Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni dì lavoro e delle relazioni industriali
Divisione VI
Circolare 24 dicembre 2014, n. 35
Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.
Su conforme parere del G.d.L. istituito presso questo Ministero, costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell’INAIL, allo scopo di fornire le Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, sono state elaborate ed approvate le Istruzioni riportate in Allegato.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Onelli
Allegato
Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014
CAPO I
Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
1 Campo di applicazione
L’articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014, di seguito denominato DI, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall’applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.
Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.
Sono escluse dall’applicazione del DI e dall’applicazione del Capo I del Titolo IV del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato d.lgs. n. 81 del 2008:
- il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestagli che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.
- il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all’effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzetti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.
- il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all’estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.
2 Particolari esigenze
L’articolo 2 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.
3 Terminologia e definizioni
3.1 - Cantiere
È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.
3.2 - Opere Temporanee
Le OT considerate in questo documento sono prevalentemente:
o temporanee;
• modulari;
• montabili / smontabili;
• trasportabili;
• reimpiegabili.
Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell’accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).
I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:
• elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
• elementi di ponteggi;
• elementi per tribune;
• elementi di raccordo e di giunzione;
• elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
« ecc..
Il palco è TOT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.
Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.
Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata “americana”. Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.
La pedana può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l’area di appendimento delle strutture dall’area di allestimento della pedana e degli strumenti.
La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.
Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere.
Ad esempio:
• a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,
• ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,
• a traliccio ad anello o lineare per sostenere l’apparato illuminotecnico o acustico, ecc.
Queste opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.
3.3 - Committente
È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008.
Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell’OT di cui all’Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell’opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.
4 Luogo o sito dello spettacolo
Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’evento sono:
Al coperto: |
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All'aperto: |
- teatri |
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- piazze |
- palazzetti |
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- stadi |
- tendostrutture |
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- parchi |
- ecc. |
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- ecc. |
Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l’evento.
È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio:
• dimensioni del luogo di installazione della OT in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
• portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell’installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa;
• strutture preesistenti dedicate all’ancoraggio di americane o dispositivi similari o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili.
• caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.
Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche del sito di cui all’Allegato I del DI e metterla a disposizione del committente.
5 Misure preventive
Gli articoli 3 e 4 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Oltre a quanto già espresso nei punti 3 e 4 precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.
5.1 - Valutazione idoneità delle imprese
Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all’affidamento dei lavori l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI detta valutazione può essere svolta, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d’opera, per le imprese affidatane valgono gli obblighi di cui all’articolo 97 d.lgs. n. 81 del 2008.
Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l’utilizzo del modello riportato nell’Allegato II del DI.
5.2 - Contenuti minimi dei piani della sicurezza
L’Allegato III del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all’Allegato III trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.
Nel caso in cui le OT abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all’articolo 1, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.
5.3 - Realizzazione della OT e lavori in quota
I lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT possono essere svolti senza l’ausilio di opere provvisionali diverse dalla stessa OT qualora la stessa OT sia in grado di permettere di svolgere le attività lavorative in condizioni di sicurezza mediante l’utilizzo di DPI o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. È necessario che nella documentazione di progetto della OT, contestualmente all’esplicitazione delle procedure di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio che permettono il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto applicabili, rimangono comunque vigenti.
In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:
• avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di realizzazione dell’evento
• avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
• sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
• venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto
• sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell’Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008.
6 Requisiti formativi
Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l’informazione di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori.
• Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)
Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 77, comma 4, lettera h) del d.lgs. n. 81 del 2008, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell’articolo 77, comma 5, lettera a) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo.
• Formazione e addestramento all’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell’Allegato XXI del d.lgs. 81 del 2008)
L’utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una specifica formazione di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008.
• Formazione e addestramento al montaggio della O.T.
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono soggetti agli obblighi formativi di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di utilizzo di elementi non rientranti tra quelli facenti parte delle autorizzazioni ministeriali di cui all’articolo 131 del d.lgs. n. 81 del 2008, è necessario che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT.
• Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza
I lavoratori designati per i compiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l’articolo 37, comma 9 del medesimo decreto.
• Formazione e addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari
L’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma di lavoro mobile elevabile o di carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all’Accordo Stato Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
CAPO II
Manifestazioni fieristiche
1 Campo di applicazione
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Capo II del DI concerne le disposizioni relative all’attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, configurandosi un’attività assimilabile a quella cantieristica.
Sono escluse dal campo di applicazione le strutture allestitive aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 m2.
Sono anche escluse le tendostrutture con un’altezza all’estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi.
Se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo I del DI.
2 Particolari esigenze
L’articolo 7 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee. Esigenze che hanno condotto all’emanazione dello stesso DI ai fini dell’applicabilità del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.
3 Terminologia del settore e definizioni
3.1 - Terminologia del settore
L’articolo 5 del DI riporta le definizioni in uso nel settore fieristico.
3.2 - Cantiere
È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All’interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.
3.3 - Committente
È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l’evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all’articolo 89 del d.lgs. n. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse airadempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l’obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all’articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestiva, tendostruttura o opera temporanea di cui all’Allegato IV del DI e le eventuali documentazioni e le certificazioni della struttura allestiva, tendostruttura o opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.
4 Luogo o sito della manifestazione
Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l’installazione di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee sono:
• all’interno di una struttura organizzata, al chiuso o all’aperto;
• all’interno di un’area organizzata una tantum per il particolare evento.
Al fine della realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee è necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito di installazione, ed almeno quelle riportate nell’Allegato IV al DI.
Il gestore del sito di installazione dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche e metterla a disposizione del committente.
Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro committente, verificata l’esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, deve anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 i cui contenuti minimi sono riportati nell’Allegato V del DI.
5 Misure preventive
L’articolo 8 e 9 del DI riportano le modalità applicative dei precetti del Capo I e II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Oltre a quanto già espresso nei punti 3 e 4 precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.
5.1 - Valutazione idoneità delle imprese
Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all’affidamento dei lavori l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatane ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori di allestimento. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI
detta valutazione può essere svolta, attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d’opera, per le imprese affidatane valgono gli obblighi di cui all’articolo 97 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l’utilizzo del modello riportato nell’Allegato II del DI.
5.2 - Contenuti minimi dei piani della sicurezza
L’Allegato VI del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all’Allegato VI trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al decreto interministeriale 9 settembre 2014.
Nel caso in cui le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all’articolo 6, comma 3 del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.
5.3 - Realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee
Nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l’installazione di una specifica recinzione dell’area di cantiere e di sostituire quest’ultima con un’apposita sorveglianza.
Le altre disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, per quanto applicabili rimangono comunque vigenti.
In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee:
• tenga conto delle attività di trasporto e carico/scarico dei materiali, con la valutazione ed individuazione delle aree dedicate e delle attrezzature da utilizzare
• tenga conto degli altri eventuali cantieri attigui con i conseguenti fattori esterni interferenti
• tenga conto di eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante e per gli altri cantieri attigui
• avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto
• avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
• sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
• avvenga a seguito di adeguato controllo e manutenzione degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, secondo le informazioni fornite dal produttore delle stesse, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti le strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore delle stesse strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell’Allegato XIX del d.lgs. n. 81 del 2008.
6 Requisiti formativi
Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l’informazione di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all’Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.
Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per certe categorie di lavoratori del settore fieristico.
• Formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)
Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall’articolo 77, comma 4, lettera h) del d.lgs. n. 81 del 2008, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell’articolo 77, comma 5, lettera a) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo.
• Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza
I lavoratori designati per i compiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l’articolo 37, comma 9 del medesimo decreto.
• Formazione e addestramento all’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari
L’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma di lavoro mobile elevabile o carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all’Accordo Stato Regioni e provincie Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.
• Formazione e addestramento al montaggio di ponteggi prefabbricati
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi prefabbricati sono soggetti agli obblighi formativi di cui all’Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008.