Cassazione Civile, Sez. Lav., 05 gennaio 2015, n. 6 - Nozione di occasione di lavoro e rischio elettivo


 

 

Presidente Stile – Relatore De Marinis

Fatto



Con sentenza del 27 febbraio 2008, la Corte di Appello di Perugia, chiamata dalla sentenza rescindente di questa Corte all'espletamento dei mezzi istruttori, erroneamente ritenuti inammissibili e irrilevanti dalla cassata sentenza della Corte di Appello di Roma, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito dell'occasione di lavoro in relazione al sinistro occorso a M.E., dipendente dell'AMA - Azienda Municipale Ambiente di Roma in data 6 settembre 1996 e adita in riassunzione dal M., confermando la pronunzia di primo grado del Tribunale di Roma, ne respingeva la domanda intesa a conseguire, sul presupposto della configurabilità dell'evento occorsogli come infortunio sul lavoro, la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Società datrice per superamento del periodo di comporto. La decisione si fonda essenzialmente sul convincimento cui la Corte territoriale perviene in ordine all'assenza di prova circa la ricorrenza nella specie di fattori tali da aggravare il rischio generico da cui fa discendere l'esclusione dell'occasione di lavoro, che assume non ravvisabile in ipotesi di mera coincidenza tra infortunio e lavoro.
Avverso tale pronunzia il M. propone ricorso per cassazione articolato su sei motivi con memorie cui, con controricorso, resistono l'AMA e l'INAIL.

Diritto



Con gli articolati sei motivi il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione, il primo ed il quinto motivo, alla scarsa rilevanza attribuita alle risultanze istruttorie circa la dinamica e le conseguenze come definite in sede di CTU dell'infortunio occorsogli, il secondo, il terzo e il quarto motivo, alla rappresentazione incongrua rispetto all'accertamento compiuto delle cause e delle condizioni ambientali determinanti l'infortunio medesimo, il sesto, infine, alla erronea valutazione della ricorrenza in concreto del parametro normativo dell'occasione di lavoro.
Il primo e quinto devono ritenersi inammissibili attenendo a censure che in realtà prescindono dalla considerazione recata dalla impugnata sentenza e fondata su solide basi logiche alla luce della svolta motivazione per cui una volta concluso nel senso della non riconducibilità nella specie dell'incidente occorso alla nozione di infortunio sul lavoro risultava superflua ogni ulteriore indagine sulle effettive conseguenze dell'incidente stesso. Parimenti inammissibili si appalesano il secondo, il terzo e il quarto motivo in effetti mirati ad ottenere in questa sede una riconsiderazione delle risultanze istruttorie la cui valutazione è viceversa riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità in difetto di carenze logiche qui neppure denunciate.
Di contro deve ritenersi ammissibile e fondato il sesto motivo.
In effetti la sentenza impugnata si rivela carente nel suo iter logico-argomentativo dal momento che la Corte di Appello di Perugia, una volta proceduto alla valutazione delle risultanze degli svolti accertamenti istruttori in termini negatori di quanto dedotto in fatto dal M. circa la specifica incombenza, ovvero la telefonata cui asseriva essere tenuto o comunque disponibile a rispondere, che lo aveva indotto a percorrere i gradini attraversando i quali si era procurato la distorsione causa della successiva prolungata assenza dal lavoro, nonché in ordine alla presenza di grasso sugli stessi gradini ed in ultima analisi sulle modalità stesse dell'incidente occorsogli con conseguente difficoltà di individuare in che cosa il M. fosse in quel frangente impegnato, non da adeguata motivazione della ritenuta insussistenza nella specie dell'"occasione di lavoro" cui l'art. 2 del d.p.r. n. 1124/1965 subordina la configurabilità dell'infortunio sul lavoro, La Corte territoriale si limita a motivare il proprio convincimento sulla base del rilievo per cui il requisito dell'occasione di lavoro non è integrato dalla mera coincidenza di tempo e luogo tra infortunio e lavoro laddove l'orientamento dominante di questa Corte che il Collegio ritiene di dover condividere ricomprende nella nozione di "occasione di lavoro" tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (cfr. Cass. n. 2942/2002 e più di recente Cass. n. 12779/2012).
Si ritiene in sostanza che la nozione di "occasione di lavoro" sia assunta in una accezione più lata di quella di "causa di lavoro" afferendo ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto, di modo che, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 1124/1965, l'infortunio sul lavoro non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggetti vita materiale dello stesso, ma deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo (in questo senso cfr. Cass. n. 16417/2005; Cass. n. 14287/2004 ma già Cass. n. 12652/1998).
A tale stregua il denunciato vizio di motivazione deve ritenersi sussistere in relazione all'insufficiente esplicazione del convincimento del giudicante circa l'ininfluenza ai fini dell'aggravamento del rischio generico di quelle circostanze di tempo e di luogo pacificamente accertate date dall'essere al momento dell'infortunio il M. , custode della sede della Società presente presso la propria postazione di lavoro (lo spogliatoio e il casotto all'interno di un'area attrezzata...) conformata in modo tale da presentare un rischio di danno per il lavoratore (per raggiungere lo spogliatoio c'erano due gradini e poi ce n'era un terzo che era il bordo del marciapiede) e dall'essere per ciò stesso in quel medesimo momento il M. presumibilmente impegnato nell'esercizio delle sue mansioni a prescindere dall'individuazione della specifica incombenza cui attendeva.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze.