CONVENZIONE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. n. 81/2008 e s.m.i. TRA L’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

L'Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nella persona del Direttore Regionale, dr. Emidio Silenzi domiciliato per la carica in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60
e
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella persona dei Dr. Giuseppe PATANIA Direttore della Direzione Regionale del Lavoro per la Calabria domiciliato per la carica in Reggio Calabria Corso Garibaldi,154;

visto il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato ad attuare le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare a porre in essere la sorveglianza sanitaria secondo le disposizioni di cui alla predetta normativa;
considerate che alle dipendenze dell'INAIL opera un numero significativo di medici in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione di Medico competente ai sensi della normativa vigente;
considerato che l'attività di Medico competente è disciplinata in INAIL con specifico Regolamento interno, come attività libero-professionale, da svolgere in regime intramurario;
considerata l'opportunità di addivenire ad uno specifico accordo nell'ottica del rispetto del principio di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni; concordano ii rapporto di collaborazione nei termini che seguono:

Art. 1 - Ai fini della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, da attuare nei confronti dei dipendenti delle Direzioni del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Calabria, riportate nell'allegato 1, l'INAIL collabora con l'Amministrazione stessa, fornendo le disponibilità del personale medico dell'istituto in possesso dei requisiti previsti dalla norma indicata in premessa riportate in separata nota, per lo svolgimento dei compiti espressamente previsti dalla stessa normativa per il Medico competente, in ambito di attività libero-professionale intramuraria secondo le norme regolamentari vigenti.

Art. 2 - Sulla base dei contenuti e dei criteri di cui al presente atto dovranno essere formulati i sin rapporti di consulenza tra il medico dell'INAIL e il Datore di lavoro delle Direzioni Territoriali Lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il fac-simile di contratto consulenza per le attività di Medico competente di cui all'Allegato 2.

Art. 3 - Le visite mediche, di cui alla normativa di riferimento, saranno effettuate dal Medico competente presso i locali delle Strutture INAIL presenti sul territorio interessato, secondo modalità operative concordate con il Responsabile della Struttura territoriale medesima.

Art. 4 - Il Medico competente potrà eseguire esami diagnostico-strumentali di primo screening nell'ambito dello svolgimento della propria attività libero professionale intramuraria, purché gli stessi non comportino oneri per l'INAIL in termini di acquisizione di nuova strumentazione e di materiale di consumo, ovvero non necessitino dell'utilizzo di altro personale sanitario. Gli accertamenti specialistici e diagnostico-strumentali, non rientranti nel primo screening, saranno effettuati su indicazione del Medico competente presso strutture sanitarie presenti sul territorio, con esclusione di quelle INAIL, a diretto carico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5 - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali consentirà l'accesso ai locali dei propri Uffici per i necessari sopralluoghi e fornirà, per il tramite del Datore di lavoro preposto agli stessi Uffici, ogni informazione secondo le disposizioni di cui al decreto legislative n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il supporto necessario per l'espletamento degli accertamenti in loco e per il relativo collegamento operativo con il Medico competente.

Art. 6 - Per l’attività svolta dal Medico competente secondo le specifiche riportate nell'Allegato n. 2A, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stesso corrisponderà i corrispettivi, di cui all'Allegato n. 2B, alla Struttura INAIL competente per territorio.
Qualora le prestazioni vengano rese fuori dal Comune della Struttura INAIL in cui è incardinato il Medico competente e comunque nell'ambito della Regione di riferimento o di Province limitrofe di altra Regione, il medesimo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà, altresì, al rimborso delle documentate spese di spostamento, consistenti: nel biglietto di 1° classe in treno o equiparato, ovvero nell'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina verde e negli eventuali pedaggi autostradali.
A cadenza trimestrale saranno esigibili i corrispettivi delle prestazioni effettuate nello stesso periodo, rileva bili dalle fatture emesse dal Medico competente tramite bollettario INAIL, corredate dal prospetto riepilogativo delle prestazioni rese nel trimestre di riferimento, sottoscritto dal Medico competente e dal Datore di lavoro delle Strutture interessate, nel rispetto del regime fiscale recepito dalle vigenti disposizioni regolamentari in tema di attività libero professionale.
Per l'esigibilità delle eventuali spese di spostamento sostenute dal Medico competente nello stesso periodo le stesse dovranno essere indicate sulla fattura di riferimento ed attestate da apposite ricevute.
Tali corrispettivi - esenti da IVA ai sensi dell’art. 10, punto 18, del DPR n. 633/1972 - sono assoggettabili ad imposta di bollo, che nel caso di specie è assolta dall’INAIL (art. 8 del D.P.R. n. 642/72). I pagamenti saranno effettuati da parte del competente Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul conto corrente della Struttura INAIL di riferimento del Medico competente titolare dell'incarico, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione relativa alle prestazioni effettuate in ciascun trimestre.

Art. 7 - Le tariffe di cui all'allegato 2B saranno soggette a rivalutazione monetaria che sarà definita e resa nota dall' INAIL con cadenza annuale entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni percentuali dell'anno immediatamente precedente rispetto a quello di riferimento, degli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), calcolati dell'istituto Nazionale di Statistica.

Art. 8 - A seguito di modifiche e/o integrazioni legislative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza della presente Convenzione, le parti potranno ridefinirne i contenuti.
Eventuali ricalibrature riguardanti la consistenza numerica del personale destinatario della sorveglianza sanitaria di cui al decreto legislative n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, potranno essere valutate e ridefinite nell'ambito del rapporto intercorrente tra il Datore di lavoro ed il Medico competente interessati, nel rispetto dei criteri stabiliti con il presente atto e delle norme vigenti in tema di esercizio di attività libero-professionale richiamate all'art. 1.
Ove si interrompa il rapporto con il Medico incaricato, la competente Struttura INAIL curerà, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la fase di acquisizione e conseguente segnalazione alla stessa Amministrazione di dichiarazioni di disponibilità di altri medici ai fini della attribuzione dell'incarico.

Art. 9 - Gli Allegati nn. 1, 2, 2A, 2B fanno parte integrante del presente atto.

Art. 10 - La presente convenzione ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla sottoscrizione della stessa. L’eventuale interesse a continuare la collaborazione - da formalizzare mediante stipula di nuova convenzione - dovrà essere comunicato all'INAIL sei mesi prima della scadenza.

Art. 11 - In caso di mancato interesse al rinnovo della convenzione nei termini di cui al precedente articolo 10, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà darne contestuale comunicazione al Medico competente.

Art. 12 - Il presente atto, redatto in triplice copia, non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86, ed è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/72.

Reggio Calabria, lì 27 novembre 2014 

Allegati


Fonte: inail.it