Tipologia: Ipotesi di accordo*
Data firma: 3 febbraio 2008
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Federturismo Confindustria, Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Industria
Fonte: FILCAMS-CGIL
Note*: Accordo per il primo CCNL industria turistica

Sommario:

Governance del settore
Integrale applicazione della contrattazione
Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Documento unico di regolarità contributiva DURC
Enti bilaterali
Buoni vacanza
Aziende ricettive - Alloggio
Qualità del servizio
Accoglienza delle persone con bisogni spec
Attività in concessione
Protocollo di intesa 31 maggio 2007
Titolo I Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 1 - Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 2
Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Livello nazionale
Art. 4 - Confronto istituzionale
Art. 5 - Diritti di informazione
Art. 6 - Pari opportunità
Art. 7 - Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica - EBIT
Art. .... - Finanziamento
Art. ... - Sostegno al reddito
Art. ... - Statuto tipo
Art. ... - Regolamento tipo
Art. 10 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie
Capo II Livello territoriale
Art. 11 - Diritti di informazione
Art. 12 - Livello aziendale
Art. 13 - Utilizzo degli impianti
Art. 14 - Politica attiva del lavoro
Art. 15 - Enti bilaterali territoriali dell'industria turistica
Art. 16 - Centri di servizio
Capo ... Contrattazione di secondo livello
Art. 17 - Contrattazione integrativa territoriale
Art. 18 - Elementi economici integrativi
Art. ... - Indicatori
Capo IV Livello aziendale
Art. 19 - Diritti di informazione
Art. 20 - Contrattazione integrativa aziendale
Art. ... - Premio di risultato
Capo V Attività sindacale
Art. 21 - Delegato aziendale
Art. 22 - Dirigenti sindacali
Art. 23 - Rappresentanza sindacale unitaria
Art. 24 - Permessi sindacali
Art. 25
Art. 26
Art. 27 - Diritto di affissione
Art. 28 - Assemblea
Art. 29 - Referendum
Art. 30 - Norme generali
Art. 31
Art. 32 - Contributi associativi
Titolo III Classificazione professionale
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Titolo IV Mercato del lavoro
Capo I Apprendistato professionalizzante
Premessa
Art. ...-Disciplina del rapporto
Art. ...- Norma transitoria
Art. ...- Apprendistato in cicli stagionali
Art. ...- Clausola di rinvio
Art. ...- Formazione
Capo II Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Art. ... - Disciplina del rapporto
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. ... - Disciplina del rapporto
Art. ... - Clausole flessibili ed elastiche
Art. ... - Clausole flessibili
Art. ... - Clausole elastiche
Art. ... - Clausole flessibili e clausole elastiche
Art. ... - Part-time week-end
Capo IV Aziende di stagione
Art. ... - Numero di lavoratori assumibili
Art. ... - Riposi compensativi e proroga del contratto
Art. ... - Diritto di precedenza
Capo V Lavoro extra e di surroga
Capo VI Contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. ... - Lavoro a tempo determinato
Art. 60 - Diritto di precedenza
Art. ... - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. ... - Informazione
Capo VII Contratto di inserimento
Art. ... - Disciplina del rapporto
Capo IX
Lavoro parasubordinato
Art. ... - Disciplina del rapporto
Capo X Terziarizzazione
Art. ... - Modalità
Capo XI Esclusione delle quote di riserva
Art. ...
Capo XII Lavoratori stranieri
Art. ...
Art. ...
Art. ...
Art. ... - Ricongiungimento familiare
Titolo V Rapporto di lavoro
Capo 1 Instaurazione del rapporto
Art. ... - Assunzione
Capo 2 Periodo di prova
Art. ... - Disciplina
Capo 3 Donne e minori
Art. ... - Disciplina
Capo 4 Orario di lavoro
Art. ... - Orario normale settimanale
Art. ... - Riduzione dell'orario
Art. ... - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. ... - Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 66/2003
Art. ... - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. ... - Affissione dell'orario
Art. ... - Flessibilità
Art. ... - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. ... - Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. ... - Orario di lavoro degli adolescenti
Art. ... - Recuperi
Art. ... - Intervallo per la consumazione pasti
Art. ... - Lavoro notturno
Art. ... - Lavoro straordinario
Art. ... - Compensazione del lavoro straordinario
Capo 5 Riposo settimanale
Art. ... - Disciplina
Capo VI Festività
Art. ... - Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. ... - Festività soppressa
Capo 7 Ferie
Art. ... - Disciplina
Capo 8 Permessi e congedi
Art. ... - Congedo per matrimonio
Art. ... - Congedo per motivi familiari
Art. ... - Permessi per elezioni
Art. ... - Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Capo 9 Norme di comportamento
Art. ... - Doveri del lavoratore
Art. ... - Sanzioni disciplinari
Art. ... - Assenze non giustificate
Art. ... - Divieto di accettazione delle mance
Art. ... - Consegne e rotture
Art. ... - Corredo - Abiti di servizio
Capo 10 Norme specifiche per l'area quadri
Art. ... - Disciplina
Art. ... - Assistenza sanitaria integrativa
Art. ...
Art. ... - Indennità di funzione
Art. ... - Formazione e aggiornamento
Art. ... - Responsabilità civile
Titolo VI Trattamento economico
Capo I Elementi della retribuzione
Art. 108
Art. 109
Art. 110 - Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 111 - Determinazione della retribuzione oraria
Art. ... - Calcolo dei ratei
Capo II Paga base nazionale
Art. 112
Capo III Contingenza
Art. 113
Capo IV Corresponsione della retribuzione
Art. 114
Capo V Assorbimenti
Art. 115
Capo VI Scatti di anzianità
Art. 116
Art. 117
Capo VII Mensilità supplementari tredicesima mensilità
Art. 118
Art. 119
Art. ...
Capo VIII Previdenza complementare
Art. ... - Assistenza sanitaria integrativa
Art. ...
Art. ... - Fondo di previdenza complementare Marco Polo
Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Capo II Infortunio
Art. 125
Art. 126
Capo III Conservazione del posto
Art. 127
Art. 128
Art. 129
Art. 130 - Lavoratori affetti da tubercolosi
Capo IV Gravidanza e puerperio
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
•Part-time "post partum"
Art. 136 - Richiamo alle armi
Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I Recesso
Art. 137
Capo II Preavviso
Art. 138
Art. 139 - Indennità sostitutiva del preavviso
Capo III Dimissioni
Art. 140
Art. 141
Art. 142 - Giusta causa
Art. 143 - Matrimonio
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 144
Art. 145
Art. 146 - Licenziamento discriminatorio
Art. 147 - Matrimonio
Capo V Trattamento di fine rapporto
Art. 148
Art. 149
Art. 150
Capo VI Restituzione documenti di lavoro
Art. 151
Titolo IX Vigenza contrattuale
Nota a verbale
Art. 152 - Decorrenza e durata
Art. 153 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 154 - Indennità di vacanza contrattuale - Norma transitoria
Alberghi
•Classificazione del personale alberghi
Strutture alberghiere in catena
•Classificazione del personale per le strutture alberghiere in catena
Art. ... - Permessi sindacali
Titolo IV Mercato del lavoro
Capo 1 Aziende di stagione, contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. ... - Costituzione del rapporto
Art. ... - Disciplina generale
Art. ... - Periodo di prova
Art. ... - Trattamento normativo
Art. ... - Trattamento economico
Art. ... - Risoluzione del rapporto
Art. ... - Spese di viaggio
Art. ... - Chiusura dell'esercizio o riduzione del personale per cause di forza maggiore
Capo 2 Stagiaires
Art. ... - Stagiaires
Capo 3 Lavoro a tempo parziale
Art. ... - T.f.r.
Art. ... - Clausola di rinvio
Titolo V Rapporto di lavoro
Capo 1 Orario di lavoro
Art. ... - Distribuzione dell'orario settimanale
Art. ... - Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. ... - Flessibilità
Art. ... - Lavoro notturno
Art. ... - Lavoro straordinario
Capo 2 Festività
Art. ... - Retribuzione delle festività
Capo 3 Ferie
Art. ... - Disciplina del prolungamento
Art. ... - Premio di anzianità
Titolo ... Parchi
Campo di applicazione
Capo ... Classificazione del personale
Art... - Apprendistato
Art... - Orario di lavoro
Art... - Malattia
Art... - Criteri di conversione
Imprese di viaggi e turismo e congressi
Capo I Classificazione del personale
Art. 336
Imprese di viaggi e turismo e congressi
Capo II Apprendistato
Art. 337
Art. 338
Capo III Orario di lavoro
Art. 339
Art. 340
Art. 341
Capo IV Festività
Art. 342
Capo V Ferie
Art. 343
Capo VI Missioni e trasferimenti
Art. 344
Art. 345
Art. 346
Art. 347
Art. 348
Capo VII Trattamenti salariali integrativi
Art. 349
Art. 350
Art. 351
Art. 353
Art. 354
Art. 355
Art. 356
Art. 357
Art. 358
Art. 359
Art. 360
Capo VIII Malattia
Art. 361
Capo IX Infortunio
Art. 362
Art. 363
Capo X Trattamento di fine rapporto
Art. 364
Capo XI Procedure di conciliazione ed arbitrato
Norme per le strutture portuali per la nautica da diporto
Art. 189 - Classificazione del personale
Stabilimenti balneari
Capo I Classificazione del personale
Art. 297
Art. 10 - Assemblea
Allegati
Allegato ... - Statuto tipo Ente bilaterale territoriale dell'industria turistica
•Art. 1 Costituzione
•Art. 2 Natura
•Art. 3 Durata
•Art. 4 Sede
•Art. 5 Soci e beneficiari
• Art. 6 Scopi
•Art. 7 Finanziamento
•Art. 8 Organi dell'EBTIT
•Art. 9 Assemblea
•Art. 10 Poteri dell'assemblea
•Art. 11 Riunioni dell'assemblea
•Art. 12 Il Presidente
•Art. 13 Il Vicepresidente
•Art. 14 Il Comitato direttivo
•Art. 15 Poteri del Comitato direttivo
•Art. 16 Riunioni del Comitato direttivo
•Art. 17 Il Collegio dei sindaci
•Art. 18 Il Patrimonio dell'EBTIT
•Art. 19 Gestione dell'EBTIT
•Art. 20 Bilancio dell'EBTIT
•Art. 21 Liquidazione dell'EBTIT
•Art. 22 Modifiche statutarie
•Art. 23 Controversie
•Art. 24 Disposizioni finali
Allegato ... - Regolamento Ente bilaterale nazionale industria turistica
•Disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
•Finalità del Fondo
•Alimentazione del Fondo
•Destinazione del Fondo
•Accesso al Fondo

Ipotesi di accordo per il primo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria turistica
Federturismo Confindustria, Aica e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
La presente ipotesi di accordo rinnova e unifica il CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica Federturismo e il CCNL Aica
Roma, 3 febbraio 2008


Titolo I Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali
Art. 1 Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende dell'industria turistica e il relativo personale dipendente.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sia nella contrattazione nazionale che in quella di secondo livello è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai Fondi interprofessionali.
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
[...]
I. Struttura alberghiera
Alberghi singoli, hotels meublès, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, catering, self-service, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero.
Taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
- ostelli, residences, villaggi turistici;
- colonie climatiche e attività similari;
- centri benessere, centri benessere integrati in azienda alberghiere
II. Strutture alberghiere in catena
Catene alberghiere operanti in Italia - ivi compresi gli hotel villaggio - anche stagionali, secondo criteri propri dell'organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro.
Imprese straniere o loro stabili Organizzazioni in Italia che, pur operando sul territorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino con le modalità sopra specificate l'attività alberghiera in ambito internazionale.
III. Imprese di viaggi e turismo
Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc. le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217.
Operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o Organizzazione turistica comunque esercitata.
IV. Stabilimenti balneari
Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V. Porti e approdi turistici
Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VI. Parchi
Impresa turistica che gestisce un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d'intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali e culturali.
Ogni parco si caratterizza per proprie specificità ed originalità.

Art. 2
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
Note a verbale
1 Le problematiche relative alla sfera di applicazione dei comparti centri benessere, intrattenimento, congressi per quest'ultima unitamente alla discussione sui profili professionali di cui alla Nota a verbale a pag. .... Titolo III - Classificazione professionale verranno esaminate nell'incontro tra le parti firmatarie del presente contratto che si terrà il prossimo 3 marzo 2008.
2 Le parti, previa verifica della consistenza applicativa tra gli Associati della normativa contrattuale relativa al settore dei pubblici esercizi, valuteranno e decideranno entro e non oltre il 15 di marzo 2008 se mantenere o escludere dal nuovo CCNL l'intera normativa. Nel frattempo le imprese che fanno riferimento a tale settore applicheranno il CCNL in essere con il solo adeguamento economico.

Titolo II Relazioni sindacali
Capo I Livello nazionale
Art. 6 Pari opportunità
[...]
In seno all'Ente bilaterale nazionale del settore turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
[...]
f- favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro;
g analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
[...]
l- ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125/1991.
[...]
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.

Art. 7 Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica - EBIT
Le parti in data 7 giugno 2000 hanno istituito l'Ente bilaterale dell'industria turistica-EBIT, regolato da apposito statuto.
L'EBIT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL dell'industria turistica in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBIT attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a. programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b. provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c. provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d. riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936/1986;
e. istituisce la banca dati relativa alla domanda e l'offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in attuazione di quanto previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
f. attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g. riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché dei contratti a termine;
h. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i. svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l. istituisce il Comitato di vigilanza nazionale; per l'assolvimento dei compiti previsti dall'art 19 del Statuto;
m. istituisce e gestisce l'Osservatorio nazionale del settore, nonché coordina l'attività degli Osservatori territoriali;
n. svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
Gli Organi di gestione dell'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica EBIT saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 10 Procedure di composizione e conciliazione delle controversie
A - Commissione paritetica nazionale
[...]
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di verificare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo e Aica, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, e si riunirà presso Federturismo.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle parti da indirizzare presso la sede di Federturismo.
C - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente articolo.

Capo II Livello territoriale
Art. 11 Diritti di informazione
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "imprese di viaggio e turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente contratto ci si intende riferire al livello regionale.

Art. 12 Livello aziendale
Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alla esigenza di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Art. 15 Enti bilaterali territoriali dell'industria turistica
1 L'Ente bilaterale dell'industria turistica verrà costituito, a livello territoriale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e regolamento, ferme restando le esperienze attualmente in essere e consolidate a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità, ivi compresi gli accordi territoriali esistenti.
2 L'EBIT dell'industria turistica costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l'EBIT dell'industria turistica promuove a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
[...]
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
3 L'EBIT dell'industria turistica istituisce l'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a - programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56/1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b - ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica;
c - promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche rispetto ai lavoratori extracomunitari nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d - cura la raccolta e l'invio degli accordi di secondo livello all'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica.
4 Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Art. 16 Centri di servizio
1 L'Ente bilaterale di norma si articola nell'ambito del territorio in Centri di servizio. La costituzione dei Centri di servizio - che potrà avvenire per l'intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Laddove non sia ancora istituito l'EBT dell'industria turistica, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di servizio, d'intesa con l'Ente bilaterale nazionale.
[...]
3 Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Commissioni territoriali C.f.l. saranno trasferite ai Centri di servizio.
4 Gli Enti bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli ... del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
5 Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue: - tra le parti costituenti gli Enti bilaterali e le parti costituenti i Centri di servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di servizio ed Ente bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli .... - per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall'Ente bilaterale.

Capo ...Contrattazione di secondo livello
Le parti condividono la volontà di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello.
A tale scopo, ove nella fase iniziale si riscontrino difficoltà, una delle parti potrà richiedere l'intervento del livello superiore per rendere effettivo confronto.

Art. 17 Contrattazione integrativa territoriale
Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti il presente contratto collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto previsto dall'articolo 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente contratto;
d azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo ?. ex 69;
f il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo ? ex 77;
g il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
h la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo... ex 51;
[...]
i la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato,
l la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall'art. ... Apprendistato in cicli stagionali;
[...]
Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa Parte speciale e qui di seguito richiamate:
Struttura alberghiera:
- intervallo per la consumazione dei pasti;
...
- regolamentazione nastro orario stagionali;
- contratti a termine ed aziende di stagione;
....
Stabilimenti balneari:
- intervallo per la consumazione dei pasti;
- interruzione dell'orario giornaliero di lavoro;
...
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
[...]

Capo IV Livello aziendale
Art. 19 Diritti di informazione
Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.

Art. 20 Contrattazione integrativa aziendale
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
b ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c premio di risultato di cui all'art. ...;
d distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
g diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo .... reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto all'articolo ....;
i diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo di cui all'articolo ....;
l modalità di svolgimento della formazione per l'apprendistato di cui all'art. ....
La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.

Art. ...Premio di risultato
[...]
Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del capitolo Assetti contrattuali del Protocollo del 23 luglio 1993, che si intende integralmente richiamato, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente contratto.
Sono riconosciuti titolari per l'esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, in rappresentanza rispettivamente delle parti cui viene applicato o applicano il presente contratto collettivo, le RSU costituite ai sensi dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, i loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti dell'impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali che agiranno, salvo diverso accordo, secondo l'attuale specifica prassi.
Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle aziende stagionali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all'art. 56.

Capo V Attività sindacale
Art. 21 Delegato aziendale
Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono eleggere un solo delegato aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del contratto e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
[...]

Art. 27 Diritto di affissione
É consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[...]

Art. 30 Norme generali
Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 e all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione paritetica che esaminerà le problematiche relative alla direttiva dell'Unione europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.

Titolo IV Mercato del lavoro
Capo I Apprendistato professionalizzante
Premessa
[...]
A tal fine, [le parti] confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato e convengono di istituire una Commissione paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
3 Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante si fa riferimento alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dal presente capo.

Art. ...Disciplina del rapporto
1 In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
[...]
18 É ammessa l'attivazione di contratti di apprendistato part-time purché la peculiare articolazione dell'orario di lavoro non ostacoli il raggiungimento delle finalità formative tipiche del rapporto di apprendistato. Anche in tali ipotesi, è prevista una formazione non inferiore a centoventi 120 ore medie annue. A tal fine si conviene che la durata minima dell'orario di lavoro settimanale dell'apprendistato part-time non potrà essere inferiore a venti 20 ore.
19 Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a - di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire le finalità previste dal piano formativo;
b - di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
[...]
20 L'apprendista deve:
a - seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b - prestare la sua opera con la massima diligenza;
c - seguire con assiduità e diligenza i percorsi formativi previsti dal piano formativo;
d - osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
20 L'apprendista è tenuto a seguire i percorsi di cui alla lettera c del precedente comma, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. ...Formazione
1 La seguente disciplina è volta a garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
2 Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l'apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all'acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.
3 La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l'azienda disponga di capacità formativa interna, come specificato al comma seguente.
4 L'azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
- presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
- presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
- disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
Sulla base di tali requisiti, la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
5 La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, fatta salva una quantità minima annua non inferiore a 20 ore di formazione di base che sarà svolta all'esterno dell'azienda. É facoltà dell'azienda anticipare le ore formative. Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscenza dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell'Organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro, l'apprendimento sarà collocato all'inizio del rapporto di lavoro. Le ore dedicate alla formazione sono ricomprese nel normale orario di lavoro che, a fronte di particolari attività richiedenti orari di inizio della prestazione collocati a fine giornata solare, potrà essere anticipato dall'azienda per consentire l'effettuazione della formazione, con il consenso del lavoratore.
6 Il tutor aziendale per l'apprendistato ha il compito di seguire l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e di favorire l'integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.
[...]

Capo IV Aziende di stagione
Art. ...Riposi compensativi e proroga del contratto
1 Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico di cui all'articolo .... del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
2 I congedi di conguaglio di cui all'articolo ... del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 nonché i permessi non goduti di cui all'articolo ... del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 concorrono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
[...]
5 Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
6 Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all'art. 76 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999, è fissato in 3 tre ore giornaliere.
Nota a verbale
Le parti prendono atto del parere favorevole espresso dall'INPS e dall'INAIL Allegato xx relativamente all'attuazione della normativa di cui al precedente articolo.

Capo VI Contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. ...Lavoro a tempo determinato
[...]
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/formazione riferita alla tipologia dell'attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
A tal fine le parti individuano nell'EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attraverso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
[...]

Art. ...Somministrazione di lavoro a tempo determinato
1 La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa in tutti i casi previsti dall'art. .... contratto a tempo determinato del presente CCNL
[...]
4 I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
5 Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell'organico dell'Azienda utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
[...]
7 In occasione dell'attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l'azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, le fattispecie di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato e il numero di lavoratori interessati.

Art. ...Informazione
1 Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/formazione riferita alla tipologia dell'attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
2 A tal fine le parti individuano nell'EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attraverso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
[...]

Capo VII Contratto di inserimento
Art. ...Disciplina del rapporto
[...]
5 [...] Nel progetto verranno indicati:
...
b - la durata e le modalità della formazione.
[..]
7 Il progetto deve prevedere una formazione teorica di 32 ore, ripartita fra prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed Organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto.
[...]
13 Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le previsione di legge e dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004.
[...]

Capo X Terziarizzazione
Art. ...Modalità
1 In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall'azienda, questa ultima convocherà le Rappresentanze sindacali OO.SS. territoriali unitamente alle RSU/RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti del presente CCNL per informarle circa tale conferimento.
2 L'informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convocazione, sarà finalizzata all'esposizione dei seguenti argomenti:
A servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
B numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
C garanzia circa la corretta applicazione, da parte dell'impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazione della contrattazione collettiva nazionale nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL applicato nell'azienda conferente;
D mantenimento, da parte dell'azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3 Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle Rappresentanze sindacali RSU/RSA e le OO.SS. territoriali aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, sarà aperto un tavolo di confronto con l'obiettivo di raggiungere possibili intese circa la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'unicità contrattuale e il trattamento dei dipendenti dell'azienda conferente.
4 Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavolo dovrà chiudere la propria attività e le parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.

Capo XII Lavoratori stranieri
Art. ...
1 Le parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall'occupazione dei cittadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all'integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto nazionale, territoriale, aziendale.
[...]

Art. ...
1 Le parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l'accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
2 Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
3 I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all'osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica, per il tramite del competente Ente bilaterale territoriale.

Titolo V Rapporto di lavoro
Capo 1 Instaurazione del rapporto
Art. ...Assunzione
1 L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme di legge vigenti in materia.
[...]
4 All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
...
b libretto sanitario o certificato medico equipollente, ove previsto dalle leggi;
[...]

Capo 3 Donne e minori
Art. ...Disciplina
1 Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo 4 Orario di lavoro
Art. ...Orario normale settimanale
1 La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore, salvo quanto diversamente stabilito nella Parte speciale del presente contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari.
2 I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
3 Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all'articolo 1 del R.D. 15 marzo 1923, n. 692 in relazione all'articolo 3 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e cioè ai capi azienda, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.

Art. ...Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.

Art. ...Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 66/2003
1. Al fine di favorire le esigenze rappresentate dai lavoratori circa una diversa modalità di fruizione di orari e di riposo giornaliero e settimanale, in modo che gli stessi non siano bloccati ma inseriti in un più ampio processo di turnazione, e ciò con l'obiettivo di migliorare e meglio conciliare l'attività lavorativa con le esigenze familiari e la vita privata, e considerato che nell'ambito dell'industria turistica sono prevalenti le imprese che operano in un regime di apertura continua, le parti - ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 - convengono, sulla base delle motivazioni di cui sopra, che il sistema derogatorio relativo a: riposo giornaliero art. 7, D.Lgs. n. 66/2003, riposo settimanale art. 9, D.Lgs. n. 66/2003, orario multiperiodale, sarà oggetto di specifico accordo, complessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31 ottobre 2008, nell'ambito della contrattazione di secondo livello. Tale accordo dovrà essere sottoscritto, oltre che dalle RSU/RSA, congiuntamente con tutte le OO.SS. territoriali o nazionali stipulanti il presente CCNL
Per quanto attiene all'art 9, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, resta fermo anche in caso di accordo, il riconoscimento della giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati da godersi non oltre il termine della settimana successiva.
2. Si concorda inoltre che, sino alla data del 31 ottobre 2008, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescindibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive, l'attuale durata del riposo giornaliero in atto nelle aziende in cui si applica il presente CCNL, è da considerarsi in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003, fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo.
3. Alla data del 31 ottobre 2008, in mancanza dell'accordo di secondo livello di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano integralmente le normative previste dal D.Lgs. n. 66/2003.

Art. ...Distribuzione dell'orario settimanale
1 La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.

Art. ...Flessibilità
1 In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella Parte speciale Catene alberghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente articolo ... e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore.
2 Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall'articolo ... non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo ... non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
3 Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle dell'articolo ... non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive.
4 Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
5 La restituzione delle minori prestazioni di lavoro avverrà nei periodi di maggior intensità produttiva e, comunque, entro dodici settimane a far data dall'inizio del periodo di minor prestazione lavorativa.
6 Qualora, invece, i sistemi di distribuzione dell'orario prevedano l'estensione dei periodi di cui al precedente comma 3 a dodici e di quanto previsto ai commi 4 e 5 a ventiquattro settimane, per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 116 ore.
7 Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà preceduta da un incontro tra direzione aziendale e RSU o delegato aziendale nel corso del quale la direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai lavoratori dei programmi definiti.
[...]

Art. ...Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
1 Ad eccezione di quanto previsto nella Parte speciale catene alberghiere, le parti convengono, sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
2 Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
3 Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende, che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parte di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro.
4 I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'articolo ..., nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
5 In tali accordi, le parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
6 Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
7 Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze per la verifica dei programmi definiti.
8 Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore.
9 Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.

Art. ...Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali, facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento del lavoro straordinario, ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a tempo indeterminato.
Tutto ciò premesso, le parti convengono che le aziende o i gruppi di aziende che intendessero avvalersi della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera azienda o parte di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente contratto e/o le particolari citate tipologie di rapporto di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali, potranno - fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui all'articolo 69, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni a contenuto economico - superare i limiti quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti potranno attivare una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario medio annuo.
Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti - compatibilmente con le condizioni organizzative dell'azienda e con le esigenze del mercato - al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze territoriali per la verifica dei programmi definiti.
Per i lavoratori cui si applichi tale sistema il monte ore annuo di permessi di cui all'articolo 64 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 è elevato a 128 ore.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive, decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Fatto salvo quanto previsto dalle Parti speciali.

Art. ...Orario di lavoro degli adolescenti
1 L'orario di lavoro degli adolescenti minori di età compresa fra i sedici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti non può superare le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali.
2 I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
3 L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli alberghi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli stabilimenti balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
4 L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'articolo ....

Art. ...Recuperi
1 É ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.

Art. ...Intervallo per la consumazione pasti
1 É demandato alla contrattazione di secondo livello dei settori: struttura alberghiera e strutture alberghiere in catena, stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.

Art. ...Lavoro notturno
[...]
3 Il limite legale di 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nell'arco di un periodo non superiore a 2 settimane consecutive.
4 Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.

Art. ...Lavoro straordinario
1 Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli ... e ... a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
2 Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
3 Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di negoziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative.
[...]
6 Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
7 [...] Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
8 Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Art. ...Compensazione del lavoro straordinario
1 Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto.
Dichiarazione a verbale
1 Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa del presente capo nello spirito informatore della stessa. Le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dal presente capo.

Capo 5 Riposo settimanale
Art. ...Disciplina
1 Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
2 Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Capo 9 Norme di comportamento
Art. ...Doveri del lavoratore
1 Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
...
b svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
...
f non ritornare nei locali dell'impresa e trattenersi oltre l'orario prescritto, salvo che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa, salvo quanto diversamente previsto dalle vigenti norme contrattuali e dalle disposizioni di legge;
g rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
h nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto. Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire i comportamenti di cui sopra. Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Art. ...Sanzioni disciplinari
1 Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a rimprovero verbale;
b rimprovero scritto;
c multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
2 Nessun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al lavoratore e senza averlo sentito a sua difesa.
3 La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore potrà presentare gli argomenti a propria difesa. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a cinque giorni.
4 La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza dell'infrazione e delle relative circostanze.
5 Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
6 L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione dovranno essere specificati i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
7 Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a ... abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nella azienda;
e contravvenga al divieto di fumare laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello ...
f in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
8 Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
9 Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[...]

Art. ...Corredo - Abiti di servizio
[...]
3 Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina, office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[...]

Capo 10 Norme specifiche per l'area quadri
Art. ...Disciplina
1 Per quanto non espressamente disposto nel presente capo, al lavoratore con la qualifica di Quadro si applicano le norme contrattuali e di legge disposte per gli impiegati.
[...]

Titolo VII Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I Malattia
Art. 121
[...]
Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare, al rientro in servizio, al datore di lavoro, il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Capo II Infortunio
Art. 125
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nel Testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[...]

Capo III Conservazione del posto
Art. 129
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.

Art. 130 Lavoratori affetti da tubercolosi
[...]
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia; in caso di contestazione in merito all'inidoneità stessa decide in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale Antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.
[...]

Capo IV Gravidanza e puerperio
Art. 131
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c per i tre mesi dopo il parto;
d per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c.
[...]
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
[...]

Art. 133
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[...]
I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste dagli articoli 76 e 78 del presente contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[...]

Art. 134
[...]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo VIII Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 144
Ai sensi e con i limiti previsti dalle leggi 15 luglio 1966, n. 604, 20 maggio 1970, n. 300, 11 maggio 1990, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il licenziamento individuale non può effettuarsi che per:
a "giusta causa" senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto articolo 2119 del codice civile;
b "giustificato motivo con preavviso", intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
[...]
In via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a e b del settimo comma dell'articolo 96;
...
d abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria;
e gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
...
h asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
...
k reiterato stato di ubriachezza.

Titolo IX Vigenza contrattuale
Nota a verbale
I profili professionali dei Villaggi Turistici non presenti nel nuovo documento di classificazione alberghiera approvato e sottoscritto dalle parti in data ...... saranno oggetto di uno specifico incontro tra le parti firmatarie del presente contratto che si terrà il 3 marzo 2008.
La Parte speciale villaggi: da definire nel medesimo incontro del 3 marzo 2008.

Titolo IV Mercato del lavoro
Capo 1 Aziende di stagione, contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. ...Disciplina generale
1 Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
2 Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle Aziende stagionali.

Capo 2 Stagiaires
Art. ...Stagiaires
1 Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle Aziende alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti ad alcuna delle norme del presente contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo 3 Lavoro a tempo parziale
Art. ...Clausola di rinvio
1 La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa e alla effettuazione della prestazione in turni unici.

Titolo V Rapporto di lavoro
Capo 1 Orario di lavoro
Art. ...Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
1 Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
2 Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
[...]

Art. ...Flessibilità
1 In relazione alle peculiarità del settore turistico ed alle diverse esigenze presenti nelle varie realtà aziendali, le parti stipulanti il presente contratto hanno individuato una diversa tipologia di gestione dell'orario di lavoro in regime di flessibilità.
2 Tale tipologia innovativa potrà essere applicata ad intere unità produttive o a singoli reparti delle stesse.
3 Restano confermati, ai soli fini contrattuali, gli artt. ... e ... relativi all'orario normale settimanale ed alla Riduzione dell'orario di lavoro ROL.
4 In alternativa a quanto previsto dagli articoli di cui al comma precedente, le imprese che intendono utilizzare il predetto regime di flessibilità devono darne appropriata comunicazione ai lavoratori ed alle loro Rappresentanze sindacali.
5 Esclusivamente previe intese aziendali, le imprese potranno applicare un orario di lavoro settimanale di riferimento di 38 ore medie, realizzato mediante l'assorbimento delle necessarie ore rispetto alle 104 di ROL previste nel CCNL; in tali casi, e per la sola durata del regime di flessibilità, la retribuzione oraria di cui all'art. ... si otterrà dividendo la retribuzione per 165.
6 Le modalità attuative dell'orario di lavoro in regime di flessibilità prevederanno sistemi di struttura dell'orario di lavoro plurisettimanale che comportino settimane con prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle di cui al comma ... del presente articolo e altre, a compensazione, con prestazioni di durata inferiore o superiore.
7 Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello indicato al comma ... del presente articolo non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso comma ... del presente articolo, non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
8 Il periodo nel quale è possibile attuare l'orario in base a quanto previsto dai commi precedenti, avrà una cadenza massima semestrale; in ogni caso, durante tale periodo, l'orario normale di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
9 Le imprese che, sulla base degli accordi di cui al comma ... del presente articolo, applichino l'istituto della flessibilità informeranno i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali circa la ripartizione dell'orario di lavoro e la specifica indicazione dei periodi di maggiore e minore prestazione. Eventuali scostamenti rispetto al programma come sopra definito, verranno tempestivamente comunicati.
10 Ferma restando la durata dell'orario di lavoro settimanale di riferimento medio, e solo per quelle imprese che applicano il regime di flessibilità, viene concordata una ulteriore riduzione dell'orario annuale pari a 24 ore.
11 Le riduzioni di cui al precedente comma verranno attuate mediante godimento di permessi individuali retribuiti della durata variabile da un'ora, o multipli della stessa, fino alla giornata intera. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell'Azienda.
12 Gli eventuali accordi in materia di flessibilità esistenti a livello locale dovranno essere armonizzati con quanto previsto dal presente articolo.
[...]

Art. ...Lavoro straordinario
[...]
6 Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.


Titolo ...Parchi
Campo di applicazione
Si definisce parco l'impresa turistica che gestisce un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d'intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali, culturali, di ristoro ed accoglienza.
Ogni parco si caratterizza per proprie specificità e originalità.
Il presente accordo disciplina il comparto delegando al secondo livello la regolazione di tali particolarità.

Capo ...Classificazione del personale
Art...Orario di lavoro
Fermo restando quanto previsto all'articolo 69 del vigente CCNL la durata media della prestazioni lavorative è articolabile in regime di flessibilità modulata su base annua tenuto conto del maggior o minor periodo lavorato.

Capo III Orario di lavoro
Art. 339
A decorrere dal 1 luglio 1974, in deroga a quanto previsto dall'articolo 69, la durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia:
- custodi;
- guardiani diurni e notturni;
- portieri;
- telefonisti;
- uscieri ed inservienti;
- addetti ai transfert;
- autisti;
- ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga mansioni promiscue.

Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 340
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo turni stabiliti in base ad esigenze aziendali e dei lavoratori, in cinque/sei giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi, armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Capo IX Infortunio
Art. 362
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per i casi di invalidità permanente e dieci milioni in caso di morte.

Norme per le strutture portuali per la nautica da diporto
Art. 189 Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto delle strutture turistiche portuali per la nautica da diporto è la seguente.
Area B
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgono, nell'ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell'attività aziendale.
L'area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell'azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate B1 e B2.
B2 ex 2° Competenze e professionalità
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale e cioè:
...
- Responsabile manutenzione impianti e della sicurezza;
Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.

Allegato ... Statuto tipo Ente bilaterale territoriale dell'industria turistica
Art. 6 Scopi
1 L'EBT costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dai soci in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
2 A tal fine, l'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
...
d funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'attività dei Centri di servizio;
e funzioni di assistenza volte a favorire l'incontro tra domanda e l'offerta di lavoro e di monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica, con la rete degli Enti bilaterali territoriali e con il Sistema informativo lavoro;
f le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
h i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di segreteria tecnica degli Organismi paritetici;
...
l l'istituzione dell'Osservatorio del mercato del lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
A tal fine, l'Osservatorio:
- programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali;
- ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di inserimento, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica;
- promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche rispetto ai lavoratori extracomunitari, nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
- cura la raccolta e l'invio degli accordi di secondo livello all'Ente bilaterale nazionale dell'industria turistica;
m attività in materia di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione;
n attività di sostegno dei buoni vacanza;
o tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e dalle norme di legge.
4 Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'EBTIT potrà avviare, partecipare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, consorzi, associazioni od enti, previa apposita delibera dell'assemblea.
5 L'istituzione di Organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dall'assemblea, che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.