Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2012, n. 190
Modifiche ed integrazioni alla DGR 236 del 09/02/2010 e alla DGR 1425 del 04/10/2010 relative ai programmi di attività formative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. 81/2008.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro, nel quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, nonché l’attestazione che dal presente atto non deriva, né può derivare, alcun ulteriore impegno di spesa a carico della Regione;
VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione resa in forma palese riportata a pag. 1.

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare il programma di attività formative redatto in attuazione dell’accordo stipulato in sede di Conferenza Permanente tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 20/11/2008, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, approvato con DGR 236 del 09/02/2010 (Allegati A e B), al fine di renderlo conforme a quanto indicato nei successivi due Accordi approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 21/12/2011, concernenti la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, come di seguito riportato nell’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di modificare ed integrare il programma di attività formative redatto in attuazione del Decreto interministeriale del 17/12/2009, per la realizzazione di progetti formativi previsti dell’art. 11, comma 1, punto b), del D.Lgs. 81 del 09/04/2008 per la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, approvato con DGR 1425 del 04/10/2010 (Allegati A e B), al fine di renderlo conforme a quanto indicato nei successivi due Accordi approvati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 21/12/2011, concernenti la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, come di seguito riportato nell’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.


ALLEGATO A

Modificazioni ed integrazioni alla Proposta di Programma delle attività formative - art. 11 del D.Lgs. 81/2008 approvato con la DGR. 236 del 09/02/2010 e con la DGR 1425 del 04/10/2010.

PROPOSTA PROGRAMMA ATTIVITÀ FORMATIVE - Art. 11 D.Lgs 81/08

a) Per le attività formative rivolte ai lavoratori (art. 37, comma 2) e ai preposti (art. 37, comma 7), i docenti incaricati devono possedere una esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
b) Per le attività formative rivolte ai datori di lavoro (art. 34, commi 2 e 3), ai fini della individuazione dei Soggetti formatori accreditati idonei allo svolgimento delle attività di che trattasi, è richiesto il possesso di una esperienza almeno biennale maturata nell’ambito della formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dovranno avvalersi di docenti in possesso di una esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
c) I Programmi ed i percorsi formativi riguardanti i lavoratori, i preposti (art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008), nonché per i datori di lavoro (art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008), che intendono svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, devono conformarsi a quanto indicato negli Accordi stipulati il 21/12/2011 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. In particolare si evidenzia al punto:

Lavoratori: per i lavoratori le attività formative dovranno essere articolate per moduli associati ai tre differenti livelli di rischio per cui si prevede il seguente monte ore:
Formazione generale di base - durata minima 4 ore per tutti i settori
cui si aggiunge una
Formazione specifica - durata minima = settore rischio BASSO 4 ore
settore rischio MEDIO 8 ore
settore rischio ALTO 12 ore
Poiché le DDGR 236/2010 e 1425/2010 per i lavoratori prevedevano già un monte di 16 ore e quindi ampiamente sufficiente, non si evidenziano necessità di interventi di adeguamento. Le Province e gli altri Soggetti, titolari della emanazione e gestione dei Bandi, dovranno peraltro prevedere negli Avvisi successivi all’entrata in vigore degli Accordi del 21/12/2011 pubblicati sulla G.U. n. 8 dell’11/01/2012, un adeguamento in termini di modulazioni e durata dei corsi, conformi a quanto previsto in tali Accordi.
Progetti trasversali (c.d. intersettoriale): per i cosiddetti preposti al percorso formativo di cui sopra, previsto per i lavoratori, va aggiunto un ulteriore modulo della durata minima di 8 ore.
Poiché la DGR 236/2010 per tali preposti prevedeva un monte di 32 ore, già ampiamente sufficiente, anche in questo caso, non si evidenziano necessità di interventi di adeguamento. Le Province e gli altri Soggetti, titolari della emanazione e gestione dei Bandi, dovranno peraltro prevedere negli Avvisi successivi all’entrata in vigore degli Accordi del 21/12/2011 pubblicati sulla G.U. n. 8 dell’11/01/2012, un adeguamento in termini di modulazioni e durata dei corsi, conformi a quanto previsto in tali Accordi.
Progetti trasversali (c.d. intersettoriale): per i datori di lavoro delle PMI le attività formative dovranno essere articolate per moduli associati ai tre differenti livelli di rischio per cui si prevede il seguente monte ore:
Rischio BASSO 16 ore
Rischio MEDIO 32 ore
Rischio ALTO 48 ore
Per i datori di lavoro delle PMI appartenenti ai settori economici a rischio Alto che abbiano già frequentato attività formative finanziate ai sensi della DGR 236 del 09/02/2010 nei limiti delle 32 ore ivi previste, le Province e gli altri Soggetti, titolari della emanazione e gestione dei Bandi, dovranno prevedere, negli Avvisi successivi all’entrata in vigore degli Accordi del 21/12/2011 pubblicati sulla G.U. n. 8 dell’11/01/2012, le risorse e le attività formative necessarie, al fine di integrare e completare il percorso con un ulteriore modulo di 16 ore.
Le Province e gli altri Soggetti interessati, dovranno altresì adeguare, nei successivi Avvisi, i termini di modulazione e durata dei corsi, conformemente a quanto previsto negli Accordi di che trattasi.
d) Aggiornamento: nel caso di corsi di aggiornamento per i datori di lavoro delle PMI le attività formative dovranno essere articolate per moduli associati ai tre differenti livelli di rischio per cui si prevede il seguente monte ore:
Rischio BASSO 6 ore
Rischio MEDIO 10 ore
Rischio ALTO More
Poiché la DGR 236/2010 (v. nota 0441670 del 06/07/2010) e la DGR 1425/2010 per i datori di lavoro delle PMI. prevedevano corsi di aggiornamento per una durata minima di 8 ore, le Province e gli altri Soggetti, titolari della emanazione e gestione dei Bandi, potranno prevedere negli Avvisi successivi all'entrata in vigore degli Accordi di che trattasi, le risorse e le attività formative necessarie, al fine di integrare e completare il percorso con un ulteriore ed adeguato numero di ore, per quei datori di lavoro che abbiano già svolto o abbiano in corso di svolgimento attività di aggiornamento sotto le soglie minime sopraindicate.
In riferimento a quanto sopraddetto, per tali attività di aggiornamento (vedi specifico Accordo del 21/12/2011), si precisa che essendo preferibile distribuire nell’arco temporale di riferimento (quinquennio), le eventuali attività formative, per il completamento del percorso (ore mancanti), potranno essere discrezionalmente gestite da un punto di vista temporale da parte dei soggetti interessati.
Le Province e gli altri Soggetti interessati, dovranno altresì adeguare, nei successivi Avvisi all’entrata in vigore degli Accordi, i termini di modulazione e durata dei corsi di aggiornamento, conformemente a quanto sopraindicato, nonché ai contenuti formativi indicati negli Accordi del di che trattasi.
e) Aggiornamento: relativamente a corsi di aggiornamento per preposti, cosi come per i lavoratori, si prevede una durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopraindicati.
Poiché la DGR 236/2010 (v. nota 0441670 del 06/07/2010) e la DGR 1425/2010 per tali preposti prevedeva corsi di aggiornamento per la durata minima di 8 ore, già ampiamente sufficienti, non si evidenziano necessità di interventi di adeguamento.
Le Province e gli altri Soggetti, titolari della emanazione e gestione dei Bandi, dovranno altresì prevedere, nei successivi Avvisi all’entrata in vigore degli Accordi, i termini di durata dei corsi di aggiornamento, conformemente a quanto sopraindicato, nonché ai contenuti formativi indicati negli Accordi di che trattasi.
f) Obbligo di frequenza: per tutti i soggetti interessati (allievi), l’obbligo di frequenza è pari al 90% del monte ore previsto. Le Province e gli altri Soggetti interessati, per gli Avvisi di successiva emanazione all’entrata in vigore degli Accordi, dovranno conformarsi a tale percentuale.
g) Attestati: gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica, vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
■ Per i lavoratori la frequenza del 90% del monte ore previsto.
■ Per i datori di lavoro e per i preposti, la frequenza del 90% del monte ore previsto ed il superamento della prova di verifica finale (vedi specifici Accordi del 21/12/2011).
Le Province e gli altri Soggetti interessati, dovranno conformarsi al criterio di frequenza del 90% del monte ore complessivo, solo per le attività formative previste negli Avvisi successivi all’entrata in vigore degli Accordi di che trattasi.
h) Lavoratori stranieri: nei confronti dei lavoratori stranieri, i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale e/o linguistico.
i) RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza): relativamente a tali figure, i criteri e le modalità dei progetti formativi, dovranno attenersi a quanto indicato all’art. 37, commi 10 e 11, del D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, anche relativamente ai corsi di aggiornamento (vedi D.Lgs. 106/2009), nonché agli eventuali accordi stabiliti in materia dalla contrattazione sindacale nazionale.


Fonte: istruzioneformazionelavoro.marche.it