Tipologia: Accordo
Data firma: 22 novembre 2004
Validità: 02.11.2004 - 30.06.2005
Parti: CMB e Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni di Cuneo, RSU
Settori: Edilizia, Cooperative, Cantieri, A6-A21, CMB
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Ambito funzionale e finalità regolamentari
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Organizzazione del lavoro a turni
Art. 4 - Regime dell'orario di lavoro a turni
Art. 5 - Periodo di riferimento per il computo della media giornaliera del lavoro notturno
Art. 6 - Trattamento normativo ed economico
Art. 7 - Sicurezza del lavoro
Art. 8 - Vigenza e scadenza
Allegato n. 1

Verbale di accordo sindacale

Il giorno 22 novembre 2004, presso gli Uffici del Cantiere per la costruzione del "Collegamento A6-A21 (Asti-Cuneo) - Tronco II - Lotto 8 (Cherasco - Marene)", della CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi socarl", tra la CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi socarl […], di seguito per brevità detta "CMB", e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni di Cuneo, rappresentata da […] Feneal-Uil di Cuneo, […] Filca-Cisl di Cuneo, […] Fillea-Cgil di Cuneo, di seguito per brevità detta "FLC-CN", la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], di seguito per brevità detta "RSU", congiuntamente tutte per brevità dette "Parti", ai sensi delle vigenti norme di legge e della contrattualistica collettiva di lavoro applicata dalla CMB, si è convenuto di stipulare nella reciproca e libera volontà delle Parti il seguente Accordo da valere per i lavoratori della CMB impegnati o resisi disponibili alle attività lavorative necessarie alla realizzazione produttiva della galleria del cantiere citato in epigrafe.

Articolo 1 - Ambito funzionale e finalità regolamentari
1. Il presente Accordo fa parte del secondo livello di contrattazione, disciplina le materie demandate alle Organizzazioni Sindacali territoriali e alla RSU, rispettivamente ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini, nonché alla sede aziendale, ai sensi dell'articolo 47 del CCNL medesimo, con particolare riferimento alle materie dell'organizzazione del lavoro nel cantiere e della distribuzione dell'orario di lavoro nonché dei regimi di orario e lavoro a turni, relativamente all'oggetto e alla regolamentazione di cui ai successivi articoli.
2. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 66/2003, e successive modificazioni e integrazioni, interviene a disciplinare in regime derogatorio la materia di cui all'articolo 13 del medesimo provvedimento legislativo, nel rispetto delle procedure consultative di legge ed in base alle facoltà demandate dalla contrattazione collettiva nazionale indicata al precedente comma 1.

Articolo 2 - Oggetto
1. Il presente Accordo concerne l'organizzazione del lavoro nonché il regime e la distribuzione dell'orario di lavoro inerenti il ciclo produttivo del processo di scavo in sotterraneo, con consolidamento a protesi e rivestimento in prima fase, per la realizzazione della galleria naturale a due canne, come determinata dalle specifiche del relativo progetto esecutivo ed in base alle forme, ai modi e ai termini previsti dal Contratto d'appalto.

Articolo 3 - Organizzazione del lavoro a turni
Per far fronte alle necessità tecnico-organizzative e produttive determinate dal ciclo produttivo di cui all'articolo 2, nonché conseguentemente alla contingente e oggettiva impossibilità di reperire l'occorrente manodopera, professionalmente in grado di eseguire le dette lavorazioni, sul mercato del lavoro sia locale che nazionale, l'organizzazione del lavoro definita in base alla tipologia contrattuale di lavoro a turni regolari avvicendati a ritmo rotativo di tipo discontinuo, ovvero con soluzione di continuità verticale ed orizzontale, secondo il regime orario come disciplinato all'articolo 4.
L'organizzazione e l'esecuzione del lavoro a turni sono sviluppate nel rispetto dei seguenti criteri, condizionanti l'utilizzo del personale:
a) la ripartizione del personale nei turni dovrà avvenire sulla base delle competenze professionali possedute e richieste dalle lavorazioni;
b) il personale impegnato sarà sottoposto alle attività formative di cui al comma 1 dell'articolo 7, in modo finalizzato ad integrare le competenze professionali ed esperienziali effettivamente possedute;
c) il passaggio dal turno diurno al turno notturno, e viceversa, avverrà con cadenza settimanale, in modo funzionale a garantire la durata effettiva del periodo di riposo settimanale in misura superiore a quella prevista da legge e dal CCNL applicato;
d) verifica dell'idoneità lavorativa al lavoro notturno effettuata dal Medico competente, secondo le cadenze di legge o a semplice richiesta delle Parti.

Articolo 4 - Regime dell'orario di lavoro a turni
1. Ai sensi di legge e della contrattazione collettiva di lavoro vigente ed applicata, nonché dell'Accordo Sindacale sottoscritto tra le Parti in data 21 aprile 2004, in ragione di quanto indicato agli articoli 1, 2 e 3, è definito il seguente regime di orario di lavoro:
a) il ciclo delle lavorazioni, per ciascuna settimana, ha inizio il lunedì alle ore 7.00 e termina il sabato alle ore 18.00, con soluzione di continuità orizzontale, oltre a quanto specificato alle successive lettere b) e c), dalle ore 05,00 alle ore 07,00 dal martedì al sabato e verticale dalle ore 18,00 del sabato alle ore 07,00 del lunedì della settimana successiva;
b) l'orario di lavoro dei lavoratori addetti al turno diurno è dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 18,00 dal lunedì al sabato; la sosta di lavoro dalle ore 12,00 alle ore 13,00 è funzionale alla consumazione del pasto presso l'apposito locale destinato all'erogazione del servizio mensa aziendale; il riposo giornaliero è di 13 ore continuative; il riposo settimanale, considerato l'avvicendamento di turno, è di 48 ore continuative;
c) l'orario di lavoro dei lavoratori addetti al turno notturno è dalle ore 18,00 alle ore 21,00, dalle ore 22,00 alle ore 01,30 e dalle ore 02,00 alle ore 05,00; la sosta di lavoro dalle ore 21,00 alle ore 22,00 è funzionale alla consumazione del pasto presso l'apposito locale destinato all'erogazione del servizio mensa aziendale; la sosta di lavoro dalle ore 01,30 alle ore 02,00 è funzionale a rifocillare i lavoratori sul posto di lavoro a cura della CMB; il riposo giornaliero è di 13 ore continuative; il riposo settimanale, considerato l'avvicendamento di turno, è di 50 ore continuative.
Le due turnazioni sono caratterizzate da un orario settimanale di lavoro alternativamente di 60 ore, quanto al regime orario di cui alla lettera b) del precedente comma 1, e di 47,5 ore, quanto alla lettera e) del precedente comma 1, con una media per lavoratore equivalente a 53,75 ore settimanali.
La definizione dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi 1 e 2, risulta compatibile con le nonne di legge e di contratto sia in ragione delle pause di attività fisiologiche all'organizzazione delle fasi che compongono il ciclo produttivo, derivanti dalla non sovrapponibilità di tutte le attività, ovvero dall'alternatività di alcune delle lavorazioni proprie delle diverse figure professionali, sia dai meccanismi di accantonamento delle ore lavorate in eccesso ai vigenti limiti di legge e contrattuali nell'istituto aziendale della banca ore e di loro fruizione da parte dei lavoratori, come integrati dalla previsione di cui al comma 1 dell'articolo 6.
In ragione di quanto esposto al precedente comma 3, la tabella standard dei valori
2. temporali minimi giornalieri lavorabili, ai sensi di legge e di contratto, in deroga alla durata normale, massima e media dei tempi di lavoro, - già definita e allegata al citato Accordo del 21/04/2004 -, è stata integrata, di concerto tra la Direzione Tecnica di Cantiere; e la RSU, con i valori temporali determinati dalla programmazione del ciclo produttivo di cui all'articolo 2, valevoli per i lavoratori coinvolti, ed è riportata nell'Allegato n. 1 al presente Accordo. Essa sarà oggetto di verifiche periodiche, nonché di verifiche puntuali disposte a semplice richiesta di una delle Parti.

Articolo 5 - Periodo di riferimento per il computo della media giornaliera del lavoro notturno
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 66/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, si definisce quanto di seguito esposto:
fermo restando quanto già determinato in tema di verifica per il lavoro diurno, ai fini dell'individuazione del periodo temporale sul quale calcolare la media delle ore notturne lavorate, onde verificare il non superamento del limite di 8 ore medie per giorno, si prende a riferimento il mese di calendario rapportato ad ogni singola settimana in cui i lavoratori hanno eseguito lavoro notturno;
il rapporto del mese alla settimana, di cui alla precedente lettera a), equivalente a 4 ore di riposo compensativo, derivanti dalla competenza settimanale di quanto definito al comma 1 dell'articolo 6, da portare in deduzione alle ore lavorate nella settimana;
c) dalle ore complessivamente presenti nella settimana [24hx7gg = 168h] è decurtato il valore in ore corrispondente al riposo settimanale minimo previsto da legge [24h+llh = 35h], in quanto non computabile ai fini della media da stimare sulle ventiquattro ore;
2. Nell'ipotesi di massima, ovvero presupponendo la presenza continuativa al lavoro di ciascun lavoratore, la media giornaliera dell'orario di lavoro notturno su base mensile rapportata alla, settimana è la seguente: [(47,5h-4h)/(168h-35h)Jx24h = 7h51]

Articolo 6 - Trattamento normativo ed economico
Mensilmente ogni lavoratore potrà usufruire delle ore accantonate in banca ore, oltre ai modi previsti dalla già consolidata prassi contrattuale e aziendale, anche cumulativamente almeno in 2 (due) giornate lavorative consecutive; il periodo di loro fruizione sarà concordato come da prassi contrattuale.
[…]

Articolo 7 - Sicurezza del lavoro
1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro, nonché l'integrale rispetto del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano operativo di sicurezza, le Parti, considerata la specificità delle lavorazioni di cui trattasi, recepiscono integralmente il percorso formativo definito e concordato tra 1'Ente Scuola Edile di Cuneo e la CMB, finalizzato a migliorare le competenze professionali e in materia di sicurezza del lavoro per le attività produttive in galleria.
2. E' fatto obbligo alla CMB di garantire, durante lo svolgimento del lavoro notturno, un livello di servizi nonché di mezzi di prevenzione e di protezione adeguati ed equivalenti a quelli del turno diurno.