il soggetto designato deve frequentare apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dal CPT e superare la relativa prova finale.
Il CPT fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di valutazione personale del citato soggetto, integrata dall’esito della suddetta prova e delle attestazioni sull’esperienza lavorativa nel settore edile; le Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni alla Sezione Edili dell’Unione degli Industriali della provincia di Imperia.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni del RLST, si impegnano, anche in relazione alla suddetta valutazione tecnica espressa dal CPT, affinché il medesimo RLST sia effettivamente in grado di espletare l’incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.
La nomina del RLST sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e comunicata alla Sezione Edili dell’Unione degli Industriali della provincia di Imperia e al CPT, che provvede ai sensi del successivo art. 6).
La durata dell’incarico è di tre anni come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994. Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

6) Assunzione.
Il RLST è inquadrato alle dipendenze del CPT con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.
La sede di lavoro dei RLST è presso il CPT.
Il CPT stipulerà una polizza assicurativa integrativa per la copertura del rischi relativi allo svolgimento delle attività del RLST.
Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, ferme le garanzie a loro favore previste dai co. 4) e 5) dell’art. 18 d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con il CPT, il RLST fa riferimento alla citata Commissione paritetica composta dal Presidente della Sezione Edili o da componente della sezione stessa da esso delegato, dal Segretario della Sezione stessa, dal Presidente della Cassa Edile e dai Segretari Provinciali di Feneal, Filca e Fillea, le cui funzioni di segreteria saranno affidate al Segretario della Sezione Edili.
La commissione avrà il compito di valutare l’operato degli RLST e i risultati conseguiti, oltre al compito di definire di volta in volta gli aspetti economici connessi alla funzione in oggetto, secondo i criteri stabiliti dal successivo punto 8).

7) Decadenza.
Il RLST decade dall’incarico in caso di violazione delle previsioni di cui all’art. 5 del presente accordo ovvero nel caso in cui faccia un uso non strettamente connesso alla loro funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., nello svolgimento del loro incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 7, secondo i criteri che saranno definiti dal Regolamento attuativo del presente Protocollo.
La decadenza dall’incarico di RLST costituirà giusta causa di risoluzione, da parte del CPT, del contratto a tempo determinato stipulato con il RLST.

8) Finanziamento degli oneri relativi ai RLST.
Per far fronte agli oneri derivanti dall’attivazione del RLST, verrà istituito un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo, da versare alla Cassa Edile, pari allo 0,10 % sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 20/05/2004 decorrente dal 1.1.2007 ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS.
La Cassa Edile provvederà a censire le imprese soggette all’onere di cui sopra, comunicandone l’esito alle Parti stesse.
Entro la scadenza del termine di durata del CCPL, le parti si incontreranno per valutare l’andamento dell’istituto ed assumere le conseguenti determinazioni.
Il presente protocollo, salvo eventuali integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie nelle more della sua entrata in vigore, costituirà parte integrante dell’accordo di rinnovo del CCPL del 25 gennaio 2007 integrativo del CCNL 20/05/2004.