Tipologia: CCIA
Data firma: 29 luglio 2004
Validità: 31.12.2005
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindacale
Comparti: P.A., Enti locali, Provincia Biella
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Vigenza del contratto
Capo I - Regolamentazione del diritto di sciopero
Art. 2 - Servizi ed uffici interessati e prestazioni indispensabili
Art. 3 - Definizione dei contingenti minimi
Art. 4 - Modalità di effettuazione dello sciopero
Capo II - Relazioni e libertà sindacali
Art. 5 - Schema di protocollo delle relazioni sindacali
Art. 6 - Permessi sindacali e assemblee
Art. 7 - Libertà sindacali
Capo III - Finanziamenti per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività e loro utilizzazione
Art. 8 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2003
Art. 9 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2003
Art. 10 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2004
Art. 11 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2004
Art. 12 - Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2005
Art. 13 - Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2005
Capo IV - Lavoro straordinario e banca delle ore

Art. 14 - Lavoro straordinario
Art. 15 - Missioni e straordinario
Art. 16 - Banca delle ore
Art. 17 - Destinazione delle ore di lavoro straordinario effettuate
Art. 18 - Fruizione dei riposi compensativi
Art. 19 - Retribuzione dei riposi compensativi
Capo V - Orario di lavoro

Art. 20 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 21 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 22 - Lavoro part time
Capo VI - Formazione
Art. 23 - Programma attività di formazione
Capo VII - Comitato Paritetico Mobbing
Art. 24 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 25 - Monitoraggio e verifiche
Allegati
Allegato A - Calcolo Produttività
Allegato B - Schede produttività
Allegato C - Schede progressioni
Allegato D - Scheda Art. 17

Provincia di Biella
Contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 2002-2005
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'amministrazione provinciale di Biella, per gli anni 2002-2005


Premesso che:
a) in data 29.07.04 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente della Provincia di Biella per il periodo 2002-2005;
b) il collegio dei revisori, in data 08.09.2004, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, d.lgs. 165 del 2001) e la loro congruità, attendibilità e coerenza con le disposizioni di legge;
c) la Giunta Provinciale, con deliberazione n. 438 del 10.09.2004, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI.
d) le delegazioni trattanti sono così composte:
Delegazione di parte pubblica, nella persona del presidente: Segretario Generale - Dott. P.M., RSU […], Organizzazioni sindacali territoriali […]: Cgil - Fp […], Cisl - Fps […], Uil - Fpl […], Csa
In data 22.09.2004, le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Biella per il quadriennio 2002-2005.

Art. 1 - Vigenza del contratto
Il presente contratto valido per tutta la vigenza del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali sottoscritto in data 22/01/04, ovvero sino al 31/12/05.
Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti.
Fatti salvi gli impegni assunti sin d'ora con valenza pluriennale, con apposito accordo annuale sono inoltre definite le somme relative alla costituzione e alle modalità d'erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo i criteri previsti nel presente CCIA.
Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

Capo II - Relazioni e libertà sindacali
Art. 5 - Schema di protocollo delle relazioni sindacali

Il sistema di relazioni sindacali deve permettere, nel rispetto dei distinti ruoli dell'Ente e delle rappresentanze sindacali, la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 6, 7, 7 bis, 9, 42 del D.Lgs 165/01 e s.m.i. e consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti all'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, alla ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché all'esercizio dell'attività sindacale nell'Ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) informazione;
b) concertazione;
c) contrattazione.
Informazione: l'Amministrazione fornirà tutte le informazioni, anche via e-mail, riguardanti atti e procedure di carattere generale relative all'organizzazione degli uffici, alla consistenza e alla variazione delle dotazioni organiche, alla gestione delle risorse umane, alla sicurezza ed alla prevenzione nei luoghi di lavoro, al trasferimento d'attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge. Qualora si tratti di materie per le quali il CCNL o il presente contratto preveda la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione
Annualmente, prima dell'invio ai componenti il consiglio provinciale del bilancio di previsione, sarà effettuata una attività di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'Ente, all'analisi delle spese previste e all'andamento dell'occupazione.
Concertazione: ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 01/04/99, ricevuta l'informazione di cui al punto precedente può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione. In caso di urgenza il termine di 10 giorni è ridotto a 5. Decorso il predetto termine, l'ente si attiva autonomamente. La procedura di concertazione può essere applicata per la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie:
[…]
i) articolazione dell'orario di servizio;
h) passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
i) andamento dei processi occupazionali;
j) criteri generali per la mobilità interna.
La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano, salvo diverso accordo fra le parti, entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta e si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dall'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Detto verbale viene distribuito in copia a tutti i soggetti partecipanti agii incontri.
Contrattazione: In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
[…]
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d’innovazione;
e) e linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili ;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
[…]
i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22 del CCNL 01/04/1999;
j) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35 del D.Lgs. 29/93;
k) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
[…]

Art. 6 - Permessi sindacali e assemblee
[…]
2. Per quanto concerne le assemblee, si concorda che:
a) nel rispetto del limite massimo consentito, la RSU e le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo decentrato possono indire assemblee del personale comunicando all'Amministrazione, di norma almeno tre giorni prima, la data, il luogo e l'orario dell'assemblea che potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole categorie o profili professionali, o aderenti a una O.S firmataria del contratto; di norma le assemblee si svolgeranno in orario diverso da quello d'apertura al pubblico;
b) l'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione;
c) in caso d'assemblea l'Amministrazione individuerà, con le procedure previste dal presente contratto in caso di proclamazione di sciopero, i contingenti minimi di personale che non potrà parteciparvi se non in disponibilità/reperibilità;
d) il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede e alla partecipazione all'assemblea stessa;
e) il personale partecipante alle assemblee è considerato in servizio ordinario, il prolungamento d'orario d'assemblea oltre il proprio orario di lavoro non sarà considerato dall'Ente.
f) la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea effettuata congiuntamente dai responsabili delle singole unità operative e dai soggetti che hanno indetto l'assemblea al fine di verificare l'effettiva partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti che si sono assentati con tale motivazione dal luogo di lavoro; le rilevazioni in parola vengono successivamente comunicate all'ufficio personale.

Art. 7 - Libertà sindacali
1. E' riconosciuto il diritto ai delegati delle OO.SS. firmatarie del CCNL ed alla RSU di disporre di uno spazio appositamente dedicato alle pubblicazioni di informazione ai dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNQ quadro 7 agosto 1998.

Capo IV - Lavoro straordinario e banca delle ore
Art. 14 - Lavoro straordinario

[…]
Ogni dirigente provvederò con apposita determinazione dirigenziale ad autorizzare il numero massimo di ore di straordinario per ciascun dipendente. Ogni dirigente potrà procedere, non più tardi del 30 novembre di ogni anno, alla rideterminazione delle ore autorizzate nell'anno in corso e della loro destinazione ai sensi dell'art. 16.

Art. 15 - Missioni e straordinario
[…]
I dipendenti che fruiscono di mezza giornata di ferie o permesso (nei giorni dal lunedì al giovedì), sono tenuti a svolgere 3 ore e 45 minuti. L'attività lavorativa supplementare non costituisce lavoro straordinario, fatta salva l'opportunità per il dipendente di convertire successivamente la mezza giornata di ferie o permesso in recupero compensativo.
4. Relativamente ai riposi giornalieri per allattamento, è concessa alle dipendenti la facoltà di fruirne in modo flessibile, all'interno della settimana. In ogni caso tali riposi non potranno essere fruiti in misura superiore alle quattro ore giornaliere.

Art. 16 - Banca delle ore
Al fine di consentire ai lavoratori di fruire in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, viene istituita la banca delle ore, ai sensi dell'art. 38 bis del CCNL del 14/09/00, nella quale confluiranno, a nome di ciascun dipendente, le ore eccedenti il normale orario di lavoro settimanale.
A tal fine, confluirà nella banca delle ore esclusivamente l'attività lavorativa eccedente le 36 ore settimanali, non considerando pertanto straordinaria l'attività lavorativa eccedente l'orario giornaliero di lavoro, ove venga recuperata, nell'arco della medesima settimana lavorativa.
Alla banca delle ore possono accedere solo i dipendenti che contrattualmente possono effettuare ore di lavoro straordinario. Sono pertanto esclusi dall'utilizzo di tale normativa i Dirigenti, i Funzionari incaricati di posizione organizzativa ed i dipendenti impiegati negli uffici di supporto al Presidente ed alla Giunta.

Art. 17 - Destinazione delle ore di lavoro straordinario effettuate.
Tutti i lavoratori che effettuano ore di lavoro straordinario, hanno la facoltà, fino alla concorrenza del massimo di ore autorizzate dal dirigente, di monetizzarle oppure di accantonarle in un apposito "registro" della banca delle ore per poi fruire di altrettanti riposi compensativi.
La scelta delle ore da commutare in riposo compensativo dovrà essere concordata tra i dirigenti ed i dipendenti ed andrà indicata nella stessa determinazione dirigenziale di autorizzazione degli straordinari.
Mensilmente, ogni dipendente dovrà indicare nella propria scheda di rilevazione delle presenze mensili sia le ore che richiede in pagamento, sia quelle che verranno utilizzate come riposo compensativo. Il dirigente o il responsabile di servizio apporranno il proprio visto sulla predetta scheda, che sarà tempestivamente trasmessa all'ufficio stipendi per la liquidazione degli importi dovuti.
Se il lavoratore non richiede l'accantonamento entro il mese successivo a quello in cui stato effettuato lo straordinario, gli sarà liquidato lo straordinario con le normali maggiorazioni, sempre nel limite delle ore massime autorizzate per il pagamento.

Art. 18 - Fruizione dei riposi compensativi.
Tutte le ore inserite nel registro della banca delle ore possono essere fruite come riposi compensativi.
L'utilizzo delle ore inserite nel registro della banca delle ore dovrà avvenire, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio di ogni singolo settore, anche giornate intere continuative, senza superare il limite di tre giorni consecutivi. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati da valutare di volta in volta, potranno essere autorizzati riposi compensativi di durata superiore. Il recupero delle ore complessivamente scantonate dovrà comunque essere effettuato entro l'anno successivo.
La fruizione del riposo compensativo derivante dalla banca delle ore dovrà essere preventivamente concordata con il dirigente del settore o con il responsabile di servizio e non potrà avvenire se non dietro apposita autorizzazione degli stessi.
Al fine di consentire ai dipendenti una maggiore autonomia nella gestione della flessibilità, dovranno essere previamente autorizzate i riposi compensativi (recuperi) effettuati durante i cd. periodi di "compresenza", ovvero dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle 16,00 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30.
Le assenze effettuate al di fuori di tali periodi non necessiteranno invece di alcuna autorizzazione, salvo il rispetto dell'orario mensile contrattuale.

Art. 19 - Retribuzione dei riposi compensativi.
[…]
Ciascun dirigente, nella determinazione dirigenziale di autorizzazione al lavoro straordinario, nel quantificare le ore autorizzate a pagamento e quelle da fruire come riposi compensativi dovrà tenere conto altresì del costo orario delle ore a recupero (un'ora di straordinario a pagamento equivale come costo a circa sette ore e trenta di straordinari da fruire come riposi compensativi).

Capo V - Orario di lavoro
Art. 20 - Articolazione dell'orario di lavoro

1. Le eventuali modificazioni all'articolazione dell'orario di lavoro attualmente in vigore, saranno effettuate previa comunicazione preventiva ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL 01/04/1999 ed eventuale procedura di concertazione.
Qualsiasi modificazione all'orario di lavoro dei dipendenti sarà improntata all'obiettivo di permettere un adeguato funzionamento dei servizi da contemperare con l'efficienza e l'efficacia del lavoro degli uffici, evitando dispersione di risorse e la frammentazione delle competenze e degli interventi. In ogni caso dovranno essere valutate le particolari esigenze espresse dal personale che, per motivi adeguatamente documentati, può chiedere di utilizzare forme flessibili dell'orario di lavoro.

Art. 21 - Riduzione dell'orario di lavoro
1. Si dà atto che la riduzione d'orario a 35 ore settimanali per i dipendenti turnisti è già in vigore presso il settore vigilanze e presso il servizio di portineria.

Art. 22 - Lavoro part - time
1. I posti di lavoro part-time previsti nella dotazione organica o trasformati su richiesta dei dipendenti non possono essere superiori al contingente determinato ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contrattuali.
[…]

Capo VII - Comitato Paritetico Mobbing
Art. 24 - Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing

1. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL dell'1.4.1999 è istituito il Comitato Paritetico di cui all'art. 8 del CCNL 22/01/04, con i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.
Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate all'amministrazione per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, l'istituzione della figura del consigliere di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Il comitato costituito da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. di comparto firmatarie del CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Del comitato fa parte altresì un rappresentante nominato dalla consigliera di parità, al fine di raccordare le attività dei due organismi.
L'amministrazione richieder alle OO.SS. di comparto firmatarie del CCNL di designare un proprio rappresentante ed un supplente all'interno del comitato. Decorsi 60 gg. dalla richiesta, l'amministrazione procede alla costituzione del comitato, che sarà composto esclusivamente dai rappresentanti sindacali di quelle OO.SS. che entro tale termine abbiano proceduto alla designazione, e da un equivalente numero di rappresentanti dell'ente.
Il comitato rimane in carica per 4 anni, e comunque fino alla costituzione di un nuovo comitato. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell'incarico. Per la partecipazione alle riunioni non previsto alcun compenso.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 8 del CCNL 22/01/04.

Capo VIII - Disposizioni finali
Art. 25 - Monitoraggio e verifiche

1. Per approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti l'attività dell'ente anche in relazione all'applicazione del presente contratto le parti verificheranno la possibilità di istituire commissioni bilaterali ed osservatori composti in modo paritetico dall'amministrazione e dalle rappresentanze sindacali e che svolgeranno le proprie attività in orario di lavoro.