PROTOCOLLO D’INTESA
Per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti

tra
la Regione Toscana
e
la Direzione Regionale INAIL Toscana


La Regione Toscana
e
la Direzione Regionale INAIL Toscana
convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

• che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 dà attuazione all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• che il diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce un impegno di natura prioritaria di tutte le Istituzioni, delle Parti sociali e, in genere, di tutta la società civile della Toscana e richiede pertanto la realizzazione di azioni organiche e congiunte, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
• che occorre accrescere i livelli di informazione in materia di salute e sicurezza e la cultura e la pratica della salute e sicurezza delle imprese e dei lavoratori, per elevare in modo strutturale e permanente i livelli culturali e di percezione del rischio in ambiente lavorativo;

RICHIAMATO

• l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che regolamenta la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
• il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede all'art. 8 l’istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP).... (descrivere meglio i punti di nostro interesse per il presente protocollo soprattutto in relazione al progetto PPSS e all'Osservatorio Regionale Congiunto);
• il D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 che prevede all'art. 18 lettera AA che vi sia un monitoraggio in capo ad INAIL dei dati relativi agli RLS, RLST e RLS di Sito Produttivo;
• il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
• la Legge 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti;
• il Patto per la Tutela della Salute e la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro recepito con il DPCM 17 dicembre 2007;
• i1 Patto per la Sicurezza e la Regolarità del Lavoro in Toscana approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1025 del 27.12.2007;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 agosto 2007, n. 120, che delega l’Assessore Enrico Rossi come Presidente del Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro previsto dall'art. 7 del D.L.vo 81/2008;
• la D.G.R.T. n. 140 del 25-02-2008; “Interventi ed iniziative per il miglioramento dei Pronto Soccorso delle Aziende Sanitarie toscane: approvazione” in seguito alla quale, sulla base dei vari debiti informativi vantati dalla Regione Toscana nei confronti dei presidi di Pronto Soccorso toscani, è stato predisposto un unico tracciato record da utilizzare da parte di tutti i presidi di pronto soccorso;
• la LR 27 ottobre 2008 n. 57 (Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro) ed il relativo Regolamento attuativo promulgato con DPGR n. 5/R del 19 febbraio 2009 con i quali si prevede una collaborazione tra Aziende USL e INAIL per l'identificazione dei casi che hanno i requisiti per fruire dell'indennizzo previsto e che rimanda a tal fine (Art. 6 commi 2 e 3 LR 57/08) ad un eventuale protocollo d’intesa da sottoscrivere;
• l’art. 2, lettera a) della Convenzione siglata in data 31/05/2004 tra Regione Toscana e la Direzione regionale INAIL Toscana e Dipartimenti di Firenze, Lucca e Livorno dell'ISPESL il cui schema era stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2004 n. 466, con cui era stata prevista l’istituzione di un Osservatorio Regionale Infortuni;
• i Decreti Dirigenziali 4059/2006, 6709/2006 e 6400/2006 in materia di Rete Regionale RLS;
• Il DD 5376/2007 che ha modificato la composizione e ridefinito le attività del gruppo di lavoro regionale “Sistema di sorveglianza infortuni mortali e gravi” precedentemente istituito con DD 974/2004;
• la Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 24, Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici.

CONSIDERATO

• che occorre promuovere interventi di prevenzione e sostegno alle imprese ed ai lavoratori, con particolare riferimento alle fasce più deboli, superando le differenze di genere e di etnia;
• che per le pubbliche amministrazioni in questo particolare periodo di difficoltà strutturali il razionale utilizzo delle risorse diventa un elemento imprescindibile di buon funzionamento e di buona gestione e che l’informatizzazione dei processi rappresenta uno strumento volto non solo a rendere più tempestive le varie azioni messe in campo ma anche ad aumentare sia l’efficienza che l’efficacia degli interventi stessi, il tutto anche alla luce di una maggiore economicità;
• che occorre promuovere rapporti sinergici tra gli Enti che, ciascuno per le proprie competenze, si occupano del tema della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro;

CONVENGONO

di promuovere la salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti volti a:
1. diffondere la cultura della sicurezza, anche attraverso iniziative di comunicazione, informazione e formazione;
2. incrementare “buone pratiche”, volte al miglioramento dell’efficienza e dell'efficacia della Pubblica Amministrazione, anche in una logica di semplificazione;
3. rafforzare lo scambio di flussi informativi sugli infortuni mortali, utili per la definizione dei profili di rischio e per l’attuazione della LR 57/2008 “fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di infortuni mortali sul luogo di lavoro”;
4. sviluppare e diffondere soluzioni tecnologiche avanzate finalizzate a risolvere specifiche situazioni di rischio;
5. sostenere i lavoratori e le imprese, con particolare riferimento alle microimprese;
6. potenziare l’integrazione di banche dati e flussi informativi attraverso l'istituzione di un flusso periodico afferente gli infortuni denunciati con cadenza trimestrale (Osservatorio regionale congiunto - INAIL -RT) e gli elenchi degli RLS ed RLST di cui INAIL e Regione Toscana hanno notizia;
7. diffondere la cultura della sicurezza nelle scuole e nelle università;
8. attuare iniziative di prevenzione in ambito domestico;
Le peculiari attività da realizzare nell'ambito delle linee generali dettate dal presente protocollo verranno individuati con appositi atti da sottoporre all’approvazione degli Organi Competenti, in correlazione alle disponibilità di bilancio esistenti.
Il presente Protocollo d’Intesa avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione ed avrà durata triennale e rinnovabile tacitamente, fatto salvo la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d'intesa tra i firmatari.

Firenze, 9 giugno 2009


Fonte: sicurezzasullavoro.inail.it