Tipologia: Contratto collettivo regionale
Data firma: 11 maggio 2004
Validità: 01.05.2004 - 31.12.2006
Parti: Anse, Assoedili/Cna Abruzzo e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Acai
Settori: Edilizia, Edili ed affini, P.M.I.-Artigianato, Abruzzo
Fonte: edilcassaabruzzo.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Appalto
Art. 2 Consorzio di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese
Art. 3 Subappalto
Art. 4 Diritti sindacali
Art. 5 Bacheche sindacali
Art. 6 Servizi di cantiere
Art. 7 Tossicodipendenze
Art. 8 Accesso delle donne nel settore
Art. 9 Occupazione giovanile
Art. 10 Interventi per favorire la massima occupazione
Art. 11 Ferie
Art. 12 Orario di lavoro
Art. 13 Cassa Integrazione Guadagni
Art. 14 Edilcassa
Art. 15 Trattamento economico per ferie, permessi e gratifica natalizia
Art. 16 Quota di servizio sindacale
Art. 17 Ente Unificato
Art. 18 Indennità territoriale di settore
Art. 19 Elemento Economico Territoriale
Art. 20 Fondo APE
Art. 21 Mensa
Art. 22 Trasferta
Art. 23 Indennità trasporto casa - lavoro
Art. 25 Indennità di alloggio in cantiere
Art. 26 Indennità di alta montagna
Art. 27 Indennità per i lavori in galleria
Art. 28 Cantieri in estensione - Tempi di percorrenza
Art. 29 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST
Art. 30 Rappresentante per i Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Art. 31 Indumenti di lavoro
Art. 32 Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il fondo Prevedi
Art. 33 Fondo per gli oneri mutualizzati
Art. 34 Fondo per le mutualizzazioni
Art. 33 Una tantum
Art. 34 Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto di lavoro
Art. 35 Decorrenza e durata
Art. 36 Disposizioni Generali
Allegato 1 Regolamento norma premiale ai sensi dell'articolo 14
Allegato 2 Regolamento ai sensi dell'articolo 30 del contratto integrativo provinciale
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4

Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i lavoratori delle imprese artigiane edili ed affini della regione Abruzzo in vigore dal 1° maggio 2004

Tra il Comitato direttivo Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo […], assistiti da: F.S., Direttore Regionale delle associazioni Anse ed Assoedili della Cna Abruzzo e la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno Feneal - Uil […], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca - Cisl […], la Federazione Italiana Lavoratori dei Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - Fillea - Cgil […], viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale di lavoro, integrativo al Contratto Nazionale per gli addetti delle ditte artigiane e piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 15/06/2000, da valere per il territorio della Regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato nel suddetto CCNL.
Inoltre
L'Associazione Cristiana Artigiani Italiana (Acai) […] dichiara di aderire al contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e piccole imprese (15 giugno 2000) e al presente contratto integrativo regionale, applicandone tutte le sue parti.

Premessa
Il settore delle costruzioni rappresenta in Abruzzo uno degli assi fondamentali per il sistema economico e sociale regionale e sempre di più deve saper coniugare le esigenze di sviluppo e riequilibrio territoriale con la crescente domanda sociale di difesa e tutela della qualità ambientale.
Le parti concordano sulla necessità di consolidare e sviluppare, in Abruzzo, un sistema di relazioni sindacali e di contrattazione al fine di contribuire allo sviluppo di politiche di investimento nel settore capaci di produrre qualità nel sistema di impresa e nel lavoro.
Ritengono che gli Enti bilaterali di settore siano uno strumento indispensabile per valorizzare, attraverso la formazione professionale, le risorse umane del territorio.
La formazione professionale deve rappresentare un elemento strategico e pertanto si ritiene di adoperare tutti gli strumenti contrattuali, le risorse finanziarie derivanti dagli accordi interconfederali e di natura pubblica al fine elevare la qualità del lavoro e dell'impresa.
Le parti concordando sulla necessità di favorire e promuovere processi di innovazione e qualità quali strumenti indispensabili per aumentare la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese nella nostra regione, quali la promozione dell'Arpea nell'ambito del restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio ed architettonico.
Considerando prioritario l'impegno comune nella lotta contro il lavoro nero ed irregolare in tutte le sue forme, si ritiene di attivare rapidamente presso la Edilcassa lo “Sportello unico” per il rilascio del DURC.
Le parti confermano la comune volontà di elevare il livello di attenzione sulle problematiche che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori e si fanno promotrici, nel quadro della campagna di sensibilizzazione, promossa dalla Agenzia Europea di Bilbao che ha programmato per il 2004 la “Settimana Europea per la salute e la sicurezza” dedicata al settore delle Costruzioni e che si svolgerà dal 18 al 23 Ottobre p.v., considerata la particolare gravità dei dati relativi agli incidenti sul lavoro in Abruzzo e ritenendo indispensabile il coinvolgimento, quotidiano e costante, di tutti gli operatori del settore e dei soggetti preposti alle funzioni di prevenzione e di tutela della salute, di una campagna regionale con l'obiettivo di:
rinnovare l'attenzione di imprese e lavoratori all'applicazione delle misure di sicurezza;
favorire campagne informative e formative sull'operare in edilizia nel rispetto delle regole e delle normative;
diffondere nei cantieri la cultura della sicurezza attraverso un impegno forte e specifico degli Enti bilaterali del settore in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali preposti a tale scopo.
Inoltre si impegnano a promuovere incontri specifici con le Amministrazioni Pubbliche per determinare “protocolli d'intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni in Abruzzo” per:
definire regole affinché in tutte le opere pubbliche e private la progettazione e la messa in opera della sicurezza siano individuate e contabilizzate in modo certo e vincolante (in fase di progettazione dell'opera) i cui costi non siano effettivamente soggetti a ribasso
valorizzare il ruolo affidato dalle parti sociali, nei contratti collettivi di lavoro, agli enti bilaterali anche in funzione di uno scambio informativo con le pubbliche istituzioni deputate alla verifica dell'osservanza delle normative vigenti in materia di rapporti di lavoro e sicurezza dei lavoratori;
destinare quote certe d ei Bilanci (almeno l'1%) dedicate alla formazione ed informazione, da attivare all' avvio dei cantieri delle opere appaltate, utilizzando gli Enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva di settore, Scuole Edili e Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza sul lavoro;
definire modalità di accertamento del personale addetto ad ogni singolo cantiere come ad esempio un tesserino di riconoscimento che preveda tra l'altro: fotografia, nome impresa di appartenenza, indicazione del cantiere in cui svolge il proprio lavoro;
istituire un Osservatorio territoriale per il monitoraggio dell'andamento delle condizioni di sicurezza e salute e di regolarità contrattuale e contributiva.

Articolo 1 Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione delle ditte artigiane e delle piccole imprese delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti dei territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro, anche attraverso il preventivo intervento dell'Ente Unificato (Cpt-Scuola Edile).
Stazioni appaltanti pubbliche e privare ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti alla Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio e ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico.
A tal fine le imprese assuntrici di opere pubbliche e private si impegnano ad assumere localmente il 90% di operai ed il 75% di impiegati.

Articolo 2 Consorzio di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese
Laddove in un appalto pubblico o privato interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione dei CCNL e CCRIL e con l'iscrizione ed i versamenti alla Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale.

Articolo 3 Subappalto
L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati o alla RSU / RSA e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO.SS. territoriali e regionali stipulanti il presente accordo per il tramite delle associazioni Anse ed Assoedili, comunicando altresì il nome e l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti alla Edilcassa nonché le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali, ivi compresa l'Edilcassa e l'applicazione delle norme antinfortunistiche attraverso il preventivo intervento dell'Ente Unico. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che le imprese sono tenute ad inviare alla Edilcassa, in applicazione del presente articolo, e che, allegate, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 4 Diritti sindacali
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 90 del CCNL 15/06/2000 e della Legge 20/5/70 n. 300 "Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma degli accordi interconfederali, alla elezione del delegato di cantiere.

Articolo 5 Bacheche sindacali
In ogni cantiere e/o unità produttiva verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Articolo 6 Servizi di cantiere
Fermo restando quanto previsto dal CCNL 15/06/2000, le imprese sono tenute a istruire in tutti i cantieri servizi igienici funzionanti con acqua corrente, un locale ad uso refettorio, nonché un ambiente idoneo ad uso spogliatoio munito di armadietti.

Articolo 12 Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione del CCNL 15/06/2000 si conviene che l'orario normale di lavoro, è fissato in 40 ore settimanali da effettuare in 5 giorni per tutto il corso dell'anno, con il sabato interamente libero.
Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni, con l'accordo delle rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del CCNL 15/06/2000.
Viene stabilito che tutte le imprese attueranno, compatibilmente con le esigenze di cantiere, il seguente orario di lavoro:
mattino: dalle 7,30 alle 12,00
pomeriggio: dalle 13,00 alle 16,30
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento al CCNL 15/06/2000.

Articolo 17 Ente Unificato
(Ente Paritetico Territoriale per la Formazione e la Sicurezza)
Ai sensi degli artt. 40 e 41 del CCNL del 15/06/2000 è istituito L'Ente Unico della Regione Abruzzo.
Ad esso le parti attribuiscono le competenze previste dagli stessi articoli 40 e 41 citati.
Per il funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese pari allo 0,50 % calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 del CCNL del 15/06/2000.
Le parti si impegnano ad integrare la misura del suddetto contributo nell'ipotesi che questo non risulti sufficiente per le necessità di gestione.
Entro il 30 maggio 2004 le parti si impegnano a sottoscrivere ed approvare il nuovo Statuto dell'Ente Unico, unitamente al regolamento per il suo funzionamento.

Articolo 21 Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. […]
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva dal l° maggio 2004, per ogni ora di lavoro ordinario prestato […]

Articolo 25 Indennità di alloggio in cantiere
Ai lavoratori che, in considerazione di particolari esigenze di cantiere, debbano alloggiare nel cantiere in servizi idonei allestiti dall'impresa (dormitorio, servizi igienici, mensa) ad uso gratuito dei dipendenti, sarà corrisposta un'indennità nella misura del 18% di cui al punto 3) dell'art. 26 CCNL del 15/06/2000 per ogni giorno di lavoro effettivamente prestato.

Articolo 26 Indennità di alta montagna
L'indennità di alta montagna è cosi stabilita:
a) € 0,77 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m . s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
b) € 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m . s.l.m. ed oltre 5 Km . di distanza dai centri abitati;
c) € 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m . s.l.m.;
d) € 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine.
Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Articolo 27 Indennità per i lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante, sarà corrisposta una indennità, calcolata sugli elementi di cui punto 3) dell'art. 26 CCNL del 15/06/2000, pari al:
15 % - da 1 a 2 km dall'imbocco
19 % - da 2 a 3 km dall'imbocco
20 % - oltre 3 km

Articolo 28 Cantieri in estensione - Tempi di percorrenza
L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione dei datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa, sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.
Le parti precisiamo che per i cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Articolo 29 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale RLST
I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) vengono individuati per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito regionale e dovranno essere individuati tra i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti all'Anse e Assoedili Cna. I RLST si raccorderanno al CPT per quanto riguarda i programmi e i criteri dell'attività e saranno finanziati attraverso un contributo mutualizzato dalle imprese alla Edi1cassa.
Sono istituiti numero 3 (tre) RLST per la regione nominati pariteticamente da Fillea, Filca e Feneal.
Con apposito regolamento, da definirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in ordine all'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), le parti stabiliranno: gli scopi, i requisiti per la nomina dei rappresentanti, le cause di decadenza, le competenze, le attribuzioni, la formazione, lo svolgimento ed i programmi di attività, compresi i termini di preavviso per le visite in cantiere ed i divieti.

Articolo 30 Rappresentante per i Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Per le aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell'articolo 83 del CCNL del 15/06/00 e delle vigenti leggi, eleggono o designano il Rappresentante per la sicurezza interno, è previsto un rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti di legge connesse allo svolgimento delle sue funzioni, la cui entità è disciplinata dal regolamento di cui all'allegato 2.

Articolo 31 Indumenti di lavoro
Le parti convengono di mutualizzare la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo individuato al seguente articolo 32.

Articolo 34 Commissione paritetica per la conciliazione delle controversie in materia di rapporto di lavoro
Le parti si impegnano a costituire una Commissione paritetica consultiva per l'esame delle controversie in materia di rapporto di lavoro nascenti fra gli assistiti dei sindacati firmatari dei presente contratto e le imprese aderenti alle associazioni Anse e Assoedili della Cna. Le parti stabiliscono, prima di accedere a forme di conciliazione extragiudiziale od attività di carattere processuale, di adire la Commissione di cui al comma precedente, la cui attività dovrà essere regolamentata con apposito protocollo da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione dei presente accordo.

Articolo 36 Disposizioni Generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
Il presente accordo condiviso e sottoscritto tra le parti, nasce dal comune convincimento della necessità di omogeneizzare e qualificare le regole e norme contrattuali riferite all'intero comparto regionale. Si conviene, infatti, sulla necessità di non determinare elementi differenziali in termini di costi sulla capacità competitiva delle diverse imprese operanti nell'ambito dello stesso ente bilaterale.

Pescara lì, 11 maggio 2004

Allegato 2 Regolamento ai sensi dell'articolo 30 del contratto integrativo provinciale
Articolo 1

Ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94 e dell'art. 83 del CCNL 15/6/00 nelle aziende dove i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, le imprese possono richiedere all'Edilcassa, un rimborso pari al contributo dello 0,30% di cui all'art. 29 a condizione che producano al medesimo Ente la seguente documentazione:
dichiarazione attestante gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i., del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e dell'art. 83 del CCNL 15/6/00;
comunicazione preventiva all'Ente Unificato relativa allo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori per l'elezione del RLS;
copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 83 del CCNL 15/6/00, da svolgersi obbligatoriamente presso l'Ente Unificato di cui all'art. 17;
copia del verbale delle riunioni periodiche;
copia dei permessi retribuiti spettanti ai sensi dell'art. 83 del CCNL 15/6/00.

Articolo 2
Il costo complessivo del presente regolamento non potrà superare la quota del 50% del contributo previsto per la mutualizzazione dell'RLST.

Articolo 3
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica entro il 30 ottobre di ogni anno.

Articolo 4
Le imprese per ottenere il rimborso di cui a l'art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta all'Ente Unificato entro il 30 ottobre 2004; le stesse verranno evase in relazione all'ordine di arrivo e fatta salva comunque la disponibilità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente regolamento.