Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale
N. Prot. AOODRFR-2090 |
Trieste, 7 marzo 2013 |
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Com’è noto, gli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 e i successivi Accordi del 25/07/2012, nel regolamentare la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno individuato la Scuola come luogo di lavoro a rischio medio.
Al fine di far fronte all’obbligo di formare i lavoratori della scuola ed equiparati in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e in via più generale di favorire la crescita di una mentalità attenta ai principi di sicurezza, in data 11 settembre 2012 è stato stipulato un Accordo relativo al progetto regionale di formazione sul tema salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti e sono state definite le attività previste dal progetto a finanziamento regionale al fine di ottimizzare le sinergie e le spese e a massimizzare i risultati tra i soggetti firmatari.
Il predetto Accordo, in particolare, ha previsto che l’USR per il Friuli Venezia Giulia coordini il progetto dando allo stesso una dimensione regionale, definisca le linee portanti del rapporto con la Regione Friuli Venezia Giulia, selezioni il personale cui assegnare il ruolo di responsabile dei contenuti e la scuola polo regionale definisca il progetto in sinergia con l’USR e con le scuole polo provinciali, conferisca gli incarichi ai responsabili, ai referenti, coordini le azioni progettuali, sovraintenda alla predisposizione della piattaforma e-learning ed organizzi l'informazione/formazione dei referenti provinciali, in modo che possano diventare il punto di riferimento per il territorio di competenza della scuola polo cui afferiscono.
Al fine di presentare il sito, le sue potenzialità e la concreta possibilità di formazione a distanza del personale docente e ATA, in data 6 dicembre 2012 è stata indetta un’apposita conferenza di servizio presso l’ISIS “Malignani” di Udine, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti i Dirigenti scolastici delle II.SS. statali e paritarie di ogni ordine e grado della Regione. Il sito www.sicurezzascuolefvg.it è stato attivato nel mese di gennaio 2013 e ad oggi hanno completato i tre moduli on line più di 16.000 corsisti.
Con riferimento a tale obbligo formativo, nessun dubbio poteva sorgere, né prima né dopo la predetta conferenza di servizio, sul fatto che i corsi di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza devono essere realizzati nel rispetto del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, Gazz. Uff. n. 180 del 05/08/2009 - Suppl. Ord. n. 142/L).
All’articolo 37 «Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti», comma 7, il nuovo Testo coordinato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti debba avvenire (…) durante l’orario di lavoro e che non possa comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
La disciplina speciale della formazione in materia di sicurezza trova piena corrispondenza con le regole contrattuali sulla formazione del personale del comparto scuola. L’art. 64 del CCNL 2006-2009 del 29 novembre 2007 prevede infatti al secondo comma che le iniziative formative per i docenti si svolgano ordinariamente «fuori dell’orario di insegnamento» e, al terzo comma, che il personale scolastico (docente e ATA) che partecipa a iniziative formative sia «considerato in servizio a tutti gli effetti».
L’art. 66 [73] del medesimo CCNL prevede l’obbligo di consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori, dandone atto in un apposito verbale.
L’art. 6, comma 2, lettera K), prevede inoltre che l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro sia materia di contrattazione integrativa di istituto (il D.L.vo n. 150/2009 e s.m. ha ricondotto tutta la materia della formazione all’obbligo di informazione preventiva delle RSU e delle OO.SS. provinciali).
Le SS.LL., dopo aver individuato i momenti all’interno del calendario scolastico nei quali gli insegnanti sono in servizio senza obblighi di lezione e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, dovranno fornire l’informazione preventiva obbligatoria alle RSU e alle OO.SS. provinciali.
Per quanto riguarda gli spazi temporali nei quali collocare la formazione obbligatoria per la sicurezza, si ricorda che l'art. 74 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, al comma 3, stabilisce che «allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni».
Com’è noto, tale norma definisce il limite temporale minimo di giorni di lezione che le Regioni devono rispettare nel determinare il calendario scolastico (art. 138 D.Lgs 112/98) e il limite temporale minimo che le scuole devono assicurare nel disporre eventuali adeguamenti del calendario in relazione a specifiche esigenze interne (art. 5 D.P.R. 275/99). Si tratta, quindi, di limiti che vanno osservati all'atto dell’adeguamento del calendario scolastico regionale da parte delle scuole. Rispettando il limite dei 200 giorni, si fa salva da un lato l'esigenza di consentire agli alunni il pieno conseguimento degli obiettivi di apprendimento propri dei curricoli scolastici e, dall'altro, quella di permettere agli insegnanti di disporre degli adeguati elementi di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 14 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122.
Le decisioni che le scuole assumeranno in merito all’organizzazione della formazione obbligatoria a distanza del personale docente e ATA tramite il sito www.sicurezzascuolefvg.it, dovranno contemperare l’assolvimento dell’obbligo alla formazione da parte dei lavoratori, docenti e ATA, in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, con il rispetto di tutte le norme sopra menzionate.
Il buon esito della mediazione è importante perché, se da un canto si deve garantire la formazione/informazione ai lavoratori a salvaguardia della loro ed altrui salute, dall’altro è indispensabile creare un clima positivo affinché al concetto di prevenzione si avvicinino anche le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie, nella fase di sviluppo della loro coscienza civile.
La normativa in materia, con il recente aggiornamento (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 - TIT I Capo II), ha rafforzato il concetto che l’educazione alla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta un punto importante per la crescita del cittadino. La scuola, ambiente di vita per gli alunni e ambiente di lavoro per gli insegnanti, è il luogo primario della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell’individuo e del gruppo, fin dai primi momenti di socializzazione. L’educazione scolastica è determinante nell’impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l’interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile. Di fronte all’incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all’inserimento in una futura realtà lavorativa e, in generale, nella società.
Al fine di creare un clima relazionale disteso e sereno attorno a questi temi è opportuno ricorrere alla sospensione di uno o più dei giorni di lezione eccedenti i 200 minimi inderogabili non solo per svolgere tutte le attività formative previste dalla norma quali obbligatorie per i lavoratori, ma anche per il recupero delle 4 ore di formazione on-line eventualmente già realizzate fuori dall’orario di servizio, purché documentate dall’attività sulla piattaforma e dalla relativa certificazione.
Si rammenta, infine, di comunicare agli Enti locali interessati l'eventuale riduzione dei giorni di sospensione dell'attività didattica.
f.to il Direttore Generale |