Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Circolare 21 gennaio 2015, prot. 1106
D.M. 4 novembre 2014 art. 15 - Trattazione dei ricorsi amministrativi - Funzioni attribuite alle DIL dagli artt. 14 e 15 del D.P.C.M. 14 febbraio 2014. n. 121 - Istruzioni operative


L'art. 18, comma 1, del D.P.C.M. n. 121/2014, recante il ''Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", ha demandato ad un decreto ministeriale l'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale - tra cui le DIL (che subentrano nelle competenze già attribuite alle Direzioni regionali del lavoro) e le DTL - nonché la definizione dei relativi compiti, ivi compresi, la trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi in materia di vigilanza, nonché di previdenza sociale e di lavoro.
I ricorsi amministrativi previsti dalla normativa vigente sono contemplati in primis, agli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004. all’art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e all'art. 8 del D.M. 20 settembre 2011.
Tali ricorsi attengono rispettivamente alla impugnazione di:
a) diffide accertativi per crediti patrimoniali;
b) ordinanze ingiunzioni;
c) verbali unici e ordinanze ingiunzioni in materia di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro;
d) provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
e) provvedimenti di diniego dell’INPS in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'art. 1 della L. n. 183/2010.
Infine, i predetti ricorsi si distinguono in funzione dell'organo a cui è possibile ricorrere individuando:
- quale organo collegiale, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro - ora da considerarsi incardinato presso la DIL al quale è demandata la decisione sui ricorsi di cui alle lett. a), c) ed e);
- quale organo monocratico, il Direttore della Direzione regionale del lavoro - ora Direttore della DIL - al quale è demandata la decisione sui ricorsi di cui alle lett. b), d).
Nel nuovo contesto organizzativo occorre evidenziare che l'ambito territoriale di competenza dell'Organo decidente coincide, in ambito interregionale, con il nuovo assetto territoriale delineato all'art. 14, comma 1 lett. i), del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, di cui alla tabella che segue.

DIL MILANO

DIL VENEZIA

DIL ROMA

DIL NAPOLI

Liguria

Emilia Romagna

Abruzzo

Basilicata

Lombardia

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Campania

Piemonte

Marche

Sardegna

Calabria

Valle d'Aosta

Veneto

Toscana

Molise

 

 

Umbria

Puglia

Pertanto, ciascuna tipologia di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro e al Direttore della Direzione regionale del lavoro sarà di competenza del rispettivo Organo istituito presso la DIL, nel cui ambito territoriale è stato emanato il provvedimento impugnato.
Per quanto concerne le singole fasi procedurali relative ai predetti ricorsi, si forniscono le seguenti istruzioni.

Presentazione del ricorso
Ferma restando l'applicazione dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - secondo il quale "i ricorsi rivolli, nel ter mine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente" - il ricorso va indirizzato all’Ufficio/Area Legale della DIL cui spetta il potere decisionale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.
A fini di semplificazione del procedimento, il ricorso andrà presentato per il tramite dell'Ufficio che ha emanato l’atto impugnato il quale dovrà trasmetterlo, unitamente alla relativa documentazione, sia alla DIL competente per la decisione, sia alla DIL (ex DRL) alla quale va demandata l’istruttoria.
Infatti, a fini esclusivamente istruttori - così come di seguito indicato - la documentazione relativa ai ricorsi di cui alle lett. a), b), e) ed e), sarà trasmessa anche alle DTL (ex DRL) della Regione dove ha sede l’Ufficio che ha emanato l’atto impugnato.

Istruttoria del ricorso
Si evidenzia sin da ora che l'istruttoria è preordinata all'adozione di una decisione basata esclusivamente sulla documentazione prodotta dal ricorrente e su quella in possesso dell’autorità emanante il provvedimento impugnato.
Al fine di contemperare le esigenze legate all'imminente aumento dei carichi di lavoro in capo agli Uffici deputati alla decisione dei citati ricorsi, si ritiene opportuno demandare ad un diverso soggetto la prima fase istruttoria, unitamente ad una relazione nella quale sono indicati gli elementi utili alla decisione.
Tali compiti, pertanto, potranno essere svolti dagli Uffici Legali delle DTL ex DRL. Successivamente la pratica così istruita dovrà pervenire alla DIL per la discussione e la decisione collegiale o monocratica. La pratica dovrà essere trasmessa in tempo utile alla DIL e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per l'adozione della decisione finale.
Per quanto riguarda, invece, la trattazione dei ricorsi relativi agli atti provenienti dalle DTL site nelle quattro Regioni sedi delle nuove DIL, essa sarà gestita direttamente dalle DIL interessate, in continuità con quanto avveniva quando erano sedi delle ex DRL. Analogamente, si ritiene che l’istruttoria andrà svolta direttamente dalla DIL territorialmente competente:
- in tutti i casi in cui l’atto impugnato è stato emanato da una DTL (ex DRL), al fine di preservare la terzietà del soggetto che istruisce il ricorso;
- qualora trattasi di ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008, attesa la brevità dei termini imposti dal Legislatore per la decisione degli stessi.
Quanto premesso troverà applicazione anche nei casi di impugnazione dei verbali di accertamento degli Enti previdenziali che pertanto dovranno rapportarsi, oltre che con i competenti Uffici delle DIL, anche con gli Uffici Legali delle DTL, ex DRL.

Esemplificazioni
- ricorso presentato avverso provvedimento della DTL di La Spezia: presentazione presso DIL Milano per il tramite della DTL di La Spezia, copia a fini istruttori a DIL Genova;
- ricorso presentato avverso provvedimento della DTL di Roma, presentazione presso DIL Roma per il tramite della DTL di Roma, nessuna copia a fini istruttori:
- ricorso presentato avverso provvedimento della DTL di Firenze, presentazione presso DIL Roma per il tramite della DTL di Firenze, nessuna copia a fini istruttori;
- ricorso avverso verbale INPS sede di Latina; presentazione ricorso presso DIL Roma per il tramite della sede INPS di Latina, nessuna copia a fini istruttori;
- ricorso avverso verbale INPS sede di Prato: presentazione ricorso presso DIL Roma per il tramite della sede INPS di Prato, copia a fini istruttori a DTL Firenze.

Composizione dell'organo e decisione
In ordine alla composizione dell'Organo decidente si osserva che, essendo venuta meno la DRL ed essendo confluiti i relativi compiti nelle DIL, il Comitato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, sarà incardinato presso la DIL competente per territorio e presieduto dal suo Direttore.
Quanto alla individuazione dei rappresentanti degli Istituti previdenziali in seno al Comitato si fa riserva di fornire istruzioni d'intesa con gli stessi Istituti e, quanto alla individuazione dei rappresentanti datoriali e sindacali da convocare nelle ipotesi di ricorsi ex art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, d'intesa con le stesse organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Periodo transitorio
I ricorsi già pendenti presso le ex DRL che, alla data del 22 gennaio p.v. (entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.M. 4 novembre 2014), non siano stati ancora decisi, saranno trasmessi dalle stesse ex DRL unitamente all’istruttoria e ad ogni elemento utile alla decisione alle competenti DIL, informando contestualmente l’Ufficio di provenienza dell’atto impugnato ed il ricorrente.

Modifiche alla modulistica e agli applicativi informatici
Da ultimo si comunica che saranno introdotte le opportune modifiche ai sistemi informatici e ai contenuti predeterminati dei verbali ispettivi, con particolare riferimento alle intestazioni e alle indicazioni relative agli Organi cui è possibile ricorrere. Analoghe e tempestive modifiche, in linea con le indicazioni di cui alla presente nota, dovranno essere introdotte dagli Istituti previdenziali con riferimento alla modulistica utilizzata dal proprio personale ispettivo.
Per tutto quanto non compreso nella presente circolare si richiamano le indicazioni già fornite con le circolari n. 24/2004 e n. 16/2010, in quanto compatibili con il nuovo assetto organizzativo delle strutture periferiche di questo Ministero e si fa riserva di fornire eventuali diverse o ulteriori indicazioni dopo una prima fase di sperimentazione delle procedure appena descritte.

COMITATO REGIONALE PER I RAPPORTI DI LAVORO (ora incardinato presso la DIL)

DIRETTORE REGIONALE (ora Direttore della DIL)

D.lgs. n. 124/2004 - art. 12, comma 4:
Ricorso avverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali
Composizione del Comitato allargata ad un rappresentante dei datori di lavoro e ad un rappresentante dei lavoratori. Termine per la presentazione: 30 gg. dalla notifica della diffida validata
Termine per la decisione: 90 gg. oltre i quali formazione del silenzio rigetto

D.lgs. n. 124/2004 - art. 16:
Ricorso avverso ordinanza ingiunzione
Motivi di ricorso: diversi da sussistenza e/o qualificazione rapporti di lavoro. Termine per la presentazione: 30 gg. dalla notifica della O.l.
Termine per la decisione: 60 gg. oltre i quali formazione del silenzio rigetto

D.lgs. n. 124/2004 - art. 17:
Ricorso avverso verbali anici di contestazione, ordinanze ingiunzioni e verbali ispettivi degli Enti Previdenziali
Motivi di ricorso: sussistenza e/o qualificazione dei rapporti di lavoro. Composizione ordinaria
Termine per la presentazione: 30 gg. dalla notifica (75 gg. in caso di illeciti diffidabili)
Termine per la decisione: 90 gg. oltre i quali formazione del silenzio rigetto

D.lgs. n. 81/2008 - art. 14, comma 9:
Ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro
Termine per la presentazione: 30 gg. dalla notifica del provvedimento
Termine per la decisione: 15 gg. oltre i quali perdita di efficacia del provvedimento

D.M. 20 settembre 2011 - art. 8 (D.lgs. n. 67/2011):
Ricorso avverso i dinieghi dell’Inps relativi alle istanze, dichiarate procedibili, di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183
Motivi di ricorso: esclusivamente motivi di merito.
Termine per la presentazione: 30 gg. dalla comunicazione di esclusione.
Termine per la decisione: 90 gg. oltre i quali formazione del silenzio rigetto