Cassazione Civile, Sez. 6, 25 novembre 2014, n. 24998 - Beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto e decadenza "speciale"


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 17509-2013 proposto da:
P.R. ((Omissis)), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati AMANTEA ANNA, DANTE STABILE giusta mandato speciale in calce
al ricorso;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((Omissis)), in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN  SERGIO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ((Omissis)) in persona del Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la Sede Legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FAVATA EMILIA e LUCIANA ROMEO, giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1415/2012 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del 19/12/2012, depositatali 21/1/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2014 dal Consigliere Relatore Dott CATERINA MAROTTA;
uditi per la ricorrente gli Avvocati DANTE STABILE ed ANNA AMANTEA che si riportano ai motivi del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato PREDEN Sergio che si riporta agli scritti;
udito per il resistente l'Avvocato LUCIA PUGLISI (per delega avv. LUCIANA ROMEO) che si riporta agli scritti.






Fatto

Con sentenza depositata in data 21/1/2013 la Corte di appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto dall'I.N.P.S. ed in riforma della sentenza Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da P.R., intesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto L. n. 257 del 1992, ex art. 13, comma 8, e successive modifiche, in relazione all'attività lavorativa svolta alle dipendenze della M. Sud S.p.A., dichiarava inammissibile la domanda per essere maturata la decadenza ("speciale") di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito nella L. n. 326 del 2003. Riteneva la Corte territoriale che la P. avesse presentato la domanda all'INAIL dopo l'inesorabile spirare del termine ultimo di decadenza del 15/6/2005.

Avverso tale sentenza P.R. propone ricorso per cassazione fondato su un motivo.

Resistono con controricorso l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L..

P.R. e l'I.N.P.S. hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..


Diritto


1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, in relazione al disposto alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8. Si duole della ritenuta applicabilità della decadenza ("speciale") di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, convertito nella L. n. 326 del 2003 rilevando che, nella specie, trattandosi di una pensionata da epoca precedente l'entrata in vigore della norma suindicata, si rientrava nella esenzione di cui allo stesso art. 47, comma 6 bis.

2. Il motivo è fondato.

E' pacifico tra le parti che P.R. fosse titolare di pensione dal gennaio del 2000.

Invero lo stesso I.N.P.S., in sede di controricorso, sembra convenire con l'opzione interpretativa della ricorrente (salvo, poi, a modificare, in modo inammissibile, in sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la propria impostazione difensiva) secondo la quale, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, e della L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, la maturazione del diritto a pensione (e a fortiori, la titolarità di un trattamento pensionistico) alla data del 2 ottobre 2003 preclude l'applicabilità del D.L. n. 269 del 2003, art. 47 e, dunque, la configurabilità della speciale decadenza introdotta da tale norma.

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo originario, all'art. 47, comma 5, disponeva che: "I lavoratori che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'I.N.A.I.L. prima del 1 ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede I.N.A.I.L. di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici". Al successivo comma 6 era così previsto: "Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con D.M. lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

In sede di conversione ad opera della legge al suddetto art. 47 è stato aggiunto il comma 6 bis dettato per agevolare il passaggio da un regime ad un altro: "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, nonchè coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".

Il successivo L. 27 dicembre 2003, n. 299, art. 3, comma 132, (Legge Finanziaria per l'anno 2004) ha, quindi, stabilito, sempre nell'ambito della disciplina del regime transitorio, che "in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 3 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8,e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano salve le certificazioni già rilasciate dall'I.N.A.I.L...".

Dunque, la L. 27 dicembre 2003, n. 299, art. 3, comma 132, pur presupponendo e richiamando la disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. in L. n. 326 del 2003, è intervenuto ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47 convertito in L. n. 326 del 2003, ad alcune ulteriori categorie di assicurati e precisamente: - coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero maturato il diritto a pensione (ai sensi dell'art. 47, comma 6 bis, eventualmente anche in forza della rivalutazione contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8); - coloro che alla stessa data avessero presentato domanda di riconoscimento del beneficio derivante dall'esposizione ad amianto; - coloro che a tale data avessero comunque introdotto una controversia giudiziale poi conclusasi con sentenza favorevole al lavoratore.

Tali categorie di assicurati vengono così ad aggiungersi a quelle già escluse dall'art. 47 (ovvero a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 fruissero dei trattamenti di mobilità e a coloro che a tale data avessero già definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento).

La lettura della norma nel senso sopra indicato è imposta dal tenore testuale della disposizione e dall'interpretazione sistematica alla luce della normativa precedente.

Su punto questa Corte si è, peraltro, già più volte espressa - cfr. ex plurimis Cass. 18 novembre 2004, n. 21862; id. 15 luglio 2005 n. 15008; 11 luglio 2006 n. 15679 e più di recente Cass. 30 maggio 2012 n. 8649 - affermando il principio secondo cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'I.N.A.I.L. od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva".

Sulla base delle indicate disposizioni va, dunque, ribadito che la disciplina previgente si applica: 1) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto al più favorevole beneficio previdenziale di cui alla L. n. 257 del 1992; tale diritto aveva maturato solo chi avesse maturato il diritto alla pensione oppure avesse ottenuto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione in via amministrativa o giudiziaria; 2) a coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto.

E' quindi intervenuto il D.M. del 27 ottobre 2004 che all'art. 1 ha così previsto: "1. I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto. 2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8,e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Invero tale D.M., fonte regolamentare meramente attuativa delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge con la conseguenza che il riferimento, per l'applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, e successive modificazioni va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione.

Ma la suddetta natura di fonte meramente attuativa ha come conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l'interessato non è soggetto al termine decadenziale (180 gg.) introdotto dal D.L. n. 269 del 2003, che interessa solo determinate categorie di lavoratori.

Il D.M., in sostanza, riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto - da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 - un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria (che, da una parte, non prevede espressamente la possibilità per tale fonte secondaria di una portata innovativa rispetto all'assetto ordinamentale come delineato negli aspetti principali e, dall'altra, non solo non prevede analoga decadenza speciale ma anzi contiene una espressa previsione di esclusione - art. 47, comma 6 bis cit.).

Laddove il D.M. ha, dunque, adottato una disposizione in contrasto con il contenuto dello stesso art. 47 e con il regime transitorio da quest'ultimo previsto, lo stesso deve essere disapplicato.

Con riguardo alla fattispecie in esame va allora ritenuto che, ricadendo la stessa nella "previgente disciplina" in virtù di espressa previsione di legge, non è alla decadenza "speciale" di cui al D.L. n. 269 del 2003 che occorre fare riferimento ma a quella "generale" di cui al D.P.R. 30 aprile 1979, n. 639, art. 47 come sostituito dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, (che, come da questa Corte già da tempo precisato, per l'ampio riferimento alle "controversie in materia di trattamenti pensionistici", si riferisce a tutte le pretese azionate dall'interessato contro l'I.N.P.S. in tale materia, e quindi anche a quelle nelle quali sia in discussione non solo la quantificazione delle prestazioni richieste, ma precipuamente l'esistenza stessa del diritto fatto valere - cfr. Cass. 5 aprile 2004, n. 6646 -, pretese tra cui rientra anche la richiesta di rivalutazione dei contributi previdenziali e dei correlati benefici in termini di "quantità" del trattamento pensionistico - cfr. Cass. 19 maggio 2008, n. 12685; Cass. 29 marzo 2011, n. 7138; Cass. 31 maggio 2011, n. 12052; Cass. 8 giugno 2012, n. 9348 e numerose altre successive -).

Dalle considerazioni che precedono deriva che, essendo la ricorrente titolare di pensione già dal gennaio del 2000 e rientrando la stessa nell'ambito dell'esclusione di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, conv. nella L. n. 326 del 2003, erroneamente la Corte territoriale ha applicato la decadenza di cui al medesimo art. 47, comma 5.

Il ricorso va pertanto accolto e, per l'effetto, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che deciderà la causa previo esame delle ulteriori censure mosse dall'I.N.P.S. (ritenute superflue in considerazione della portata assorbente della ravvisata decadenza) e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2014