Tipologia: Contratto Collettivo integrativo
Data firma: 10 dicembre 1999
Validità: 01.09.1999 - 30.06.2003
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Verbania
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Titolo I Ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione
Art. 2 Obiettivi
Art. 3 Vigenza del contratto
Art. 4 Procedure per la stipulazione, rinnovo ed efficacia del contratto collettivo decentrato integrativo
Titolo II Delegazione trattante e sistema delle relazioni sindacali
Art. 5 Costituzione della delegazione trattante
Art. 6 Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Titolo III Costituzione ed utilizzo del fondo, per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 7 Definizione delle risorse
Art. 8 Utilizzo del fondo
Art. 9
Titolo IV Sistema di classificazione professionale
Art. 10 Sistema di classificazione e inquadramento del personale
Titolo V Sviluppo professionale e progressione economica
Art. 11 Sviluppo professionale - Progressione verticale
Art. 12 Requisiti e metodologia per la progressione verticale e requisiti per l'accesso dall'esterno
Art. 13 Progressione economica all'interno della categoria
Art. 14 Progressione economica orizzontale per l'anno 2000
Titolo VI Sistema permanente di valutazione
Art. 15 Finalità
Art. 16 Struttura del sistema permanente di valutazione
Art. 17 Criteri generali di valutazione delle prestazioni individuali
Art. 18 Modalità di valutazione delle prestazioni individuali
Titolo VII Sistema incentivante

Art. 19 Retribuzione accessoria
Titolo VIII Compensi straordinari
Art. 20 Compensi per prestazioni straordinarie
Art. 21 Indennità per lo svolgimento di particolari prestazioni professionali
Titolo IX Valorizzazione delle risorse umane
Art. 22 Formazione ed aggiornamento professionale
Titolo X Diritti e tutela del lavoro
Art. 23 Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro
Art. 24 Pari Opportunità
Titolo XI Riduzione dei tempi di lavoro e sviluppo dell'occupazione
Art. 25 Riduzione dell'orario di lavoro
Titolo XII Norme finali e transitorie
Art. 26 Materie rinviate a successiva contrattazione
Art. 27 Recepimento di accordi precedenti e rinvio ad ulteriori accordi
Art. 28 Norme finali
Allegati

Comune di Verbania
Contratto Collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Verbania 1999 - 2002
Ipotesi di accordo 10-12-1999


Titolo I Ambito di applicazione
Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

Il presente accordo decentrato disciplina il sistema delle relazioni sindacali, la classificazione professionale, il sistema incentivante, le prestazioni di lavoro straordinario, gli sviluppi professionali ed economici, i compensi accessori, la formazione e l'aggiornamento del personale, la prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro, le pari opportunità e le procedure per la riduzione dell'orario di lavoro, di tutto il personale dipendente del Comune di Verbania, con esclusione della Dirigenza.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo decentrato si fa riferimento al CCNL, agli altri accordi già siglati dalle parti e recepiti dal presente contratto, ad ulteriori accordi da stipularsi come da art. 27.

Art. 4 Procedure per la stipulazione, rinnovo ed efficacia del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto ed efficace tra le parti quando:
per la parte sindacale sia firmato dalla delegazione composta i componenti la RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali, sulla base della reale rappresentatività così come previsto dall'art. 47/bis del decreto legislativo 29/1993;
per la parte pubblica secondo le modalità prevista dall'art. 5, del CCNL.

Titolo II Delegazione trattante e sistema delle relazioni sindacali
Art. 5 Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta: per la parte pubblica:
- Segretario Generale
-1 Dirigenti
per la parte sindacale:
- i componenti della rappresentanza sindacale unitaria
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali o loro delegati:

Art. 6 Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6-7-10-47 del dlgs. 29/93 e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente ed attuare la contrattazione integrativa, la consultazione, e la concertazione.
Pertanto, anche in osservanza del disposto degli artt. 3 e segg. del CCNL, si conviene quanto segue:
a) l'amministrazione fornirà ai componenti della delegazione sindacale tutte le informazioni, per la relativa contrattazione o concertazione, tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
b) annualmente, prima della predisposizione del bilancio di previsione, sarà effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'ente, l'analisi delle spese previste e l'andamento dell'occupazione;
c) la convocazione di dette riunioni avverrà con non meno di cinque giorni di preavviso e contemporaneamente dovrà essere fornita tutta la necessaria documentazione; possibilmente anche su supporto informatico oltre che cartaceo;
d) in tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita o conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto;
e) la contrattazione, la concertazione e la consultazione saranno attivate ogni qualvolta una delle parti (ai sensi dell'art. 10 CCNL) lo richieda;
f) verrà inoltre concordato e predisposto un calendario di riunioni al fine di permettere una razionale trattazione degli argomenti; di tali riunioni, a cura della rappresentanza di parte pubblica, sarà redatto apposito verbale da comunicarsi, attraverso le bacheche sindacali a tutti i lavoratori, entro 5 gg. dalla riunione;
g) tutti gli accordi saranno forniti, dopo la sottoscrizione, in copia a tutti i soggetti firmatari, e, quando possibile, anche su supporto informatico a coloro che ne facciano debita richiesta;
h) al fine di rendere agevole l'attività di informazione alle rappresentanze sindacali, l'amministrazione concederà, nel caso sia presente sulla rete Internet, l'uso di una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica, per permettere alle OO.SS. ed alla RSU la ricezione e la trasmissione di messaggi e di documentazione inerente alla contrattazione ed all'attività sindacale (bacheca elettronica) e quanto previsto dall'accordo per il funzionamento delle RSU.

Titolo VIII Compensi straordinari
Art. 20 Compensi per prestazioni straordinarie

Il personale in servizio presso il Comune di Verbania può effettuare, su richiesta del rispettivo Dirigente, prestazioni di lavoro straordinario nei casi di effettiva necessità per evenienze di carattere straordinario sulla base del limite individuale di 180 ore annue previsto dal Contratto Collettivo nazionale.
Per l'anno 2000 le parti si impegnano a ridurre tendenzialmente l'utilizzo dello straordinario, mediante razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e sviluppo occupazionale specialmente nei settori in cui tale utilizzo tuttora elevato.
[…]

Art. 21 Indennità per lo svolgimento di particolari prestazioni professionali
1. In relazione alle specificità organizzative del Comune di Verbania, a partire dal 1 Settembre 1999, al personale appartenente a profili professionali che svolge attività disagiate viene riconosciuto un indennizzo nei modi e per gli importi mensili lordi qui di seguito specificati:
a) Vigili Urbani in servizio stradale continuativo 100.000
b) Operai segnaletica 100.000
c) Assistenti domiciliari. 100.000
d) Cimiteriali 100.000
e) Operai 50.000
f) Autista scuolabus 50.000
g) Addetti Stamperia 50.000
h) Addetti videoterminali per inserimento ed elaborazione dati 50.000
i) Messi 50.000
j) Agenti contabili 50.000
Fra gli operai di cui alla lettera e) il dirigente valuterà in base alla prevalenza del lavoro l'appartenenza all'una o all'altra fascia.
La presente indennità assorbe le indennità di rischio e disagio ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 2. Eventuali ulteriori indennità definite in sede di contrattazione nazionale comporteranno la rinegoziazione delle indennità previste dal presente articolo.
2. Vengono mantenute, nei casi e negli importi previsti dalle norme vigenti le specifiche indennità previste dal contratto collettivo.
L'indennità di cui al comma 1 viene attribuita al personale specificatamente individuato dai competenti Dirigenti in concertazione con la delegazione trattante.
Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili.

Titolo X Diritti e tutela del lavoro
Art. 23 Prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro

In accordo e con la collaborazione dei Rappresentanti per la Sicurezza del lavoro vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature o degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie ed ausiliarie e di coloro che percepiscono l'indennità di disagio o di rischio.
Vanno altresì predisposte opportune iniziative per facilitare le attività di dipendenti disabili e l'applicazione delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 24 Pari Opportunità
1. L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità predisponendo una specifica attività di formazione sull'applicazione della legge 125/91 e segg. e sulle disposizioni del vigente CCNL, per i componenti della specifica commissione che andrà ad istituire entro il 31 Gennaio 2000.

Titolo XI Riduzione dei tempi di lavoro e sviluppo dell'occupazione
Art.25 Riduzione dell'orario di lavoro

Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale è applicata la riduzione dell'orario di lavoro sino a 35 ore settimanali entro l'anno 2000.

Titolo XII Norme finali e transitorie
Art. 28 Norme finali

1. Oltre ai rimandi per i successivi accordi già previsti dal presente contratto, qualora le Parti o una di esse riscontrasse l'esigenza di normare materie qui non previste, oppure l'esigenza di colmare lacune, di rinegoziare parti o dare interpretazioni, viene data comunicazione scritta ed entro quindici giorni, la parte ricevente deve fissare apposita riunione da convocarsi entro 10 gg.