Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 novembre 2014, n. 23990 - Nesso concausale tra morte e infortunio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9923-2008 proposto da:
V.M. vedova N., C.F. (Omissis), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CESARE VALTER, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (Omissis)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1175/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/11/2007 r.g.n. 1510/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE;
udito l'Avvocato OTTOLINI TERESA per delega LA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
La Corte di Appello Degli Abruzzi - l'Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Chieti, rigettava la domanda di V.M., proposta nei confronti dell'INAIL, avente ad oggetto la condanna di controparte alla costituzione di rendita superstiti e tanto sul presupposto dell'esistenza di nesso quanto meno in via concausale tra la morte del suo dante causa e l'infortunio subito.
A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante che, alla stregua della espletata CTU, doveva escludersi che la morte del dante causa della V. fosse rapportabile, neanche in via minima e concausale o semplicemente accelerativa, all'epotapatia da virus C probabilmente contratta in occasione del trattamento dell'infortunio lavorativo subito dal predetto de cuis.
Avverso questa sentenza V.M. ricorre in cassazione sulla base di unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l'INAIL.
Diritto
Con l'unico motivo,precisato da plurimi quesiti, la ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 85, artt. 113, 115, 116, 420 e 427 c.p.c., con riferimento all'art. 2697 c.c., art. 41 c.p. e vizio di motivazione, sostanzialmente denuncia che la Corte territoriale non ha applicato il principio di equivalenza causale e non ha tenuto conto delle critiche, basate sulla letteratura scientifica,mosse dalle consulenze di parte alla consulenza d'ufficio relativamente alla sussistenza di un nesso causale tra infezione da HCV, epatite C, epatocarcinoma e linfoma non Hodgkin in termini di elevata probabilità.
La censura è fondata nei sensi di seguito indicati.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (per tutte V. Cass. 3 giugno 2002 n. 8033 e Cass. 18 luglio 2005 n. 15107) .
Costituisce, altresì, orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. 3 febbraio 2012 n. 1652).
Parallelamente si è rimarcato da questa Corte che nei giudizi in cui sia stata esperita CTU medico-psichiatrica, il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare (Cass. 20 marzo 2013 n. 7041).
Nella specie la Corte del merito a fronte delle critiche - di cui alle consulenze di parte trascritte nel ricorso per cassazione in adempimento del principio di autosufficienza - mosse alle conclusioni della CTU, nelle quali si da conto che negli studi scientifici internazionali più recenti si è evidenziato che i linfomi non Hogdkin rappresentano le manifestazioni extra epatiche correlate con maggiore sicurezza al virus dell'epatite C, si è limitata al mero richiamo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. Tanto comporta non solo un difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma conseguentemente anche una violazione del richiamato principio dell'equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p..
La sentenza impugnata, pertanto, va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma la quale provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2014