Cassazione Penale, Sez. 3, 15 gennaio 2015, n. 1702 - Pagamento tardivo dell'oblazione


 

 

Presidente Fiale – Relatore Aceto

Fatto



1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per la cassazione della sentenza del 16/05/2013 con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di quella città, a seguito di giudizio abbreviato, ha assolto il sig. M.D.L. dal reato di cui agli artt. 146, comma 3, e 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, perché il fatto non costituisce reato.
1.1.Eccepisce violazione degli artt. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, 146, comma 3, e 159, comma 2, lett. c), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e 42 cod. pen. e deduce, a tal fine, che il pagamento tardivo dell'oblazione in forma ridotta di cui all'art. 24, d.lgs. 758/94 non estingue il reato, né esclude l'elemento soggettivo.

Diritto



2. II ricorso è fondato.
3. Il Giudice di Ancona ha dato atto che il pagamento dell'oblazione di cui all'art. 24, d.lgs. 758/94, ancorché tardivo (perché effettuato una settimana dopo la scadenza del termine), era intervenuto quando l'imputato aveva già ottemperato alle prescrizioni imposte, e ne ha tratto la conclusione che «il reato in contestazione non possa dirsi integrato quanto meno sotto il profilo soggettivo, dovendosi ragionevolmente ritenere che l'adempimento alle prescrizioni prima, il pagamento poi, abbiano comunque comportato l'effetto estintivo’’.
4. Si tratta di affermazione non corretta in diritto.
5. La procedura prevista dagli artt. 21 e segg., d.lgs. 758/94, presuppone la sussistenza del reato già consumato e perfetto in ogni suo elemento, oggettivo e soggettivo. L'indagine in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo non può dunque estendersi alla fase estintiva, che è successiva al perfezionarsi del reato e opera su, un piano diverso, oggettivo. L'eventuale ritardo nel pagamento, se non dovuto a colpa, può solo astrattamente comportare la remissione in termini, ma non può certo destrutturare un reato ormai già perfezionato (in termini, Sez. F, n. 33598 del 23/08/2012).
6. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Ancona.

P.Q.M.



Annulla con rinvio la sentenza impugnata al Tribunale di Ancona.