Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49734 - Sollevamento di rottami di ferro e pericolo caduta
- Datore di Lavoro
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
- Movimentazione Manuale dei Carichi
"In tale situazione, invero, veniva certamente in rilievo lo specifico obbligo prevenzionale dettato dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 186 il quale, rubricato "passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi", al primo comma in particolare dispone che "le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo".
Tale previsione, abrogata in una al D.P.R. che la conteneva dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, ma sostanzialmente trasfusa nell'Allegato 6 di detto Testo Unico, in particolare nel par. 3.1.5. (a mente del quale "devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate"), esprime una norma di elementare prudenza di amplissima portata che, da un lato, sul piano oggettivo, deve ritenersi estesa a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un'eventuale caduta possa costituire un pericolo per l'incolumità e la sicurezza (Sez. 4, n. 27893 del 04/05/2004, Sorbello, Rv. 229076), dall'altro, quanto ai destinatari, deve ritenersi diretta non solo alle imprese cui è riferibile l'attività di sollevamento o spostamento dei carichi, ma anche a quelle chiamate a svolgere, con proprio personale, attività comunque esposta al pericolo (nel caso di specie, quella di individuazione del materiale ferroso, stoccato in un capannone, venduto ad altra società).
In tal senso, peraltro, detta norma costituisce evidentemente anche una specificazione degli incisivi obblighi di protezione già derivanti a carico del datore di lavoro dalla norma fondamentale rappresentata dall'art. 2087 cod. civ." ... .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.V., nato il (Omissis);
2) E.R., nato il (Omissis);
avverso la sentenza n. 2711/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito, per il ricorrente E., l'Avv. ROSSOMANDO ANTONIO del Foro di Torino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. ZOSO Liana M.T. - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) P.V., nato il (Omissis);
2) E.R., nato il (Omissis);
avverso la sentenza n. 2711/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 12/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito, per il ricorrente E., l'Avv. ROSSOMANDO ANTONIO del Foro di Torino che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto
1. E.R., amministratore unico della T.C. S.r.l., e P.V., amministratore unico della P.A. S.r.l., erano tratti a giudizio - insieme con A.A., dipendente di quest'ultima società - avanti il Tribunale di Torino per rispondere del reato di lesioni colpose gravissime, aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in relazione all'infortunio occorso al lavoratore M. G., dipendente della prima società, presso il cantiere di (Omissis), in data 15/7/2008, all'interno di un capannone industriale destinato allo sgombero di materiali ferrosi e non. Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nel capo d'imputazione il giorno del sinistro il M. era assegnato dal proprio datore di lavoro alla assistenza ai lavori di carico dei materiali ferrosi esistenti all'interno del capannone, da parte del personale della P.A. S.r.l., che li aveva acquistati dalla T.C. S.r.l.. Era quindi accaduto che il A.A., nell'intento di caricare, mediante un camion con autogrù, che montava un'appendice di presa a ragno, una piastra di lamiera di grandi dimensioni e del peso di 1.560 kg circa, avendola già in parte sollevata da terra, cercava di imbracarla, per poterla agganciare alla gru. A tal fine aveva richiesto l'aiuto del M. che, prestatosi, si stava adoperando per far passare una corda sotto la piastra, quando questa scivolava dalla precaria presa dell'appendice a ragno e, cadendogli addosso, lo buttava a terra e gli schiacciava la gamba destra, cagionandogli lesioni gravissime esitate nell'amputazione dell'arto al livello del terzo distale del femore.
Tale evento era ascritto a responsabilità, oltre che dell' A., di ciascuno dei predetti imputati, con addebito di colpa generica e specifica, contestandosi in particolare a entrambi la violazione D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 5, per avere omesso di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevati ai fini della salute e della sicurezza del lavoro e, in particolare, per aver omesso di aggiornare la valutazione del rischio connesso con il nuovo ambiente lavorativo nel cantiere in oggetto.
All' E., inoltre, si contestava la violazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 36 e 37, per avere omesso di provvedere affinchè i lavoratori ricevessero la dovuta informazione, formazione e addestramento, in particolare sulla movimentazione dei carichi e materiali e sull'uso di sistemi di sollevamento meccanici.
2. Con sentenza del 27/4/2011 il Tribunale di Torino riconosceva la responsabilità dei predetti imputati e, per l'effetto, concesse al solo A. le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, condannava l' E. e il P., alla pena di un anno di reclusione, l' A. a quella di un mese di reclusione - pena sospesa per tutti e non menzione della condanna nel certificato penale per l' E. e l' A. - oltre che al pagamento delle spese processuali. Condannava inoltre gli imputati, in solido tra di essi e con le società predette, responsabili civili, al risarcimento dei danni in favore della parte civile M.G., da liquidarsi in separato giudizio, ma anticipato da provvisionale, oltre che alla rifusione delle spese processuali. Era infine pronunciata condanna degli imputati, in solido, alla restituzione in favore dell'altra parte civile, Inail, della somma di Euro 412.888,99 e alla rifusione delle spese processuali.
Osservava il primo giudice, sulla scorta dell'istruzione acquisita e dei rilievi svolti dal consulente tecnico, che le cause dell'infortunio erano da ricercare nella procedura di carico della lastra, gravemente errata ed eseguita attraverso un mezzo, la gru, inidoneo; che l'intervento del M. era stato chiesto dall' A. una volta che lo stesso, sollevato il pezzo e resosi conto dell'inadeguatezza del mezzo, aveva deciso di agganciarlo al carro ponte; che era mancata qualsiasi preventiva valutazione dei rischi specifici.
Secondo il Tribunale la contestuale presenza di lavoratori di società diverse all'interno del medesimo magazzino "... avrebbe dovuto di fatto imporre al P. di verificare ed accertarsi presso l' E. che il luogo in cui andava a svolgere la sua attività fosse sicuro e che il dipendente M. che collaborava con il suo fosse adeguatamente formato e, dall'altra parte, all' E. di analogamente accertarsi che il P. fosse in possesso di attrezzature idonee movimentate da personale adeguatamente formato".
Rilevava, inoltre, che se il M. avesse ricevuto un'informazione adeguata da parte del suo datore di lavoro, anche solo quella di astenersi da alcune mansioni lavorative, non avrebbe partecipato ad un'operazione di elevatissima pericolosità posta in essere con strumento e manovre del tutto inidonee e da un soggetto, l' A., a sua volta non adeguatamente formato dal suo datore, pur presente all'operazione incriminata.
3. Interposto gravame da parte di tutti gli imputati, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 12/7/2013, disattese le censure proposte dal solo E. in punto di affermazione della responsabilità penale, in accoglimento delle altre doglianze, riconosceva anche l' E. e il P. meritevoli della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e riduceva per tutti la pena, rideterminandola: in mesi quattro di reclusione per P. V.; mesi due e giorni venti di reclusione per l' E.;
giorni 20 di reclusione per l' A..
Confermata la valutazione del primo giudice circa la sussistenza di un obbligo di verifica delle interferenze gravante su entrambe le imprese, rilevava la Corte, a confutazione di specifici argomenti di critica, che:
a) quanto al comportamento della stessa vittima in relazione alle mansioni cui era adibito, al M. non era solo demandata l'apertura e chiusura delle porte, ma anche attività gestionali del carico, quali la scelta dei rottami da caricare e la loro pesatura;
era pertanto su indicazione e col consenso implicito dell' E. che egli indicava i pezzi da portar via, previa pesatura; il M. inoltre gestiva l'utilizzo del carro-ponte, per cui non era estraneo alla movimentazione dei carichi nel capannone stesso; l'operazione posta in essere, seppur in modo errato, era del resto prodromica al successivo agganciamento della lastra al carro-ponte; non poteva ravvisarsi, quindi, un comportamento abnorme da parte del M., atteso che egli dava l'assistenza dovuta, per le mansioni affidate, di controllo del carico, con relativa pesatura;
b) conseguentemente, quanto alla posizione di garanzia del datore di lavoro, la stessa era da considerarsi riferibile anche all'evento, non potendo in particolare ritenersi limitata solo all'utilizzo del carro-ponte, ma dovendo piuttosto ritenersi estesa a tutte le mansioni di carattere analogo, relative alla movimentazione dei carichi, fra cui l'uso di altri dispositivi di carico e la sorveglianza sulla correttezza dello stesso; nessun rilievo, inoltre, poteva attribuirsi alla circostanza che le operazioni di carico inerissero a un contratto di vendita di rottami e non a un rapporto di appalto o somministrazione, atteso che anche il primo comportava una interazione fra i dipendenti delle due aziende;
c) quanto infine alla causalità della colpa, rilevava che se il M. fosse stato adeguatamente informato e formato da parte del proprio datore di lavoro dei rischi nella movimentazione dei carichi, non avrebbe accettato di partecipare all'operazione di sollevamento posta in essere in modo improprio dall' A., ma avrebbe valutato il pericolo e la inadeguatezza del mezzo utilizzato; per converso, la cattiva gestione nel sollevamento del rottame era da attribuirsi anche alla mancata formazione del M. circa le modalità con cui eseguirlo in sicurezza.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso l' E. e il P., per mezzo dei rispettivi difensori.
E.R. articola tre motivi.
4.1. Con il primo deduce erronea applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. b) e del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 36 e 37 nonchè vizio di motivazione e travisamento di prova in relazione alla ritenuta omessa predisposizione, da parte di esso ricorrente, di cautele antinfortunistiche, che egli assume non fossero in realtà richieste per l'attività che la società T.C. S.r.l., ed in particolare il dipendente M., doveva svolgere.
4.1.1. Quanto in particolare all'aggiornamento della valutazione dei rischi, rileva che questo è subordinato ad un mutamento organizzativo e produttivo rilevante ai fini della sicurezza del lavoro: mutamento che la sentenza impugnata ha omesso di indicare e, comunque, non ravvisabile nella fattispecie, posto che le specifiche mansioni che il personale della T.C. S.r.l. era chiamato a svolgere nel capannone di (Omissis) non presentavano alcun carattere di novità e di diversità rispetto a quelle abitualmente poste in essere presso gli altri cantieri in cui la società operava e anche rispetto a quelle che, fino al giorno precedente, il personale della società, tra cui lo stesso M., aveva svolto nello stesso capannone.
Evidenzia al riguardo che la T.C. S.r.l. svolge da sempre l'attività di compravendita di macchinari industriali e che il personale di tale società si occupa abitualmente della movimentazione di detti macchinari, anche tramite l'utilizzo del carro-ponte; che in relazione a tale attività la società aveva elaborato una valutazione dei rischi, attraverso in particolare un documento presentato all'ASL (Omissis) di Torino nel mese di luglio 2008 (lo stesso dell'infortunio), oltre che attraverso due autocertificazioni negli anni 2000 e 2001.
4.1.2. Quanto poi alla contestazione di aver omesso "di provvedere affinchè i lavoratori ricevessero la dovuta informazione, formazione ed addestramento, in particolare sulla movimentazione dei carichi e materiali e sull'uso di sistemi di sollevamento meccanici", rileva che, se è bensì vero che il M. non conosceva le potenzialità e i limiti della gru maldestramente utilizzata per il sollevamento della piastra metallica, tale circostanza tuttavia non può essere ricondotta ad una carenza di formazione addebitabile ad esso ricorrente, anzitutto perchè un simile strumento non veniva adoperato nell'attività abitualmente svolta da tale dipendente per conto della TECNO.COM S.r.l. e, in secondo luogo, perchè il giorno dell'infortunio non era previsto l'intervento del M. nell'ambito delle operazioni di carico dei rottami ferrosi.
Rimarca, infatti, che i macchinari acquistati dalla T.C. S.r.l.
erano già stati asportati ed il M. si trovava nel capannone solo per dare un supporto logistico al personale della P.A. S.r.l. che, secondo gli accordi presi, avrebbe dovuto provvedere in autonomia e con mezzi propri al carico dei rottami.
Al rilievo poi, contenuto in sentenza, secondo cui l'operazione di imbragatura della lastra di ferro era comunque prodromica all'aggancio di tale rottame al carro-ponte e, dunque, al mezzo alla cui manovra il M. era addetto nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso T.C. S.r.l.., obietta che tuttavia l'incidente si è verificato a causa dell'utilizzo errato dell'autogrù, e non del carro-ponte, ed è dipeso da una manovra improvvisata nel contesto di un'attività gestita in totale autonomia dall' A.. Questi, invero, si era rivolto al P. e al M., per chiedere di utilizzare il carro-ponte, solo dopo aver già sollevato la lastra tramite la presa a ragno della gru di proprietà della P.A. s.r.l. ed averla lasciata in equilibrio precario nella posizione già descritta. In tale frangente, dunque, osserva il ricorrente, non si trattava di manovrare il carro-ponte per sollevare una lastra ancora adagiata al suolo nella posizione iniziale, nel qual caso egli avrebbe quanto meno potuto sfruttare le proprie competenze per valutare la tecnica più idonea ad effettuare tale manovra, ma di intervenire nell'ambito di una operazione riguardante un mezzo diverso già intrapresa in autonomia dall' A..
4.1.3. Con riferimento poi all'affermazione contenuta in sentenza secondo cui le due società avrebbero dovuto provvedere alla "verifica interferenziale" delle rispettive attività all'interno del capannone, osserva il ricorrente che la stessa è in linea di principio accettabile a condizione, tuttavia, che si specifichi che l'attività di valutazione dei rischi deve essere attuata dai datori di lavoro, avendo riguardo alle specifiche mansioni affidate ai rispettivi dipendenti.
Sarebbe, infatti, irragionevole, secondo il ricorrente, richiedere ai soggetti garanti di prevedere e gestire qualsiasi potenziale rischio configurabile in un contesto di interazione di fatto, compresi quelli nascenti dalla decisione estemporanea del dipendente di non attenersi alle prescrizioni ricevute ed aiutare terzi a compiere operazioni a lui non pertinenti.
Rimarca al riguardo che le mansioni che il M. era chiamato a svolgere il giorno dell'incidente - limitate, come riconosciuto in sentenza, alla "scelta dei rottami da caricare e alla loro pesatura" - pur se definibili lato senso "attività gestionali del carico", non richiedevano la sua materiale partecipazione all'operazione di sollevamento dei rottami tramite il mezzo di proprietà della P.A. S.r.l.: l'indicazione dei rottami di spettanza della società acquirente costituiva, infatti, un'operazione prodromica all'attività di carico, mentre la pesatura era ad essa successiva, dovendosi effettuare a carico ultimato quando i materiali ferrosi si trovavano già sul camion della società acquirente.
Secondo il ricorrente, è frutto pertanto di travisamento della prova, l'affermazione secondo cui il giorno dell'incidente il M. "gestiva l'utilizzo del carro-ponte", dal momento che a tale compito egli aveva atteso nei giorni precedenti, per sollevare i macchinari di proprietà della T.C. S.r.l., mentre il giorno dell'incidente non era previsto l'utilizzo di tale strumento.
Sul punto, secondo il ricorrente, la Corte territoriale incorre in equivoco, dovuto alla sovrapposizione tra le operazioni che l' E. aveva ufficialmente delegato al M. e quelle che lo stesso si era determinato a porre in essere, al di fuori delle prescrizioni ricevute, al solo scopo di dare aiuto all' A..
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in via gradata, erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 (in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 e comma 2, n. 3) nonchè vizio di motivazione e travisamento di prova, in relazione alla riconosciuta sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte omissive contestate ad esso ricorrente e le lesioni: nesso causale che, invece, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto considerarsi interrotto dalla condotta del M. che, in quanto abnorme rispetto alle mansioni ad esso attribuite, avrebbe dovuto essere considerata causa sopravvenuta sufficiente (congiuntamente alle condotte dell' A. e del P.) alla produzione dell'evento.
Secondo il ricorrente, infatti, sono nella specie ravvisabili i caratteri della abnormità, della eccezionalità e imprevedibilità del comportamento del lavoratore, in quanto esorbitante rispetto al processo lavorativo, mentre l'opposto convincimento espresso dalla Corte territoriale sul punto è da considerarsi frutto di travisamento di prova, consistito nell'erroneo accostamento analogico tra le operazioni prodromiche al carico cui il M. era addetto il giorno dell'infortunio e le operazioni di carico, alle quali era solito dedicarsi nell'ambito dell'attività svolta presso la T.C. S.r.l..
Rimarca, al riguardo, che tanto più tale abnormità è, nella specie, apprezzabile ove si consideri che il M. non solo si attivò rispetto a una richiesta finalizzata all'utilizzo del carro- ponte - cui effettivamente egli era addetto, ma non previsto quel giorno e per quelle attività di carico del materiale ferroso sui camion della società acquirente - ma, di più, piuttosto che limitarsi all'uso del carro-ponte, si determinò ad aiutare l' A. nella specifica operazione di imbragatura della lastra, ponendo in essere una condotta legata all'utilizzo di un mezzo (la gru con presa a ragno) totalmente estraneo alle sue abituali attribuzioni.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in ulteriore subordine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.
Sulla base, in buona sostanza, delle stesse considerazioni svolte in punto di nesso causale, rileva il ricorrente che avrebbero dovuto, comunque, escludersi la prevedibilità dell'evento e la sua evitabilità.
Non sussisterebbe secondo il ricorrente nel caso di specie la concretizzazione dei rischio che la regola mirava a prevenire e, per converso, l'evento così come verificatosi non poteva essere previsto dal datore di lavoro.
Rimarca al riguardo che si è trattato nella specie di uno sviluppo causale interamente determinato da situazioni contingenti, verificatesi a ridosso dell'infortunio, in un lasso temporale in cui esso ricorrente, a differenza degli altri protagonisti della vicenda, non era presente sul luogo del fatto.
Lamenta, peraltro, carenza di motivazione in ordine al tema del comportamento alternativo lecito.
La valutazione del rischio avrebbe potuto riguardare, infatti, secondo il ricorrente, l'attività imputabile alla propria società, sulla base delle informazioni ottenute dalla P.A. S.r.l., le quali non avrebbero potuto essere tali da suscitare allarme in ordine alla sicurezza del suo dipendente.
In fase istruttoria era, infatti, emerso chiaramente che l' A. aveva ricevuto una formazione specifica sui sistemi di sollevamento e che lo stesso utilizzava da anni il camion con autogrù.
5. Il difensore di P.V. deduce a fondamento del proprio ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
Sostiene che questa è eccessiva avuto riguardo al maldestro operato della persona offesa e tenuto conto del versamento dei quattro quinti della provvisionale liquidata dal Tribunale, dell'atteggiamento processuale leale, con l'ammissione della propria responsabilità, dell'accensione di polizza assicurativa, sebbene in atto oggetto di contenzioso con la SAI.
Diritto
6. Il ricorso proposto da E.R. è infondato con riferimento a tutti i dedotti profili di censura, qui congiuntamente esaminabili.
La Corte territoriale motiva, infatti, adeguatamente e in modo conforme al diritto il proprio convincimento, non valendo, di contro, le censure svolte dal ricorrente, a palesare profili di manifesta illogicità: sia sul piano della individuazione di una attuale e rilevante posizione di garanzia in capo al prevenuto; sia su quello dell'accertamento di un nesso causale tra la violazione degli obblighi connessi a tale posizione e l'evento; sia, correlativamente, con riferimento alla imputabilità soggettiva dell'evento medesimo.
6.1. Non può invero, anzitutto, dubitarsi che lo stesso, quale datore di lavoro della persona offesa, fosse investito di una posizione di garanzia particolarmente pregnante che lo obbligava alla predisposizione e osservanza di tutte le misure e procedure di lavoro necessarie a tutela della sicurezza del proprio dipendente, anche nella descritta peculiare situazione lavorativa.
Le articolate censure sopra esposte muovono a ben vedere tutte da una stessa impostazione di fondo, nella lettura della vicenda, caratterizzata da una considerazione isolata e quasi atomistica delle mansioni attribuite al proprio dipendente, astratta da qualsiasi riferimento alla concreta situazione nella quale esse dovevano svolgersi: situazione che pacificamente prevedeva il sollevamento, ancorchè con mezzi e ad opera di personale di pertinenza di altra società, di pesanti rottami in ferro.
Non rileva, in tale contesto, che le mansioni attribuite al proprio dipendente prevedessero la sola assistenza alle operazioni di carico di tale materiale da parte del personale dell'altra impresa, senza alcun diretto impegno operativo nello svolgimento di tali attività, atteso che anche la sola presenza fisica, comunque evidentemente richiesta dalle mansioni affidate, esponeva il lavoratore a un pericolo concreto ed attuale, tutt'altro che non prevedibile e inevitabile: quello in particolare di caduta dall'alto del materiale di volta in volta sollevato per essere caricato sui mezzi della società acquirente.
In tale situazione, invero, veniva certamente in rilievo lo specifico obbligo prevenzionale dettato dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 186 il quale, rubricato "passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi", al primo comma in particolare dispone che "le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire pericolo".
Tale previsione, abrogata in una al D.P.R. che la conteneva dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 304, ma sostanzialmente trasfusa nell'Allegato 6 di detto Testo Unico, in particolare nel par. 3.1.5. (a mente del quale "devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori. Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate"), esprime una norma di elementare prudenza di amplissima portata che, da un lato, sul piano oggettivo, deve ritenersi estesa a tutte le manovre per il sollevamento e il trasporto di carichi che passino sopra i luoghi ove si trovino i lavoratori in modo tale che un'eventuale caduta possa costituire un pericolo per l'incolumità e la sicurezza (Sez. 4, n. 27893 del 04/05/2004, Sorbello, Rv. 229076), dall'altro, quanto ai destinatari, deve ritenersi diretta non solo alle imprese cui è riferibile l'attività di sollevamento o spostamento dei carichi, ma anche a quelle chiamate a svolgere, con proprio personale, attività comunque esposta al pericolo (nel caso di specie, quella di individuazione del materiale ferroso, stoccato in un capannone, venduto ad altra società).
In tal senso, peraltro, detta norma costituisce evidentemente anche una specificazione degli incisivi obblighi di protezione già derivanti a carico del datore di lavoro dalla norma fondamentale rappresentata dall'art. 2087 cod. civ. che, come noto, obbliga l'imprenditore "ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale norma codicistica, pertanto, e l'interpretazione che ne è data nella giurisprudenza della Suprema Corte, possono essere richiamate quale chiave ermeneutica nella concreta declinazione degli obblighi comportamentali imposti dalle norme speciali espressamente richiamate e hanno, comunque, un diretto rilievo anche nella situazione concreta, valendo la prima quale norma di chiusura diretta a parametrare gli obblighi prevenzionali gravanti sul datore di lavoro alla situazione concreta, impedendone una lettura limitativa e formalistica rapportata alle mansioni astrattamente considerate.
Giova in tal senso anche rammentare che, come in più occasioni precisato dalla Suprema Corte, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e comprende certamente non solo la istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori ma anche il controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle (v. Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995, Grassi, Rv. 201706; ma vds. anche, nello stesso senso, Sez. 4, n. 13251 del 10/02/2005, Kapelj, Rv. 231156, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, il compito del datore di lavoro è articolato e comprende l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinate attività, la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate e disapplicate, il controllo infine sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione").
Alla luce di tali univoche indicazioni normative e giurisprudenziali, emerge evidente l'inconferenza e, comunque, l'infondatezza della descritta impostazione difensiva, ruotante in buona sostanza intorno all'assunto di fondo che la improvvida scelta di provvedere al sollevamento della pesantissima lastra di ferro per mezzo dell'autogrù interpelli (solo) la responsabilità del lavoratore (l' A.) che l'ha adottata, del suo datore di lavoro (per non averlo adeguatamente istruito) e sia, in fin dei conti, imputabile anche a comportamento altamente imprudente del lavoratore: fattori tutti - si assume - non prevedibili, nè prevenibili da parte del ricorrente.
Come detto, infatti, posto che è pacifico in atti che il M. fosse presente nel capannone nell'assolvimento dello specifico incarico conferitogli dal datore di lavoro e rientrante nelle sue mansioni di assistere alle operazioni di carico del materiale, indicando i rottami ferrosi da caricare, per poi provvedere alla pesatura, non può dubitarsi che: a) era certamente prevedibile dal datore di lavoro che anche solo tale incarico, pur escludendo qualsiasi tipo di collaborazione attiva del proprio dipendente alle operazioni di carico, lo avrebbe comunque esposto ai pericoli derivanti dal sollevamento dei carichi; b) era pertanto suo onere in tal caso informarsi sui mezzi e sulle procedure che sarebbero state adottate e informare altresì il proprio dipendente sulle misure e sulle procedure da adottare nonchè sul pericoli connessi alla loro inosservanza; c) il richiamo al documento di valutazione dei rischi già presentato è in tal senso inconferente, atteso che: da un lato, è lo stesso ricorrente a evidenziare che esso era rapportato alle attività normalmente svolte dalla T.C. e, segnatamente, a quella di movimentazione dei macchinari industriale, tramite l'utilizzo del carro-ponte, e non anche a quello di movimento dei rottami ferrosi stipati nel capannone per essere venduti; dall'altro, la sua predisposizione non esauriva gli obblighi gravanti sul datore di lavoro, comprendendo questi, come detto, anche una concreta e costante attività di verifica sul posto di lavoro, della adeguatezza e dell'effettiva osservanza delle indicate procedure di lavoro e delle misure di sicurezza.
L'affermazione, poi, secondo cui nessuna attenzione era richiesta ad esso ricorrente ai mezzi utilizzati dal personale della società acquirente per il carico del materiale acquistato, poichè "non era previsto l'intervento del M. nell'ambito delle operazioni di carico dei rottami ferrosi", esprime come detto una inaccettabile lettura formalistica e astratta delle mansioni affidate, slegate dal contesto concreto in cui quelle mansioni avrebbero dovute essere svolte.
6.2. Discende dai superiori rilievi anche il rilievo della infondatezza della subordinata censura, in punto di omesso rilievo del carattere abnorme del comportamento della stessa vittima, tale da interrompere il nesso causale con l'omissione addebitata al ricorrente.
Al riguardo non può che ribadirsi che, proprio in ragione dell'esistenza in capo al datore di lavoro di una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, deve escludersi che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali (nella specie, peraltro, alla stregua di quanto testè rilevato, nemmeno adeguate alla concreta situazione lavorativa), essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di adoperarsi perchè la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell'osservanza di tutte le misure sicurezza.
Ne deriva anche che, secondo principio ripetutamente affermato, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore.
Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorchè avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 24616 del 27/05/2014, De Pasquale, non mass.; Sez. 4, n. 11522 del 29/01/2014, Moretti, non mass.; Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991).
Tanto premesso, del tutto corretto si appalesa l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del M..
Deve invero rifiutarsi l'idea che l'essersi il M. prestato, pur non obbligato, ad aiutare il gruista costituisca comportamento abnorme, eccezionale, esorbitante dal processo lavorativo cui era addetto. Si trattava, infatti, con ogni evidenza di intervenire, sia pure con modalità non dovute e imprudenti, al fine di agevolare la conclusione di un momento comunque compreso, in sequenza, tra le attività che, per pacifica ammissione dello stesso ricorrente, egli era chiamato a svolgere: individuazione dei rottami da prelevare e successiva pesatura degli stessi.
6.3. La colpa, specifica, addebitata al ricorrente discende, poi - venendosi così al terzo motivo di ricorso - in re ipsa dalla accertata violazione degli obblighi ad esso imposti dalle viste norme antinfortunistiche, afferendo invece propriamente all'elemento oggettivo l'accertamento dell'efficacia eziologica di tale violazione, sia secondo il criterio della causalità della colpa, sia in relazione alla rilevanza del comportamento alternativo lecito.
A tal riguardo, peraltro - giova incidentalmente osservare - l'assunto secondo cui tali criteri condurrebbero nella specie a negare incidenza causale all'omissione ascritta è viziato, ancora una volta, da una considerazione formalistica e limitativa degli obblighi di cautela inadempiuti, i quali invero non possono considerarsi circoscritti ad una mera preventiva richiesta di informazione da parte dell'odierno ricorrente, presso il legale rappresentate della società acquirente, circa i mezzi e la preparazione del personale chiamato ad operare il carico dei materiali, ma richiedevano una attività di attenta e diretta verifica sui luoghi di tali mezzi e soprattutto l'adozione di misure che valessero a tenere lontani i lavoratori dal pericolo di caduta dei carichi.
Può allo stesso modo ritenersi, in re ipsa, e dunque implicitamente motivata, anche la prevedibilità ex ante dell'evento, questa dovendo ovviamente rapportarsi non alle concrete e specifiche modalità dell'evento effettivamente realizzatosi, ma alla serie finale della dinamica che l'ha determinato: evento in tal senso certamente prevedibile, non potendo dubitarsi che lo stesso rientrasse tra i rischi che le norme violate miravano a prevenire (cd. concretizzazione del rischio).
7. Deve nondimeno pervenirsi all'annullamento della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena, a motivo della illegalità di quella in concreto applicata dal giudice a quo, come noto rilevabile d'ufficio anche se non fatta segno di alcuna specifica doglianza da parte dei ricorrenti e, addirittura, secondo indirizzo del tutto prevalente e condivisibile, anche in presenza di ricorsi inammissibili (v. ex aliis Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, Di Cristo, Rv. 253763; Sez. 1, n. 1711 del 14/04/1994, Nisi, Rv. 197464).
Tanto deve affermarsi anche nei confronti dell'altro ricorrente, P.V., con effetto assorbente rispetto all'unico motivo di censura da questo dedotto, per altri profili, proprio in punto di dosimetria della pena.
Deve invero rilevarsi che, a tal fine, per entrambi gli imputati, la Corte territoriale ha posto a base del calcolo una pena base superiore a quella che, nel massimo, avrebbe potuto applicare.
Data, infatti, la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e rammentato che anche l'aumento di pena per le lesioni gravissime costituisce aggravante soggetta al giudizio di bilanciamento (Sez. 5, n. 17370 del 14/03/2003, Ministeri, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 5696 del 12/03/1986, Macarelli, Rv. 173150), la pena base avrebbe dovuto essere computata entro i limiti edittali previsti per il reato semplice (reclusione fino a tre mesi).
La Corte ha invece determinato la pena, per l' E., in mesi 2 e giorni 20 di reclusione partendo dichiaratamente da una pena base di mesi 4, ridotta alla misura predetta per le attenuanti generiche; per il P. in mesi 4 di reclusione, muovendo da una pena base di mesi 6, ridotta per le attenuanti generiche.
Nè può, nel caso in esame, trovare applicazione il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti (diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen.) sull'aggravante, della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevista dall'art. 590 c.p., comma 3 e, nella specie, come detto, ritenuta sussistente, trattandosi di norma non vigente al momento del fatto, ma introdotta solo successivamente: divieto previsto dall'art. 590- bis cod. pen., introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, entrata in vigore il 26 luglio 2008.
Il fatto-reato è, infatti, come detto, del 15 luglio 2008.
Come tale ricade nel periodo di vigenza del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, prima della sua conversione nella L. 24 luglio 2008, n. 125.
L'art. 1 del detto decreto legge, prima delle modifiche disposte dalla suddetta legge di conversione n. 125 del 2008, era il seguente:
"Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, comma 3, ovvero quella di cui all'art. 590, comma 4, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti".
Ora, però, l'art. 590 cod. pen., comma 4 alla data predetta - ma anche attualmente - prevedeva l'aumento di pena nel caso di lesioni di più persone. Ossia un'aggravante diversa da quelle che nel nostro caso vengono in considerazione, le quali invece trovavano collocazione, nel testo allora (e tuttora) vigente dell'art. 590 cod. pen., rispettivamente nei commi 2 e 3.
Solo in sede di conversione il legislatore ha provveduto a rimediare a quello che, verosimilmente, costituì un mero errore nella formulazione della norma del decreto legge sostituendo il riferimento al "comma 4" con quello al "comma 3", art. 590 cod. pen..
La legge di conversione è, però, successiva al fatto in esame, ragione per cui la nuova norma, come detto, non può comunque trovare per esso applicazione, per il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole.
Del resto la Corte d'appello non ha affermato il contrario ma ha anzi operato il giudizio di bilanciamento, con esito di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, muovendo però - giova ripetere - per entrambi gli imputati, da una pena base superiore a quella che, nel massimo, avrebbe potuto applicare proprio per effetto della ritenuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
8. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio, nei confronti di entrambi i ricorrenti, limitatamente al trattamento sanzionatorio. I ricorsi vanno nel resto rigettati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia sul punto alla Corte d'Appello di Torino per nuovo esame. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014