Cassazione Penale, Sez. 4, 28 novembre 2014, n. 49714 - Caduta dal ponteggio: omesso accostamento all'edificio in costruzione. Prescrizione
- Committente
- Coordinatore per la Progettazione
- Coordinatore per l'Esecuzione
- Piano di Sicurezza e Coordinamento
- Piano operativo di sicurezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorsi proposti da:
B.A. N. IL (Omissis);
B.M. N. IL (Omissis);
G.V. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 947/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA del 8/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 4/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore di B.A. e B.M., Avv. DACQUI' Giuseppe, che ha concluso per l'annullamento della sentenza;
Uditoli difensore di G.V., Avv. Tesauro Walter, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
Fatto
1. La Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato, con sentenza del 8/05/2012, la pronuncia emessa il 6/05/2009 dal Tribunale nisseno, che aveva dichiarato B.A., B.M., G.V. ed altro coimputato non appellante responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti.
1.1. In particolare, a tutti gli imputati si era attribuita la responsabilità per il reato previsto dell'art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 1 e 3, per avere cagionato per colpa generica e specifica, nelle rispettive qualità, lesioni personali gravi a L.V., lavoratore dipendente della Edilizia N. s.c. a r.l., che eseguiva in appalto lavori di carpenteria commissionati dalla Costruzioni B. s.r.l. presso un cantiere in cui si realizzava un complesso edilizio destinato a civili abitazioni (capo A); a B.A., quale legale rappresentante della Costruzioni B. s.r.l., dunque committente, ed a B.M., quale committente e responsabile di fatto dei lavori, si era altresì attribuita la responsabilità per i reati di cui all'art. 113 c.p. e D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, art. 6, commi 2 e 20, lett. a), per aver omesso di verificare il puntuale adempimento delle funzioni demandate al coordinatore per l'esecuzione, con particolare riferimento alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento funzionali a prevenire il rischio di cadute dall'alto (capo B); a G. V., quale coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, si era attribuita anche la responsabilità per il reato previsto all'art. 81 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. b) ed e) e art. 21, lett. a), per avere omesso di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla Edilizia N. e la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e per aver omesso di segnalare al committente o al responsabile dei lavori la non conformità del P.O.S. redatto dalla Edilizia N. s.r.l. al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, (capo C).
2. L'infortunio era stato così ricostruito dai giudici di merito:
L.V., dipendente della Edilizia N. s.c. a r.l., si era procurato lesioni dalle quali era derivata una malattia di 101 giorni cadendo, dal settimo piano del ponteggio sul quale svolgeva le sue mansioni, al piano inferiore a causa dell'omesso accostamento del ponteggio - dotato tuttavia di parapetto nel suo margine esterno - al fabbricato in costruzione; tra il solaio dell'edificio ed il ponteggio vi era, infatti, uno spazio vuoto di almeno quaranta centimetri, nel quale il lavoratore era caduto, precipitando al piano sottostante, sporgendosi per chiamare un collega che si trovava al piano terreno. Oltre alle responsabilità ascritte al datore di lavoro del L., il committente legale rappresentante della Costruzioni B. s.r.l., B.A., ed il fratello e socio B. M., che risultava gestire di fatto il cantiere, erano stati ritenuti responsabili di aver realizzato un ponteggio con tavole non ben accostate all'opera e, comunque, distaccate di più di 20 centimetri senza ulteriore protezione (D.P.R. n. 164 del 1956, art. 23, comma 3, artt. 24 e 68) e di aver omesso di verificare che il coordinatore per l'esecuzione adempisse puntualmente alle funzioni demandategli dalla legge, mentre G.V. era stato ritenuto responsabile, in qualità di redattore del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, di non aver verificato l'applicazione delle disposizioni del Piano di Sicurezza da lui redatto e di non aver verificato l'idoneità del P.O.S. redatto dalla Edilizia N. s.c. a r.l. e la sua coerenza rispetto al Piano di Sicurezza, omettendo quindi di segnalare al committente o al responsabile dei lavori la violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 9 e di proporre la sospensione dei lavori.
3. Ricorrono per cassazione B.A. e B.M. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 40 c.p. e art. 192 c.p.p.. Sostengono i ricorrenti che sarebbe stato provato per documenti ed attraverso le prove orali che B.M. non avesse sottoscritto alcun contratto di appalto con la Edilizia N. s.c. a r.l.; la Corte di Appello avrebbe travisato la prova testimoniale, attribuendogli in definitiva una posizione di garanzia non supportata dalle emergenze istruttorie.
Con riguardo ad B.A., i ricorrenti sostengono che la Corte sarebbe incorsa in un travisamento delle emergenze processuali non tenendo conto del fatto che la realizzazione del ponteggio fosse stata appaltata alla Edilizia N., che il committente non aveva impartito direttive al lavoratore e che il ponteggio era ancora in allestimento;
b) con un secondo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. - estinzione del reato di cui al capo b), avendo la ditta B. provveduto nei termini al pagamento della sanzione, come si ricava dalle dichiarazioni del teste C. e dalla documentazione versata in atti;
c) con un terzo motivo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 168 c.p., nonchè omessa pronuncia sul punto. La sanzione pecuniaria irrogata a B.M., si assume, è stata condizionalmente sospesa in assenza di esplicita richiesta dell'imputato e, sebbene con i motivi di appello, fosse stata chiesta la revoca del beneficio, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in merito.
4. Ricorre per cassazione G.V. censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) con un primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p..
Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe manifestamente illogica per non aver configurato correttamente la sua posizione giuridica: in primo luogo, avendo la persona offesa dichiarato di aver ricevuto direttive circa il luogo di lavoro da altro soggetto, la sentenza ha omesso di valutare la prevedibilità dell'evento in capo al G., che aveva predisposto correttamente il piano di sicurezza ed ivi non era previsto alcun tipo di intervento lavorativo nella zona in cui si è verificato l'infortunio, come confermato dalla testimonianza del capo cantiere; in secondo luogo, i giudici di merito hanno omesso di valutare le dichiarazioni del capo cantiere in merito al fatto che nella zona dell'infortunio non fossero previsti interventi nè la presenza di lavoratori, e che la stessa persona offesa avesse confermato che il ponteggio era in fase di allestimento, dunque non idoneo all'utilizzo;
b) con un secondo motivo deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione.
Diritto
1. Osserva preliminarmente la Corte che i reati per i quali gli imputati sono stati tratti a giudizio sono prescritti.
2. Si tratta di fatti commessi in data 7/09/2005.
2.1. Con riguardo al delitto di lesioni colpose gravi si osserva quanto segue. Prima delle modifiche apportate all'art. 590 c.p., comma 3, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 2, per le lesioni personali colpose gravi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro era prevista la pena della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila (Euro 82,63) a quattrocentomila (Euro 206,58), applicabile al caso concreto ai sensi dell'art. 2 c.p., in quanto più favorevole rispetto alla disciplina vigente.
2.2. Con riguardo alla contravvenzione contestata al capo B), il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 20, lett. a), prevedeva la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da lire tre milioni (Euro 1.549,37) a lire otto milioni (Euro 4.131,66) ed analoga sanzione prevedeva, con riguardo alla contravvenzione contestata al capo C), il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 21, lett. a).
2.3. Quanto al tempo necessario a prescrivere, trova applicazione la disciplina transitoria dettata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 2, in base al quale le disposizioni dell'art. 6, che ha modificato l'art. 157 c.p., non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultino più lunghi di quelli previgenti, determinati in base a quanto previsto in precedenza dall'art. 157 c.p., in cinque anni per il delitto di cui al capo a) ed in tre anni per le contravvenzioni di cui ai capi b) e c), in ogni caso non ulteriormente estensibile oltre la metà in caso di interruzioni, per complessivi sette anni e sei mesi per il delitto ed in quattro anni e sei mesi per le contravvenzioni. Posto che la pronuncia della sentenza di primo grado in data 6 maggio 2009 ha interrotto il decorso della prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 c.p., il termine massimo previsto dalle norme citate si è compiuto, aggiungendo la sospensione del corso della prescrizione per giorni 76 complessivamente operante in primo ed in secondo grado, alla data del 22/05/2013, ossia in data successiva alla pronuncia della sentenza in grado di appello, per il delitto ed alla data del 25/05/2010, ossia in data antecedente la pronuncia della sentenza in grado di appello, per le contravvenzioni.
3. Al riguardo, rilevato che i ricorsi non risultano affetti da profili di inammissibilità, occorre sottolineare, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito dalla Corte di legittimità, come, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice sia legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco.
4. Coerente con questa impostazione è la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (Sez. 4^, n. 14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv. 244001).
5. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza degli imputati. Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza degli imputati, impone l'applicazione della causa estintiva.
6. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, essendo i reati contestati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014