Tipologia: CIA
Data firma: 30 aprile 2004
Validità: 01.05.2004 - 30.04.2008
Parti: Cedacri e Falcri, Fisac-Cgil, Uil-Ca
Settori: Credito Assicurazioni, Quadri, Cedacri
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Garanzia occupazionale, mobilità
Art. 2 - Quadri direttivi e aree professionali.
Art. 3 - Inquadramento minimo del personale per aree professionali e mansione
Art. 4 - Automatismi economici e di carriera
Art. 5 - Premio di produttività
Art. 6 - Indennità di mansione
Art. 7 - Giudizio professionale complessivo annuale.
Art. 8 - Ex premio annuale di rendimento
Art. 9 - Buono pasto
Art. 10 - Trattamento economico missioni
Art. 11 - Uniformi autisti
Art. 12 - Indennità di: turno, turno notturno, turno festivo e chiamata
Art. 13 - Corsi di formazione
Art. 14 - Tutela integrità psicofisica dei lavoratori
Art. 15 - Misure di sicurezza sul lavoro
Art. 16 - Rotazioni del personale
Art. 17 - Premio aziendale
Art. 18 - Reperibilità aziendale
Art. 19 - Part time
Art. 20 - Polizza collettiva temporanea
Art. 21 - Assegno Aziendale ex accordo 5/12/84 (dipendenti ex cedacrinord)
Art. 22 - Telelavoro
Art. 23 - Norme di applicazione dell'Accordo aziendale
Appendice 1 Accordo aziendale 17 febbraio 1997
Appendice 2 Tabella indicizzazione ad-personam ex-indennità mansione
Appendice 3 Tabella di riparametrazione VAP e una-tantum

Contratto aziendale del 30/04/04 Integrativo del CCNL 11/7/99 per Quadri Direttivi e Aree Professionali

Il giorno 30 del mese di aprile 2004, fra la Cedacri spa [...] e il personale della Cedacri spa appartenente alle categorie quadri direttivi e alle tre aree professionali, rappresentato dalla Falcri […], dalla Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazione Credito (Fisac - Cgil) […], dalla Unione Italiana Bancari (Uil-Ca) […], si è stipulato il seguente Contratto Aziendale Integrativo dell'Accordo nazionale del CCNL 11/7/99 per il personale della Cedacri spa appartenente ai quadri direttivi e alle tre aree professionali.

Art. 12 - Indennità di: turno, turno notturno, turno festivo e chiamata
Il personale addetto alla conduzione degli elaboratori lavorerà su turni continuativi.
Ai turnisti, pertanto, la Cedacri spa riconosce una indennità mensile […].
Agli addetti alle macchine dalle ore 22 alle ore 06 verrà corrisposta una indennità di turno notturno […]
Agli Addetti all'Ufficio Elaborazione Dati nei turni lavorativi di Sabato e dei giorni festivi, oltre alle indennità previste dal CCNL, verrà corrisposta una indennità di turno festivo […].
Reperibilità festiva
La composizione dei turni di reperibilità sarà pianificata e coinvolgerà a rotazione tutti i componenti del gruppo.
I controlli da svolgersi nei periodi non presidiati sono rivolti ai seguenti servizi:
• ATM
• Self Service
• Prodotti di Internet Banking
• Phone Banking
• Sistemi telefonici utilizzati dalla Banca Virtuale
Per motivi di sicurezza nel turno saranno presenti almeno due unità. Per i turni con carichi di lavoro riconosciuti dalle parti oggettivamente non onerosi, si propone di iniziare una sperimentazione per l'utilizzo di una sola unità, supportata da un eventuale appoggio in reperibilità, con l'intento di mantenere il numero limite di 13 festività annue per addetto.
La Cedacri spa è impegnata nell'utilizzo di nuove tecnologie che migliorino la capacità di monitoraggio dei servizi dal luogo di residenza del lavoratore.
I criteri di sicurezza verranno mantenuti attivando un opportuno contatto con gli addetti della vigilanza (portineria).
Orario di Lavoro
A fronte di esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario di lavoro dovrà prevedere la copertura delle 24 ore dal lunedì al venerdì e il prolungamento dell'orario del sabato fino alle ore 01-02 della domenica. Il nuovo orario verrà attivato per un periodo di sperimentazione di un anno per recepire eventuali necessità di aggiustamenti.
[…]
La Cedacri spa si impegna - salvo riesame per mutate esigenze aziendali - ad utilizzare il personale di GTES nel limite massimo di 13 sabati (o giornate festive) l'anno.
Ai dipendenti della Cedacri spa che per provati ed eccezionali problemi di esecuzione lavori rispondono alle chiamate al di fuori dell'orario di lavoro viene corrisposta in aggiunta all'eventuale lavoro straordinario, un'indennità di € 18,62, per ogni giorno in cui vengono effettuate le chiamate.
È responsabilità del Capo Turno Analista esecuzione lavori e/o dei Responsabili Ufficio Elaborazione Dati effettuare tali chiamate per urgenti e comprovate necessità.
Il responsabile Ufficio Elaborazione Dati e/o il Capo Turno l'Analista esecuzione lavori potrà proporre ulteriori corresponsioni di indennità qualora si rendesse necessario effettuare ulteriori chiamate per lo stesso nominativo e per problemi diversi. Inoltre ciascun intervento effettuato c/o Cedacri a seguito di tali chiamate verrà così compensato:
• importo equivalente a mezz'ora di straordinario per i residenti entro i 25 Km dall'Azienda
• importo equivalente a un'ora di straordinario per i residenti oltre i 25 Km dall'Azienda
In applicazione a quanto definito dall'art. 86 CCNL 11/7/99 in termini di orario di lavoro giornaliero, l'Azienda prevede l'attivazione di un ulteriore orario extra-standard compreso nella fascia oraria dalle 7.00 alle 19.15.

Art. 14 - Tutela integrità psicofisica dei lavoratori
In relazione alla tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della prevenzione delle malattie e dei disturbi riconducibili all'ambiente ed alla particolarità dei lavori svolti si rimanda a quanto previsto a livello nazionale dal decreto Legge [dlgs] 626/94 e successive modificazioni.
Al fine di prevenire l'insorgere di malattie e disturbi riconducibili all'ambiente di lavoro, i lavoratori, dietro loro richiesta, potranno effettuare, presso le strutture sanitarie all'uopo attrezzate, con periodicità biennale e a spese dell'Azienda, esami medici comprendenti le seguenti visite specialistiche: oculistica, audiometrica e cardiologica i cui risultati saranno portati direttamente ed esclusivamente a conoscenza del lavoratore interessato.
Le parti concordano di mantenere la polizza sanitaria vigente per la quale l'Azienda ad ogni rinnovo si impegna a sostenerne i costi in modo che questa mantenga inalterate tutte le prestazioni e le condizioni della polizza in vigore, questo anche nel caso di adesione ad eventuale cassa sanitaria. Nel caso l'aggravio di costi per addetto risulti per l'Azienda superiore al 10% rispetto a quanto previsto al 31/12/2003 (€ 284,05), le parti si impegnano ad incontrarsi per rinegoziare i termini del rinnovo della polizza sanitaria.

Art. 15 - Misure di sicurezza sul lavoro
In relazione a quanto previsto dall'art. 22 del CCNL del 11/7/99, l'Azienda si impegna ad esaminare con le RAS tutte quelle misure atte a garantire la sicurezza del lavoro nonché a prevenire atti criminosi.
A tal scopo l'Azienda istituisce un apposito servizio di vigilanza.
Inoltre, a migliore tutela dei dipendenti, l'Azienda si impegna a rinnovare a scadenza le seguenti polizze assicurative:
1) polizza infortuni professionali ed extraprofessionali (da stipulare superato il periodo di prova). Nel caso l'importo del premio annuale complessivo esteso a tutti i dipendenti della Cedacri spa aumenti di oltre il 20%, le parti si impegnano ad incontrarsi per rinegoziare i termini del rinnovo della polizza.
2) polizza conducente relativa a ciascuna autovettura aziendale.
3) Polizza vita eventus morte. Nel caso in cui l'evento morte sia già previsto dal costituendo Fondo di Previdenza Integrativa, a parità di prestazioni in essere, l'attuale polizza verrà disdetta.

Art. 16 - Rotazioni del personale
In riferimento all'art. 82 del CCNL del 11/7/99, alla richiesta scritta del dipendente di essere trasferito ad altro settore, servizio o ufficio, sarà data risposta motivata e scritta da parte della Direzione entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Raccomandazione:
L'Azienda si impegna ad esaminare la richiesta di trasferimento del personale che abbia svolto almeno otto anni di servizio in turno, ad altra attività produttiva che preveda l'orario spezzato.

Art. 18 - Reperibilità aziendale
1 Per comprovate esigenze gestionali, di avviamento di Utenti e/o di funzionamento, manutenzione e ripristino di prodotti software, l'Azienda può stabilire turni di reperibilità presso le proprie sedi operative o altra sede concordata preventivamente.
I lavoratori interessati sono tenuti a comunicare all'Azienda il luogo in cui possono essere reperibili e l'eventuale recapito telefonico ed, in ogni caso, a rendersi tempestivamente reperibili nei periodi in cui sono soggetti a tale obbligo.
Per reperibilità deve pertanto intendersi la Disponibilità ad intervenire, presso la Cedacri o da un altro luogo se dotati di idonea attrezzatura fornita dall'azienda, per eliminare gli inconvenienti che si sono verificati.
[...]
2 Ogni Capo Area dovrà comunicare alla Direzione preventivamente le proprie necessità di reperibilità e l'elenco delle persone ritenute idonee a tale servizio.
L'Azienda informerà le RAS delle richieste pervenute dalle Aree prima della attuazione della reperibilità di tale Area.
Un turno di reperibilità è costituito da 11 ore continuative.
Si possono effettuare 2 turni consecutivi.
3 I lavoratori dovranno essere informati, salvo casi eccezionali da esaminare di volta in volta con le OO.SS., almeno otto giorni prima del turno di reperibilità loro assegnato tenuto conto del piano ferie.
Ogni dipendente di regola non dovrà effettuare più di 12 turni di reperibilità all'anno e ogni richiesta di reperibilità successiva alla precedente dovrà avere un intervallo non inferiore a 15 giorni di calendario.
Per comprovate motivazioni personali, in taluni periodi, il dipendente potrà essere esonerato dalla disponibilità alla reperibilità.
Il personale in stato di gravidanza può richiedere l'esclusione dai turni di reperibilità.
L'Azienda si impegna a non pianificare turni di reperibilità nelle giornate di seguito elencate, salvo casi di necessità (vedi presenza per Target), d'intesa con le OO.SS.:
1 Pasqua e Lunedì dell'Angelo
2 1° Maggio
3 15 Agosto
4 25 e 26 Dicembre
5 nonché nelle giornate non lavorative immediatamente precedenti e successive al periodo di ferie prenotate.
[…]
5 L'Azienda si impegna inoltre a curare l'addestramento del personale per un adeguato svolgimento dei compiti assegnati e per allargare il numero di quelli ritenuti idonei alla reperibilità.
6 Per i Quadri direttivi 3° e 4° livello che, per particolari esigenza di natura operativa, saranno interessati alla reperibilità, sarà riconosciuto lo stesso trattamento già previsto per il restante personale.
7 Interventi di carattere eccezionale, da effettuarsi nelle giornate festive e non lavorative per il sistema bancario, verranno pianificati per tempo e verranno comunicati alle organizzazioni Sindacali.
8 In deroga a quanto previsto dal comma 2, sarà possibile distribuire la reperibilità in fasce orarie con una conseguente proporzionale corresponsione, coerentemente con le obbiettive esigenze di servizio e di concerto con il lavoratore interessato.

Art. 19 - Part time
L'Azienda è disponibile ad attuare forme articolate di part-time orizzontali e/o verticali da concordare con il singolo lavoratore sia riguardo al part-time a tempo determinato che indeterminato nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti.
Per quanto riferito alla forma di part-time orizzontale a tempo indeterminato ed in relazione alle esigenze di erogazione del servizio alla clientela, l'orario giornaliero massimo è pari a 5 ore, salvo autorizzazione diversa ed individuale da parte della Cedacri.
Nel valutare le richieste di part-time rispetto alle proprie esigenze organizzative, la Cedacri si impegna a valutare la possibilità di assegnazione ad altre mansioni di equivalente contenuto professionale.
1) ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina contenuta nei contratti vigenti. […]
4) Nel caso di richieste di lavoro part-time eccedenti il limite consentito, la Cedacri darà la precedenza ai dipendenti con le seguenti necessità:
- assistenza ai familiari handicappati o affetti da malattie gravi;
- assistenza ai figli fino a 14 anni di età;
- motivi di studio;
- altri motivi personali
A parità di condizioni, la precedenza spetterà al dipendente con maggiore anzianità di servizio.
5) In caso di mancato accoglimento della domanda di lavoro a tempo parziale, la Cedacri motiverà per iscritto le ragioni di rigetto dell'istanza, sia al lavoratore interessato, che alle Organizzazioni Sindacali Aziendali.

Art. 22 - Telelavoro
In ottemperanza a quanto prevede il CCNL 11/7/99 art. 27, essendo la società Cedacri spa all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche su tutto il territorio nazionale, le parti si impegnano a prevedere un piano sperimentale di attuazione sul telelavoro, regolamentando e/o integrando opportunamente le norme dettate dal CCNL.