Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 14 maggio 2010
Parti: Gruppo Postel e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni
Settori: Servizi, Gruppo Postel
Fonte: slc-cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte prima Modalità di costituzione e funzionamento
Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU
Art. 2 Composizione delle RSU
Art. 3 Numero dei componenti le RSU - Numero dei RLS
Art. 4 Compiti e funzioni delle RSU
Art. 5 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele delle RSU
Art. 6 Agibilità dei RLS
Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico di RSU
Art. 8 Funzionamento RSU e decisioni
Art. 9 Durata dell’incarico e funzioni dei RLS
Art. 10 Armonizzazione
Art. 11 Efficacia dell'accordo
Parte seconda Regolamento per l'elezione della RSU e dei RLS
Art. 12 Modalità per indire le elezioni delle RSU
Art. 13 Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 14 Quorum per la validità delle elezioni
Art. 15 Elettorato attivo e passivo
Art. 16 Presentazione delle liste
Art. 17 Commissioni elettorali
Art. 18 Compiti delle commissioni elettorali
Art. 19 Affissione delle liste e spazi elettorali
Art. 20 Scrutatori
Art. 21 Segretezza del voto
Art. 22 Schede elettorali
Art. 23 Preferenze
Art. 24 Modalità della votazione
Art. 25 Composizione del seggio elettorale
Art. 26 Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 27 Riconoscimento degli elettori
Art. 28 Certificazione della votazione
Art. 29 Operazioni di scrutinio
Art. 30 Attribuzione dei seggi
Art. 31 Ricorsi alla commissione elettorale
Art. 32 Comitato dei garanti
Art. 33 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU e degli RLS
Art. 34 Adempimenti della direzione aziendale
Art. 35 Disposizioni varie
Dichiarazione a verbale
Allegato tecnico a protocollo d'intesa RSU e RLS del 14.05.2010
Accordo integrativo al protocollo d’intesa sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Premessa
Art. 1 Riunioni periodiche
Art. 2 Informazione
Art. 3 Formazione
Art. 4 Modalità di consultazione
Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 6 Organismo Paritetico
Art. 7 Permessi retribuiti
Art. 8 Strumenti
Art. 9 Controversie
Dichiarazione a verbale

Protocollo d'intesa sulle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e sui rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il giorno 14 maggio 2010 in Roma, tra Gruppo Postel e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, Ugl-Com.ni

Premesso che
- con l’Accordo del 16 settembre 2003, Poste Italiane e le OO.SS. hanno stipulato un Protocollo d’Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie in Poste Italiane spa a cui le Parti intendono riferirsi per la definizione del regolamento per l’effettuazione delle elezioni delle RSU per le aziende del Gruppo Postel che applicano il CCNL Poste Italiane (Postel, PostelPrint, Docutel);
- in sede di Verbali di Accordo sottoscritti con le OO.SS. per l’armonizzazione dei trattamenti economico-normativi di Postelprint, le Parti hanno concordato di definire il regolamento per l’effettuazione delle elezioni delle RSU;
- conseguentemente, le Parti confermano la necessità di delineare il concetto di “Unità Produttiva”, ai fini dell’elezione e del funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel Gruppo Postel;
- l’art. 47 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche, detta norme per la designazione o la elezione in Azienda dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali ivi costituite;
Tutto ciò premesso le Parti, nel confermare i principi ispiratori del Protocollo d’Intesa del 19 maggio 1999 stipulato da Poste Italiane e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo e tenendo conto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
1. assumono il comune obiettivo di realizzare un assetto stabile ed unitario del sistema di rappresentanza nel Gruppo Postel, correttamente strutturato in relazione all’assetto organizzativo delle Società ed in linea con le previsioni di legge sopra richiamate;
2. intendono pervenire, con la stipula del presente Protocollo d’Intesa, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, ad una disciplina per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) per il personale delle aziende del Gruppo Postel e, nell'ambito di queste, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), coerente con i presupposti di cui in premessa e con la disciplina generale in materia contenuta nel Protocollo stipulato tra Governo e Parti Sociali il 23 luglio 1993, fatte salve le specificità del presente Protocollo.
La premessa costituisce parte integrante del presente Protocollo d’Intesa.

Parte prima Modalità di costituzione e funzionamento
Art. 1 Ambito ed iniziativa per la costituzione delle RSU

1. In tutte le Unità Produttive del Gruppo Postel, come di seguito definite, vengono costituite le Rappresentanze Sindacali Unitarie su iniziativa congiunta o disgiunta delle associazioni sindacali firmatane sia del Protocollo tra Governo e Parti Sociali del 23 luglio 1993 sia del presente Protocollo.
2. Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
3. Nell’ambito delle predette RSU vengono individuati, secondo le norme di cui al presente Protocollo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
4. La stessa iniziativa, per i rinnovi di cui all'art. 7, 4° comma del presente Protocollo, potrà essere assunta anche dalla RSU che decade, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 4 del presente accordo.
5. Al fine di cui alla linea che precede, le Parti convengono che, ai sensi del presente Protocollo, le Unità Produttive del Gruppo Postel sono individuate e descritte nella tabella 1 allegata che forma parte integrante del presente Protocollo.
6. Le Parti stipulanti convengono, inoltre, che, qualora durante il periodo in cui restano in carica le RSU vengano istituite nuove U.P, ovvero, in caso di modifiche della struttura organizzativa delle Società che incidano in modo significativo sulla individuazione delle U.P. di cui all'allegato elenco (soppressione, accorpamenti o scorpori di nuove U.P. ecc.), le Parti medesime si incontreranno per valutare congiuntamente la nuova situazione venuta a determinarsi ad ogni conseguente effetto.

Art. 2 Composizione delle RSU
1. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
2. Le OO.SS. - nel procedere alla composizione delle liste dei candidati RSU - terranno conto della classificazione del personale nonché della necessità di pervenire ad una adeguata rappresentanza in relazione alla rispettiva consistenza di lavoratrici e lavoratori.
3. La RSU, all'interno dell’Unità Produttiva, è unica; in considerazione della presenza di più sedi sulla stessa Unità Produttiva, potranno essere costituiti più collegi.

Art. 3 Numero dei componenti le RSU - Numero dei RLS
1. Il numero dei componenti della RSU è pari a:
a) n. 3 componenti nelle U.P. che occupano da 16 fino a 150 dipendenti;
b) n. 5 componenti nelle U.P. che occupano più di 150 fino a 300 dipendenti;
c) n. 8 componenti nelle U.P. che occupano più di 300 dipendenti
2. Il numero dei RLS è pari a n. 1 per ciascuna U.P. fino a 200 unità e a n. 3 per le U.P. superiori alle 200 unità.

Art. 4 Compiti e funzioni delle RSU
1. Le RSU subentrano alle RSA nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti per effetto di disposizioni di legge o di accordi collettivi.
2. L'informazione e la consultazione con la RSU a livello di unità produttiva avrà per oggetto quanto previsto rispettivamente alla lettera C) comma 1 dell’art. 5 e alla lettera C) dell’art. 6 del vigente CCNL Poste Italiane; per la contrattazione si rinvia a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sulle Relazioni Industriali.

Art. 5 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele delle RSU
1. I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA (o delle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate) nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della legge n. 300/1970. Le Organizzazioni Sindacali che siano firmatarie del presente Protocollo d'Intesa nonché quelle che aderiscano alla disciplina in esso contenuta, rinunciano formalmente a costituire le RSA ai sensi della legge n. 300/1970, ferma restando la possibilità di operare attraverso gli organismi di cui all’art. 30 della Legge 300/1970.
2. Le Parti convengono che sono fatti salvi in favore delle OO.SS. stipulanti il CCNL e firmatarie del presente Protocollo i seguenti diritti:
- diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori con le modalità definite nel vigente CCNL
- diritto di affissione di cui al vigente CCNL
- diritto ad usufruire di un locale per le esigenze delle RSU; a livello di Unità Produttive le Parti stabiliranno le concrete modalità di esercizio di tale diritto, in considerazione degli spazi effettivamente utilizzabili

Art. 6 Agibilità dei RLS
La definizione di quanto previsto negli artt. 35, 47, 50 e 51 del D.Lgs. 81/08 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza viene individuata nell’Accordo integrativo al presente Protocollo.

Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico di RSU
1. I componenti delle RSU restano in carica per tre anni.
2. Ai fini del computo del predetto termine di durata, in caso di rinnovo generale delle RSU, le Parti firmatarie, al termine delle procedure elettorali, si incontreranno per definire la data di contestuale assunzione dell’incarico da parte di tutte le RSU elette.
3. In caso di dimissioni dal l'incarico, che dovranno avvenire in forma scritta, o di risoluzione del rapporto di lavoro di un componente, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
4. Le sostituzioni dei componenti delle RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo secondo le modalità previste dal presente Protocollo.
5. I componenti della RSU decadono all’atto del rinnovo generale della rappresentanza a norma dell’art. 12 che segue, ovvero per trasferimento ad altra Unità Produttiva; in tale ultimo caso subentra il primo dei non eletti appartenenti alla stessa lista.

Art. 8 Funzionamento RSU e decisioni
1. La RSU decide autonomamente le modalità di convocazione e di funzionamento; può, tuttavia, essere convocata su richiesta di una associazione sindacale avente il potere di iniziativa per la costituzione delle RSU stesse con preavviso di almeno 48 ore.
2. Le riunioni delle RSU sono valide se presente il 50% più uno dei componenti.
3. Le decisioni della RSU sono assunte a maggioranza dei presenti alla riunione.

Art. 9 Durata dell’incarico e funzioni dei RLS
1.1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza assumono le funzioni attribuite dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 e i corrispondenti compiti previsti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cessano dall’incarico per:
- cessazione dal proprio incarico di RSU per uno dei motivi previsti nell’art. 7 del presente Protocollo d’Intesa
- dimissioni dallo specifico incarico di RLS, comunicate in forma scritta all’Azienda ed alla competente struttura sindacale
3. Nei casi di cui al comma che precede, fatta eccezione del caso di cui all’art. 7, 10 e 4° comma, si procede alla sostituzione con il primo dei componenti la RSU della stessa lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti per l’elezione dei RLS; in mancanza, si provvederà, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 81/08, tramite designazione all’interno delle RSU elette per la medesima lista, entro 30 giorni dalla data di cessazione dell’incarico di RLS o RSU.

Art. 10 Armonizzazione
Le Parti concordano che, qualora intervenga una disciplina legislativa volta a regolamentare la materia oggetto del presente Protocollo, si procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.

Art. 11 Efficacia dell'accordo
Il presente Protocollo rappresenta una normativa unitaria ed inscindibile e sostituisce integralmente quanto contenuto, per la materia medesima, nei preesistenti accordi o regolamenti comunque rinvenienti.

Parte seconda Regolamento per l'elezione della RSU e dei RLS
Art. 12 Modalità per indire le elezioni delle RSU

1. Sono indette in tutte le Unità Produttive del Gruppo Postel le elezioni delle RSU che si svolgeranno nei giorni 15 e 16 giugno 2010. A tal fine le liste dovranno essere presentate a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 24 maggio 2010 (presso ciascuna Unità Produttiva) alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel. L’ufficio competente rilascerà apposita ricevuta, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 19, comma 1. Entro il 25 maggio 2010 dovranno essere costituite le commissioni elettorali.
2. Per i successivi rinnovi, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU, le associazioni sindacali di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2, congiuntamente o disgiuntamente assumeranno l’iniziativa di indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposita bacheca che l’Azienda metterà a disposizione delle RSU nella U.P. interessata; il calendario delle votazioni in caso di rinnovo generale della rappresentanza dovrà essere concordato tra le Parti firmatarie del presente Protocollo per tutto il territorio nazionale.
3. Il termine per la presentazione delle liste per i successivi rinnovi è di 15 giorni di calendario dalla data di pubblicazione dell'annuncio di indizione delle elezioni.
4. Entro il termine indicato al punto che precede dovranno essere costituite le commissioni elettorali di cui al successivo art. 17.
5. L’ora di scadenza si intende fissata alle ore 12.00 del quindicesimo giorno di calendario; le liste vanno presentate alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel che rilascerà apposita ricevuta.

Art. 13 Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1. Le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono effettuate contestualmente alle elezioni delle RSU e nell’ambito delle medesime procedure
2. L’elettorato passivo è riservato ai componenti delle RSU;
3. All’atto della presentazione delle liste elettorali per l’elezione delle RSU i candidati a Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono specificatamente indicati tra i candidati proposti per l’elezione della RSU.
4. Nel caso in cui le procedure elettorali non dovessero consentire di individuare tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza previsti dal presente Protocollo, si procederà, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs 81/08, alla designazione dei medesimi all’interno delle RSU elette sulla base di risultati ottenuti dalle singole liste per la elezione delle RSU.

Art. 14 Quorum per la validità delle elezioni
1. Le OO.SS. stipulanti il presente Protocollo e le Aziende del Gruppo Postel favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Per la validità delle elezioni è necessario che i votanti risultino essere almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
3. Ove detta condizione non avesse a verificarsi, le strutture sindacali procederanno ad un attento esame delle motivazioni della mancata elezione attraverso una approfondita discussione con i lavoratori interessati. Nei tre mesi successivi potranno essere indette nuove eiezioni che saranno valide anche qualora non si sia raggiunta la percentuale indicata al comma che precede.

Art. 15 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare e sono eleggibili tutti i lavoratori dipendenti in forza alla U.P. alla data delle elezioni che abbiano superato il periodo di prova con: contratto a tempo indeterminato e contratto di apprendistato.

Art. 16 Presentazione delle liste
1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a. associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo e del CCNL;
b. associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
- accettino con espressa dichiarazione scritta il presente Protocollo;
- corredino la lista da un numero di firme di lavoratori dipendenti della U.P. pari al 5% degli aventi diritto al voto; a tal fine il parametro di riferimento è costituito dai lavoratori di cui all’art. 15, 1° comma che precede, occupati nella U.P. alla data di rilevazione degli elenchi di cui all’art. 35, comma 4 del presente Protocollo.
2. Il lavoratore può sottoscrivere una sola lista; qualora il lavoratore risulti firmatario di più liste, tutte le sottoscrizioni avvenute ad opera del lavoratore medesimo saranno ritenute nulle.
3. Non possono essere candidati i membri della commissione elettorale, i presidenti di seggio, gli scrutatori ed i sottoscrittori delle liste.
4. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui al successivo art. 17, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale, facendo integrare le altre liste.
5. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero totale dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
6. Ogni associazione sindacale non può presentare più di una lista in ciascun collegio elettorale.

Art. 17 Commissioni elettorali
1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, per l'elezione di ciascuna RSU viene costituita in ogni U.P. una apposita commissione elettorale.
2. Per la composizione della stessa, ogni associazione sindacale presentatrice di lista potrà designare, comunicandolo anche alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, un lavoratore dipendente della U.P. non candidato.
3. La commissione elegge al suo interno un Presidente.

Art. 18 Compiti delle commissioni elettorali
1. La commissione elettorale ha il compito di:
a. ricevere dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel le liste presentate;
b. verificarne la valida presentazione escludendo quelle non rispondenti ai requisiti previsti dal presente Protocollo; in tal caso decade da componente della commissione il membro indicato dalla associazione sindacale presentatrice della lista esclusa;
c. assegnare alle liste il proprio numero;
d. acquisire dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel l’elenco degli aventi diritto al voto ed il dato di cui al all’art. 16, 1° comma, lett. b) del presente Protocollo;
e. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio della normale attività produttiva;
f. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
g. calcolare ed applicare i quozienti elettorali per l'assegnazione dei seggi alle varie liste;
h. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente regolamento;
i. proclamare i risultati delle elezioni comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste;
j. comunicare ai lavoratori la data di apertura e di chiusura dei seggi con un anticipo di almeno 15 giorni di calendario;
k. garantire la più ampia informazione sui candidati, sul luogo delle votazioni e sulle liste.
l. procedere al sorteggio di cui all’art. 22 comma 1 e art. 30 comma 2 che seguono.
2. La commissione elettorale decide a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 19 Affissione delle liste e spazi elettorali
1. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione in bacheca almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
2. L'Azienda si impegna a garantire spazi per la pubblicità elettorale. In tal caso gli spazi saranno ripartiti in misura uguale tra le liste.

Art. 20 Scrutatori
1. È in facoltà di ciascuna associazione sindacale presentatrice di lista di designare uno scrutatore, per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori eiettori non candidati ed applicati nella stessa unità produttiva.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, dandone comunicazione alla commissione elettorale ed alla Direzione aziendale competente.

Art. 21 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto, e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

Art. 22 Schede elettorali
1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di sorteggio e con la stessa evidenza.
2. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio, la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
3. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
4. Il voto di lista sarà espresso mediante croce tracciata sull’intestazione della lista.
5. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 23 Preferenze
1. L'elettore nell’ambito della lista prescelta potrà indicare una preferenza per i candidati delle RSU ed una per gli RLS.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una croce apposta a fianco del nome del candidato preferito oppure segnando il nome del candidato nell'apposito spazio della scheda.
3. L'indicazione di preferenza data ad un candidato vale anche come voto di lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. L'indicazione di più preferenze date ad una stessa lista vale unicamente come voto di lista.
4. Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
5. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 24 Modalità della votazione
1. La commissione elettorale, previo accordo con la Direzione Risorse Umane di Postel, stabilirà in tempo utile le sedi (seggi) della votazione, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto. Il concreto esercizio del voto sarà effettuato in due giornate lavorative in orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 24.00, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Qualora l'ubicazione lo dovesse richiedere, dovranno essere stabilite più sedi di votazioni.
3. I lavoratori distaccati presso altra struttura dello stesso collegio elettorale votano nel seggio assegnato a tale ufficio.
4. Luogo e calendario di votazione, indicante l'orario e il giorno di apertura di ciascun seggio, dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione nell'albo esistente presso gli uffici aziendali, almeno 8 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.

Art. 25 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 20 del presente protocollo e da un presidente nominato dalla commissione elettorale.

Art. 26 Attrezzatura del seggio elettorale
1. Ogni seggio sarà munito, a cura della commissione elettorale, di un’urna elettorale idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata fino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. A cura della commissione elettorale il seggio deve inoltre avere un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto; tale elenco sarà messo a disposizione dalla Direzione aziendale a cui fa riferimento il seggio.

Art. 27 Riconoscimento degli elettori
Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento personale; in mancanza di tale documento essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza dovrà essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 28 Certificazione della votazione
Nel l'elenco di cui al precedente art. 26, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

Art. 29 Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi di quell’Unità Produttiva.
2. Al termine dello scrutinio il verbale, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato, a cura del presidente, alla commissione elettorale unitamente al materiale della votazione, schede, elenchi etc.
3. La commissione, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo, dandone atto nel proprio verbale, e provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale trasmesso dai seggi ad esclusione dei verbali; il plico sigillato dopo la definitiva convalida delle RSU sarà conservato secondo gli accordi tra la commissione elettorale e la direzione aziendale in modo da garantire l'integrità almeno per tre mesi.
4. Il plico sarà successivamente distrutto alla presenza di un delegato della commissione elettorale e di un delegato della Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel.

Art. 30 Attribuzione dei seggi
1. Ai fini dell'elezione dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
2. Il quorum per l'attribuzione dei seggi si ottiene dividendo il totale generale dei voti validi ottenuti dalle vane liste per il numero dei seggi da attribuire. Gli eventuali seggi non potuti attribuire a quoziente pieno, saranno assegnati alle liste con i resti più alti. In caso di liste che abbiano ottenuto parità di voti si procederà al sorteggio secondo le modalità che verranno fissate dalla commissione elettorale di cui all'art. 17 che precede. Nell'ambito della stessa lista, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità, in relazione all’ordine nella lista.

Art. 31 Ricorsi alla commissione elettorale
1. La commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi ed alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti t componenti della commissione stessa.
2. Trascorsi 5 giorni dall’affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al comma precedente e la commissione ne darà atto nel verbale di chiusura.
3. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata, a cura della commissione elettorale, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma che precede, a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali nonché, entro le medesime 48 ore, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 32 Comitato dei garanti
1. Contro la decisione della commissione elettorale, è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti. Tale comitato è composto da un membro designato da ciascuna delle OO.SS. presentatrici di liste interessate al ricorso, da un rappresentante del Gruppo Postel, ed è presieduto dal direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o da un suo delegato.
2. Il comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni, assicurando la comunicazione dei risultati del ricorso, con le modalità previste al 4° comma dell’art. 31 che precede, a tutti i soggetti interessati ed alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel.

Art. 33 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU e degli RLS
La nomina, a seguito di elezione, dei componenti della RSU e degli RLS, una volta definiti gli eventuali ricorsi previsti dal presente Protocollo, sarà comunicata per iscritto alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel a cura delle OO.SS. di rispettiva appartenenza dei componenti eletti.

Art. 34 Adempimenti della direzione aziendale
1. La Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel metterà a disposizione delle Commissione Elettorali contestualmente al loro insediamento l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola U.P. suddiviso per Azienda e sito di applicazione e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali (materiale, schede, fotocopie, matite etc).
2. Al fine di svolgere le elezioni nei tempi prestabiliti, la Direzione Aziendale provvederà, su richiesta e d’accordo con le commissioni elettorali, alla istituzione di seggi mobili.

Art. 35 Disposizioni varie
1. I componenti la commissione elettorale, i presidenti di seggio e gli scrutatori, potranno espletare i loro incarichi in orario di lavoro senza dare luogo ad alcuna corresponsione aggiuntiva rispetto alla ordinaria retribuzione.
2. In caso di impedimento oggettivo documentato di uno dei componenti la commissione elettorale o del seggio, la O.S. di riferimento ha facoltà di provvedere alla designazione di un componente sostituto prima dell'insediamento della commissione elettorale o del seggio, dandone di ciò comunicazione all'Azienda.
3. Ai fini dell’applicazione dei dispositivi di cui al presente Protocollo, per le elezioni del 15 e 15 giugno 2010, la Direzione Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo Postel, entro il 16 maggio 2010, fornirà alle OO.SS. firmatarie gli elenchi numerici e nominativi degli aventi diritto al voto occupati di ogni singola U.P suddivisi per Azienda.
4. Per le consultazioni successive i predetti elenchi verranno consegnati alla data stabilita consensualmente tra le Parti.

Dichiarazione a verbale
Con riferimento al monte ore per la fruizione di permessi retribuiti per i RSU/RLS eletti a seguito delle elezioni del 15 e 16 giugno 2010, le Parti convengono di definirli per l’anno 2010 in sei dodicesimi (6/12).

Allegato tecnico a protocollo d'intesa RSU e RLS del 14.05.2010

Le unità produttive e personale (*) del Gruppo Postel sono i seguenti

 

Unità Produttiva

Personale

RSU eleggibili

RLS eleggibili

 

Ge-Multedo -

114

5

3

 

Genova -

120

 

Melzo -

198

5

3

 

Milano Cassala -

61

 

Palermo -

167

5

1

Collegio B

Pomezia -

230

3

1

Collegio A

Roma Massala -

242

5

2

Roma Spinola -

15

 

Siena -

40

3

1

 

Verona -

89

3

1

(*) Per "Personale” si intendono le risorse assunte a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato e avvenuto superamento del periodo di prova dati stimati al 16 giugno 2010).

Accordo integrativo al protocollo d’intesa sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il giorno 14 maggio 2010, in Roma, tra Gruppo Postel e Slc Cgil - Slp Cisl - Uil Poste - Failp Cisal - Confsal Com.ni- Ugl Com.ni

Premesso:
- che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE detta norme riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- che il decreto legislativo di cui all’alinea che precede demanda alla contrattazione collettiva la definizione di specifici aspetti applicativi;
- che all’art. 6 del Protocollo d’Intesa sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie e sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori del 14.05.2010, le Parti hanno convenuto di definire in un Accordo aggiuntivo quanto previsto negli artt. 47 e 50 de D.Lgs 81/08 in materia di agibilità, prerogative e funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dell’Organisnno Paritetico;
- che in data 16 settembre 2003 Poste Italiane e le OO.SS. hanno definito l’accordo integrativo sui Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, a cui le parti intendono riferirsi per la definizione dell’Accordo sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nelle Società del Gruppo Postel;
- che le Parti intendono, con il presente Accordo, dare attuazione a quanto previsto nel predetto Protocollo del 14.05.2010, coerentemente con quanto previsto nel contesto generale richiamato dal vigente CCNL all’art. 49;
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
la premessa costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 1 Riunioni periodiche
In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 le riunioni periodiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 35, sono convocate su iniziativa del Datore di lavoro, tramite il Servizio di prevenzione e protezione dei rischi, almeno una volta l’anno, con un preavviso non inferiore a 7 giorni e su ordine del giorno scritto.
La riunione può avere altresì luogo in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Al termine della riunione viene redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dai soggetti di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/08.
Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito RLS), previa comunicazione al Responsabile della propria unità di appartenenza, vengono concessi specifici permessi senza perdita della retribuzione, per la durata della riunione nonché per i tempi strettamente necessari al raggiungimento del luogo di effettuazione della riunione stessa.
Agli incontri potranno partecipare i membri dell’organismo di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Successivamente, nel corso di apposito incontro, convocato a livello nazionale, verrà comunicata alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo opportuna sintesi di quanto affrontato a livello di Unità Produttiva.

Art. 2 Informazione
Ai RR.LL.S. vengono fornite, sin dall’inizio del loro mandato, le informazioni relative agli ambiti di loro competenza di cui comma 10 lettera e e f dell’art. 59 D.Lgs. n. 81/08 ed in generale quelle eventualmente e preventivamente necessarie alla partecipazione alle riunioni periodiche di cui all’art. 1 che precede.
In particolare, per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti (’Unità Produttiva di propria competenza, per gli aspetti relativi all’igiene e sicurezza del lavoro.
Il RLS ha il diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, del D.Lgs 81/08.
I RR.LL.S. sono tenuti al rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni espletate.

Art. 3 Formazione
Il RLS ha diritto a ricevere la formazione prevista dall’art. 37, comma 10 e 11, del D.Lgs. 81/08.
La formazione per i RR.LL.S., i cui oneri sono totalmente a carico dell’Azienda, è svolta durante l’orario di lavoro mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività e di cui agli artt. 1 e 7 del presente Accordo.
Tale formazione, che dovrà essere distribuita per complessive 48 ore nell’arco temporale del mandato dei suddetti RR.LL.S., si realizza attraverso un apposito programma articolato in due distinti moduli, uno di base ed uno di aggiornamento, così individuati:
a) formazione di base di 32 ore, per il primo anno di incarico;
b) formazione di aggiornamento di 8 ore per il secondo anno di incarico, e di 8 ore per il terzo anno.
La formazione di base deve comunque prevedere:
- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
All’orientamento formativo è chiamato a collaborare l’organismo di cui all’art. 6 che segue.

Art. 4 Modalità di consultazione
La consultazione, rivolta alle OO.SS. stipulanti il presente Accordo, riguarda gli atti e le materie di portata generale, concernenti l’intero Gruppo e di seguito elencate:
1. designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
2. valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle Unità produttive;
3. organizzazione della formazione di cui all’art. 37 del Dlgs 81/08.
L’eventuale partecipazione dei RR.LL.S potrà realizzarsi previa costituzione di una specifica delegazione che verrà individuata nell’ambito dei lavori dell’Organismo Paritetico di cui al successivo art. 6.
La consultazione potrà essere estesa ai membri degli organismi di cui all’art. 6 del presente Accordo.
Gli attori della consultazione sono tenuti, relativamente alle notizie ed alla documentazione ricevuta, al rispetto della sicurezza e del segreto industriale.
Tali soggetti, in occasione della consultazione, possono formulare proposte e osservazioni che vengono riportate a verbale, successivamente da questi controfirmato; copia di detto verbale viene consegnata a tutti i soggetti interessati.

Art. 5 Accesso ai luoghi di lavoro
Ai sensi dell’art. 50, 1° comma, lettera a), del D.Lgs n. 81/08, ciascun RLS ha diritto di accesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo, ai luoghi di lavoro ricompresi nel territorio dell’Unità Produttiva nel quale è stato eletto.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, delle aree protette, delle previsioni di legge e dei programmi interni di igiene e sicurezza.
Il RLS segnala con un idoneo anticipo, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Safety), le visite che intende effettuare presso gli ambienti di lavoro, al fine di poter permettere a quest’ultimo di organizzare e prestare, direttamente o attraverso un addetto delegato, la relativa assistenza tecnica.

Art. 6 Organismo Paritetico
È istituito a livello nazionale di Gruppo, l’Organismo Partecipativo per la sicurezza e la salute nei luoghi dì lavoro, espressione delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacar firmatarie del presente Accordo.
Lo stesso, oltre a svolgere compiti previsti dalla legge in materia di orientamento e di promozione di iniziative formative/informative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti avrà anche, un ruolo centrale nel funzionamento dei meccanismi e nel conseguimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs 81/08.
L’Organismo svolgerà un ruolo di indirizzo e coordinamento degli orientamenti inerenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e di garanzia in ordine alla uniforme e corretta applicazione nelle Aziende, intervenendo anche in relazione all’insorgenza di eventuali problematiche.
In particolare:
a. propone e promuove iniziative atte a prevenire ogni forma di danno o infortunio o malattia professionale ai lavoratori determinata da carenze ambientali e/o strumentali anche sulla base di dati statistici fomiti dalle Società;
b. formula proposte in materia di iniziative formative connesse all’applicazione del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. formula proposte finalizzate a favorire l’accesso ai finanziamenti comunitari e nazionali in materia di salute e sicurezza;
d. favorisce la diffusione di apposito materiale informativo e divulgativo destinato ai lavoratori dipendenti;
e. costituisce sede di composizione delle problematiche, di carattere generale o particolare, emerse nelle Unità Produttive, formulando proposte idonee al loro superamento, anche con riferimento a quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs 81/08 e delle controversie riguardanti i diritti di rappresentanza, formazione ed informazione secondo le modalità definite all’art. 9 che segue;
f. garantisce la tenuta dell’elenco dei nominativi dei RR.LL.S delle Unità Produttive delle Società del Gruppo Postel.
Ogni organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo, potrà designare un membro dell’organismo in argomento; l’Azienda nominerà un numero di rappresentanti equivalente al numero dei rappresentanti sindacali.
Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
L’Organismo si riunisce, di norma, due volte l’anno.

Art. 7 Permessi retribuiti
In relazione all’articolazione delle strutture aziendali e del relativo ambito geografico, sono fissati in 30 ore annue pro-capite i permessi retribuiti che ciascun RLS può utilizzare per l’espletamento dei compiti riconosciutigli dalla normativa vigente in materia.
Le ore permesso sono riconosciute a titolo esclusivo e specifico a ciascun RLS.
Sono esclusi dalle predette quantità di ore i permessi retribuiti necessari sia per la partecipazione a riunioni convocate dalla Società sia per le attività previste alle lettere b), c), d), i) e l) dell’art. 50,10 comma, del D.Lgs. n. 81/08.
Per le attività di cui alla lettera g) del predetto articolo vale quanto previsto all’art. 3 che precede.
Fermo restando quanto previsto al 3° comma dell’art. 5 del presente Accordo, i permessi previsti al comma primo del presente articolo devono essere comunicati in forma scritta dal RLS al Responsabile della propria unità di appartenenza, di norma, due giornate lavorative prima della fruizione.
Ai RR.LL.S. che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente Accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il medesimo trattamento economico assicurato ai dirigenti sindacali che fruiscono dei permessi retribuiti in base agli accordi derivanti dall’applicazione dell’art. 30 del Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Qualora per gli spostamenti occorrenti all’espletamento delle attività previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/08, il RLS debba sostenere delle spese, esse devono essere preventivamente autorizzate dall’Azienda e verranno rimborsate dietro presentazione della relativa documentazione, secondo le modalità in atto per la generalità del personale.

Art. 8 Strumenti
In attuazione di quanto previsto dagli articoli 47, 5° comma, e 50, 2° e 3° comma, del D.Lgs n. 81/08, l’Azienda fornisce ai RR.LL.S. gli strumenti necessari all’espletamento delle relative funzioni, come di seguito precisato:
• la facoltà di affissione dei comunicati nella bacheca accessibile a tutti i lavoratori;
• la possibilità di effettuare eventuali comunicazioni telefoniche e via fax;
• quant’altro strettamente necessario allo svolgimento del mandato, Mi ricomprendendo una sufficiente dotazione di materiale di cancelleria.

Art. 9 Controversie
Ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs n. 81/08, in tutti i casi di insorgenza di controversie sull'applicazione di norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti, le Parti interessate si impegnano ad adire l’Organismo Paritetico, di cui all’art. 6 del presente Accordo, al fine di addivenire, ove possibile, ad una soluzione concordata.
L’O.P., delibera a maggioranza dei membri.
Del procedimento viene redatto motivato verbale.

Dichiarazione a verbale
Le Parti si incontreranno entro l’anno 2010, per procedere ad una verifica congiunta del presente Accordo.