Cassazione Penale, Sez. 4, 02 febbraio 2015, n. 4890 - Infortunio di una operaia con un macchinario: comportamento della vittima come "evidente causa interruttiva del nesso di causalità"


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
S.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3321/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del 09/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, Avv. Monaco Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Fatto




1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 9/01/2014, ha riformato, con esclusivo riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e rideterminazione della pena in quindici giorni di reclusione, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro il 6/06/2011 nei confronti di S.G., imputato del reato previsto dall'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1 perchè il (OMISSIS), nella qualità di datore di lavoro, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare per violazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 68 omettendo di proteggere o comunque dotare di idoneo dispositivo di sicurezza gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, aveva cagionato ad O.D., dipendente con la qualifica di operaia addetta al reparto frigo, lesioni personali guaribili in 92 giorni.

2. L'infortunio è stato così ricostruito nelle sentenze di merito:

la lavoratrice svolgeva mansioni di addetta alla foratrice ed allo strettoio; la foratrice si era inceppata a causa di una basetta (che fa parte del macchinario della foratrice) incastrata nei meccanismi di trazione; nonostante fosse a conoscenza della procedura idonea a sbloccare la foratrice in sicurezza, la lavoratrice aveva preso un cacciavite ed aveva infilato la mano, protetta dal guanto, in un piccolo varco presente nel recinto di protezione in plexiglas posto a copertura degli ingranaggi del macchinario; una volta sbloccato il meccanismo, la foratrice si era riattivata agganciando il guanto di protezione e trascinando la mano della lavoratrice tra gli ingranaggi, con conseguente frattura esposta del terzo dito della mano destra.

3. S.G. ricorre per cassazione censurando la decisione impugnata perchè sostiene che la Corte abbia desunto la colpa del datore dalla violazione di una generica norma cautelare, ossia dall'aver omesso di adottare la cautela di impedire l'avvicinamento del lavoratore alla zona di operazione della macchina, mentre l'imputazione si riferiva alla specifica norma cautelare dettata dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 che prevede che "Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza". Tanto premesso, secondo il ricorrente il giudice avrebbe dovuto accertare in concreto l'avvenuta violazione della più generica regola cautelare così identificata ed avrebbe, pertanto, dovuto motivare l'insufficienza della barriera protettiva di plexiglas posta attorno alla macchina, tanto sotto il profilo dell'inidoneità della decisione aziendale di posizionare tale barriera alla distanza di almeno 85 centimetri dagli ingranaggi quanto sotto il profilo del posizionamento del varco di 10 centimetri ad un'altezza tale da rendere necessaria una condotta positiva del lavoratore finalizzata al superamento dell'ostacolo costituito dalla posizione in quota della predetta fessura.

3.1. Sulla base di tale premessa, il ricorrente ritiene violati gli artt. 177 e 181 c.p.p. ed il principio dettato dall'art. 521 c.p.p., che disciplina il mutamento della qualificazione giuridica del fatto.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe mutato tale qualificazione, impedendo alla difesa di esercitare il diritto alla prova sul merito dell'impugnazione in una fase in cui, data la formulazione del capo d'imputazione e la qualificazione del fatto operata dal giudice di primo grado, l'imputato faceva ragionevole affidamento sull'immodificabilità della qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli. Il diritto di difesa ne sarebbe stato leso in concreto dall'omesso esame, nel merito, del motivo di gravame concernente l'inapplicabilità al caso di specie del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 e la sua non corretta interpretazione, tralasciato nella sentenza di appello sul presupposto che fosse emerso un diverso profilo di colpa, nonchè dall'allargamento del perimetro della verifica processuale a fatti sui quali non si era svolto alcun contraddittorio in primo grado, confinato alla dialettica sull'unico profilo di cautela costituito dall'omessa chiusura del varco di dieci centimetri. Ne deriverebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio in quanto attinente alla violazione del diritto di difesa che, verificatasi nel giudizio di appello, sarebbe deducibile in sede di legittimità.

3.2. Nel ricorso si deduce, altresì, la violazione della legge penale sostanziale con riferimento ai principi che regolano l'individuazione della violazione di una regola cautelare. Premesso che l'infortunio è stato causato da una deliberata decisione della lavoratrice, munitasi di un cacciavite ed arrampicatasi sui caricatori della macchina per accedere per il tramite di un varco di dieci centimetri alla zona meccanica della macchina, il ricorrente deduce l'erroneità della decisione di ritenere penalmente rilevante la condotta del datore di lavoro sotto plurimi profili: a) per aver tratto dall'art. 2087 cod. civ. il dovere del datore di lavoro di garantire la sicurezza assoluta dei lavoratori, laddove la norma commisura l'obbligo di protezione sulla particolarità del lavoro, che comporta l'obiettivo di minimizzare il rischio; b) per aver trascurato che la presenza dei varco di dieci centimetri costituiva condizione essenziale per il funzionale esercizio della macchina e che la segregazione richiesta dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 è imposta "per quanto possibile"; c) per avere considerato la prevedibilità secondo una generica configurazione dell'evento; d) per avere omesso di considerare il legittimo affidamento dell'imputato, che aveva assolto al suo dovere di minimizzare i rischi, nei comportamento della dipendente conforme alle direttive ricevute, desumibile dall'obbligo diffuso che grava su tutti i soggetti dell'organizzazione aziendale, ivi inclusi i lavoratori a norma del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 20 a carico dei quali sono previste sanzioni penali in caso di inosservanza delle direttive comportamentali derivanti da soggetti apicali e da preposti; e) per avere ritenuto che la condotta della lavoratrice rientrasse nel segmento lavorativo attribuitole nonostante si trattasse di condotta difforme dalle direttive di organizzazione ricevute ed esorbitante dalle mansioni attribuitele; f) per aver omesso di fornire motivazione in merito all'esatta mansione espletata dalla lavoratrice; g) per aver omesso di applicare il principio secondo il quale il vigente sistema penale non assicura la sua protezione a chi, nella piena consapevolezza del pericolo, si espone per propria decisione ad esso.

Diritto

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati.

2. Risulta come pacifica dal testo della sentenza di primo grado, richiamata e condivisa dalla Corte territoriale, la circostanza che la lavoratrice fosse stata adeguatamente informata sulle procedure che, in assoluta sicurezza e senza rischio alcuno per la sua incolumità, le avrebbero consentito di fronteggiare la situazione da cui si è originato l'infortunio: in particolare, per accedere alla macchina avrebbe dovuto aprire la porta di sicurezza, dotata di dispositivo di blocco del funzionamento all'apertura, ovvero chiamare l'addetto alla manutenzione. Nella sentenza è riportato quanto dichiarato dalla stessa lavoratrice, che aveva già operato in precedenti, analoghe, occasioni nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza (pagg. 5-6 sentenza di primo grado).

2.1. Risulta riportata, altresì, come pacifica la circostanza che il varco nel quale la lavoratrice ha infilato il braccio fosse funzionale al processo produttivo (pag. 6 sentenza di primo grado) e che gli organi lavoratori della macchina fossero integralmente protetti e segregati, fatta eccezione che per il suindicato varco, da un recinto di protezione (pag. 4 sentenza di appello, che richiama le deduzioni della difesa sul punto, indicate a pag. 2).

2.2. Sulla base di tali premesse fattuali, la Corte territoriale, a differenza del Tribunale, non ha ravvisato la violazione della specifica regola cautelare contestata, ossia il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 ma ha confermato la pronuncia di condanna, sussumendo la violazione nella generale norma prevenzionale detta dall'art. 2087 cod. civ., a mente della quale L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

2.3. In merito al nesso di causalità, la Corte ha escluso che il comportamento della lavoratrice avesse avuto effetto interruttivo sul presupposto che l'infortunio era riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta, essendo la dipendente addetta al controllo della macchina forainseritrice ed essendosi l'infortunio verificato all'interno del ciclo produttivo, e che la lavoratrice aveva compiuto un'operazione rientrante nel segmento di lavoro attribuitole. In particolare, nella sentenza impugnata si legge: "Non rileva il fatto che la O. abbia commesso la grave imprudenza di raggiungere la zona di inceppamento della macchina arrampicandosi ed allungandosi il più possibile, munendosi di un cacciavite ed infilando il braccio nella piccola fessura presente nella recinzione perimetrale, trattandosi di un'evenienza del tutto prevedibile, come efficacemente tratteggiato dal giudice di prime curo, laddove il Tribunale si era limitato ad affermare, sul punto: "Il comportamento della O. non è consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzatili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, ma è stato solo un gesto imprudente compiuto nell'esercizio delle proprie mansioni lavorative".

2.4. La motivazione della sentenza di primo grado non può, peraltro, nel caso concreto integrarsi con la pronuncia della Corte di Appello, laddove si presti attenzione al diverso sviluppo logico delle argomentazioni svolte nei due provvedimenti. In particolare, mentre il Tribunale ha desunto la prevedibilità del comportamento della lavoratrice dal fatto che la macchina alla quale la stessa era addetta fosse priva degli accorgimenti prescritti dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68 ossia dalla mancanza di protezione o segregazione degli organi lavoratori della macchina e delle relative zone di operazione, la Corte di Appello a tanto è pervenuta premettendo che il datore di lavoro aveva omesso di impedire l'avvicinamento del lavoratore alla zona di operazione della macchina, in violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ. Con riguardo a tale punto della decisione, ancorchè non si possa giuridicamente condividere l'assunto del ricorrente in base al quale la Corte territoriale sarebbe pervenuta ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, risulta effettivamente carente l'enunciazione delle ragioni per le quali, escludendosi la violazione della specifica regola cautelare dettata dall'art. 68 cit. D.P.R., dunque ritenendo presente una recinzione idonea a segregare gli organi lavoratori della macchina, si sia ritenuto che la cautela omessa consistesse comunque nell'impedire l'avvicinamento del lavoratore alla zona di operazione della macchina.

3. Risulta, tuttavia, dirimente - con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza - la distinta censura concernente il punto della decisione in cui si è escluso che la condotta della lavoratrice fosse qualificabile quale causa eccezionale di per sè sufficiente a determinare l'evento.

3.1. Onde valutare la legittimità delle argomentazioni svolte in proposito dai giudici di merito, è bene richiamare in sintesi alcuni principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di condotta cosiddetta abnorme del lavoratore, da valutare in applicazione dell'art. 41 c.p., comma 2, a norma del quale il nesso eziologico può essere interrotto da una causa sopravvenuta che si presenti come atipica, estranea alle normali e prevedibili linee di sviluppo della serie causale attribuibile all'agente e costituisca, quindi, un fattore eccezionale.

3.2. Si deve, a tal fine, ricordare che, in una recente sentenza di questa Sezione (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012, Lovison, Rv. 254094), sono state richiamate le pronunce della Corte nelle quali si è ritenuto che il comportamento del lavoratore avesse interrotto il nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del datore di lavoro e l'evento e, in dettaglio, le seguenti:

1) un dipendente di un albergo in una località termale, terminato il turno di lavoro, si era diretto verso l'auto parcheggiata nei pressi e, per guadagnare tempo, invece di percorrere la strada normale, si era introdotto abusivamente in un'area di pertinenza di un attiguo albergo ed aveva percorso un marciapiede posto a margine di una vasca con fango termale alla temperatura di circa 80 gradi. L'area era protetta da ringhiere metalliche ed il passaggio era sbarrato da due catenelle, mentre non esisteva alcuna protezione all'interno dell'area stessa, sui passaggi che fiancheggiavano le vasche. In prossimità dell'area si trovavano segnali di pericolo. L'uomo, che conosceva molto bene la zona, aveva scavalcato le catenelle e si era incamminando lungo i marciapiedi, ma aveva messo un piede in fallo cadendo nella vasca e perdendovi la vita (Sez. 4, n. 11311 del 07/05/1985, Bernardi, Rv. 171215). La pronunzia assolutoria, confermata dal giudice di legittimità, era motivata dal fatto che il lavoratore conosceva benissimo i luoghi e fosse ben consapevole dei pericoli derivanti dal fango ad alta temperatura, dai vapori che ne emanavano e dal buio;

2) un operaio addetto ad una pala meccanica che si era improvvisamente bloccata era sceso dal mezzo senza spegnere il motore e, sdraiatosi sotto di essa tra i cingoli, aveva sbloccato a mano la frizione difettosa sicchè il veicolo, muovendosi, lo aveva travolto.

La Corte ha, in tale occasione, affermato il principio che la responsabilità dell'imprenditore deve essere esclusa allorchè l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal procedimento di lavoro cui è addetto, oppure a causa di inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche (Sez. 4, n. 3510 del 10/11/1989, dep. 1990, Addesso, Rv. 183633);

3) un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito la mano all'interno dell'apparato, "eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudente":, per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione. L'imputazione riguardava il reato di cui all'art. 590 cod. pen. in relazione all'art. 68 cit. per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza. La Corte d'appello aveva affermato la responsabilità del titolare della ditta e del preposto ai lavori. La Corte di Cassazione ha, invece, annullato con rinvio ai giudice di merito perchè verificasse se l'incongruo intervento del lavoratore fosse stato richiesto da particolari esigenze tecniche, osservando che l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; che la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; che il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice fosse in movimento; che qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato (Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv. 203223).

3.3. La condotta colposa del lavoratore è stata, in altra pronuncia, ritenuta idonea ad escludere la responsabilità dell'imprenditore, dei dirigenti e dei preposti in quanto esorbitante dal procedimento di lavoro al quale egli era addetto oppure concretantesi nella inosservanza di precise norme antinfortunistiche (Sez. 4, n. 1484 del 08/11/1989, dep. 1990, Dell'Oro, Rv. 183199). In alcune sentenze il principio è stato ribadito, e si è altresì sottolineato che la condotta esorbitante deve essere incompatibile con il sistema di lavorazione o, pur rientrandovi, deve consistere in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, tali non essendo i comportamenti tipici del lavoratore abituato al lavoro di routine (Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv. 229564; Sez. 4, n. 9568 del 11/02/1991, Lapi, Rv. 188202); in altre si è sostenuto che l'inopinabilità può essere desunta o dalla estraneità al processo produttivo o dall'estraneità alle mansioni attribuite (Sez. 4, n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv.214998; Sez. 4, n. 8676 del 14/06/1996, Ieritano, Rv. 206012), o dal carattere del tutto anomalo della condotta del lavoratore (Sez. 4, n. 2172 del 13/11/1984, dep. 1986, Accettura, Rv. 172160).

3.4. Se, dunque, da un lato, è stato posto l'accento sulle mansioni del lavoratore, quale criterio idoneo a discriminare il comportamento anomalo da quello che non lo è, nel concetto di esorbitanza si è ritenuto di includere anche l'inosservanza di precise norme antinfortunistiche, ovvero la condotta del lavoratore contraria a precise direttive organizzative ricevute, a condizione che l'infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro (Sez. 4, n. 3455 del 03/11/2004, dep. 2005, Volpi, Rv. 230770).

3.5. In sintesi, si può cogliere nella giurisprudenza di legittimità la tendenza a considerare interruttiva del nesso di condizionamento la condotta abnorme del lavoratore non solo quando essa si collochi in qualche modo al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso ma anche quando, pur collocandosi nell'area di rischio, sia esorbitante dalle precise direttive ricevute ed, in sostanza, consapevolmente idonea a neutralizzare i presidi antinfortunistici posti in essere dal datore di lavoro; quest'ultimo, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro.

3.6. Non risulta, in ogni caso, corretto desumere l'inidoneità delle misure prevenzionistiche dal concreto aggiramento di esse ad opera del lavoratore, risultando tale operazione logica configgente con il principio di affidamento, che esige l'individuazione di un limite, superato il quale gli obblighi antinfortunistici del datore di lavoro non trovano più fondamento nel generale dovere di minimizzazione del rischio (Sez. 4, n. 43846 del 26/09/2014, Colella, n.m., in cui si richiamano i principi della responsabilità personale colpevole, onde evitare di trasformare la posizione di garanzia in una sorta di fonte automatica di responsabilità oggettiva, basata solo sulla "posizione" giuridica del soggetto).

3.7. Dai principi così richiamati si può, dunque, sviluppare il seguente corollario: si deve ritenere abnorme o, comunque, eccezionale ed, in quanto tale, idoneo ad interrompere il nesso di causa tra la condotta datoriale e l'evento il comportamento del lavoratore esorbitante dalle precise direttive impartitegli, così qualificabile qualora, per la serie di operazioni messe in atto al fine di superare le barriere poste a presidio della sua sicurezza, riveli la piena consapevolezza di violare le prescrizioni datoriali ponendo inoltre in essere, come nel caso in esame, una condotta ex se fonte di pericolo (nella concreta fattispecie, la lavoratrice si era addirittura "arrampicata" sui bidoni di alimentazione del macchinario - cfr. pagg. 5 e 7 della sentenza di appello -allungandosi per raggiungere in quota una piccola feritoia di 10 centimetri in cu infilare una mano con la quale impugnava un cacciavite, e ciò in assenza di qualsiasi esigenza tecnica che rendesse necessaria una così azzardata ed anomala - dunque imprevedibile - manovra).

4. In definitiva, applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta viziata da violazione dell'art. 41 c.p., comma 2, laddove si è ritenuto che il comportamento della lavoratrice non fosse qualificabile come causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'evento, nonostante fosse stato accertato che il datore di lavoro avesse adottato le misure prevenzionistiche funzionali a segregare gli organi lavoratori della macchina ed avesse adeguatamente informato e formato la lavoratrice in merito ai comportamenti da adottare qualora si fosse verificato l'inceppamento del macchinario al quale era addetta e nonostante fosse stato accertato che la lavoratrice avesse violato le direttive ricevute mettendo in atto una serie di operazioni (prendere un cacciavite, raggiungere allungandosi il varco di dieci centimetri presente nel recinto segregatore ed infilarvi il braccio) rivelatrici della piena consapevolezza di violare tali direttive.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè le pacifiche acquisizioni istruttorie enunciate nel provvedimento non consentivano di pervenire alla condanna, in presenza di una evidente causa interruttiva del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento infortunistico ascrittogli.

La formula da adottare afferma l'insussistenza del fatto e prevale su ogni altra formula rendendo, pertanto, superfluo ogni ulteriore esame relativo agli altri elementi costitutivi del reato (Sez. U, n.37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975; Sez. 3, n. 13810 del 12/02/2008, Diop, Rv. 239949; Sez. 4, n. 1339 del 05/06/1992, dep. 1993, Rv.

193033; Sez. 4, n. 1564 del 28/10/1986, dep. 1987, Rv. 175075).




P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015