Tipologia: CPL
Data firma: 3 novembre 2005
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Alessandria
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa miglioramento rapporti di lavoro
Art. 1 - Oggetto e durata del contratto provinciale di lavoro
Art. 2 - Decorrenza, durata e modalità di rinnovo del contratto provinciale.
Art. 3 - Relazioni sindacali - Osservatorio provinciale
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Libretto sindacale e sanitario
Art. 6 - Classificazione e mansioni degli operai agricoli e dei lavori
Art. 7 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Giorni festivi - Operai agricoli
Art. 10 - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Ferie
Art. 13 - Interruzioni e recuperi
Art. 14 - Servizi ed annessi
Art. 15 - Retribuzione
Art. 16 - 13ª mensilità
Art. 17 - 14ª mensilità
Art. 18 - Rimborso spese e diarie
Art. 19 - Previdenza e assistenza in caso di malattia ed infortunio
Art. 20 - Integrazione trattamenti di malattia e infortunio - Cassa per il servizio integrativo malattia e infortunio - Simi di Alessandria
Art. 21 - Servizio militare
Art. 22 - Permessi straordinari
Art. 23 - Condizioni di lavoro
Protocollo aggiuntivo alle condizioni di lavoro
Art. 24 - Disciplina dei licenziamenti individuali per operai a tempo indeterminato Giusta causa - Giustificato motivo - Dimissioni
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Norme disciplinari
Art. 27 - Conclusioni
Verbale di accordo per la costituzione del comitato paritetico provinciale per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Alessandria dal 01/01/2004 al 31/12/2007

Il giorno 3 novembre 2005 presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Alessandria tra: l'Unione Provinciale Agricoltori […], in nome e per conto dei Sindacati Provinciali di Categoria interessati […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […], e la Fai-Cisl […], la Flai (Federazione Lavoratori Agro-Industria) - Cgil […], la Uila-Uil […], si stipulato, in armonia con le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del 10 luglio 2002 il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Alessandria, a valere dal 1/01/2004 a tutto il 31/12/2007.
Si precisa che relativamente alla parte economica era già stato sottoscritto il verbale, di accordo in data 18 ottobre 2004.

Premessa miglioramento rapporti di lavoro
I principi programmatici intesi a favorire il miglioramento dell'occupazione in generale e dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in particolare, in connessione allo sviluppo economico del settore, vengono enunciati in premessa al CPL e si articolano nel testo seguente. Premesso che le Organizzazioni Provinciali degli imprenditori e lavoratori agricoli sono delegate ad individuare le scelte produttive per lo sviluppo dell'agricoltura della Provincia, al fine anche di determinare il miglioramento delle dimensioni dei rapporti di lavoro in connessione con lo sviluppo economico del settore;
- tenuto presente che in materia, a livello regionale, dovrà essere esercitata la delega prevista dal Contratto Nazionale;
- rilevato che gli indirizzi produttivi dell'agricoltura provinciale devono essere valutati in relazione alla politica agricola comunitaria, alla conseguente normativa nazionale e regionale nonché alle esigenze del mercato in un'ottica agro-industriale a garanzia e sviluppo del reddito, dei livelli di occupazione e nel rispetto anche dell'interesse dei consumatori;
- evidenziata la necessità di utilizzare la produttività dei terreni tenuto conto delle indicazioni di mercato, del miglioramento qualitativo delle produzioni e con il fine di creare nuove occasioni d lavoro e migliorare i livelli occupazionali;
le parti stipulanti individuano le seguenti tendenze colturali dell'agricoltura provinciale: cerealicoltura - viticoltura - ortofrutticoltura - zootecnia - risicoltura - forestazione -agriturismo - evidenziando che dette tendenze colturali ed il riferimento alle zone così come sotto indicate non devono ovviamente intendersi con rigidità, in relazione sia alla delimitazione territoriale sia agli ordinamenti colturali, ma devono essere considerate con la necessaria elasticità in funzione della dinamica delle condizioni strutturali e delle esigenze di mercato.
Riguardo le suddette tendenze colturali si rileva che:
Cerealicoltura e bieticoltura - necessaria la difesa e miglioramento delle colture cerealicole e bieticole, con particolare riguardo alla qualità delle produzioni ed alla organizzazione di mercato.
Oleaginose e proteaginose - si rileva la possibilità di aumentare i livelli produttivi nel rispetto delle aree di base fissate dalla U.E.
Viticoltura - nell'ambito delle norme legislative vigenti la coltura deve essere sviluppata nelle zone collinari, con l'aggiornamento degli impianti viticoli per conseguire produzioni di qualità. Si intravede la necessità della riorganizzazione degli impianti collettivi di trasformazione e la realizzazione, anche con l'intervento organico degli Enti Pubblici, di iniziative idonee a far conoscere il prodotto di qualità, sui mercati locali, nazionali ed esteri. Ortofrutticoltura e colture intensive - si individua l'opportunità di incrementare colture specializzate ad alto impiego di manodopera come quella dell'ortofrutta nelle zone vacate, ove sono già in atto, in particolare quelle orticole che hanno raggiunto un notevole grado di sviluppo e altre colture (es. tabacco e pomodoro) che possono dare garanzia di reddito e occupazione se viste in un contesto più ampio collegato allo sviluppo delle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli.
Zootecnia ed allevamenti - si individua opportuna la costante specializzazione e qualificazione degli allevamenti con particolare riguardo a quello bovino, dando maggiore spazio agli allevamenti in collina e montagna attraverso l'utilizzo dei terreni abbandonati ed incolti ed il miglioramento della foraggicoltura e del prato pascolo. Al riguardo si evidenzia l'importanza degli allevamenti ovicaprini che in provincia cominciano ad essere una positiva realtà anche per quanto riguarda la produzione di formaggi tipici.
Risicoltura - mantenimento della risicoltura nella zona di pianura "irrigua" tenuto conto dell'alto livello di specializzazione conseguito dagli addetti al settore, degli investimenti che hanno consentito il raggiungimento di un livello produttivo tecnologicamente molto avanzato e della particolare vocazione dei terreni con l'obiettivo di qualificare la produzione in funzione delle esigenze di mercato ed in relazione all'area di base fissata dall'U.E. Forestazione - al fine di una migliore sistemazione idraulico-forestale dei terreni e con lo scopo di creare una fonte di reddito nel campo del legno da lavoro, si rende indispensabile un programma di forestazione coordinato con le Comunità montane ed i competenti organismi regionali che, oltre ad interessare le proprietà demaniali e private di collina e montagna, sia esteso alle aree adiacenti a torrenti e fiumi, dove la coltura del pioppo può dare ottimi risultati. Agriturismo - necessita incentivare lo sviluppo dell'agriturismo con il recupero del patrimonio edilizio rurale ed attraverso l'installazione di opportune attrezzature onde favorire il turismo e conseguentemente creare possibilità di reddito, soprattutto nelle aree montane e collinari.
Verde pubblico e privato - al fine di una necessaria valorizzazione dell'ambiente e del territorio si ritiene auspicabile lo sviluppo di quelle attività volte alla cura e manutenzione di giardini, prati, boschi, sia pubblici che privati.
Altre attività - a livello provinciale esistono poi realtà produttive già affermatesi nel tempo, come -ad esempio l'apicoltura, l'allevamento della selvaggina, l'allevamento degli struzzi oppure attività che in futuro potrebbero essere interessanti in un'ottica di sviluppo occupazionale come l'itticoltura, l'elicicoltura, la coltivazione dei funghi e delle piante officinali, l'allevamento dei cani. Occorre tenere presente inoltre che le recenti disposizioni in materia di orientamento e modernizzazione del settore agricolo (decreti legislativi 228/2001 e 99/2004) hanno riconosciuto il ruolo multifunzionale dell'attività agricola e hanno definito il quadro di riferimento delle attività connesse, prevedibile pertanto che nel settore agricolo si affacceranno, nuove figure professionali nell'ambito del lavoro dipendente.

Art. 1 - Oggetto e durata del contratto provinciale di lavoro
Il Contratto Provinciale di Lavoro si stipula, nel rispetto dei cicli negoziali, in un tempo intermedio nell'arco del CCNL ed ha durata quadriennale. La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali, e può trattare le materie specificatamente indicate dagli artt. 88 e 89 del CCNL, secondo le modalità -e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[…]

Art. 3 - Relazioni sindacali - Osservatorio provinciale
In applicazione di quanto disposto dall'art. 5 e 6 del CCNL, le Organizzazioni provinciali firmatarie del presente contratto si impegnano a rafforzare le relazioni sindacali attraverso l'Osservatorio Provinciale che si riunir di norma due volte all'anno a richiesta di una di esse.
Tali incontri, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 del CCNL, saranno finalizzati a verificare la situazione occupazionale, ad esaminare le eventuali riduzioni derivanti da processi di ristrutturazione o conversione produttiva, a ricercare ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera.
Nell'ambito degli incontri, relativamente all'occupazione femminile, saranno ricercate e concordate azioni idonee ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, superando le disparità eventualmente esistenti.
Attraverso l'Osservatorio Provinciale le Parti convengono di verificare la possibilità di migliorare la formazione professionale degli addetti agricoli anche per favorire la stabilizzazione occupazionale. L'Osservatorio Provinciale, al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del lavoro agricolo, in applicazione dell'art. 9 del CCNL, potrà tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti.
L'Osservatorio sarà composto da 1 membro effettivo ed 1 supplente per ogni Organizzazione firmataria del contratto. Le riunioni si terranno presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori e per la trattazione di specifici argomenti, o qualora se ne ravvedesse la necessità, la partecipazione potrà essere allargata ad un membro per ogni Organizzazione.

Art. 5 - Libretto sindacale e sanitario
In applicazione a quanto disposto dall'art. 67 del CCNL le Organizzazioni firmatarie del presente CPL adotteranno il libretto sindacale e sanitario di cui ogni lavoratore dovrà essere munito.
L'Osservatorio Provinciale previsto dall'art. 3, pur con l'intento di uniformarsi al fac-simile nazionale, ne studierà una formulazione più consona alle esigenze provinciali ed individuerà modalità di tenuta e compilazione, tenuto conto di indirizzi e/o norme regionali.

Art. 8 - Orario di lavoro
Lasciando agli accordi tra datori di lavoro e lavoratori la facoltà di stabilire orari diversi purché nell'ambito di 1.948 ore annue, pari alla media di 6 ore 30 minuti al giorno e 39 settimanali, l'orario giornaliero ordinario di lavoro è fissato, in via di massima, settimanalmente come segue:
- Gennaio e febbraio ore 7 per 4 giorni, ore 6 per 1 giorno sabato riposo
- Marzo e aprile ore 7 per 5 giorni, ore 3 il sabato
- Maggio e giugno ore 8 per 5 giorni, sabato riposo
- Luglio ore 8 per 5 giorni, ore 4 per il sabato
- Agosto ore 8 per 5 giorni, sabato riposo
- Settembre e ottobre ore 8 per 5 giorni, ore 4 il sabato
- Novembre ore 7 per 5 giorni, sabato riposo
- Dicembre ore 7 per 4 giorni, ore 6 per 1 giorno sabato riposo.
Restano comunque valide le condizioni di miglior favore conseguite dal lavoratore in quelle aziende ove a tutt'oggi sia stato eseguito un orario di 39 ore settimanali in 5 giorni alla settimana.
Per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni, vale quanto disposto dalla legge 17.10.1967 la quale prevede che i per i fanciulli liberi da obblighi scolastici l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.

Art. 9 - Giorni festivi - Operai agricoli
[…]
I lavoratori di religione diversa da quella cattolica potranno chiedere ferie o permessi non retribuiti per le festività della propria religione, compatibilmente con le esigenze aziendali.

Art. 10 - Lavoro straordinario festivo e notturno
[…]
Per gli operai agricoli e florovivaisti il lavoro notturno è quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
Le ore straordinarie, festive e notturne dovranno essere segnate sul prospetto paga e liquidate ad ogni periodo di paga.

Art. 11 - Riposo settimanale
Gli operai agricoli debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Al personale di stalla ed allevamenti deve essere garantito il riposo settimanale anche non in coincidenza della domenica.

Art. 13 - Interruzioni e recuperi
Ferme restando le disposizioni del CCNL, agli operai a tempo indeterminato, nel caso in cui, per intemperie o per altre cause di forza maggiore, non fosse possibile nella giornata eseguire l'intero orario ordinario, è ammesso il recupero nel termine di sei giorni successivi all'avvenuta interruzione del lavoro, elevando l'orario giornaliero fino ad una massimo di due ore rispetto a quello normale.
[…]

Art. 23 - Condizioni di lavoro
Con riferimento alle norme contenute nell'art. 66 del CCNL, allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori nocivi, quali i trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici in serre ed in pieno campo, l'irrorazione ai vigneti con pompe a spalla, lo spargimento a mano di concimi chimici e di scorie Thomas, lo spurgo dei pozzi neri, eventuali trattamenti post-raccolta, viene stabilito che:
- per la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retribuita. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;
- per quanto riguarda gli operai agricoli, a parità di retribuzione e di qualifica, l'orario giornaliero sarà ridotto di due ore e venti minuti.
Il lavoratore occupato in condizioni di lavoro nocivo, dovrà sottoporsi ogni anno e con permesso retribuito ad una visita medica presso un Ente sanitario pubblico, dandone preventiva comunicazione all'azienda. Un secondo permesso retribuito verrà concesso qualora il sanitario in occasione della prima visita, richieda un ulteriore controllo. Qualora venga accertata una infermità non compatibile alla qualifica ed al lavoro prestato, l'operaio viene posto in malattia fino a guarigione accertata.
Allorquando l'operaio venga adibito all'uso di presidi sanitari tossici o nocivi (1A-2A-3/A classe), il datore di lavoro è tenuto a fornire gli idonei strumenti protettivi onde prevenire infortuni e malattie.

Protocollo aggiuntivo alle condizioni di lavoro
Visto il protocollo d'intesa stipulato a livello nazionale in merito alla tabella della salute dei lavoratori, le parti contraenti del CPL si impegnano:
a stampare in calce al CPL detto protocollo d'intesa, perché possa avere la massima diffusione ed applicazione;
a sensibilizzare i datori di lavoro ed i lavoratori, perché vengano messi a disposizione ed usati i mezzi di prevenzione;
a predisporre incontri con i tecnici e sanitari, onde individuare eventuali ed ulteriori azioni atte a tutelare la salute dei lavoratori.

Art. 24 - Disciplina dei licenziamenti individuali per operai a tempo indeterminato Giusta causa - Giustificato motivo - Dimissioni
Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai, a tempo indeterminato.
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108,
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto quali:
[…]
§ la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente CCNL o dai CPL;
§ la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell'azienda;
§ i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
B) Giustificato motivo […]
Dimissioni per giusta causa
L'operaio a tempo indeterminato può recedere eteri rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.
Preavviso di risoluzione del rapporto […]

Art. 26 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro o chi per esso debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
L'operaio deve essere attivo e disciplinato agli ordini ricevuti dal datore di lavoro o chi per esso.
Il datore di Lavoro dovrà considerare, nel lavoratore, il proprio collaboratore, colui che con la propria opera rende possibile la produzione.
Le eventuali infrazioni alla disciplina da parte dell'operaio saranno punite a seconda della loro gravita nei seguenti modi.
1) Con la multa di un massimo di due ore di salario quando:
a) senza giustificato motivo pregiudichi il lavoro, ne ritardi l'inizia, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
b) per negligenza arrechi lievi danni all'azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con una multa pari all'importo di una giornata lavorativa nei casi di recidiva e di maggiore gravita delle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso nei casi previsti dall'art. 24 (giusta causa) del presente contratto.
[…]

Art. 27 - Conclusioni
Per tutto quanto omesso, o non previsto nel presente CPL, valgono le vigenti disposizioni di legge ed in particolare le norme contemplate dal CCNL del 10 luglio 2002 con validità dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 e successive variazioni e integrazioni.